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domenica 28 gennaio 2018

Part time: chi decide la riduzione dell'orario di lavoro?

Se il datore di lavoro decide senza il consenso del lavoratore, il part time è nullo e il dipendente ha diritto al risarcimento
Capita spesso, soprattutto in periodi di crisi come questo, che il datore di lavoro proponga ai propri dipendenti una riduzione dell’orario di lavoro per far fronte a problemi di natura organizzativa e produttiva dell’azienda. Sul punto è bene sapere che il passaggio da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad un rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato da tutta una serie di tutele, previste al fine di evitare che il lavoratore subisca passivamente la riduzione del proprio orario di lavoro come un’imposizione. In particolare:
  • la trasformazione dell’orario di lavoro (sia essa in aumento o in diminuzione) deve essere il frutto di una scelta condivisa fra le parti e non può essere in alcun modo imposta dal datore di lavoro;
  • l’accordo deve obbligatoriamente essere messo per iscritto;
  • qualora il dipendente non accettasse la riduzione dell’orario di lavoro, il suo rifiuto non potrà essere considerato un giustificato motivo di licenziamento.
Ciò posto, ci si domanda: cosa succede se il datore di lavoro decide la riduzione dell’orario di lavoro senza il consenso del dipendente? Può il datore di lavoro mettere a part time un dipendente senza il consenso dell’interessato? A tanto risponderemo nel presente articolo.

Riduzione dell’orario di lavoro: chi decide?

La trasformazione di un rapporto di lavoro full time in un rapporto di  lavoro part time non può essere decisa dal datore di lavoro senza il consenso dell’interessato. Il datore di lavoro, dunque, non può decidere a proprio piacimento di mettere a part time un dipendente che prima lavorava full time. Ciò in quanto la riduzione dell’orario di lavoro non può avvenire a seguito di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Al contrario è sempre necessario il consenso scritto del lavoratore, in mancanza del quale il part time è nullo e il dipendente ha diritto al pagamento delle differenze retributive rispetto al maggior orario previsto contrattualmente.  Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza [1], ha dato ragione ad una lavoratrice che, senza il proprio consenso, si era vista ridurre il monte ore di lavoro originariamente pattuito e, dunque, lo stipendio.

Part time: chi decide?

Non c'è crisi che tenga: la scelta unilaterale dell'imprenditore di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed espone l'impresa a pagare la retribuzione piena ai lavoratori [2]. Ciò in quanto la variazione, sia essa in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito costituisce un elemento essenziale del rapporto di lavoro, la cui modificazione richiede un’esplicita manifestazione di volontà del lavoratore, che non può essere desunta per fatti concludenti, vale a dire dalla successiva condotta tenuta dalle parti. In altre parole: la prova per cui le parti hanno concordato la riduzione della prestazione oraria non può essere desunta dal comportamento successivo che le stesse hanno tenuto in costanza del rapporto, ma solo dal consenso scritto prestato dal lavoratore, in mancanza del quale  la riduzione dell’orario di lavoro è nulla.

Part time, consenso scritto e risarcimento

Come già evidenziato, il datore non può decidere unilateralmente di mettere un dipendente a part time. Senza il consenso scritto del lavoratore tale decisione è nulla, con la conseguenza che il lavoratore potrà fare causa all’azienda e pretendere le differenze retributive come se avesse lavorato a tempo pieno. In tali casi, inoltre, l’azienda non potrà difendersi affermando che le variazioni dell’orario erano comunque il frutto di accordo tra le parti, desumibile dall’avere il lavoratore eseguito le prestazioni richieste in forza dell’orario part time senza mai opporre rifiuto. Come anticipato, infatti, i comportamenti delle parti (i cosiddetti fatti concludenti) non rilevano, rileva solo il consenso scritto del lavoratore, in assenza del quale il patto è nullo ed al lavoratore spetteranno le differenze retributive per tutte le ore in meno lavorate.


[1] Cass. sent. n. 1375 del 19.01.2018.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 24476/2011.


Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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Approfondimento già pubblicato sul sito "La legge per tutti Business" al seguente link

mercoledì 29 novembre 2017

Stipendio statali bloccato: via al maxirisarcimento


I dipendenti statali possono richiedere allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco incostituzionale dello stipendio


Sono circa 86mila gli impiegati statali che hanno visto bloccato il loro stipendio. I dipendenti pubblici, infatti, da gennaio 2010 ad oggi - quindi per quasi otto anni consecutivi - non hanno avuto nessun adeguamento stipendiale rispetto all’aumento del costo della vita.

L’illegittimità e incostituzionalità del mancato rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale nel 2015 [1] che ha riconosciuto che il blocco della contrattazione collettiva viola la legge [2] che stabilisce, per i dipendenti pubblici, il diritto all’adeguamento annuale dello stipendio rispetto all’aumento del costo della vita.

Stipendio statali: sblocco dei contratti

In attesa del via libera allo sblocco dei contratti degli statali, che dovrebbe avvenire a breve e nonostante le promesse del Governo dell’esiguo rimborso una tantum in busta paga resta il problema relativo al danno subito dai lavoratori pubblici negli anni passati: gli stipendi, infatti, sono fermi dal 2010.L’illegittimità del blocco degli stipendi, però, è limitata al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. Ciò non significa che per il periodo pregresso non sia possibile ottenere il risarcimento. Sul punto, però, è bene compiere delle precisazioni. 


Stipendio statali bloccato: risarcimento e indennizzo

Il blocco della contrattazione collettiva per gli stipendi statali è stato previsto da una legge del 2010 [3]. Ciò significa che dal 2010 al 2015 - anno in cui questa legge è stata dichiarata illegittima - il mancato adeguamento degli stipendi è stato il frutto dell’osservanza di una disposizione normativa e pertanto, sebbene produttivo di un danno, dal compimento di un’attività formalmente lecita. Dal momento in cui, invece, questa legge è divenuta incostituzionale, il mancato adeguamento – produttivo del medesimo danno – è diventato un’attività illecita e dunque idonea a far sorgere in capo al dipendente pubblico il diritto al risarcimento del danno.

Dunque per riepilogare, il risarcimento deriva dal compimento di un’attività illecita mentre l’indennizzo dal compimento di attività lecita. Questa distinzione giuridica non cambia la sostanza dei fatti, ossia il diritto di poter richiedere allo Stato la liquidazione di una somma pari a quella che il dipendente avrebbe dovuto percepire se il suo contratto fosse stato correttamente adeguato.

Fatta questa opportuna premessa si può dunque affermare che i dipendenti pubblici possono chiedere allo Stato il risarcimento per inadempimento per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 luglio 2015 e fino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione negli anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo da “attività legittima” dello Stato.

Da gennaio 2010, pertanto, i dipendenti pubblici non hanno mensilmente percepito l’adeguamento del loro stipendio a causa di un provvedimento legislativo che nel 2015 è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. Il disagio economico è stato patito in diretta conseguenza di una norma che non esiste più dal mese di agosto 2015. Ma nonostante questo il blocco è oggi ancora attivo e gli adeguamenti non arrivano. È di tutta evidenza che i dipendenti pubblici hanno diritto a richiedere gli incrementi stipendiali che avrebbero dovuto ricevere nei circa 85 mesi finora trascorsi. Pertanto ciascun lavoratore statale può richiedere giudizialmente allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco dichiarato incostituzionale.

E tra indennizzo (dal 2010 al 30.07.2015) e risarcimento (dal 30.05.2015 all’effettivo rinnovo) si parla di cifre molto elevate che nulla hanno a vedere con il contentino dell’una tantum di cui si discute in questi giorni.



[1] Corte Costituzionale, sent. n. 178 del 24.06.2015.

[2] L. n. 448/1998.

[3] dall’anno 2010 è stato disposto dall’art. 9 comma 17 del D. L. 78/2010 convertito dall’art 1 c. 1 della L. n. 122/2010.


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domenica 29 ottobre 2017

Precari: le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte Europea

Le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte Ue aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego
Come avevamo preannunciato, il 26 ottobre scorso sono giunte le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte Ue [1] in tema di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego. Abuso che, nei confronti dei dipendenti pubblici, si traduce in una condizione di eterno precariato. Ed infatti, quella del precariato è una tematica ed una problematica prettamente italiana. Molte volte, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore nazionale affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari e, ad oggi, sono giunte le prime risposte direttamente dalla Corte di Giustizia Europea. Ma procediamo con ordine.

