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giovedì 14 settembre 2017

Precari e giustizia europea: conclusioni dell'Avvocato Generale il 26 ottobre

Corte di giustizia
dell'Unione europea

Stampa e Informazione

Sezione italiana
 
Udienza nella causa C-419/16, Giuseppa Santoro / Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Abuso – Conseguenze)
 

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Santoro e il suo datore di lavoro, cioè l'amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con più contratti a tempo determinato successivi. Con tale tipo di contratti, la signora Santoro è alle dipendenze del Comune di Valderice dal 4 ottobre 2010 e il suo ultimo contratto prevede come scadenza il 31 dicembre 2016. Poiché la signora Santoro ritiene illecita tale concatenazione di contratti a termine, essa si è rivolta al Tribunale di Trapani chiedendo la trasformazione del suo rapporto contrattuale in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.
 Il Tribunale di Trapani osserva che, ferma l’illegittimità di una prassi abusiva di successione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre trentasei mesi nel settore pubblico (si veda, ad esempio, la sentenza Mascolo - C-22/13 sui precari della scuola), si tratta qui di stabilire quale debba essere il modo di reagire a tale tipo di abuso nel settore pubblico, posto che nel settore privato è prevista l’automatica trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel settore pubblico, invece, viene solo riconosciuto un risarcimento in termini monetari. Tale diverso trattamento tra settore pubblico e privato è spiegato dal principio costituzionale in base al quale agli impieghi negli organismi pubblici si accede solo mediante concorso. Tuttavia, la legittimità di un diverso trattamento delle due categorie di lavoratori non significa che si possano discriminare, in senso sfavorevole, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori privati: e, infatti, una recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5072/2016), onde rendere equo il trattamento del lavoratore pubblico rispetto a quello del lavoratore privato in una situazione analoga (cioè, come detto, abuso della contrattazione a tempo determinato per un periodo di oltre tre anni), ha stabilito che il risarcimento al lavoratore del settore pubblico è composto da due parti:

a.         un'indennità forfetaria attribuita senza che il lavoratore sia chiamato a fornire alcuna prova, da quantificare fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione (identico trattamento per le due categorie di lavoratori);
 

b.         un risarcimento per la perdita di chances favorevoli, previo assolvimento di un pesante onere probatorio a carico del lavoratore: costui deve dimostrare che, se l'Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso, egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative sono sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l'Amministrazione. Questa voce risarcitoria serve a “compensare” l’impossibilità di stabilizzare un contratto di lavoro a termine nel settore pubblico.
 
Ebbene, in relazione a quest’ultima voce, il Tribunale di Trapani osserva che al lavoratore si impone l’onere di fornire una prova “diabolica”, perché è addirittura giuridicamente impossibile che si riesca a provare (sia pure con l'ausilio di presunzioni) l'ipotetica vittoria di un eventuale concorso pubblico … mai bandito! Il risarcimento della perdita di chances, ossia uno dei due pilastri sui quali poggia la tutela approntata dalla Corte di cassazione, è quindi solo apparente e l'unica forma di tutela effettiva è rappresentata dall'indennità di cui al punto a), che da sola non elimina l’esistenza di una vera e propria discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.
 
Così impostato il problema, il Tribunale di Trapani chiede alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale:
I)  se sia una misura equivalente ed effettiva l'attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione al dipendente pubblico, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l'integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto;
II)  se il principio di equivalenza vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.
 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


 
La data prevista per le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar è il 26 ottobre 2017

