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venerdì 2 febbraio 2018

Adsl non funziona: spetta il risarcimento del danno esistenziale


In caso di Adsl non funzionante, l’utente ha sempre diritto al rimborso. In alcuni casi spetta anche il risarcimento del danno esistenziale. Vediamo quando
Ormai senza internet non si può fare nulla. Ciascuno di noi trascorre gran parte della propria vita on line. E ciò non solo per essere informati su tutto o – come spesso avviene – per socializzare con amici lontani e vicini. Internet è diventato uno strumento vitale soprattutto per lavorare. Avere una connessione a internet lenta o che non funziona come dovrebbe è fonte di disagi seri e di condizionamenti talvolta insopportabili. E se ciò è vero per le utenze domestiche, figuriamoci quali possano essere i danni per le utenze delle aziende nel caso in cui l’adsl dovesse smettere di funzionare. Ebbene, in caso di Adsl non funzionante o di connessione lenta è sempre possibile chiedere un rimborso. Ma non è tutto: in caso di disservizio, oltre alla compensazione patrimoniale, scatta anche il danno esistenziale.  Di tanto parleremo in questo articolo. Vediamo, dunque, come richiedere il rimborso per l’Adsl non funzionante, a cosa si ha diritto se la connessione a internet non funziona o è troppo lenta e quando scatta il danno esistenziale. Su tale ultimo aspetto, infatti, è stata di recente emessa un’interessantissima sentenza. Procediamo con ordine.

Adsl non funzionante: cosa fare

Si tratta purtroppo di un’esperienza fin troppo comune e davvero insopportabile: pagare per un servizio che poi si rivela non all’altezza. Non solo delle proprie aspettative, ma anche di quello che ci avevano promesso. Presentata dalla società telefonica come la “connessione perfetta”, nella realtà dei fatti si è rivelata tutt’altro. Ebbene, in questo caso è possibile chiedere un rimborso per l’Adsl che non funziona come dovrebbe.  Ed infatti, se la società telefonica ha promesso una determinata velocità di navigazione per il tramite di una  pubblicità trasmessa in tv, alla radio o pubblicata su giornali e depliant e tali standard di navigazione sono stati poi ribaditi al momento della firma del contratto, la velocità “promessa” deve essere necessariamente garantita al cliente. Non ci sono “scuse” che tengono. Al contrario, quando si riesce a contattare un operatore (talvolta dopo diversi tentativi che spazientirebbero chiunque) spesso ci si sente rispondere proprio con delle scuse: rallentamenti dovuti all’eccesso di traffico, colpa dell’elevato numero di utenze nella zona, ecc. Non è raro, poi, che l’operatore cerchi di far credere che è l’utente a non essere in grado di far funzionare le cose e che, al contrario, alla compagnia telefonica risulta che il funzionamento e la velocità di navigazione non presentano alcun problema. Ora, chi si sente “lievemente preso in giro” potrebbe non avere tutti i torti e se la parola dell’operatore non ispira particolare fiducia, è bene sapere che esistono moltissimi strumenti per far valere le proprie ragioni, tra cui anche il rimborso. La prima cosa da fare in questi casi è “minacciare” di cambiare operatore. Ciò renderà sicuramente l’iter di rimborso più veloce. Ciò in quanto a nessuno piace che i clienti scappino via, soprattutto in settori in cui c’è molta concorrenza.

Adsl non funzionante: come chiedere il rimborso?

Prima di chiedere il rimborso per l’Adsl non funzionante è necessario presentare un formale richiamo all’operatore telefonico via telefono, via fax o email. Entro 45 giorni il cliente ha diritto ad un riscontro da parte della compagnia telefonica. Se la risposta non arriva entro i tempi stabiliti si potrà avviare una procedura di contestazione per chiedere il rimborso. Questa procedura è gratuita e fattibile in prima persona dal cliente senza bisogno di un avvocato. In particolare, per la domanda di rimborso ci si deve rivolgere all’Autorità garante per le Comunicazioni (l’Agcom). Dunque, sarà l’Agcom, che accogliendo il ricorso, dovrà stabilire il rimborso per l’Adsl non funzionante o lo storno degli importi dovuti o, ancora, in base ai diversi casi, un indennizzo o un rimborso spese.

