Visualizzazione post con etichetta danno. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta danno. Mostra tutti i post

giovedì 11 maggio 2017

Se cado per la presenza di una buca sulla strada, ho diritto al risarcimento del danno?


La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale, infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Con la decisione in commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.

Attenzione dunque a camminare con i telefonini in mano (!).

La sentenza in epigrafe citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto, limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.

La pregevole istruttoria condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de quo anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque

Non tutti gli incidenti occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in relazione al caso concreto.

L’Amministrazione è, infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.



A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





domenica 29 gennaio 2017

Se cadi dalle scale condominiali, chi risarcisce il danno?

In caso di infortunio sulle scale condominiali è il condominio che deve risarcire i danni.
Può accadere che all’interno di un condominio si verifichi un infortunio nelle scale, rese scivolose dalla pioggia, da foglie e altro materiale di risulta o bagnate a causa delle pulizie in corso.
In tali casi, chi risponde del danno e soprattutto chi risarcisce l’infortunato?
A rispondere è stata la Corte di Cassazione che con una recentissima sentenza [1] ha stabilito che in caso di caduta sulle scale condominiali a causa di gradini scivolosi, la responsabilità è dell’amministratore e del condominio, tenuti, quindi, a risarcire i danni. 
Infortuni in condominio: di chi è la responsabilità?
L’amministratore di condominio svolge una funzione di custode sui beni e sui servizi comuni del fabbricato (quali ad esempio scale, cortile, androne ecc …). In quanto custode, egli è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio a nessuno.
Sull’amministratore grava, infatti, il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni del condominio e, conseguentemente, la responsabilità per gli eventuali danni subiti dai terzi all’interno dei locali condominiali.
Ciò è previsto dal codice civile [2], che individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dell’amministratore e del condominio, che può essere evitata solo se il condominio riesce a dimostrare il c.d. "caso fortuito", ovvero che il danno sia avvenuto a causa di fattori esterni ed imprevedibili.
La vicenda
Delineati brevemente i principi generali di cui sopra, possiamo analizzare la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte si è trovata a dirimere il caso di un uomo che, scendendo le scale per uscire dalla propria abitazione, scivolava sui gradini che in quel momento erano bagnati a causa delle pulizie in corso, riportando delle lesioni fisiche.
L’uomo, quindi, citava in giudizio l’amministratore di condominio ed il condominio stesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  
In queste ipotesi, come detto sopra, su tali soggetti incombe una responsabilità oggettiva e, dunque, un obbligo di risarcire il danno. Obbligo che può essere evitato soltanto provando che il danno si sia verificato per caso fortuito.
Ebbene, secondo la Suprema Corte non può essere qualificato alla stregua di caso fortuito la presenza dell’acqua e del sapone che rendono le scale scivolose e pericolose durante le pulizie condominiali.
Secondo la Corte di Cassazione, in tal caso, il condominio avrebbe potuto evitare la condanna dimostrando di aver segnalato, tramite appositi cartelli, che vi erano delle pulizie in corso e che, pertanto, il pavimento bagnato avrebbe potuto rappresentare un pericolo. Se, viceversa, nessuna misura precauzionale è stata adottata per evitare il rischio di caduta, allora l’amministratore e il condominio devono rispondere dei danni.  
Ciò posto, la Suprema Corte ha condannato il condominio e l’amministratore a risarcire i danni subiti dall’uomo che cadendo dalle scale aveva riportato lesioni fisiche.
Quando il condominio non è responsabile per l’infortunio
La giurisprudenza ha delineato nel tempo anche i casi di esclusione della responsabilità del condominio.
In poche parole: in caso di infortunio, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini ed ai terzi. Questo a meno che non si dimostri (la prova spetta al condominio) che l’infortunio sia avvenuto per caso fortuito o a causa di fattori esterni, imprevisti ed imprevedibili.
Il condominio, infatti, può provare che il danno sia stato causato da un fattore idoneo ad escludere la sua responsabilità.
Tale fattore può avverarsi:
·     in caso di c.d. "forza maggiore", che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di un evento atmosferico di eccezionale gravità. Se il danno si verifica nell’imminenza di tali situazioni, il condominio non può essere chiamato a risponderne;
·         nel fatto del terzo. Si pensi al caso in cui sporcizia o altro materiale di risulta sia stato abbandonato nei locali del condominio da terzi, senza che l’amministratore abbia avuto il tempo materiale di avvedersene e di rimuoverlo;
·      nel comportamento dello stesso danneggiato. Tale situazione ricorre nelle ipotesi in cui sia lo stesso danneggiato a "creare" il pericolo, a causa di un uso improprio o anomalo della cosa comune, oppure nel caso in cui il danno sia evitabile da chiunque facendo uso della normale diligenza.
La giurisprudenza [3], infatti, ha escluso la responsabilità del condominio nel caso di una donna caduta da una scalinata ove era presente un gradino lesionato. Tale lesione, però, era perfettamente visibile, con la conseguenza che l’infortunio, facilmente evitabile, era da ascrivere alla disattenzione della danneggiata.
Nella vicenda di recente analizzata dalla Suprema Corte, invece, l’amministratore e il condominio sono stati chiamati a risarcire i danni poiché la caduta non è avvenuta a causa di un comportamento imprudente del danneggiato, che non avrebbe potuto in alcun modo evitarla.
Dunque, per ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve provare di essersi infortunato nonostante abbia posto in essere tutte le attenzioni e la diligenza del caso, dimostrando che, viceversa, vi siano state delle mancanze precauzionali da parte del condominio.
In tali ipotesi è consigliabile inviare una richiesta di risarcimento danni con raccomanda a.r. all’amministratore di condominio, tenendo a mente che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

