Problemi come il ritardo aereo, la cancellazione del volo o l’overbooking
accomunano ormai la maggior parte dei viaggiatori.
A chi non è mai successo di
veder cancellato il proprio volo oppure di rimanere molte ore in aeroporto in
attesa?
Gli spostamenti in aereo,
per motivi di lavoro o anche per vacanza, sono aumentati
esponenzialmente nel corso degli ultimi decenni e contemporaneamente si è
intensificato il verificarsi di situazioni di disservizio.
Ovviamente dal ritardo del
volo o dalla sua cancellazione possono derivare per i passeggeri pregiudizi più
o meno gravi: chi prende l’aereo perché ha un appuntamento di lavoro
improrogabile in un’altra città verosimilmente sarà più danneggiato del
passeggero che vi si doveva recare in vacanza, ma certamente in entrambi i casi
è indubbio il disagio patito.
Dunque, in caso di ritardo aereo spetta il rimborso dell’intero biglietto?
In via di principio si deve
precisare che tra il passeggero e la
compagnia aerea – al momento
dell’acquisto di un biglietto – si instaura un vero e proprio contratto di trasporto, dove appunto il
passeggero è la parte più debole.
Per tale motivo le norme in
materia sono volte al riconoscimento dei suoi diritti nei confronti del vettore
e alla loro tutela.
Nel dettaglio, alla luce
del regolamento europeo [1], vediamo insieme i casi in cui
sorge il diritto alla compensazione pecuniaria e a quanto ammonta:
·
per ritardo di due o più
ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, € 250,00;
·
ritardo di tre o più ore,
per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le
altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, € 400,00;
·
ritardo di quattro o più
ore, per tutte le altre superiori a 3.500Km, € 600,00.
E ciò, oltre il diritto
alla assistenza (cibi, bevande, pernottamento in albergo se del caso). Detta compensazione
è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per
arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore.
Da quanto detto può chiaramente
evincersi che in caso di ritardo non si ha diritto al rimborso dell’intero biglietto ma una forma
alternativa di ristoro che in determinati casi può costituire un beneficio
economico di gran lunga superiore (soprattutto per biglietti acquistati a
prezzi stracciati con compagnie low cost).
Le previsioni sopra dette,
però, si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel
territorio di uno stato membro Ue ovvero da un aeroporto situato in un paese
terzo che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, a meno che
non abbiano già usufruito di un ristoro nello Stato terzo in questione, qualora
la compagnia aerea operante il volo sia un vettore comunitario.
Il
diritto alla compensazione deriva dal verificarsi di una cancellazione o
di un ritardo prolungato e, quindi, il danno è automatico
e al passeggero per essere risarcito basterà dimostrare esclusivamente di aver
acquistato un biglietto di un volo aereo che ha subito un ritardo prolungato.
In tali ipotesi la compagnia
aerea è ritenuta responsabile e dovrà corrispondere la somma prevista dal
regolamento a meno che non provi che il ritardo è dipeso “da circostanze eccezionali”.
Quanto detto in precedenza
fa riferimento alla compensazione pecuniaria nella misura predeterminata.
Tuttavia ciò non esclude la risarcibilità dell’ulteriore danno subito.
Infatti, tutte le ulteriori
spese sostenute dal passeggero per via del ritardo, purchè opportunamente
documentate, consentono di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale. Altrettanto dicasi per il danno non patrimoniale subito, ad esempio, dal passeggero che doveva
arrivare a destinazione per partecipare ad un evento o ad una cerimonia o
semplicemente chi si è visto rovinare i programmi della vacanza.
In queste circostanze al
rimborso forfettario si aggiunge appunto il risarcimento del danno, sebbene
tali pretese non trovano facile accoglimento da parte delle compagnie aeree che
tentano in tutti i modi di evitarlo.
E spesso si finisce col rivolgersi
al giudice. In proposito si segnala l’esistenza di un rimedio alternativo noto
come “Procedimento
Europeo per le controversie di modesta entità” attivabile nei casi di danno di entità inferiore
ai 2.000,00 € [2].
Si
tratta di un procedimento che si svolge dinanzi all’autorità giudiziaria in
tempi brevissimi e con costi decisamente inferiori.
[1] Reg. (CE) n. 261/04.
[2] Reg. (CE) n. 861/2007.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
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