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venerdì 18 agosto 2017

Notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora


La notifica di un atto giudiziario ad una persona senza una fissa dimora si esegue secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile


L’invio di una lettera raccomandata o di un atto giudiziario ad una persona senza una fissa dimora può essere complicata per via della mancanza di un indirizzo di riferimento. Con il seguente articolo cerchiamo di fare il punto della situazione e comprendere come funziona in concreto la notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora.
 
Chi è la persona senza fissa dimora?

La persona senza fissa dimora è quella che non ha una dimora stabile ed effettiva a causa di particolari circostanze quali, ad esempio, il ceto sociale di appartenenza o il mestiere che svolge. Vengono comunemente ricompresi in questa categoria i rom, gli ambulanti, gli artisti di strada e tutti coloro che non avendo una fissa dimora, conducono uno stile di vita “itinerante”.

Nella categoria dei senza fissa dimora vengono inclusi anche i senza tetto, che in realtà sono soggetti che hanno la dimora abituale nel Comune (perché non itineranti), pur non avendo la disponibilità di un’abitazione.

Per via della loro situazione tali soggetti non possiedono i requisiti per essere considerati residenti in un luogo e necessitano, dunque, di un trattamento giuridico differenziato. 


Come si effettua la notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora?

La notificazione di atti giudiziari ai senza fissa dimora crea talvolta confusione ed incertezze sulla disciplina in concreto applicabile. Generalmente gli atti a loro destinati riportano indirizzi di fantasia, evidentemente fittizi che fanno subito intendere all’agente notificatore la particolare situazione in cui si trova il destinatario.

È il caso ad esempio di Via Modesta Valenti a Roma o via Ciro Lupo a Palermo.

In proposito è il caso di rammentare che l’Istat, nelle note illustrative della legge anagrafica [1], ha suggerito ai Comuni di istituire una sezione speciale nella quale elencare e censire come residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto, individuando a tal fine una via non realmente esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe.

In tale via vengono così iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora.

Ovviamente, in mancanza di un domicilio, la notifica di atti giudiziari ai senza fissa dimora non potrà seguire le regole che disciplinano la notificazione nei casi in cui si sia in presenza di una abitazione di fatto [2].  

Ma vediamo in concreto come effettuare la notifica di un atto giudiziario ad una persona senza fissa dimora.

In primo luogo è da dire che qualora il senza fissa dimora abbia eletto domicilio presso il Sindaco o la segreteria comunale del Comune dove abitualmente vive, la notificazione degli atti giudiziari segue le regole della c.d. notifica presso il domiciliatario [3], per cui la stessa si intende compiuta non appena l’atto viene materialmente consegnato all’addetto al ritiro del Comune stesso.

Diversamente, nel caso in cui tale elezione di domicilio non sia effettuata, la condizione dei senza fissa dimora potrà essere equiparata a quella di persona di cui non si conosce alcuna abitazione.

In particolare secondo la legge [4] «se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, (…) la notifica si esegue mediante deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Dunque, nel caso in questione, eseguite tutte le ricerche eventualmente tra parenti o conoscenti – nel caso ve ne fossero - la notifica avverrà mediante deposito dell’atto nella Casa comunale dell’ultima residenza (se nota) ovvero in quella del luogo di nascita.



[1] L. n. 1228 del 24 dicembre 1954.
[2] art. 139 e 140 Cod. Proc. Civ.
[3] art. 141 Cod. Proc. Civ.
[4] art. 143 Cod. Proc. Civ.

A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata

martedì 27 giugno 2017

IMU pagata in eccesso: come chiedere il rimborso

L’IMU - Imposta Municipale Unica - è il tributo applicato ai beni immobili introdotto in sostituzione della precedente ICI.
Se per un errore nel calcolo l’IMU è stata pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, è possibile fare richiesta di rimborso.

Come?

Richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso è semplice.
Basta utilizzare il modello predisposto dal Comune nelle cui casse è stata versata oppure inviare una richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
  • Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
  • Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
  • Imposta correttamente dovuta;
  • Imposta erroneamente versata (con allegazione di copia dei versamenti eseguiti);
  • Differenza richiesta a rimborso;
  • Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
Il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del rimborso.

Generalmente, infatti, i Comuni consentono la scelta tra due diverse opzioni:
1) accredito in c/c bancario: occorre a tal fine indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito;
2) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura.

Termini di presentazione della domanda di rimborso:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione".

