sabato 5 agosto 2017

Negozio in affitto: a chi spetta arredarlo?


Nella ripartizione delle spese tra proprietario e affittuario, quelle per l’arredamento del locale devono essere oggetto di specifica pattuizione. 


In linea generale l’affitto di un locale, ancorché ad uso commerciale, riguarda il solo immobile e non esiste una norma di legge che pone a carico del proprietario l’obbligo di procurare anche gli arredi
Nella pratica succede spesso che l’aspirante inquilino, sia che si tratti di immobile ad uso abitazione sia nel caso di locale commerciale cerchi di prendere in affitto un immobile già provvisto degli arredi. In caso di mancanza, però, non può pretendere che il proprietario vi provveda.  
Complici numerose ragioni economiche, è frequente che nel caso di attività commerciale sia interesse del conduttore prendere in affitto il locale comprensivo degli arredi.
Dunque è lasciato all’autonomia delle parti accordarsi in ordine all’arredamento
Può accadere che il proprietario decida di concedere solo una parte dell’arredo o tutto quello necessario a utilizzare il locale.

Generalmente, trattandosi di locale commerciale, si presume che tutti i mobili presenti siano funzionali all’esercizio dell’attività e che dunque sia interesse dell’inquilino il godimento dell’intera mobilia. 
È ovvio, però, che la locazione di un immobile arredato in luogo di uno vuoto avrà un costo differente e ovviamente superiore. 
Ciò detto, è bene rammentare che l’accordo contenente l’uso gli arredi può essere:
·         contenuto nello stesso contratto di locazione
·         oggetto di un accordo separato e distinto.

In quest’ultimo caso anche l’accordo va sottoscritto e registrato. 
In entrambi i casi è necessario effettuare un vero e proprio inventario, indicando i mobili presenti nel locale e il loro stato di conservazione.
Registrare l’accordo ed effettuare l’inventario non sono adempimenti formali privi di utilità.  Infatti, questa procedura, oltre a dare garanzie in ordine alla restituzione dei beni al proprietario al momento della cessazione del contratto, è possibile anche scongiurare eventuali pignoramenti degli arredi qualora le cose dovessero andare male per il conduttore (esercitando un'attività commerciale appunto). 
A ulteriore garanzia delle parti è sempre opportuno indicare in contratto quelle situazioni che potrebbero condurre i contraenti a future discussioni. Facciamo il caso, ad esempio, di macchinario presente nel negozio e a norma con le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuto irregolare nel corso della locazione. 
Chi ne sostiene i costi il conduttore o il proprietario?
In tal caso si potrebbe inserire una clausola del seguente tenore “se nel corso della locazione, dovessero intervenire norme che rendessero inutilizzabili in tutto o in parte le attrezzature analiticamente indicate nell’accordo allegato, si conviene che …”. 
Anche con riferimento all’arredamento si pone un problema di spese di manutenzione. In ordine a queste può ritenersi valida la classica distinzione, valida per le spese di manutenzione dell’immobile, tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria [1]
Il conduttore, pertanto, salvo patto contrario, sarà chiamato al pagamento delle spese relative alle piccole riparazioni sia del bene immobile che degli arredi, mentre rimangono in capo al proprietario le spese straordinarie o le riparazioni legate alla vetustà dei beni o al loro deterioramento per caso fortuito [2]


[1] art. 1576 Cod. Civ.

[2] art. 1609 Cod. Civ.  


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

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