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giovedì 6 aprile 2017

Trasferimento immobiliare in caso di separazione consensuale: perdita dei benefici fiscali?

Il coniuge che trasferisce un immobile all’altro in esecuzione degli accordi di separazione consensuale non decade dalle agevolazioni “prima casa” anche se il trasferimento avviene prima del quinquennio

La fattispecie portata al vaglio della S.C. ha assunto particolare rilevanza nel mondo giuridico anche in considerazione del crescente numero di coniugi che decidono di adire il competente Tribunale per concludere un accordo di separazione consensuale.
Numerose pronunce di merito e legittimità, infatti, hanno dimostrato come tale accordo si inserisca in un quadro complesso in cui lo scopo dei coniugi è quello di regolamentare i loro rapporti, anche attraverso il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi.
L’accordo concluso dai coniugi acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale e si innesta in un sistema scientifico in cui si fondono elementi di natura privatistica e pubblicistica insieme.
Questa commistione si rende evidente anche alla luce delle norme che regolano l’istituto de quo, ovverosia l’art. 185 cod. civ. e l’art. 711 c.p.c.
Anche se non vi è concordia di opinioni, l’aspetto negoziale e giudiziale vengono, dal legislatore, trattati sullo stesso piano. Nulla vieta, infatti, ai coniugi di trovare nuovi accordi al di fuori degli accordi omologati.
Secondo la più attenta dottrina bisogna distinguere tra accordi stipulati in occasione della separazione personale (che trovano in essa non già la causa negoziale ma soltanto la sua occasione) e accordi sulle condizioni di separazione (dove si ha riguardo ad aspetti meramente personali che sono conseguenza dell’interruzione della convivenza).
In questi ultimi, dunque, l’accordo è fonte di rapporti giuridici tra i coniugi e riguardano non solo il mantenimento del coniuge economicamente più sfavorito - ed eventualmente della prole - ma, anche, la definitiva sistemazione di ogni rapporto intercorrente tra loro nel corso della fase matrimoniale. La causa di questi non può certo definirsi quale donazione (mancandone animus), quale convenzione matrimoniale (perché l’effetto è di scioglimento del matrimonio), quale accordo transattivo (mancando aliquid novi e aliquid retentum) nonché quale novazione (mancando aliquid novi e causa novandi).
La dottrina, infatti, riconduce generalmente tali accordi nell’ambito della causa familiae atipica, ovverosia trattasi di accordi o contratti della crisi coniugale o familiare con i quali i coniugi, in applicazione del principio espresso nell’art. 1322, co. 1 e 2 (c.d. autonomia contrattuale), possono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici obbligatori tra loro con effetti reali, traslativi o costitutivi.
La distinzione proposta in dottrina assume particolare rilevanza non solo per i notevoli risvolti pratici e teorici ma sopratutto, per ciò che interessa questa sede, per i profili di carattere tributario che colpiscono la vicenda.
La Cassazione, in un contesto normativo assai dubbio ha assunto, in passato, due posizioni diametralmente opposte e contrastanti tra loro.
Dapprima, infatti, ha affermato che l’accordo di separazione personale dei coniugi, trovando la sua causa nella volontà delle parti (di cui l’omologa costituisce mera condizione di eseguibilità) fa decadere dai benefici di “prima casa” il coniuge che, trasferendo all’altro l’immobile prima del decorso del quinquennio da quando l’ha acquistato, non abbia, entro un anno, acquistato un altro immobile (Cass. n.2263/2014).
Solo pochi giorni dopo, però, ha affermato che “l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).” (Cass. n. 3753/2014).
Ora, a distanza di qualche anno, la Corte torna sull’argomento e, riaffermando che “le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali, da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili o immobili non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, allo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale”, chiarisce (definitivamente?) che la decadenza dall’agevolazione non può derivare dall’acquisto/cessione di un immobile in sede di separazione consensuale tra i coniugi. (Cass. n. 8104/2017)
Il legislatore, infatti, ha voluto trattare questi “trasferimenti” sotto un profilo maggiormente favorevole ai coniugi, stante anche la ratio della norma di cui all’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 che prevede, appunto, l’esenzione fiscale per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Ancora una volta il Legislatore affida alla Giurisprudenza il compito di fare luce su aspetti “poco chiari”, esponendo però, allo stesso tempo, i “poveri contribuenti” alle incertezze e lungaggini delle procedure giudiziali.
Ci si auspica, pertanto, un intervento normativo idoneo a dirimere, una volta per tutte, la questione.


a cura di David Valente
Samperisi & Zarrelli | Studio Legale

Produzione riservata

mercoledì 1 febbraio 2017

Tasse universitarie illegittime: ecco come chiedere e ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza da migliaia di studenti universitari.

