Nella ripartizione delle
spese tra proprietario e affittuario, quelle per l’arredamento del locale
devono essere oggetto di specifica pattuizione.
In linea generale l’affitto di un locale, ancorché ad uso commerciale, riguarda il solo immobile e non esiste una norma
di legge che pone a carico del proprietario
l’obbligo di procurare anche gli arredi.
Nella pratica succede spesso che l’aspirante
inquilino, sia che si tratti di immobile ad uso abitazione sia nel caso di
locale commerciale cerchi di prendere in affitto un immobile già provvisto
degli arredi. In caso di mancanza,
però, non può pretendere che il proprietario
vi provveda.
Complici numerose ragioni economiche, è
frequente che nel caso di attività
commerciale sia interesse del conduttore
prendere in affitto il locale comprensivo degli arredi.
Dunque è lasciato all’autonomia delle parti accordarsi in ordine all’arredamento.
Può accadere che
il proprietario decida di concedere solo una parte dell’arredo o tutto quello
necessario a utilizzare il locale.
Generalmente,
trattandosi di locale commerciale,
si presume che tutti i mobili presenti siano funzionali all’esercizio
dell’attività e che dunque sia interesse dell’inquilino il godimento
dell’intera mobilia.
È ovvio, però, che
la locazione di un immobile arredato in luogo di uno vuoto avrà un costo
differente e ovviamente superiore.
Ciò detto, è bene
rammentare che l’accordo contenente l’uso gli
arredi può essere:
·
contenuto nello
stesso contratto di locazione;
·
oggetto di un
accordo separato e distinto.
In quest’ultimo
caso anche l’accordo va sottoscritto e registrato.
In
entrambi i casi è necessario effettuare un vero e proprio inventario, indicando i mobili presenti nel locale e il loro stato di conservazione.
Registrare
l’accordo ed effettuare l’inventario non sono adempimenti formali privi di
utilità. Infatti, questa procedura,
oltre a dare garanzie in ordine alla restituzione dei beni al proprietario al
momento della cessazione del contratto, è possibile anche scongiurare eventuali
pignoramenti degli arredi qualora le
cose dovessero andare male per il conduttore (esercitando un'attività
commerciale appunto).
A
ulteriore garanzia delle parti è sempre opportuno indicare in contratto quelle
situazioni che potrebbero condurre i contraenti a future discussioni. Facciamo
il caso, ad esempio, di macchinario presente nel negozio e a norma con le
disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuto
irregolare nel corso della locazione.
Chi
ne sostiene i costi il conduttore o il proprietario?
In
tal caso si potrebbe inserire una clausola del seguente tenore “se nel corso della locazione, dovessero
intervenire norme che rendessero inutilizzabili in tutto o in parte le
attrezzature analiticamente indicate nell’accordo allegato, si conviene che …”.
Anche con riferimento all’arredamento si pone
un problema di spese di manutenzione.
In ordine a queste può ritenersi valida la classica distinzione, valida per le
spese di manutenzione dell’immobile, tra manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria
[1].
Il conduttore, pertanto, salvo patto
contrario, sarà chiamato al pagamento delle spese relative alle piccole riparazioni sia del bene
immobile che degli arredi, mentre rimangono in capo al proprietario le spese
straordinarie o le riparazioni legate alla vetustà
dei beni o al loro deterioramento per caso
fortuito [2].
[1]
art. 1576 Cod. Civ.
[2]
art. 1609 Cod. Civ.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
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