giovedì 26 gennaio 2017

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


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