[1] Cass. Civ. sentenza n. 23727 del 22.11.2016.
[2] Art. 2051 cod. civ.: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". 

[3] Cass. Civ. sentenza n. 2662/2013.

Studio Legale Samperisi & Zarrelli

Produzione Riservata

sabato 28 gennaio 2017

Infiltrazioni sul soffitto e risarcimento del danno

Condominio: ecco cosa fare in caso di infiltrazioni e macchie di umidità provenienti dall’appartamento soprastante.

Può capitare che la propria abitazione venga danneggiata da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento soprastante e che tali infiltrazioni causino macchie di umidità sul soffitto.
In questi casi, le domande ricorrenti sono due:
·        Di chi è la colpa?
·        Ma soprattutto, chi paga i danni?
Ecco le risposte a queste due domande.

Per comprendere di chi è la colpa delle infiltrazioni d’acqua e chi è responsabile del danno da esse cagionato è bene tenere a mente la seguente regola generale.
È sempre il detentore della cosa da cui proviene la causa del danno ad esserne il responsabile.
Questa regola è prevista dal codice civile [1], che prevede, in tali casi, un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
In altri termini, il custode di un bene (ovvero chi ne ha la disponibilità) è ritenuto a priori il responsabile dei danni cagionati a terzi dal bene e per liberarsi da tale responsabilità dovrà dimostrare che il danno si è verificato per "caso fortuito" e cioè a causa di fattori per lui imprevedibili ed ineliminabili.
Se, come avviene nella maggior parte delle volte, non si riesce a dimostrare la sussistenza del c.d. caso fortuito, il custode sarà ritenuto responsabile dei danni.

Ciò posto, analizziamo il comportamento che bisognerebbe assumere in queste circostanze.
Orbene, le prime regole da seguire sono sicuramente quelle dettate dal buon senso.
Spesso, infatti, si tratta di questioni di valore economico non rilevante, per le quali non varrebbe la pena iniziare una causa.
Inoltre, molte volte la provenienza dell’infiltrazione potrebbe non essere certa.
È indispensabile, quindi, prima di inoltrare qualunque richiesta risarcitoria capire da che parte proviene l’infiltrazione.
A tal fine, la cosa più indicata da fare è quella di informare l’amministratore di condominio ed incaricare un proprio tecnico di fiducia affinché esegua un sopralluogo ed individui da dove provenga la perdita che ha causato le infiltrazioni e le macchie sul soffitto così venutesi a creare.
Sarebbe opportuno, in tali circostanze, coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati al fine di creare un clima di fattiva collaborazione.

A seconda della provenienza dell’infiltrazione, il responsabile sarà:
·        L’insieme condominiale, se l’infiltrazione proviene dalle parti comuni del condominio;
·        Il singolo condomino, se l’infiltrazione proviene esclusivamente dal suo appartamento.

Una volta individuato il responsabile del danno, si potrà ottenere dallo stesso:
·        L’eliminazione del problema che ha causato l’infiltrazione (anche al fine di prevenirne altre per il futuro);
·        Il risarcimento del danno subito.

Sull’argomento, è utile segnalare che talvolta non basta risarcire il danno solo con riferimento alla zona interessata dall’infiltrazione.
Si pensi al caso in cui solo una parte del soffitto risulti macchiata. 
Ebbene, in tali circostanze potrebbe non essere sufficiente limitarsi, ad esempio, a riverniciare solo la parte danneggiata, che poi risulterebbe non uniforme al resto.
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione [2], la quale ha statuito che " può non essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate".
Nel caso di specie, infatti, un intervento parziale avrebbe comportato problemi estetici legati alla non uniformità dell’intera parete.
Ovviamente, la Cassazione ha chiarito che ciò non vale nel caso in cui sussista una situazione di degrado della parete, non causata quindi dalle infiltrazioni, ma preesistente ad esse.
In tal caso, come si legge nel testo della sentenza, un intervento integrale "non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto".

[1] Art. 2051 cod. civ.: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". 
[2] Cass. Civ. sentenza n. 12920 del 23.06.2015.