martedì 14 febbraio 2017

Dipendenti fondazioni liriche e conversione del contratto a termine

La disciplina degli enti lirici, anche dopo la riforma del 1967, era caratterizzata da un modello pubblicistico che presentava una serie di criticità: la totale dipendenza dai finanziamenti pubblici, l'ingerenza degli organi politici sia centrali che locali, la burocratizzazione crescente degli enti stessi, il costo eccessivo del personale dipendente.
I problemi di carattere finanziario ed il crescere del deficit hanno reso necessario prima la creazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nel 1985 e poi l'assunzione della veste privatistica nel 1996 (d. lgs. n. 367/1996): iniziava così il processo di privatizzazione degli enti lirici trasformati in fondazioni di diritto privato.
I vantaggi di tale trasformazione dovevano ravvisarsi nello snellimento degli organi e, soprattutto, nella privatizzazione del rapporto di lavoro.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la disciplina del contratto a termine dalla L. n. 230/1962 al d. lgs. 81/2015 ha visto una serie molto ampia di interventi legislativi, talvolta anche di segno opposto diretti ad indebolire un principio fondamentale dell'ordinamento lavoristico: il rapporto di regola ad eccezione tra contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Il rispetto di tale principio imporrebbe, tuttavia, l'adozione di norme di contrasto al ricorso abusivo all'assunzione precaria e sanzionatorie delle eventuali violazioni.
Le riforme lavoristiche degli ultimi anni, invece, sembrano muoversi nella direzione opposta fino a culminare nel d. lgs. 81 del 2015 a mente del quale non è necessaria una causa obiettiva - organizzativa, produttiva, tecnica, sostitutiva- che giustifichi l'assunzione precaria.
Nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2015 è disposta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso del superamento del limite temporale di 36 mesi o nel caso di violazione dell'apposita procedura di stipulazione assistita che consente - per la durata di ulteriori 12 mesi - di superare una sola volta il suddetto ammontare comprensivo di proroghe e rinnovi.
Ai sensi dell'art. 21 del detto decreto, nel caso di ricorso a un numero di proroghe superiore a cinque si ha trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato solo a partire dalla sesta proroga etc.
La misura sanzionatoria della conversione del contratto a termine, attuabile per via giudiziaria, tuttavia allo stato non è prevista nel settore pubblico, sebbene come già anticipato nel nostro articolo del 28 gennaio u.s., il dibattito sul punto sia del tutto aperto soprattutto in seguito alle sentenze della Corte di Giustizia UE.
Nell'ambito del quadro normativo anzidetto la Corte Costituzionale, investita della questione, si è soffermata sulla legittimità delle norme riguardanti il divieto di conversione nell'ambito del settore musicale.
La questione trae origine dal ricorso di un dipendente della Fondazione Teatro Maggio musicale fiorentino, assunto con ben 34 contratti di lavoro a termine reiterati per 7 anni a partire dal 1997.
In primo grado il Tribunale ha dichiarato la nullità del termine apposto per difetto delle esigenze di temporaneità e la conseguente instaurazione di un contratto a tempo indeterminato. La decisione veniva confermata anche in appello.
La norma applicata dai giudici di merito ossia l'art. 3 D.L. 64/2010 come convertito dalla L. 100/2010 , tuttavia,  subiva una modifica ad opera del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", finendo col privare del diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro anche chi che aveva ottenuto una pronuncia favorevole.  
Il giudice a quo però riteneva che si stava perpetrando una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento e ha rimesso la legittimità della riforma del 2013 al vaglio della Corte Costituzionale.
Se da un lato, infatti, il legislatore si era mosso nel senso della privatizzazione degli enti lirici, dall'altro - con il divieto assoluto di conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato per i dipendenti degli enti stessi - aveva dato vita ad una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti delle fondazioni musicali e gli altri lavoratori del settore privato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 260 dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), [...] "nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, [...] si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine".
La Consulta, con la decisione in commento, ha ammesso che anche per i dipendenti delle fondazioni liriche, in quanto enti di diritto privato, la violazione delle norme riguardanti il contratto a termine e l'assenza degli elementi che legittimerebbero la sua temporaneità, devono necessariamente condurre alla conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.

giovedì 9 febbraio 2017

Quando definire la propria ex «mantenuta» diventa reato ...



Avete appena divorziato e la vostra cara ex mogliettina, che magari non ne vuol proprio sapere di andare a lavorare, vi sta dilapidando il patrimonio?
Sappiate che se le date della «mantenuta» sono guai, in quanto potreste essere accusati di diffamazione [1].

Parola di Cassazione, che con una recentissima sentenza [2] ha condannato un uomo per aver offeso la propria ex moglie, definendola «mantenuta» nella causale dei vaglia postali con cui l’ex marito le versava mensilmente il c.d. mantenimento.

Vano è stato ogni tentativo per l’uomo di difendersi, sostenendo che in virtù della tutela della privacy – che impone che quanto scritto in un vaglia postale debba pervenire in busta chiusa esclusivamente al destinatario – solo la donna avrebbe potuto leggere il termine offensivo.
Così ragionando, l’uomo ha tentato di sostenere che non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione, che richiede la c.d. «comunicazione con più persone».