Adsl non funzionante: che rimborso spetta?

In caso di Adsl non funzionante spetterà un indennizzo diverso e con tempistiche differenti a seconda dell’operatore. Analizziamo i vari casi.

Rimborso Tim-Alice

Se l’operatore è Tim-Alice questo è tenuto alla riparazione del guasto entro 2 giorni successivi al reclamo (a tal fine chiamare il 187), in assenza dovrà riconoscere:
  • 5 euro di indennizzo al giorno per i servizi flat o semiflat;
  • 2 euro al giorno per i servizi di connettività a consumo.

Rimborso Vodafone

Vodafone, invece, è tenuto a riparare il guasto (la segnalazione va fatta al numero 190) entro 3-5 giorni lavorativi altrimenti è previsto un rimborso di 10 euro al giorno per ogni giorno di ritardo (massimo 50 euro in caso di assenza di linea per disservizio).

Rimborso Infostrada

Per  Infostrada il numero di riferimento è il 155.  Le riparazioni devono avvenire entro 4 giorni dal reclamo, in mancanza l’operatore riconoscerà un indennizzo di 5,16 euro al giorno fino ad un massimo di 100 euro.

Rimborso Fastweb

Con Fastweb l’operatore si impegna a riparare il guasto entro 72 ore dal reclamo altrimenti riconoscerà al cliente un indennizzo di 5 euro al giorno per un massimo di 10 giorni. Il cliente Fastweb che vuole chiedere un rimborso per l’Adsl non funzionante può chiamare il numero 192193, attivo tutti i giorni e a qualsiasi ora, oppure inviare un’e-mail dalla MyFastPage (l’area clienti del sito Fastweb) nella sezione «assistenza clienti». L’utente riceverà un sms di conferma della segnalazione ricevuta.

Rimborso Tiscali

Per Tiscali il numero di riferimento è il 130. L’operatore garantisce la riparazione del guasto entro 4 giorni lavorativi. È possibile chiedere, sempre tramite il servizio di assistenza, il rimborso per i giorni in cui la connessione ad Internet è rimasta interrotta.

Adsl non funziona: quando scatta il danno esistenziale

In alcuni casi il rimborso potrebbe manifestarsi del tutto insufficiente al fine di compensare il grave danno subito. Si pensi ad un’azienda con utenza Adsl Business: privarla di internet e, dunque, di una connessione significherebbe isolarla dal mondo, pregiudicarla nello svolgimento delle relazioni sociali e danneggiarla nella propria immagine e capacità di relazione. Ed infatti, se non avere una connessione funzionante è già grave per le utenze domestiche, figuriamoci cosa possa significare per chi con internet ci conclude affari di lavoro. Ebbene, in questi casi, oltre alla compensazione patrimoniale, scatta in automatico anche il risarcimento per il danno esistenziale subito. Ma non è tutto: il danno esistenziale, in questi casi, va risarcito anche se non risulta provato nel suo importo e nel suo ammontare. Come detto, infatti, il risarcimento è automatico o, per dirla in termini più giuridici, è in re ipsa. Ad affermarlo è stato il Giudice di Pace di Grosseto con una recentissima sentenza [1dalla quale può rinvenirsi principio di diritto che segue.
Oltre al danno patrimoniale deve essere liquidato – sia pure in via equitativa – il danno esistenziale, vale a dire il  turbamento ingenerato nell’utente in seguito al mancato funzionamento della linea Adsl (isolata, nel caso di specie, per 5 giorni), dovendosi ritenere che dalla disattivazione del servizio consegua in re ipsa (cioè automaticamente) un effetto pregiudizievole nello svolgimento di relazioni sociali, essendo impedita o quanto meno resa difficile l’attività professionale dell’utente, il quale risulta pregiudicato nell’immagine e nella capacità di relazione. Nel caso in esame, il Giudice –  a fronte di un disservizio durato 5 giorni ai danni di un’utenza business – ha stabilito un risarcimento pari a 570 euro, di cui 500 a titolo di danno esistenziale.
 [1Giudice di Pace di Grosseto, sent. n. 75 del 18.12.2017 (Magistrato onorario Vincenzo Colantuoni Romagnoli). 
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

Approfondimento già pubblicato sul portale La Legge Per Tutti Business al seguente Link


martedì 31 ottobre 2017

Cos'è il diritto ad essere dimenticati dal web?