Precariato: il punto della situazione in Italia

La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego. 

Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea

In data 13 luglio 2017, a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani. La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice, ha rimesso – con apposita ordinanza [6] – la questione ai giudici europei.

Le conclusioni dell’Avvocato generale

Le conclusioni rese dall’Avvocato Generale aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego.
In realtà, la materia è particolarmente tormentata per via dell’evidente disparità di trattamento esistente tra le tutele a disposizione dei dipendenti pubblici rispetto a quelle previste (a fronte del medesimo abuso) per i lavoratori del settore privato. Ed infatti, mentre questi ultimi possono ambire alla “stabilizzazione” del rapporto; l’unica consolazione per i precari del pubblico impiego è un’indennità forfettaria. L’avvocato Generale della Corte Ue ha avuto modo di affermare che tale disparità di trattamento tra lavoratori non costituisce una violazione del diritto comunitario. Ciò in quanto il legislatore italiano è libero di prevedere conseguenze diverse tra il settore pubblico ed il settore privato, purché l’ordinamento preveda misure effettive per evitare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine.
Ciò posto, l’Avvocato generale della Corte Ue, non ha “messo in dubbio” la compatibilità, rispetto all’ordinamento comunitario, delle soluzioni adottate dal legislatore italiano. Pur tuttavia, ha sottolineato che le misure risarcitorie che la normativa italiana prevede nei confronti dei lavoratori pubblici vittime di un’abusiva reiterazione dei contratti a termine potrebbero contrastare con il principio di effettività della tutela.

In tema di pubblico impiego, dunque, le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea solo per quel che concerne il piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.
Questo problema, tuttavia, secondo l’Avvocato Generale della Corte Ue, deve essere risolto dai giudici nazionali (cioè dai giudici italiani).  Sul punto, la normativa italiana prevede che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  • un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione), subordinato alla prova, a carico del lavoratore, circa le occasioni di impiego alternative perdute a causa del rapporto a termine instaurato con l’amministrazione pubblica.
Attenzione però: in proposito, l’Avvocato generale ha rilevato che:
  • la possibilità di dimostrare la perdita di una chance di ottenere un impiego migliore si manifesterebbe meramente teorica e potrebbe rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei propri diritti. Spetta, comunque, al giudice nazionale effettuare le corrispondenti verifiche.
  • I limiti dell’indennità forfettaria dovrebbero essere adeguati (e quindi maggiorati) tenendo conto della durata degli impieghi abusivamente prorogati e dell’anzianità di servizio, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità. In ogni caso, ha rilevato l’Avvocato generale, una sanzione simbolica e una compensazione trascurabile non possono ritenersi misure adeguate.
Pertanto, l’indennità forfettaria, pur potendo essere prevista dal legislatore nazionale, non può sostituirsi al risarcimento completo del danno subito.
In buona sostanza, dunque, secondo l’Avvocato generale della Corte Ue, la legittimità della normativa italiana dovrebbe essere rivista solo sul piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico. Ciò in quanto, le misure risarcitorie in questione potrebbero essere compatibili con il principio dell’effettività solo a condizione che il risarcimento non sia puramente simbolico, ma – al contrario – costituisca una riparazione adeguata ed integrale del danno subito.




[1] L’avvocato generale presso la Corte Ue, Maciej Szpunar (Polonia), ha presentato le sue conclusioni nella causa C-494/16, in cui si affronta una controversia tra una cittadina italiana ed il suo datore di lavoro, cioè l’amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con plurimi contratti a tempo determinato successivi.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010. (Collegato Lavoro), così come sostituito dall’art. 28, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
[6] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.


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giovedì 3 agosto 2017

Ritardo aereo: rimborso dell’intero biglietto?

I passeggeri vittime di ritardi e cancellazioni aeree hanno diritto ad una compensazione pecuniaria variabile in base alla distanza e al tempo di attesa

Problemi come il ritardo aereo, la cancellazione del volo o l’overbooking accomunano ormai la maggior parte dei viaggiatori.