Questo modo di ragionare non è stato accolto dalla Suprema Corte.
Secondo i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo per giustificarsi, «il contenuto del vaglia postale non resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all'ufficio incaricato».

A detta della Suprema Corte, inoltre, il termine «mantenuta risulta offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa».

L’uomo, pertanto – ritenuto colpevole di diffamazione – è stato condannato  al pagamento di 1.000 € di multa oltre a 5.000 € di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della ex.

Ciò detto, cari ex maritini … evitate di usare queste espressioni … altrimenti oltre al danno (pagamento del mantenimento ad una donna che magari non ha alcuna voglia di andare a lavorare)… vi beccate anche la beffa (condanna per diffamazione, e conseguente aggravio di spese a vostro esclusivo carico)!

[1] Art. 595 cod. pen., ai sensi del quale «Chiunque (…), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in 
atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».



[2] Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 522 depositata il  05.01.2017.

Sono stato citato a testimoniare in una causa, devo andare per forza in udienza?

La persona che ha assistito o che, comunque, ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo, ben potrebbe essere citata e sentita, nell’ambito del processo stesso, in qualità di testimone.
È bene chiarire prima di tutto che testimoniare è un dovere dal quale nessuno può esimersi.
Una volta citato, infatti, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
E se il testimone si presenta in udienza, ma la causa viene rinviata? Il testimone ha l’obbligo di presentarsi anche all’udienza successiva?
La risposta è si. E la medesima risposta vale anche qualora ci dovessero essere ulteriori rinvii, per i più svariati motivi (ad esempio per un impedimento del Giudice o perché detto rinvio sia richiesto da uno dei difensori).
Ebbene. È inutile nascondersi dietro ad un dito: la macchina della giustizia (soprattutto in Italia) è lenta e sovraccarica. Lo sanno tutti e per averne piena consapevolezza non c’è bisogno di essere “un addetto ai lavori”, basta mettere piede in tribunale, anche solo nelle vesti di testimone in una causa altrui.
A questo punto, potrebbe sorgere un altro interrogativo.
  Cosa succede se il testimone non compare in tribunale?
Chiariamo prima di tutto che presentarsi a rendere testimonianza in una causa è una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudicherebbe, infatti, l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.
Nel caso in cui il testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, può disporne il c.d. accompagnamento coattivo (a mezzo della Polizia Giudiziaria) e può condannarlo al pagamento:
·       per le cause penali, di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa;
·         per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000.
E se il teste è impossibilitato?
Il testimone, però, potrebbe essere malato o avere degli impegni lavorativi o familiari improrogabili. In tali casi, è lo stesso teste che si farà carico di comunicare tempestivamente all’avvocato che lo ha citato o alla cancelleria del Giudice presso cui si tiene la causa i propri impedimenti, documentandoli con certificati medici, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.
In tali casi la causa viene rinviata ad altra udienza, alla quale il testimone dovrà comunque presentarsi. Il giudice, però, potrebbe decidere di recarsi egli stesso nell’abitazione o ufficio del teste impossibilitato a recarsi in tribunale. Oppure, se questi luoghi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, il magistrato potrebbe delegare all’esame del testimone il giudice del luogo.
È bene sapere che i testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste e dopo aver reso la testimonianza, al testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione.
E se il testimone si rifiuta di rispondere o non dice la verità?
Se, una volta davanti al giudice e ricevuta la domanda, il testimone si rifiuta di rispondere o vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità, o è stato reticente, il giudice lo denuncia al pubblico ministero al quale trasmette copia del verbale perché valuti se intraprendere un’azione penale.

