mercoledì 9 agosto 2017

Spiagge e stabilimenti: dal 2020 cambia tutto


Il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime sarà vietato e dal 2020 avverrà sulla base di procedure pubbliche

A tutti sarà capitato di andare al mare e di utilizzare i servizi degli stabilimenti balneari: lettini, ombrelloni, docce, cabine. A pochi sarà, invece, capitato, di apprendere come funziona il sistema delle concessioni delle spiagge e soprattutto come cambierà dal 2020. Tra qualche anno, infatti, potrebbe non valere più il ritornello di una nota canzone: «Per quest’anno non cambiare: stessa spiaggia, stesso mare». Le cose, infatti, cambieranno e se siamo abituati ad andare ogni anno nella stessa spiaggia, è bene sapere che dalle prossime stagioni il nostro "stabilimento di fiducia" potrebbe esser gestito da personale diverso. Vediamo perché.

Spiagge e stabilimenti balneari: la situazione in Italia

Il lido del mare e la spiaggia sono, per legge [1], beni appartenenti allo Stato. Si tratta, infatti, di beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di demanio pubblico. Più precisamente, al riguardo, si parla di demanio marittimo, che spesso è oggetto di concessioni da parte dello Stato nei confronti di determinate imprese specializzate nel settore. Dette imprese, proprio in forza di una concessione di demanio marittimo, possono gestire – su una determinata spiaggia e su un determinato lido – attività turistiche, attività ricreative e possono, dunque, creare degli stabilimenti dotati di bar, ristoranti, ombrelloni, sdraio: insomma, tutto ciò che siamo abituati a vedere quanto andiamo al mare e non sostiamo in una spiaggia libera

Concessioni del demanio marittimo: la situazione in Italia

In tema di concessioni del demanio marittimo, per troppo tempo il sistema italiano è stato contrario alle previsioni europee, ma dal 2020 si cambia rotta.
Vediamo in che senso.
Attualmente, il nostro ordinamento prevede il rinnovo automatico delle concessioni. Rinnovo predisposto generalmente in favore del concessionario uscente e, dunque, sempre nei confronti della medesima impresa.
Circa l’origine storica della vicenda, deve precisarsi che l’utilizzabilità del demanio marittimo per finalità turistiche e commerciali ha avuto il suo primo riconoscimento ufficiale nel 1977 [2]. Poi, in considerazione dell’enorme potenziale economico e lavorativo che dava lo sfruttamento del litorale, si scelse un sistema di rinnovo automatico senza limiti temporali. Così i gestori degli stabilimenti balneari iniziavano quasi a considerare il litorale come una sorta di proprietà privata ed allo stesso tempo iniziavano a fare investimenti e opere per il suo massimo sfruttamento economico.
Si stima, infatti, che le imprese turistiche del settore siano oltre 30mila.

Concessioni del demanio marittimo: cosa c’è "che non va" in Italia

Facile intuire che il sistema di rinnovo automatico delle concessioni possa creare ingiustificate situazioni di privilegio nei confronti di chi è già in possesso di una concessione ed, allo stesso tempo, impedisca di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei potenziali candidati all’ottenimento di analoga concessione. La pratica dei rinnovi automatici, in altri termini, peccherebbe di "falsare la concorrenza", violando i principi (appunto) della libera concorrenza e della libertà di stabilimento.

Concessioni demanio marittimo: la normativa europea

Il sistema italiano, così come organizzato, è in contrasto con la normativa comunitaria in tema di libertà di stabilimento ed in particolar modo con la c.d. direttiva Bolkestein risalente al 2006 [3].
Detta direttiva impone alla pubblica amministrazione di utilizzare i principi della trasparenza ed imparzialità nelle concessioni, che dovrebbero – dunque - essere rilasciate non automaticamente, ma mediante l’utilizzo di procedure pubbliche di selezione tra i soggetti interessati.
Ma la direttiva, per sua stessa natura, non è immediatamente efficace e vincolante nei confronti degli Stati dell’Unione europea, richiedendo piuttosto che questi vi si adeguino adottando tutte le norme necessarie per darle concreta esecuzione.
L’Italia ha provveduto al suo recepimento – peraltro parziale – solo nel 2010 [4] e per tale motivo ha subito una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (una sorta di procedimento disciplinare che l’Europa effettua nei confronti degli Stati che violano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea).  
È da dire però che dal 2010, in ogni caso, non si possono rilasciare nuove concessioni senza un preventivo - e adeguatamente pubblicizzato - procedimento di selezione tra i soggetti interessati.

Concessioni demanio marittimo: cosa cambia dal 2020?

L’adeguamento alla direttiva è un procedimento legislativo abbastanza complesso perché richiede la modifica e/o abrogazione delle norme con essa incompatibili, l’adozione di quelle mancanti, la tutela di diritti nel frattempo sorti ecc. Allo stesso tempo trova anche l’ostilità di quelle categorie professionali – i gestori degli stabilimenti balneari nel caso di specie – contrarie alla perdita di un diritto oramai acquisito e consolidato.
Si tratta, dunque, di un percorso graduale che, nel caso di specie, è iniziato nel 2010 e che dal 2020 cambierà in modo definitivo il modello delle concessioni del demanio marittimo.
L’adeguamento alla normativa europea ha condotto ad un sistema di liberalizzazioni prorogando le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020. Da quella data la concessione delle spiagge e del demanio marittimo saranno messe all’asta. Dunque, la selezione - imparziale e trasparente  - avverrà tra tutti i candidati e non solo tra coloro che, ormai da tempo, gestiscono lo stesso lido in forza di rinnovi automatici e tali da creare ingiustificati privilegi. Si aprirà, quindi, una gara nella quale potranno "risultare vincitori", in base a determinati requisiti e criteri, tanto i "concessionari abituali" che le nuove imprese specializzate nel settore.


[1] Art. 822 Cod. Civ.
[2] Art. 59, Dpr. n. 616 del 24.07.1977.
[3] Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006.
[4] D. lgs. n. 59 del 26.03.2010.

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