A chi non è mai successo di veder cancellato il proprio volo oppure di rimanere molte ore in aeroporto in attesa?

Gli spostamenti in aereo, per motivi di lavoro o anche per vacanza, sono aumentati esponenzialmente nel corso degli ultimi decenni e contemporaneamente si è intensificato il verificarsi di situazioni di disservizio.

Ovviamente dal ritardo del volo o dalla sua cancellazione possono derivare per i passeggeri pregiudizi più o meno gravi: chi prende l’aereo perché ha un appuntamento di lavoro improrogabile in un’altra città verosimilmente sarà più danneggiato del passeggero che vi si doveva recare in vacanza, ma certamente in entrambi i casi è indubbio il disagio patito.



Dunque, in caso di ritardo aereo spetta il rimborso dell’intero biglietto?

In via di principio si deve precisare che tra il passeggero e la compagnia aerea – al momento dell’acquisto di un biglietto – si instaura un vero e proprio contratto di trasporto, dove appunto il passeggero è la parte più debole.

Per tale motivo le norme in materia sono volte al riconoscimento dei suoi diritti nei confronti del vettore e alla loro tutela. 

Nel dettaglio, alla luce del regolamento europeo [1], vediamo insieme i casi in cui sorge il diritto alla compensazione pecuniaria e a quanto ammonta:

·         per ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, € 250,00;

·         ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, € 400,00;

·         ritardo di quattro o più ore, per tutte le altre superiori a 3.500Km, € 600,00.

E ciò, oltre il diritto alla assistenza (cibi, bevande, pernottamento in albergo se del caso). Detta compensazione è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore.

Da quanto detto può chiaramente evincersi che in caso di ritardo non si ha diritto al  rimborso dell’intero biglietto ma una forma alternativa di ristoro che in determinati casi può costituire un beneficio economico di gran lunga superiore (soprattutto per biglietti acquistati a prezzi stracciati con compagnie low cost).

Le previsioni sopra dette, però, si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro Ue ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, a meno che non abbiano già usufruito di un ristoro nello Stato terzo in questione, qualora la compagnia aerea operante il volo sia un vettore comunitario.

Il diritto alla compensazione deriva dal verificarsi di una cancellazione o di un ritardo prolungato e, quindi, il danno è automatico e al passeggero per essere risarcito basterà dimostrare esclusivamente di aver acquistato un biglietto di un volo aereo che ha subito un ritardo prolungato.

In tali ipotesi la compagnia aerea è ritenuta responsabile e dovrà corrispondere la somma prevista dal regolamento a meno che non provi che il ritardo è dipeso “da circostanze eccezionali”.



Quanto detto in precedenza fa riferimento alla compensazione pecuniaria nella misura predeterminata. Tuttavia ciò non esclude la risarcibilità dell’ulteriore danno subito.

Infatti, tutte le ulteriori spese sostenute dal passeggero per via del ritardo, purchè opportunamente documentate, consentono di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale. Altrettanto dicasi per il danno non patrimoniale subito, ad esempio, dal passeggero che doveva arrivare a destinazione per partecipare ad un evento o ad una cerimonia o semplicemente chi si è visto rovinare i programmi della vacanza.

In queste circostanze al rimborso forfettario si aggiunge appunto il risarcimento del danno, sebbene tali pretese non trovano facile accoglimento da parte delle compagnie aeree che tentano in tutti i modi di evitarlo.  



E spesso si finisce col rivolgersi al giudice. In proposito si segnala l’esistenza di un rimedio alternativo noto come “Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità” attivabile nei casi di danno di entità inferiore ai 2.000,00 € [2].

Si tratta di un procedimento che si svolge dinanzi all’autorità giudiziaria in tempi brevissimi e con costi decisamente inferiori.







[1] Reg. (CE) n. 261/04.

[2] Reg. (CE) n. 861/2007.


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sabato 24 giugno 2017

Co.co.co. D.M. 66/2001: le cifre che vi spettano

Il nostro Studio Legale si sta occupando, già da tempo, delle problematiche dei lavoratori che subiscono da anni l'illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro.

Per questi lavoratori i pregiudizi si spingono oltre la già di per sé svilente condizione di precariato.