martedì 31 gennaio 2017

Trump silura i diritti umani

Sembra paradossale che proprio gli Stati Uniti di America, esportatori seriali di democrazia, dotati di una Carta dei diritti sin dal 1791, che sono stati  la destinazione per eccellenza di milioni di emigrati provenienti da tutto il mondo in cerca di fortuna abbiano intrapreso una così dura politica di negazione di ogni diritto fondamentale verso i rifugiati.
Proprio gli Stati Uniti la cui Costituzione poggia sui valori illuministi del diritto alla vita, alla libertà, all’uguaglianza e alla ricerca della felicità.
Diritti inalienabili che, evidentemente, hanno una tiratura limitata alla luce delle politiche messe in campo da Trump.
Il 27 gennaio, infatti, nonostante gli scontri e le proteste, Trump ha firmato l'ordine esecutivo “Proteggere la nazione dall'ingresso di terroristi musulmani negli Stati Uniti”.
In particolare, l'ordine:
- sospende per 120 giorni l'intero sistema di ammissione dei rifugiati nel paese, lo U.S. Refugee Admissions Program (Usrap);
- limita per almeno 90 giorni l’ingresso di cittadini e migranti provenienti da alcuni paesi di Medio Oriente e Nord Africa, a maggioranza musulmana: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.
- sospende il programma di accoglienza dei profughi siriani a tempo indeterminato.
L'ordine di Trump, prevede che il numero complessivo dei profughi ammessi sarà abbassato da 110mila a 50mila con una revisione delle leggi statali sull'accoglienza dei rifugiati.
Nel 2016 una decisione analoga - che cercava di impedire il reinsediamento di rifugiati siriani nello stato- fu assunta dal governatore dell'Indiana ma fu presto bloccata da un Tribunale. 
Anche rispetto alla decisione di Trump diversi giudici stanno manifestando il proprio dissenso e ben 16 procuratori generali hanno dichiarato che l'ordine è incostituzionale.
Un giudice federale di Brooklyn ha fermato temporaneamente l'espulsione per chi si trova già in territorio americano.
Gli avvocati stimano che siano circa 200 le persone bloccate negli aeroporti del paese.
Ma le censure di costituzionalità  non sembrano preoccupare l'operato del Presidente, il quale preferisce circondarsi di fedelissimi e liquidare chi in qualche modo ostacola i suoi progetti.
Così, senza colpo ferire, il Capo della Casa Bianca ha fatto fuori Sally Q. Yates, segretario alla Giustizia - in carica fino alla conferma della nomina di Jeff Sessions - per avere scritto ieri a tutti gli avvocati del dipartimento di Giustizia di non difendere in tribunale la decisione di Trump sulla sospensione agli ingressi di rifugiati e cittadini in arrivo dai sette Paesi prevalentemente musulmani.
Come prevedibile, le reazioni alle politiche xenofobe non sono mancate: due iracheni con visto valido, detenuti in un aeroporto di New York, hanno sporto una denuncia contro il governo per violazione del giusto processo. Le organizzazioni per i diritti umani hanno annunciato la loro intenzione di citare in giudizio il governo.
Gli avvocati per i diritti civili hanno aspramente criticato l'ordine, sostenendo che le restrizioni in questione contraddicano i valori della storia americana.
Nel caos politico, giuridico ma soprattutto umano, ci viene in mente l'immagine di quella donna che con i suoi 93 metri di altezza domina l'intera baia di Manhattan.
Fu il dono che la Francia, patria e culla della coscienza illuministica, fece al neonato Paese con l'auspicio di un futuro di libertà, uguaglianza e fratellanza.  


venerdì 27 gennaio 2017

Shop online: ho il diritto di ripensamento?


Il diritto di ripensamento o di recesso è la facoltà concessa al consumatore di poter recedere dal contratto senza il ricorrere di una giusta causa e ottenere la restituzione del prezzo pagato. Con lo sviluppo e l’utilizzo sempre più frequente dell’e-commerce, la questione è quanto mai attuale ed interessante. Capita oramai a tutti di fare acquisti di prodotti e servizi online e/o concludere contratti per telefono.

Cosa prevede la legge ?

Il Codice del Consumo ha introdotto, per il consumatore di prodotti e servizi acquistati a distanza (via internet, per telefono) o fuori dai locali commerciali (per strada, per posta, a domicilio), il diritto di revocare l’ordine o recedere unilateralmente dal contratto.  Un simile diritto non esiste nel caso di vendita in negozio se non a discrezione del venditore  e si distingue da quello previsto dal Codice Civile dove il diritto di recesso – dunque di sciogliere il contratto - può essere esercitato solo in presenza del consenso di tutte le parti.
L’esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato al ricorrere di una giusta causa ed il consumatore, dunque, può farvi ricorso senza dover fornire alcuna giustificazione.
Il venditore, in sede di conclusione del contratto, è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto ed a consentirgliene l’esercizio con la restituzione della somma pagata. In caso contrario è soggetto a sanzioni.

Entro quando e come esercitarlo?