Ciascuno ha diritto a dimenticare il proprio passato, anche solo virtualmente. Ma come si fa?


Dietro al diritto ad essere dimenticati dal web ci sono tantissime storie, storie spesso di gente comune. C’è l’imprenditore che ha evaso le tasse, il giudice che ha partecipato ad incontri a luci rosse, il forestale denunciato per aver appiccato incendi dolosi, il funzionario coinvolto in storie di corruzione, la clinica sanitaria protagonista di un caso di malasanità e così via. Ogni volta che viene inserito il nome di un soggetto in rete ritorna a galla tutto il suo passato. Il web, in pratica, ha una memoria sterminata e non dimentica.  
In questa situazione si trovano tantissime persone. Sia che si tratti di collegamenti a fatti di reato, sia che più semplicemente si tratti di episodi poco edificanti, sono moltissime le persone che vogliono cancellare il proprio passato da Internet. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014, il diritto all’oblio è riconosciuto a tutti i cittadini europei. Ciò significa che Google, su richiesta dell’interessato, deve eliminare le notizie a lui relative nei casi in cui il suo diritto alla privacy prevale sull’interesse pubblico alla notizia. 

Così sono in tanti che si rivolgono agli avvocati esperti della questione per ottenere la cancellazione del proprio passato da internet. Solo ciò che non si trova su Google è destinato all’oblio. Si pensi in proposito che dopo la sentenza della Corte europea, Google ha ricevuto circa 50mile richieste di oblio in un mese, per la maggior parte relative a notizie riportate da giornali e stampa.

Come si chiede l’oblio?
Quando un soggetto, sia esso una persona o anche una società, vede il proprio nome associato ad un fatto per così dire negativo, può fare richiesta al giornale o al sito web affinché provveda alla sua rimozione. Ma se neanche con la diffida il sito provvede alla rimozione del contenuto segnalato ci si può rivolgere a Google, affinché lo elimini dal motore di ricerca. Google ha messo a disposizione un modulo per le richieste dei cittadini europei di deindicizzazione, pertanto la domanda può essere formulata direttamente da qualunque cittadino Ue. Tuttavia, le cose spesso si rivelano più complicate di come appaiono e per questo motivo la maggior parte degli interessati si affida ad un avvocato. Questo perché i giornali ed i siti web in generale ricevono moltissime richieste di oblio al giorno e non riescono a gestirle, lasciandone finire molte tra le montagne di pratiche inevase.
Le storie che circolano in rete sono veramente tante, di gran lunga superiori alla normale immaginazione: ecco perché il diritto all’oblio è giusto e importante. Sul web si consumano lampanti casi di violazione della privacy anche in assenza dei presupposti del diritto di cronaca. Talvolta si diffondono notizie su una persona che sono in realtà una bufala ma che si diffondono con estrema facilità e pervicacia e rimangono in rete per anni e anni.   

Oblio e deindicizzazione
È bene precisare, però, che la richiesta che viene formulata a Google o a qualsiasi altro motore di ricerca può essere - ed è - solo una richiesta di deindicizzazione. Ciò vuol dire nascondere da internet le notizie che riguardano una persona ma non cancellarle.  Se la richiesta di deindicizzazione viene accolta la ricerca su Google non darà più nei risultati quei link che sono stati segnalati, ma gli stessi continuano ad esistere nel web. L’unico modo per cancellarli definitivamente la notizia è attraverso il sito stesso che la riporta: se quest’ultimo nega la cancellazione, non resta altro che rivolgersi al giudice.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





mercoledì 1 febbraio 2017

È reato fingere di essere un'altra persona su facebook?

