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martedì 31 ottobre 2017

Cos'è il diritto ad essere dimenticati dal web?

Ciascuno ha diritto a dimenticare il proprio passato, anche solo virtualmente. Ma come si fa?


Dietro al diritto ad essere dimenticati dal web ci sono tantissime storie, storie spesso di gente comune. C’è l’imprenditore che ha evaso le tasse, il giudice che ha partecipato ad incontri a luci rosse, il forestale denunciato per aver appiccato incendi dolosi, il funzionario coinvolto in storie di corruzione, la clinica sanitaria protagonista di un caso di malasanità e così via. Ogni volta che viene inserito il nome di un soggetto in rete ritorna a galla tutto il suo passato. Il web, in pratica, ha una memoria sterminata e non dimentica.  
In questa situazione si trovano tantissime persone. Sia che si tratti di collegamenti a fatti di reato, sia che più semplicemente si tratti di episodi poco edificanti, sono moltissime le persone che vogliono cancellare il proprio passato da Internet. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014, il diritto all’oblio è riconosciuto a tutti i cittadini europei. Ciò significa che Google, su richiesta dell’interessato, deve eliminare le notizie a lui relative nei casi in cui il suo diritto alla privacy prevale sull’interesse pubblico alla notizia. 

Così sono in tanti che si rivolgono agli avvocati esperti della questione per ottenere la cancellazione del proprio passato da internet. Solo ciò che non si trova su Google è destinato all’oblio. Si pensi in proposito che dopo la sentenza della Corte europea, Google ha ricevuto circa 50mile richieste di oblio in un mese, per la maggior parte relative a notizie riportate da giornali e stampa.

Come si chiede l’oblio?
Quando un soggetto, sia esso una persona o anche una società, vede il proprio nome associato ad un fatto per così dire negativo, può fare richiesta al giornale o al sito web affinché provveda alla sua rimozione. Ma se neanche con la diffida il sito provvede alla rimozione del contenuto segnalato ci si può rivolgere a Google, affinché lo elimini dal motore di ricerca. Google ha messo a disposizione un modulo per le richieste dei cittadini europei di deindicizzazione, pertanto la domanda può essere formulata direttamente da qualunque cittadino Ue. Tuttavia, le cose spesso si rivelano più complicate di come appaiono e per questo motivo la maggior parte degli interessati si affida ad un avvocato. Questo perché i giornali ed i siti web in generale ricevono moltissime richieste di oblio al giorno e non riescono a gestirle, lasciandone finire molte tra le montagne di pratiche inevase.
Le storie che circolano in rete sono veramente tante, di gran lunga superiori alla normale immaginazione: ecco perché il diritto all’oblio è giusto e importante. Sul web si consumano lampanti casi di violazione della privacy anche in assenza dei presupposti del diritto di cronaca. Talvolta si diffondono notizie su una persona che sono in realtà una bufala ma che si diffondono con estrema facilità e pervicacia e rimangono in rete per anni e anni.   

Oblio e deindicizzazione
È bene precisare, però, che la richiesta che viene formulata a Google o a qualsiasi altro motore di ricerca può essere - ed è - solo una richiesta di deindicizzazione. Ciò vuol dire nascondere da internet le notizie che riguardano una persona ma non cancellarle.  Se la richiesta di deindicizzazione viene accolta la ricerca su Google non darà più nei risultati quei link che sono stati segnalati, ma gli stessi continuano ad esistere nel web. L’unico modo per cancellarli definitivamente la notizia è attraverso il sito stesso che la riporta: se quest’ultimo nega la cancellazione, non resta altro che rivolgersi al giudice.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,