Il diritto di recesso può essere esercitato entro dieci  lavorativi mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede del venditore. Qualora il consumatore abbia ricevuto la consegna del bene, è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene, le cui spese sono a carico dell’acquirente, non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento.
Fanno eccezione alla regola del recesso alcune categorie di beni e servizi:
-          servizio già integralmente eseguito dal venditore;

-          beni deperibili o sigillati una volta aperti;

-          beni personalizzati e/o su misura;  

-          giornali e riviste.

E se acquisto online da un’azienda straniera?

Il Codice del Consumo prevede che qualora il contratto sia regolato dalla legge di uno Stato membro dell’ Unione Europea, i diritti del consumatore residente in Italia, tra cui il predetto diritto di recesso, sono in ogni caso garantiti.

«Avvochic & choc, ovvero la moda nei tribunali» … direttamente su Facebook.

Si tratta del nuovo esilarante "gruppo" di Facebook composto da più di 30.000 avvocati pronti ad immortalare e postare stravaganti immagini di soggetti incontrati in Tribunale.

E se ne vedono di tutti i colori … ma di tutti i colori davvero !!! Da Milano a Nocera, passando per Roma e finendo a  Santa Maria Capua Vetere, la moda nei Tribunali sembra tingersi di sfumature sgargianti e la bacheca d’un tratto si riempie di pellicce sintetiche talmente tanto fuxia che in confronto il rosa shocking impallidirebbe timidamente.
Look, talvolta, davvero improponibili … pantaloni di pelle (e se ne vedono anche di pitonati!!!), tacchi estremi (degni di una cubista) che battono elegantemente sui marciapiedi del Tribunale.  C’è chi poi ha delle scarpe da uomo classiche e distinte. Peccato che a ben vedere siano una diversa dall’altra (!!!)  … Ed avere una scarpa marrone ed una nera, daltonismo a parte, crea il giusto link tra Tribunale e Facebook … i piedi dell’uomo finiranno immancabilmente su un post del gruppo!
Abiti succinti e provocanti si mescolano a mise più "pigiamesche" … Si sa, certe volte la comodità è tutto! … Ecco quindi far capolino nei corridoi le più colorate tute, gente che pare appena uscita da un cantiere … che una bella birretta alla mano non ci starebbe mica male mentre si fa la fila in macelleria … ops … in cancelleria!

Ora scherzi a parte, sappiamo tutti che l’abito non fa il monaco. Tuttavia, chi sa dell’esistenza di questo fenomeno è ben consapevole, quando si sveglia la mattina, che oltre a correre (fascicoli alla mano) per andare in udienza dovrà anche cercare di vestirsi in maniera decente, o quanto meno sobria … insomma non dare nell’occhio.
Un particolare fuori posto, un segno distintivo troppo eccentrico non passerà inosservato. Sarà quasi sicuramente immortalato, postato e commentato. Tutti si chiederanno se si tratta di un look «chic» o, al contrario, «choc» e se è vero che i gusti sono gusti, talvolta si esagera davvero!

Ora, al di là di ogni (inutile e ridicola) paternale sul presunto decoro della professione, sarebbe meglio badare più alla sostanza che alla forma e l’unica forma che di un avvocato dovrebbe interessare è quella che i latini chiamavano la «forma mentis».

Ma cosa c’è oggi nella mente di un avvocato?

Chi non svolge questa professione non può saperlo. Tralasciando i principi del foro, l’avvocato del nostro tempo talvolta si sente smarrito e confuso.
L’avvocato sa bene che dovrà studiare per tutta la vita, ma sa anche che non potrà stare troppo tempo sulla scrivania. Dovrà anche uscire, fare una capatina al bar o (per i più distinti) al club! I clienti non vengono da te se non ti conoscono e non ti hanno mai visto in giro.

Dovrà sorridere (anche quanto va tutto storto). Sorridere sì, ma a denti stretti. I clienti non vanno da chi sembra triste o musone, ma non vanno nemmeno da chi sembra prendere tutto alla leggera.  

L’avvocato, passa ore ed ore chiuso tra le mura del suo studio sommerso dalle carte. Cerca di risolvere i problemi degli altri, tralasciando i suoi da parte. Magari è in grado di districarsi tra sillogismi e ragionamenti filosofici a favore del proprio cliente, ma intanto le sue bollette fanno la muffa, tanto quelle sono "facili" … basta pagarle!