Le discriminazioni che i precari per anni hanno subito e subiscono sono innumerevoli e riguardano fra le tante:

- un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello dei colleghi di ruolo;

- il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici (ad es. progressione di carriera) che ai fini contributivi e pensionistici;

- il mancato riconoscimento di una retribuzione e/o permesso  in caso di malattia;

- il mancato diritto ad usufruire di ferie;

- la mancata percezione della tredicesima mensilità;

-  l'omesso riconoscimento del diritto al periodo di comporto.  

Con riferimento ai Co.co.co del D.M. 66/2001 i nostri Consulenti del Lavoro hanno calcolato - con riferimento alla voci sopra elencate -  importi elevatissimi che spetterebbero loro di diritto.

Si tratta di cifre che superano - per ognuno di detti lavoratori - i 60.000 €.


Per maggiori informazioni scriveteci a: info@samperisizarrelli-legal.eu o sulla Pagina Facebook: Samperisi&Zarrelli Studio Legale.
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giovedì 11 maggio 2017

Se cado per la presenza di una buca sulla strada, ho diritto al risarcimento del danno?


La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale, infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Con la decisione in commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.

Attenzione dunque a camminare con i telefonini in mano (!).

La sentenza in epigrafe citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto, limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.

La pregevole istruttoria condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de quo anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque

Non tutti gli incidenti occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in relazione al caso concreto.

L’Amministrazione è, infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.



A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
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lunedì 20 febbraio 2017

Bagaglio danneggiato. Che fare per ottenere un risarcimento?

Il crescente aumento del traffico aereo nazionale ed internazionale pone con sempre maggiore frequenza problematiche relative allo smarrimento, danneggiamento e/o ritardo nella ricezione del bagaglio.
Tali problematiche talvolta vengono risolte dal consumatore direttamente con la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto, altre ricorrendo  in via stragiudiziale ad un Organismo di Conciliazione e altre volte ancora richiedono necessariamente l'intervento dell'Autorità giudiziaria. 
Da un punto di vista strettamente giuridico, la disciplina relativa allo smarrimento/danneggiamento del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo colposo, è da attribuirsi al vettore ai sensi degli articoli 1681 e 1693 c.c..
Il Codice civile, nella formulazione delle norme richiamate, assicura una tutela forte al contraente più debole, ossia al passeggero, giungendo ad una inversione dell'onere della prova circa l'addebitabilità dell'evento a negligenza, imprudenza o imperizia del vettore.
Per limitare la rigorosità di un tale regime nei confronti del vettore, tuttavia, l'adesione alle Convenzioni sul trasporto aereo ha previsto talune limitazioni di responsabilità in favore di quest'ultimo nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio.
A parte i dubbi circa la vessatorietà di simili limitazioni ai sensi dell'art. 1469bis c.c., tanto per la disciplina del codice civile, quanto per quella convenzionale, il regime di responsabilità del vettore è basato sul concetto di “receptum”: ossia si tratta di una responsabilità che nasce dalla ricezione, consegna di una bene.
La pretesa risarcitoria in caso di danneggiamento del bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE.
La prima è un Trattato multilaterale volto all'unificazione delle norme relative al trasporto aereo internazionale e, per gli stati aderenti, è andato a sostituire la disciplina della Convenzione di Varsavia del 1929.
Secondo la Convenzione di Montreal, ratificata dall'Italia con la L. 12/2004, l'onere in capo al vettore di provare  la propria esclusione di responsabilità è bilanciato dalla possibilità di poter risarcire il danno a lui addebitabile in un importo predeterminato, sulla base di parametri fissati dalla legge.
L’art. 22 della Convenzione di Montreal stabilisce, infatti, che in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo la responsabilità del vettore è limitata ad una somma specifica.  
In particolare, il comma 2 prevede: "Nel trasporto di bagagli, la responsabilità  del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo  è  limitata alla somma di 1000 (DPS) diritti speciali di prelievo per passeggero" salvo che il cliente al momento della consegna della merce dichiari il più elevato valore della merce dietro pagamento di una somma aggiuntiva.
Escluso il caso di “dichiarazione di maggior valore”, come sopra indicata, la norma si ritiene sostanzialmente  invalicabile, diversamente da quanto stabilito nelle ipotesi di ritardo nel trasporto di persone e di bagagli, per i quali è prevista espressamente la decadenza del limite nei casi di dolo o colpa grave del vettore.
Ciascuna compagnia, poi, nelle proprie Condizioni Generali di Trasporto, prevede modi e termini nei quali la responsabilità del vettore può esser fatta valere, mediante contestazioni e reclami.

