Visualizzazione post con etichetta sentenza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta sentenza. Mostra tutti i post

giovedì 14 settembre 2017

Precari e giustizia europea: conclusioni dell'Avvocato Generale il 26 ottobre

Corte di giustizia
dell'Unione europea

Stampa e Informazione

Sezione italiana
 
Udienza nella causa C-419/16, Giuseppa Santoro / Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Abuso – Conseguenze)
 

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Santoro e il suo datore di lavoro, cioè l'amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con più contratti a tempo determinato successivi. Con tale tipo di contratti, la signora Santoro è alle dipendenze del Comune di Valderice dal 4 ottobre 2010 e il suo ultimo contratto prevede come scadenza il 31 dicembre 2016. Poiché la signora Santoro ritiene illecita tale concatenazione di contratti a termine, essa si è rivolta al Tribunale di Trapani chiedendo la trasformazione del suo rapporto contrattuale in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.
 Il Tribunale di Trapani osserva che, ferma l’illegittimità di una prassi abusiva di successione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre trentasei mesi nel settore pubblico (si veda, ad esempio, la sentenza Mascolo - C-22/13 sui precari della scuola), si tratta qui di stabilire quale debba essere il modo di reagire a tale tipo di abuso nel settore pubblico, posto che nel settore privato è prevista l’automatica trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel settore pubblico, invece, viene solo riconosciuto un risarcimento in termini monetari. Tale diverso trattamento tra settore pubblico e privato è spiegato dal principio costituzionale in base al quale agli impieghi negli organismi pubblici si accede solo mediante concorso. Tuttavia, la legittimità di un diverso trattamento delle due categorie di lavoratori non significa che si possano discriminare, in senso sfavorevole, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori privati: e, infatti, una recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5072/2016), onde rendere equo il trattamento del lavoratore pubblico rispetto a quello del lavoratore privato in una situazione analoga (cioè, come detto, abuso della contrattazione a tempo determinato per un periodo di oltre tre anni), ha stabilito che il risarcimento al lavoratore del settore pubblico è composto da due parti:

a.         un'indennità forfetaria attribuita senza che il lavoratore sia chiamato a fornire alcuna prova, da quantificare fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione (identico trattamento per le due categorie di lavoratori);
 

b.         un risarcimento per la perdita di chances favorevoli, previo assolvimento di un pesante onere probatorio a carico del lavoratore: costui deve dimostrare che, se l'Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso, egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative sono sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l'Amministrazione. Questa voce risarcitoria serve a “compensare” l’impossibilità di stabilizzare un contratto di lavoro a termine nel settore pubblico.
 
Ebbene, in relazione a quest’ultima voce, il Tribunale di Trapani osserva che al lavoratore si impone l’onere di fornire una prova “diabolica”, perché è addirittura giuridicamente impossibile che si riesca a provare (sia pure con l'ausilio di presunzioni) l'ipotetica vittoria di un eventuale concorso pubblico … mai bandito! Il risarcimento della perdita di chances, ossia uno dei due pilastri sui quali poggia la tutela approntata dalla Corte di cassazione, è quindi solo apparente e l'unica forma di tutela effettiva è rappresentata dall'indennità di cui al punto a), che da sola non elimina l’esistenza di una vera e propria discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.
 
Così impostato il problema, il Tribunale di Trapani chiede alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale:
I)  se sia una misura equivalente ed effettiva l'attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione al dipendente pubblico, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l'integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto;
II)  se il principio di equivalenza vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.
 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


 
La data prevista per le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar è il 26 ottobre 2017

giovedì 11 maggio 2017

Se cado per la presenza di una buca sulla strada, ho diritto al risarcimento del danno?


La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale, infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Con la decisione in commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.

Attenzione dunque a camminare con i telefonini in mano (!).

La sentenza in epigrafe citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto, limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.

La pregevole istruttoria condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de quo anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque

Non tutti gli incidenti occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in relazione al caso concreto.

L’Amministrazione è, infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.



A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

martedì 18 aprile 2017

Tra segnale e autovelox non più di 4 km


Qual è la distanza che deve intercorrere tra il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7949/2017, è tornata ad occuparsi di un argomento assai “caro” agli automobilisti: la distanza tra il segnale che attesta la presenza di un autovelox e la posizione effettiva del diabolico macchinario che rileva la velocità.

Tante volte, infatti, quando si percorre una strada non si fa caso alla presenza o meno di questi cartelli che, in realtà, dovrebbero essere posti sufficientemente vicino al dispositivo così da ingenerare nell’automobilista quella semplice associazione di pensiero tra “mi ricordo di aver visto il cartello” e il “toh, ecco l’autovelox”.
Tra i rimedi più antichi - ad es. macchine che segnalano la presenza di pattuglie lampeggiando a chi sopraggiunge nel senso contrario di marcia (ATTENZIONE! E’ SANZIONABILE ANCHE QUELLO) - e le tecnologie più moderne (Navigatori che segnalano la presenza degli autovelox con suoni) il conducente è spesso colto di sorpresa quando si accorge di aver appena superato un autovelox e subito ripercorre nella sua testa tutto il tratto di strada appena fatto nel tentativo, spesso vano, di capire quanti chilometri, metri e, talvolta, centimetri vi fossero tra la segnaletica ed il “locus commissi delicti”.
“Secondo me non c’era proprio il cartello” incalza, il più delle volte, il parente/amico di turno (per quelli più fortunati). Altre volte, invece, l’espressione più frequente è “Boh, io lo ricordo all’inizio della strada ma poi non l’ho più visto”.
Si potrebbe – ingenuamente - pensare che per dirimere ogni dubbio sia sufficiente andare a leggere il Codice della strada e capire quanti chilometri, metri o centimetri devono esserci tra il cartello e il dispositivo.

In realtà è proprio il Codice della strada a non dire nulla(!).

Ai più potrà sembrare inverosimile che proprio lo strumento che regge l’impianto normativo in tema di circolazione su strada sia carente di una simile previsione, ma tant'è!

La Cassazione, in proposito, ricorda che l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.
L’elemento che desta sicuramente più perplessità è che viene fissata una distanza massima, ma non una minima (è necessario che non vi siano più di quattro chilometri ma non meno di…?) e, ancora, che “l’adeguato anticipo” cui si riferisce l’art. 2 del citato D.M. è un concetto flessibile che va raffrontato al luogo in cui viene in concreto effettuato il rilevamento (cioè allo stato di fatto dello stesso) anche in relazione alla velocità locale predominante.

A parere di molti, soprattutto automobilisti sanzionati, il tempestivo avvistamento potrebbe, forse, dipendere più da una distanza minima che da una massima, in considerazione del fatto che spesso è proprio la presenza di questi dispositivi ad indurre l’automobilista a “frenare” nel tentativo di diminuire la velocità ed evitare la sanzione.

Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli per eccesso di velocità lamentando  che la distanza di 1.250 metri tra il cartello di segnalazione e il punto di rilevamento fosse inadatta per la corretta informazione degli utenti della strada.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, confermava tale decisione.
L'automobilista proponeva quindi ricorso per Cassazione .


Nella sentenza in oggetto i Giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno affermato, che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.


Inoltre, la circostanza per cui nel verbale di contestazione non sia stata indicata la presenza dell’apposito cartello di segnalazione non rende nullo il verbale stesso se, di detta segnaletica, sia stata data prova o sia stata ammessa l’esistenza.
Quindi, cari automobilisti, ricordatevi di contare almeno fino a 4 (km) prima di accelerare di nuovo.

A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

mercoledì 1 marzo 2017

Sì alla genitorialità per le coppie omosessuali?

Per la prima volta in Italia una coppia omosessuale può avere un figlio grazie alla maternità surrogata.

«I figli sono di chi li cresce».
E su questo non c’è dubbio.
I "dubbi" sorgono nel momento ci si domanda se a crescerli possano essere due persone dello stesso sesso.
Si tratta di un interrogativo la cui risposta implica – ormai da tempo – dibattiti e polemiche.
Polemiche che l’ordinanza emessa alcuni giorni fa dalla Corte di Appello di Trento [1] ha contribuito ad accendere ulteriormente.
Con la predetta ordinanza i Giudici hanno stabilito – per la rima volta in Italia – che una coppia di uomini omosessuali può avere un figlio grazie alla maternità surrogata, con conseguente riconoscimento della paternità di entrambi.
Secondo la Corte di Appello di Trento negare ad un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. A detta dei Giudici, inoltre, sono la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.
Così ragionando, con l’ordinanza in parola i giudici [2] hanno decretato che due gemelli, nati negli Stati Uniti grazie alla procreazione assistita, possono avere due papà: uno biologico e l’altro no, ma entrambi con lo status formale di genitore.
Si legge nell’ordinanza destinata a passare alla storia che  «è da escludere che nel nostro ordinamento ci sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. All’opposto deve essere considerata
- l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato;
- la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione;
- la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nel cado di specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite».

Si tratta di una pronuncia sì destinata a fare storia, ma anche ad infuocare un dibattito che difficilmente verrà sopito.

[1] Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017.
[2] ponendosi in linea con il filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016