Ed ecco un’altra nota dolente … i clienti che non pagano … ed è inutile fare finta di niente: è così e l’avvocato lo sa bene. Certe volte la gente crede che l’avvocato sia un dispensatore di consigli, così a gratis (!!!) eh si … perché gli piace lambiccarsi il cervello, d'altronde ha solo studiato tutta una vita!!! … E intanto ore ed ore ad ascoltare, interpretare e risolvere i problemi degli altri … mentre la muffa delle sue bollette aumenta.


L’avvocato lo sa che la cliente che non paga va tutte le settimane dal parrucchiere e dall’estetista, l’avvocato la vede la macchina nuova di zecca del cliente che fino all’altroieri diceva di non avere un euro!  Sì, la vede … ma poi abbassa lo sguardo e continua il suo lavoro, perché ha troppo da fare … Vede anche i post su Facebook, si fa una risata e magari impietoso (gli avvocati sono anche così)  commenta pure maliziosamente. Poi però torna al suo lavoro e tra una scartoffia e l’altra lo ha già "perdonato" quel collega dal look improbabile, pensando tra se e se … «chissà se se la passa meglio di me» ! 

giovedì 26 gennaio 2017

Confessioni di un avvocato senza laurea

E' la storia di Giuditta Russo.
E' una storia vera quella di Giuditta Russo. Costruita su un segreto. 
Un segreto che la principessa del foro napoletano può confessare solo a se stessa.
Come può rivelare a suo marito, ai suoi genitori, ai suoi amici e ai suoi clienti che non si è mai laureata e che tutta la sua esistenza è costruita su una menzogna?
La sua è stata una doppia vita di successo. Dopo aver dichiarato ai genitori di essersi laureata a pieni voti, entra in uno studio legale dove fa una rapida carriera, grazie alle sue capacità e alla sua conoscenza della legge.
La passione per il diritto, la legge e la toga.
Dopo 15 anni di menzogne a un certo punto qualcosa va storto. Un caso difficile, un grosso risarcimento, la sensazione di essere in trappola. Il baratro è inesorabile ed inevitabile.
E Giuditta Russo decide di affrontare a viso aperto il più difficile tribunale della sua vita: l’autodenuncia alla Procura, lo scandalo.
Tutti i giornali parlano di lei.
Prima ancora che dei giudici arriva la condanna del mondo.
Il suo caso fa scalpore.
La sua vita va a rotoli.
Della sua vicenda scrive un romanzo verità in cui si confessa in un resoconto coraggioso e implacabile dove dà voce a qualcosa di remoto che è in ognuno di noi: tutti mentiamo per essere amati.

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


Se il tuo contratto di locazione non è registrato potrebbe interessarti che ...

...la mancata registrazione comporta la nullità del contratto di locazione, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto dall’inquilino, il quale potrà  - inoltre - chiedere la restituzione di tutti  canoni pagati in nero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza del dicembre scorso (precisamente la sentenza n. 25503 del 13.12.2016) ha chiarito quanto segue.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria
Il contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente registrato.Il contratto di locazione non registrato è nulloCiò significa che se il proprietario di casa non adempie a quanto prescritto dalla legge e non provvede alla registrazione del contratto è come se quel contratto non fosse mai stato stipulato.Orbene, una volta considerato inesistente il contratto deve essere considerata inesistente anche la clausola che impone all’inquilino di pagare il canone di affitto.Il risultato, quindi, è che l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte dall’inizio della locazione.
Quali i rimedi per il proprietario di casa ?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sicuramente inferto un duro colpo nei confronti del proprietario di casa che abbia omesso di provvedere alla registrazione del contratto di locazione.Come detto, infatti, il contratto di locazione non registrato è nullo, con la conseguenza che il proprietario di casa, in caso di mancato pagamento del canone di affitto, non potrà utilizzare il contratto per chiedere un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di sfratto nei confronti del conduttore.
In tali ipotesi, l’unica possibilità che ha il locatore è quella di avviare un autonomo giudizio nei confronti dell’inquilino per chiedere, quantomeno, un indennizzo per l’occupazione del proprio appartamento.Se è vero che il contratto è nullo è pur vero che l’affittuario ha tratto – per tutta la durata dell’affitto – un vantaggio dalla disponibilità materiale dell’appartamento. Vantaggio che richiede, quantomeno, un compenso a chi glielo ha procurato.Tale indennizzo, però, non sarà automaticamente riconosciuto al proprietario di casa, il quale dovrà – a tale scopo – intentare un’apposita causa.Si tenga a mente, inoltre, che l’indennizzo che potrà essere riconosciuto al proprietario di casa non potrà mai essere pari al canone indicato nel contratto di locazione, attesa la nullità di quest’ultimo. Si tratterà, dunque, di un risarcimento inferiore e parametrato ai valori correnti di mercato. 
Il consiglio, dunque, è quello di  adempiere sempre all’obbligo di registrazione previsto dalla legge, evitando così spiacevoli sorprese.