Atteso il limite del risarcimento, pari a circa € 1.150,00, è consigliabile che i passeggeri e chi in generale è tenuto contrattualmente a sostenere il rischio di danneggiamento sottoscrivano una copertura assicurativa a proprie spese.

Nel caso in cui il passeggero, tuttavia, abbia acquistato il biglietto aereo all'interno di un pacchetto turistico tutto compreso tramite un tour operator, avrà verosimilmente anche sottoscritto una polizza assicurativa a copertura dei rischi più comuni correlati al viaggio. Pertanto, in caso di danneggiamento del bagaglio potrà sempre chiedere il risarcimento anche alla compagnia assicurativa, senza che l'indennizzo da parte del vettore rappresenti un limite o un ostacolo.
Se anche tu sei stato vittima di smarrimento o danneggiamento del bagaglio scrivici a: info@samperisizarrelli-legal.eu.
Ma fallo in fretta!
I tempi per la contestazione infatti sono molto stringenti (7 o 21 giorni).


Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





domenica 5 febbraio 2017

Intossicazione alimentare: paga il ristorante

Non sono affatto sconosciuti alla cronaca i casi di persone che dopo aver consumato un pasto al ristorante, necessitino dell'intervento medico per via di un'intossicazione alimentare.
In occasione di banchetti nuziali è capitato persino che andasse in tilt anche l'intero pronto soccorso della zona.
In casi come questi, che coinvolgono un massiccio numero di persone è evidente che la responsabilità dell'accaduto deve essere ascritta al cibo consumato e dunque al ristoratore che lo ha servito, con conseguente obbligo di risarcire i commensali per il danno.
In primo luogo è bene precisare che il dovere del ristoratore di risarcire il danno al cliente nasce dall’accertamento di una duplice responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale.
I due tipi di responsabilità sono diversi soprattutto per quanto attiene il profilo dell'onere della prova ed in particolare la sua ripartizione tra cliente e ristoratore.
Quando il cliente ordina una portata, conclude un contratto di ristorazione con il gestore dell’attività che obbliga quest’ultimo a consegnare prodotti conformi ai parametri sanciti dall’art. 129 del Codice del Consumo.
Qualora il bene non sia conforme, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante la sostituzione o la riduzione del prezzo. In alternativa ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questi casi, a norma degli artt. 2697 e 1218 c.c., al cliente sarà sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto, allegando l’inadempimento del ristoratore, il quale sarà tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La responsabilità extracontrattuale, invece, ai sensi dell’art. 2043 c.c., richiede che ai fini del risarcimento del danno il cliente debba fornire prove dirette a dimostrare che il cibo consumato in quel ristorante è stato causa del malore perché, ad esempio, il gestore è stato negligente o imprudente nell’osservare le regole di conservazione dei prodotti, o perché li ha volutamente serviti alterati.
In ogni caso è bene sapere che se si accusano malori dopo aver consumato al ristorante si deve conservare lo scontrino fiscale, recarsi immediatamente al pronto soccorso e, dopo la visita e le cure, chiedere il rilascio del referto medico.
Molto utile, anche se non sempre possibile, sarebbe dotarsi di un campione del prodotto per farlo analizzare.
Il consumatore dovrà convenire in giudizio il ristoratore, il quale, per dimostrare la propria estraneità ai fatti, dovrà verificare che gli ingredienti contestati non fossero scaduti o mal conservati e avvalersi di una consulenza medica per accertare se il malore sia stato causato da un’allergia o una patologia occultata dal cliente.
E' stato questo il caso di una signora padovana rimasta intossicata dopo aver mangiato ostriche crude in un noto ristorante. Mentre gli altri commensali venivano tutti colti da dissenteria, la donna ha iniziato ad accusare sintomi più gravi fino alla diagnosi di una malattia rara collegata al consumo dei crudi marini.
La Signora ha, dunque, promosso un’azione legale in danno del ristorante nel corso della quale è emerso che il ristoratore aveva servito ostriche crude avanzate dalla sera precedente, prive peraltro dei certificati di provenienza. 
Il Tribunale di Padova, dunque, ha condannato il ristorante a risarcire la somma di ben 460.303,39 euro.

sabato 28 gennaio 2017

Infiltrazioni sul soffitto e risarcimento del danno

Condominio: ecco cosa fare in caso di infiltrazioni e macchie di umidità provenienti dall’appartamento soprastante.

