In
caso di infortunio sulle scale condominiali è il condominio che deve risarcire
i danni.
Può accadere che
all’interno di un condominio si verifichi un infortunio nelle scale,
rese scivolose dalla pioggia, da foglie e altro materiale di risulta o bagnate
a causa delle pulizie in corso.
In tali casi, chi risponde
del danno e soprattutto chi risarcisce l’infortunato?
A rispondere è stata
la Corte di Cassazione che con una recentissima sentenza [1] ha
stabilito che in caso di caduta sulle scale condominiali a
causa di gradini scivolosi, la responsabilità è dell’amministratore e
del condominio, tenuti, quindi, a risarcire i danni.
Infortuni
in condominio: di chi è la responsabilità?
L’amministratore di
condominio svolge una funzione di custode
sui beni e sui servizi comuni del fabbricato (quali ad esempio scale, cortile,
androne ecc …). In quanto custode, egli
è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non
rechino pregiudizio a nessuno.
Sull’amministratore grava, infatti, il dovere di vigilanza e di controllo
sui beni comuni del condominio e,
conseguentemente, la responsabilità per
gli eventuali danni subiti dai terzi all’interno dei locali condominiali.
Ciò è previsto dal codice civile [2], che individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico
dell’amministratore e del condominio, che può essere evitata solo se il
condominio riesce a dimostrare il c.d.
"caso
fortuito", ovvero che il danno sia avvenuto a causa di
fattori esterni ed imprevedibili.
La vicenda
Delineati brevemente i principi generali di
cui sopra, possiamo analizzare la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte
di Cassazione.
La Suprema Corte si è trovata a dirimere il
caso di un uomo che, scendendo le scale per uscire dalla propria abitazione,
scivolava sui gradini che in quel momento erano bagnati a causa delle pulizie
in corso, riportando delle lesioni fisiche.
L’uomo, quindi, citava in giudizio l’amministratore di condominio ed il condominio stesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni
subiti.
In queste ipotesi, come detto sopra, su tali
soggetti incombe una responsabilità
oggettiva e, dunque, un obbligo di
risarcire il danno. Obbligo che può essere evitato soltanto provando che il
danno si sia verificato per caso
fortuito.
Ebbene,
secondo la Suprema Corte non può
essere qualificato alla stregua di caso fortuito la presenza dell’acqua e del sapone
che rendono le scale scivolose e pericolose durante le pulizie condominiali.
Secondo la Corte di Cassazione, in tal caso,
il condominio avrebbe potuto evitare la condanna dimostrando di aver segnalato,
tramite appositi cartelli, che vi erano delle pulizie in corso e che, pertanto,
il pavimento bagnato avrebbe potuto rappresentare un pericolo. Se, viceversa, nessuna misura precauzionale è
stata adottata per evitare il rischio di caduta, allora l’amministratore e il
condominio devono rispondere dei danni.
Ciò posto, la Suprema Corte ha condannato il
condominio e l’amministratore a risarcire i danni subiti dall’uomo che cadendo
dalle scale aveva riportato lesioni fisiche.
Quando il condominio non è responsabile per
l’infortunio
La giurisprudenza ha delineato nel tempo anche
i casi di esclusione della responsabilità del condominio.
In poche parole: in caso di infortunio, il condominio, in
quanto custode
dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai
condomini ed ai terzi. Questo a meno che non si dimostri (la prova spetta al
condominio) che l’infortunio sia avvenuto per caso fortuito o a causa di
fattori esterni, imprevisti ed imprevedibili.
Il condominio, infatti, può provare che il
danno sia stato causato da un fattore idoneo ad escludere la sua responsabilità.
Tale fattore può avverarsi:
· in caso di c.d. "forza maggiore", che si verifica, ad esempio,
nell’ipotesi di un evento atmosferico di eccezionale gravità. Se il danno si
verifica nell’imminenza di tali situazioni, il condominio non può essere
chiamato a risponderne;
·
nel fatto del terzo. Si pensi al caso in cui sporcizia o altro materiale
di risulta sia stato abbandonato nei locali del condominio da terzi, senza che
l’amministratore abbia avuto il tempo materiale di avvedersene e di rimuoverlo;
· nel comportamento dello stesso danneggiato. Tale situazione ricorre nelle
ipotesi in cui sia lo stesso danneggiato a "creare" il pericolo, a
causa di un uso improprio o anomalo della cosa comune, oppure nel caso in cui
il danno sia evitabile da chiunque facendo uso della normale diligenza.
La giurisprudenza [3], infatti, ha escluso la
responsabilità del condominio nel caso di una donna caduta da una scalinata ove
era presente un gradino lesionato. Tale lesione, però, era perfettamente
visibile, con la conseguenza che l’infortunio, facilmente evitabile, era da
ascrivere alla disattenzione della danneggiata.
Nella vicenda di recente analizzata dalla
Suprema Corte, invece, l’amministratore e il condominio sono stati chiamati a
risarcire i danni poiché la caduta non è avvenuta a causa di un comportamento
imprudente del danneggiato, che non avrebbe potuto in alcun modo evitarla.
Dunque, per ottenere il risarcimento
dei danni, il danneggiato deve provare di essersi infortunato nonostante abbia
posto in essere tutte le attenzioni e la diligenza del caso, dimostrando che,
viceversa, vi siano state delle mancanze precauzionali da parte del condominio.
In tali ipotesi è consigliabile inviare
una richiesta di risarcimento danni con raccomanda a.r. all’amministratore di
condominio, tenendo a mente che il diritto al risarcimento si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
[1] Cass. Civ.
sentenza n. 23727 del 22.11.2016.
[2] Art. 2051 cod. civ.: "Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito".
[3] Cass. Civ.
sentenza n. 2662/2013.
Studio Legale Samperisi & Zarrelli
Produzione Riservata
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