martedì 8 agosto 2017

Nome d'arte: ha valore legale?


L’identificazione di una persona richiede l’uso del nome anagrafico, ma fuori dai contesti ufficiali è utilizzabile lo pseudonimo



Prima di comprendere se e quale è il valore legale del nome d’arte, occorre capire chi lo usa, in che limiti e con che modalità.

Generalmente, infatti, il nome d’arte è utilizzato da artisti e personaggi dello spettacolo che scelgono di utilizzare uno pseudonimo perché più gradevole da pronunciare e più facile da ricordare. Il nome d’arte talvolta si sostituisce completamente al nome anagrafico, altre volte, invece lo modifica.

Il nome d’arte, in molti personaggi c.d. Vip (Very Important Person), finisce per sostituire del tutto il nome e il cognome anagrafici.

In simili circostanze sorge spontaneo chiedersi che valore legale abbia il nome d’arte e se lo stesso possa essere usato alternativamente al nome anagrafico.

Infatti, che nome usa un personaggio famoso conosciuto con il suo pseudonimo quando deve acquistare un biglietto aereo? E quando ad esempio deve comprare una casa o concludere un qualsiasi contratto? E se si trova a relazionarsi con la pubblica amministrazione?



Ovviamente l’uso dello pseudonimo al posto del nome reale non può prescindere dall’osservanza di alcune regole. In circostanze come quelle descritte deve ritenersi che il personaggio famoso sia obbligato all’utilizzo del proprio nome reale, ossia quello risultante dal documento di identità.

Per intenderci: se deve acquistare o vendere una casa dovrà utilizzare la propria identità reale perché il suo nome dovrà comparire in atti pubblici, poi verrà trascritto nei pubblici registri con tutte le conseguenze di legge.



Diverso è il caso, invece, in cui ci si trovi in situazioni attinenti il cinema, lo spettacolo, l’editoria. In tali contesti il nome reale viene associato al nome d’arte che risulta essere il nome dominante e, dunque, più importante. In questi contesti, dunque, è ben possibile l’utilizzo dello pseudonimo.

Tuttavia è bene precisare che anche nei documenti ufficiali redatti in tale settore – si pensi ad esempio ad un contratto discografico – il personaggio famoso viene indicato con il nome reale e non con il nome d’arte. Al più nel contratto, dopo il nome reale si può ritrovare lo pseudonimo preceduto dall’espressione “detto”.

Il nome d’arte dunque non ha altro valore legale se non quello pubblicitario e commerciale.



In punto di diritto deve precisarsi che il nostro ordinamento tutela in maniera molto forte lo pseudonimo. Infatti questo riceve la stessa tutela garantita al nome reale nel caso in cui abbia assunto una importanza tale da essere ad esso equiparabile e sostituibile [1].

Ciò vuole dire che se un soggetto è conosciuto con lo pseudonimo, può agire contro chiunque arbitrariamente lo utilizza o se ne appropria [2].

La tutela dello pseudonimo prevista dal codice civile, tuttavia, è una tutela “successiva”, ossia interviene nel caso in cui ci sia stato un utilizzo improprio e mira a ripristinare il corretto uso del nome da parte del suo legittimo titolare.

In via preventiva, invece, lo pseudonimo può essere oggetto di tutela da un utilizzo improprio da parte di terzi mediante riconoscimento alla Siae.

L’interessato, infatti, può presenta alla Siae apposita domanda di riconoscimento e questa, oltre le verifiche di carattere amministrativo, accerta che il nome sia originale e non sia già in uso.



In questa piccola digressione, infine, non può non rilevarsi come l’utilizzo dello pseudonimo sia diventato diffusissimo su internet. Generalmente, infatti, gli utenti del web usano identificarsi in una particolare comunità virtuale – quale può essere il social network – attraverso l’uso di uno pseudonimo detto “nickname”.





[1] art. 9 Cod. Civ.

[2] l’azione di usurpazione di pseudonimo ed il conseguenziale diritto al risarcimento. Ma non mancano anche conseguenze di carattere penale.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata

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