Può capitare che la propria abitazione venga danneggiata da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento soprastante e che tali infiltrazioni causino macchie di umidità sul soffitto.
In questi casi, le domande ricorrenti sono due:
·        Di chi è la colpa?
·        Ma soprattutto, chi paga i danni?
Ecco le risposte a queste due domande.

Per comprendere di chi è la colpa delle infiltrazioni d’acqua e chi è responsabile del danno da esse cagionato è bene tenere a mente la seguente regola generale.
È sempre il detentore della cosa da cui proviene la causa del danno ad esserne il responsabile.
Questa regola è prevista dal codice civile [1], che prevede, in tali casi, un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
In altri termini, il custode di un bene (ovvero chi ne ha la disponibilità) è ritenuto a priori il responsabile dei danni cagionati a terzi dal bene e per liberarsi da tale responsabilità dovrà dimostrare che il danno si è verificato per "caso fortuito" e cioè a causa di fattori per lui imprevedibili ed ineliminabili.
Se, come avviene nella maggior parte delle volte, non si riesce a dimostrare la sussistenza del c.d. caso fortuito, il custode sarà ritenuto responsabile dei danni.

Ciò posto, analizziamo il comportamento che bisognerebbe assumere in queste circostanze.
Orbene, le prime regole da seguire sono sicuramente quelle dettate dal buon senso.
Spesso, infatti, si tratta di questioni di valore economico non rilevante, per le quali non varrebbe la pena iniziare una causa.
Inoltre, molte volte la provenienza dell’infiltrazione potrebbe non essere certa.
È indispensabile, quindi, prima di inoltrare qualunque richiesta risarcitoria capire da che parte proviene l’infiltrazione.
A tal fine, la cosa più indicata da fare è quella di informare l’amministratore di condominio ed incaricare un proprio tecnico di fiducia affinché esegua un sopralluogo ed individui da dove provenga la perdita che ha causato le infiltrazioni e le macchie sul soffitto così venutesi a creare.
Sarebbe opportuno, in tali circostanze, coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati al fine di creare un clima di fattiva collaborazione.

A seconda della provenienza dell’infiltrazione, il responsabile sarà:
·        L’insieme condominiale, se l’infiltrazione proviene dalle parti comuni del condominio;
·        Il singolo condomino, se l’infiltrazione proviene esclusivamente dal suo appartamento.

Una volta individuato il responsabile del danno, si potrà ottenere dallo stesso:
·        L’eliminazione del problema che ha causato l’infiltrazione (anche al fine di prevenirne altre per il futuro);
·        Il risarcimento del danno subito.

Sull’argomento, è utile segnalare che talvolta non basta risarcire il danno solo con riferimento alla zona interessata dall’infiltrazione.
Si pensi al caso in cui solo una parte del soffitto risulti macchiata. 
Ebbene, in tali circostanze potrebbe non essere sufficiente limitarsi, ad esempio, a riverniciare solo la parte danneggiata, che poi risulterebbe non uniforme al resto.
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione [2], la quale ha statuito che " può non essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate".
Nel caso di specie, infatti, un intervento parziale avrebbe comportato problemi estetici legati alla non uniformità dell’intera parete.
Ovviamente, la Cassazione ha chiarito che ciò non vale nel caso in cui sussista una situazione di degrado della parete, non causata quindi dalle infiltrazioni, ma preesistente ad esse.
In tal caso, come si legge nel testo della sentenza, un intervento integrale "non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto".

[1] Art. 2051 cod. civ.: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". 
[2] Cass. Civ. sentenza n. 12920 del 23.06.2015.