Chi finge di essere un'altra persona via e-mail, in chat o su facebook commette reato?

La risposta è si.  
Creare ed un utilizzare un account sotto falso nome, allo scopo di danneggiare il soggetto della cui identità ci si è appropriati è reato e si rischia la reclusione fino ad un anno.
Per capire, prendiamo in considerazione la particolare vicenda (realmente accaduta) che segue.
Un soggetto creava un account di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di una ignara ragazza.
Dopo aver creato l’account, l’uomo cominciava ad utilizzarlo e a "chattare" con una serie di utenti.
Le persone con le quali tale soggetto interloquiva sotto il falso nome della giovane donna, credevano erroneamente di comunicare proprio con quest’ultima. 
A causa della condotta dell’uomo, la ragazza riceveva telefonate erotiche e veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a sfondo sessuale
Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della povera vittima, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a spiegarsi il motivo di quanto le stesse accadendo.
A questo punto sorge spontanea una domanda: che reato commette chi crea ed utilizza un account sotto falso nome?
La creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad un soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso sotto falso nome integra il reato di sostituzione di persona, la cui pena è quella della reclusione fino ad un anno [1].
Ed invero, una delle modalità per porre in essere tale reato è proprio la creazione del classico "account e-mail", apparentemente intestato ad altro soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”[2].
Analogo ragionamento vale per i social network (si pensi ad esempio a Facebook) a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa. 
Ed infatti, anche nell’ambito dei social network, la creazione  di un falso account utilizzando le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui si intrattengono corrispondenze informatiche, integra pacificamente la fattispecie del reato di sostituzione di persona [3].
A tal proposito, però, non è sufficiente aprire un "profilo fake" su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri.
Più comunemente si parla, in tali casi, di furto avente ad oggetto l'altrui "identità su internet, ipotesi quella in parola che rappresenta uno dei più classici esempi di come il diritto vivente modernizzi la lettera della legge per una maggiore tutela dei consumatori.  

[1] L’art. 494 cod. pen. dispone  che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
[2] Cass. Pen. sentenza n. 46674 del 14.12.2007
[3] Cfr. Cass. Pen. sentenza n. 9391 del 23.04.2014

venerdì 27 gennaio 2017

Shop online: ho il diritto di ripensamento?


Il diritto di ripensamento o di recesso è la facoltà concessa al consumatore di poter recedere dal contratto senza il ricorrere di una giusta causa e ottenere la restituzione del prezzo pagato. Con lo sviluppo e l’utilizzo sempre più frequente dell’e-commerce, la questione è quanto mai attuale ed interessante. Capita oramai a tutti di fare acquisti di prodotti e servizi online e/o concludere contratti per telefono.

Cosa prevede la legge ?

Il Codice del Consumo ha introdotto, per il consumatore di prodotti e servizi acquistati a distanza (via internet, per telefono) o fuori dai locali commerciali (per strada, per posta, a domicilio), il diritto di revocare l’ordine o recedere unilateralmente dal contratto.  Un simile diritto non esiste nel caso di vendita in negozio se non a discrezione del venditore  e si distingue da quello previsto dal Codice Civile dove il diritto di recesso – dunque di sciogliere il contratto - può essere esercitato solo in presenza del consenso di tutte le parti.
L’esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato al ricorrere di una giusta causa ed il consumatore, dunque, può farvi ricorso senza dover fornire alcuna giustificazione.
Il venditore, in sede di conclusione del contratto, è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto ed a consentirgliene l’esercizio con la restituzione della somma pagata. In caso contrario è soggetto a sanzioni.

Entro quando e come esercitarlo?

Il diritto di recesso può essere esercitato entro dieci  lavorativi mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede del venditore. Qualora il consumatore abbia ricevuto la consegna del bene, è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene, le cui spese sono a carico dell’acquirente, non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento.
Fanno eccezione alla regola del recesso alcune categorie di beni e servizi:
-          servizio già integralmente eseguito dal venditore;

-          beni deperibili o sigillati una volta aperti;

-          beni personalizzati e/o su misura;  

-          giornali e riviste.