Imu Incostituzionale
Per completezza è doveroso dar conto del parere che la Commissione Europea ha dato dell'IMU, definendola imposta iniqua e priva di effetti redistributivi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con ordinanza del 25 marzo 2015, ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale rilevando il contrasto dell'imposta con gli articoli 42 e 53 Cost. rilevando che "l'imposta di cui si tratta appare in contrasto con il principio della capacità contributiva, essendo dovuta indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene".

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

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giovedì 11 maggio 2017

Se cado per la presenza di una buca sulla strada, ho diritto al risarcimento del danno?


La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale, infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Con la decisione in commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.

Attenzione dunque a camminare con i telefonini in mano (!).

La sentenza in epigrafe citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto, limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.

La pregevole istruttoria condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de quo anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque

Non tutti gli incidenti occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in relazione al caso concreto.

L’Amministrazione è, infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.



A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

lunedì 20 febbraio 2017

Segnalare una strada pericolosa è semplice se sai come farlo.

Capita a tutti - e forse a qualcuno capita pure ogni giorno - di percorrere una strada o un incrocio pericoloso e ogni volta che accade il pensiero va all'inerzia, alla non curanza e alla cattiva gestione della strada da parte dell'ente proprietario.  
Oltre alla ragionevole indignazione, l'ordinamento giuridico offre uno strumento che consente una partecipazione attiva del cittadino di fronte a situazioni come questa.
Non uno strumento risolutivo certo, ma sicuramente più efficace del mero lamentarsi.
Capita spesso che di fronte a strade particolarmente pericolose, i cittadini più solerti si rivolgano ai giornali che, intercedendo con il loro potere mediatico presso gli enti interessati, talvolta riescano ad ottenere rapidi e soddisfacenti risultati.
Ma senza dover ricorrere all'intervento di telecamere e pubblicità, il legislatore ha previsto in favore del cittadino uno strumento molto efficace ma forse spesso sottovalutato: la legge n. 241 del 1990.
Obiettivo della legge - giunta in Italia in ritardo rispetto agli ordinamenti di altri Paesi come quello americano, tedesco o comunitario - è stato, tra gli altri, quello di dotare il cittadino di efficaci mezzi di tutela preventiva dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, garantendolo mediante la previsione della possibilità formale di introdurre nel procedimento la conoscenza dei propri interessi.
La legge in parola permette al cittadino, infatti, di accedere ad un procedimento amministrativo per ottenere informazioni. O ancora ai sensi dell'art. 2 comma 9 ter L. 241/90, nel caso in cui il procedimento duri più del tempo previsto,  gli consente di chiedere l'attivazione di un potere sostitutivo e dunque la tempestiva conclusione del procedimento.
Al seguente sito istituzionale è possibile trovare ulteriori informazioni sulle finalità e utilità della legge in questione: http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/accesso-agli-atti-legge-24190/.  
Se, invece, un procedimento amministrativo non c'è ancora, è possibile sollecitarne il sorgere tramite una richiesta di intervento in cui si segnala il problema che, direttamente o indirettamente, ci riguarda in quanto - come nel caso di specie- utenti della strada.  
In pratica il cittadino inoltrando una richiesta scritta al proprietario della strada pubblica (Comune Provincia ...) dà avvio ad un procedimento amministrativo (se non già esistente), ottenendo altresì il diritto ad essere informato circa il suo esito.  
L’Ente proprietario ha 30 giorni di tempo per riscontrare l'istanza dell'utente con indicazione dei criteri e delle modalità con cui ha intenzione di procedere.  
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonchè l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
 - valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
 - accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
 - curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
 - emettere l’atto finale.
Il responsabile del procedimento, in caso di omissioni e ritardi non giustificati potrebbe anche rispondere penalmente della propria condotta e, dunque, è solito attivarsi - almeno per quanto di sua competenza - innescando un meccanismo (virtuoso) in base al quale la responsabilità passa da funzionario a funzionario finchè il rischio non viene annullato dalla soluzione al problema manifestato dal cittadino.
E' vero che le strade di molte città sono in condizioni disastrose, ma ciascuno - nel proprio piccolo - può attivarsi a sollecitare la sistemazione almeno di quelle che percorre costantemente e per farlo basta una semplice lettera raccomandata o in alternativa un messaggio di posta elettronico certificata.
Per info o indicazioni sul modello di segnalazione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu.