L’identificazione di una
persona richiede l’uso del nome anagrafico, ma fuori dai contesti ufficiali è
utilizzabile lo pseudonimo
Prima di comprendere se e quale è il valore legale del nome d’arte, occorre capire chi lo usa, in che limiti e con che
modalità.
Generalmente, infatti, il nome d’arte è
utilizzato da artisti e personaggi dello spettacolo che
scelgono di utilizzare uno pseudonimo
perché più gradevole da pronunciare e più facile da ricordare. Il nome d’arte
talvolta si sostituisce completamente al nome
anagrafico, altre volte, invece lo modifica.
Il
nome d’arte, in molti personaggi c.d. Vip
(Very Important Person), finisce per sostituire del tutto il nome e il cognome
anagrafici.
In simili circostanze sorge spontaneo
chiedersi che valore legale abbia il nome d’arte e se lo stesso possa essere
usato alternativamente al nome anagrafico.
Infatti, che nome usa un personaggio famoso
conosciuto con il suo pseudonimo quando deve acquistare un biglietto aereo? E
quando ad esempio deve comprare una casa o concludere un qualsiasi contratto? E
se si trova a relazionarsi con la pubblica amministrazione?
Ovviamente l’uso dello pseudonimo al posto
del nome reale non può prescindere dall’osservanza di alcune regole. In
circostanze come quelle descritte deve ritenersi che il personaggio famoso sia
obbligato all’utilizzo del proprio nome reale, ossia quello risultante dal
documento di identità.
Per intenderci: se deve acquistare o vendere
una casa dovrà utilizzare la propria identità
reale perché il suo nome dovrà comparire in atti pubblici, poi verrà
trascritto nei pubblici registri con tutte le conseguenze di legge.
Diverso è il caso, invece, in cui ci si trovi
in situazioni attinenti il cinema,
lo spettacolo, l’editoria. In tali contesti il nome
reale viene associato al nome d’arte che risulta essere il nome dominante e,
dunque, più importante. In questi contesti, dunque, è ben possibile l’utilizzo
dello pseudonimo.
Tuttavia è bene precisare che anche nei
documenti ufficiali redatti in tale settore – si pensi ad esempio ad un contratto discografico – il personaggio
famoso viene indicato con il nome reale e non con il nome d’arte. Al più nel
contratto, dopo il nome reale si può ritrovare lo pseudonimo preceduto
dall’espressione “detto”.
Il nome d’arte dunque non ha altro valore
legale se non quello pubblicitario e commerciale.
In punto di diritto deve precisarsi che il nostro
ordinamento tutela in maniera molto forte lo pseudonimo. Infatti questo riceve
la stessa tutela garantita al nome reale nel caso in cui abbia assunto una
importanza tale da essere ad esso equiparabile e sostituibile [1].
Ciò vuole dire che se un soggetto è
conosciuto con lo pseudonimo, può agire contro chiunque arbitrariamente lo
utilizza o se ne appropria [2].
La tutela dello pseudonimo prevista dal codice civile, tuttavia, è una tutela “successiva”, ossia interviene nel caso in cui ci sia
stato un utilizzo improprio e mira a
ripristinare il corretto uso del nome da parte del suo legittimo titolare.
In via preventiva, invece, lo pseudonimo può
essere oggetto di tutela da un utilizzo improprio da parte di terzi mediante
riconoscimento alla Siae.
L’interessato, infatti, può presenta alla
Siae apposita domanda di riconoscimento e questa, oltre le verifiche di
carattere amministrativo, accerta che il nome sia originale e non sia già in uso.
In questa piccola digressione, infine, non
può non rilevarsi come l’utilizzo dello pseudonimo sia diventato diffusissimo
su internet. Generalmente, infatti, gli utenti del web usano identificarsi in una particolare comunità virtuale –
quale può essere il social network – attraverso l’uso di uno pseudonimo detto “nickname”.
[1]
art. 9 Cod. Civ.
[2]
l’azione di usurpazione di pseudonimo ed il conseguenziale diritto al
risarcimento. Ma non mancano anche conseguenze di carattere penale.
Produzione Riservata
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