E se acquisto online da un’azienda straniera?

Il Codice del Consumo prevede che qualora il contratto sia regolato dalla legge di uno Stato membro dell’ Unione Europea, i diritti del consumatore residente in Italia, tra cui il predetto diritto di recesso, sono in ogni caso garantiti.

«Avvochic & choc, ovvero la moda nei tribunali» … direttamente su Facebook.

Si tratta del nuovo esilarante "gruppo" di Facebook composto da più di 30.000 avvocati pronti ad immortalare e postare stravaganti immagini di soggetti incontrati in Tribunale.

E se ne vedono di tutti i colori … ma di tutti i colori davvero !!! Da Milano a Nocera, passando per Roma e finendo a  Santa Maria Capua Vetere, la moda nei Tribunali sembra tingersi di sfumature sgargianti e la bacheca d’un tratto si riempie di pellicce sintetiche talmente tanto fuxia che in confronto il rosa shocking impallidirebbe timidamente.
Look, talvolta, davvero improponibili … pantaloni di pelle (e se ne vedono anche di pitonati!!!), tacchi estremi (degni di una cubista) che battono elegantemente sui marciapiedi del Tribunale.  C’è chi poi ha delle scarpe da uomo classiche e distinte. Peccato che a ben vedere siano una diversa dall’altra (!!!)  … Ed avere una scarpa marrone ed una nera, daltonismo a parte, crea il giusto link tra Tribunale e Facebook … i piedi dell’uomo finiranno immancabilmente su un post del gruppo!
Abiti succinti e provocanti si mescolano a mise più "pigiamesche" … Si sa, certe volte la comodità è tutto! … Ecco quindi far capolino nei corridoi le più colorate tute, gente che pare appena uscita da un cantiere … che una bella birretta alla mano non ci starebbe mica male mentre si fa la fila in macelleria … ops … in cancelleria!

Ora scherzi a parte, sappiamo tutti che l’abito non fa il monaco. Tuttavia, chi sa dell’esistenza di questo fenomeno è ben consapevole, quando si sveglia la mattina, che oltre a correre (fascicoli alla mano) per andare in udienza dovrà anche cercare di vestirsi in maniera decente, o quanto meno sobria … insomma non dare nell’occhio.
Un particolare fuori posto, un segno distintivo troppo eccentrico non passerà inosservato. Sarà quasi sicuramente immortalato, postato e commentato. Tutti si chiederanno se si tratta di un look «chic» o, al contrario, «choc» e se è vero che i gusti sono gusti, talvolta si esagera davvero!

Ora, al di là di ogni (inutile e ridicola) paternale sul presunto decoro della professione, sarebbe meglio badare più alla sostanza che alla forma e l’unica forma che di un avvocato dovrebbe interessare è quella che i latini chiamavano la «forma mentis».

Ma cosa c’è oggi nella mente di un avvocato?

Chi non svolge questa professione non può saperlo. Tralasciando i principi del foro, l’avvocato del nostro tempo talvolta si sente smarrito e confuso.
L’avvocato sa bene che dovrà studiare per tutta la vita, ma sa anche che non potrà stare troppo tempo sulla scrivania. Dovrà anche uscire, fare una capatina al bar o (per i più distinti) al club! I clienti non vengono da te se non ti conoscono e non ti hanno mai visto in giro.

Dovrà sorridere (anche quanto va tutto storto). Sorridere sì, ma a denti stretti. I clienti non vanno da chi sembra triste o musone, ma non vanno nemmeno da chi sembra prendere tutto alla leggera.  

L’avvocato, passa ore ed ore chiuso tra le mura del suo studio sommerso dalle carte. Cerca di risolvere i problemi degli altri, tralasciando i suoi da parte. Magari è in grado di districarsi tra sillogismi e ragionamenti filosofici a favore del proprio cliente, ma intanto le sue bollette fanno la muffa, tanto quelle sono "facili" … basta pagarle!