Novità. Cos'è l'ACF?

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
L'ACF si inquadra all'interno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) ed è destinato alla risoluzione di quelle insorte tra investitori ed intermediari finanziari in caso di violazione di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.
Possono far ricorso all'ACF i risparmiatori che chiedono un risarcimento del danno fino ad € 500.000,00.
L'attività dinanzi all'ACF si caratterizza per la totale gratuità, nonché per la rapidità delle decisioni che devono essere assunte entro 6 mesi.
Non richiede, inoltre, la partecipazione di un legale ed il risparmiatore può presentare il proprio ricorso online,
Attualmente l'ACF, composto da un Collegio e da una Segreteria, è presieduto dal Dott. Gianpaolo Edoardo Barbuzzi cui si affiancano quattro componenti effettivi e dieci componenti supplenti.
Il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza dei  propri componenti.
All'esito del procedimento resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria. 

E io pago!

Dal 17 gennaio 2017 sono in vigore i nuovi prezzi degli abbonamenti dei pendolari della linea alta velocità voluti da Trenitalia, azienda partecipata interamente dallo Stato.
L’amara sorpresa era stata preannunciata ai viaggiatori già dagli ultimi mesi dello scorso anno, quando, con un dietrofront, la direzione ha rinunciato alla decisione iniziale di eliminarli definitivamente.  Magra consolazione che ha portato molte associazioni dei consumatori sul piede di guerra contro la decisione assunta dalla dirigenza.
Sono circa 8.000 i passeggeri che durante la settimana affollano i treni ad alta velocità. Per molti di loro, lavoratori costretti a quotidiani spostamenti, tali rincari sono un vero e proprio dramma, poiché potrebbero significare persino la rinuncia al posto di lavoro.Non vi è dubbio che la scelta di Trenitalia disincentiverà l’utilizzo del trasporto ferroviario.Già dal primo gennaio, inoltre, Trenitalia aveva previsto la prenotazione obbligatoria del posto a sedere per tutti gli abbonati, con possibilità di due prenotazioni giornaliere – una per l’andata ed una per il ritorno – per ogni giorno solare di validità dell’abbonamento. La prenotazione obbligatoria aveva già da sé destato molti malumori tra i passeggeri, i quali in assenza di valida prenotazione del posto sono costretti ad una ulteriore penalità di € 10,00. Oltre il danno la beffa verrebbe da dire!
Forse, in un periodo di crisi e difficoltà economiche così diffuse, garantire collegamenti ferroviari efficienti ed a prezzi ragionevoli, è un onere di cui uno Stato democratico deve farsi carico.

domenica 22 gennaio 2017

Caro impiegato, lo sai che ...?

La P.A. trattiene sulla tua busta paga una somma pari al 2,5% calcolata sull'80% della retribuzione lorda.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione alcuna nella legge. Anzi! 
Ma vediamo nel dettaglio.   
Secondo i Giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di Tfr. Il prelievo del 2,5%, infatti, è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 e confermato nel 2014: il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole perchè non collegato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La trattenuta in questione, dunque, rappresenta una ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFR e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondo subiscono tale ritenuta.
Molti Tribunali hanno dato seguito alle sentenze della Corte Costituzionale riconoscendo il diritto al rimborso dei lavoratori pubblici e condannando lo Stato alla restituzione di somme considerevoli. 

venerdì 20 gennaio 2017

Perchè due avvocati fanno le blogger?

All'interrogativo dovremmo aggiungere anche il doveroso "non solo". Fanno le blogger, ma non solo!E sì, perché noi crediamo molto nella comunicazione, nel legal marketing, nella web strategy, ma il nostro sogno, la nostra passione rimangono in ogni caso il diritto e i diritti. Ci piace pensare, però, all'avvocato in modo nuovo, svincolato dalla tradizionale figura del professionista che sta soltanto dietro ad una scrivania ricoperta di codici e fascicoli polverosi ma che sappia esercitare con impegno, dedizione e professionalità la propria funzione anche nel cyberspazio.