Ed ecco un’altra nota dolente … i clienti che non pagano … ed è inutile fare finta di niente: è così e l’avvocato lo sa bene. Certe volte la gente crede che l’avvocato sia un dispensatore di consigli, così a gratis (!!!) eh si … perché gli piace lambiccarsi il cervello, d'altronde ha solo studiato tutta una vita!!! … E intanto ore ed ore ad ascoltare, interpretare e risolvere i problemi degli altri … mentre la muffa delle sue bollette aumenta.


L’avvocato lo sa che la cliente che non paga va tutte le settimane dal parrucchiere e dall’estetista, l’avvocato la vede la macchina nuova di zecca del cliente che fino all’altroieri diceva di non avere un euro!  Sì, la vede … ma poi abbassa lo sguardo e continua il suo lavoro, perché ha troppo da fare … Vede anche i post su Facebook, si fa una risata e magari impietoso (gli avvocati sono anche così)  commenta pure maliziosamente. Poi però torna al suo lavoro e tra una scartoffia e l’altra lo ha già "perdonato" quel collega dal look improbabile, pensando tra se e se … «chissà se se la passa meglio di me» ! 

giovedì 26 gennaio 2017

Confessioni di un avvocato senza laurea

E' la storia di Giuditta Russo.
E' una storia vera quella di Giuditta Russo. Costruita su un segreto. 
Un segreto che la principessa del foro napoletano può confessare solo a se stessa.
Come può rivelare a suo marito, ai suoi genitori, ai suoi amici e ai suoi clienti che non si è mai laureata e che tutta la sua esistenza è costruita su una menzogna?
La sua è stata una doppia vita di successo. Dopo aver dichiarato ai genitori di essersi laureata a pieni voti, entra in uno studio legale dove fa una rapida carriera, grazie alle sue capacità e alla sua conoscenza della legge.
La passione per il diritto, la legge e la toga.
Dopo 15 anni di menzogne a un certo punto qualcosa va storto. Un caso difficile, un grosso risarcimento, la sensazione di essere in trappola. Il baratro è inesorabile ed inevitabile.
E Giuditta Russo decide di affrontare a viso aperto il più difficile tribunale della sua vita: l’autodenuncia alla Procura, lo scandalo.
Tutti i giornali parlano di lei.
Prima ancora che dei giudici arriva la condanna del mondo.
Il suo caso fa scalpore.
La sua vita va a rotoli.
Della sua vicenda scrive un romanzo verità in cui si confessa in un resoconto coraggioso e implacabile dove dà voce a qualcosa di remoto che è in ognuno di noi: tutti mentiamo per essere amati.

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


domenica 22 gennaio 2017

Caro impiegato, lo sai che ...?

La P.A. trattiene sulla tua busta paga una somma pari al 2,5% calcolata sull'80% della retribuzione lorda.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione alcuna nella legge. Anzi! 
Ma vediamo nel dettaglio.   
Secondo i Giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di Tfr. Il prelievo del 2,5%, infatti, è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 e confermato nel 2014: il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole perchè non collegato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La trattenuta in questione, dunque, rappresenta una ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFR e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondo subiscono tale ritenuta.
Molti Tribunali hanno dato seguito alle sentenze della Corte Costituzionale riconoscendo il diritto al rimborso dei lavoratori pubblici e condannando lo Stato alla restituzione di somme considerevoli. 

venerdì 20 gennaio 2017

Perchè due avvocati fanno le blogger?

All'interrogativo dovremmo aggiungere anche il doveroso "non solo". Fanno le blogger, ma non solo!E sì, perché noi crediamo molto nella comunicazione, nel legal marketing, nella web strategy, ma il nostro sogno, la nostra passione rimangono in ogni caso il diritto e i diritti. Ci piace pensare, però, all'avvocato in modo nuovo, svincolato dalla tradizionale figura del professionista che sta soltanto dietro ad una scrivania ricoperta di codici e fascicoli polverosi ma che sappia esercitare con impegno, dedizione e professionalità la propria funzione anche nel cyberspazio.