Senza saperlo, numerosissimi studenti universitari hanno versato, nel corso degli anni, tasse per importi superiori a quelli previsti dalla legge. 
Moltissimi Atenei italiani, infatti, hanno imposto agli studenti tasse troppo alte che dovranno essere rimborsate.

Cosa prevede la legge [1]?

La normativa prevede che l’importo della tassazione richiesta agli studenti non può superare di oltre il 20% il c.d. Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
Il “Fondo di Finanziamento Ordinario” è la somma che ogni Università riceve dallo Stato per la gestione del proprio Ateneo. 
Quindi, ad esempio, se lo Stato eroga all’Università una cifra pari a 100 per l’intero anno accademico, vorrà dire che le tasse richieste agli studenti, con riferimento allo stesso anno, non potranno complessivamente essere superori a 20.
Molti Atenei italiani hanno, invece, superato tale limite.

Quali sono gli Atenei italiani “fuorilegge”?

È bene chiarire, in primo luogo, che ci si riferisce ai soli Atenei pubblici. Quindi, chi ha frequentato un’Università privata non potrà ottenere alcun rimborso.
Secondo i dati raccolti dalle associazioni studentesche e pubblicati dal MIUR nel 2011, le Università italiane “fuorilegge” -  che hanno cioè “tassato” gli studenti sforando la soglia del 20% - erano più della metà (36 Atenei su 61).
Ecco l’elenco degli Atenei che dovranno rimborsare i propri studenti.

1)        Università degli Studi di Bergamo
2)        Università degli Studi di Bologna  
3)        Università degli Studi di Brescia  
4)        Università degli Studi di Cassino
5)        Università degli Studi di Catania
6)        Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara
7)        Università degli Studi di Ferrara
8)        Università degli Studi di Firenze
9)        Università degli Studi di Genova
10)    Università degli Studi Insubria Varese-Como
11)    Università degli Studi di Milano
12)    Università degli Studi di Milano Bicocca
13)    Politecnico di Milano
14)    Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
15)    Università degli Studi del Molise
16)     Seconda Università degli Studi di Napoli
17)    Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
18)    Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
19)    Università degli Studi di Padova
20)    Università degli Studi di Parma
21)    Università degli Studi di Pavia
22)    Università degli Studi di Pisa
23)    Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
24)    Università degli Studi di Roma Tre
25)    Università degli Studi di Salerno
26)    Università degli Studi del Sannio di Benevento
27)    Università degli Studi di Teramo
28)    Università degli Studi di Torino
29)    Politecnico di Torino
30)    Università degli Studi di Trento
31)    Università degli Studi di Udine
32)    Università “Ca Foscari” di Venezia
33)    Università IUAV di Venezia
34)    Università degli Studi di Verona
35)    Università degli Studi di Urbino “Calo Bo”
36)    Università degli Studi di Camerino
Le Università elencate hanno tutte sforato – sebbene in percentuali diverse – la soglia del 20% “del FFO” e nel corso degli anni, con qualche piccola oscillazione percentuale, hanno sempre praticato tassazioni illegittime.
Quali le cifre del rimborso?
Il rimborso per ciascuno studente sarà costituito dalle tasse illegittimamente pagate per tutto il periodo ricompreso tra il 2006 ed il 2012, oltre agli interessi  maturati su quella somma. A tale cifra, inoltre, dovrà aggiungersi la condanna alle spese legali nei confronti dell’Università – che si presume sarà elevata stante l’evidente illegittimità del comportamento – raggiungendo dunque cifre considerevoli
Chi può chiedere il rimborso?
Il rimborso potrà essere richiesto e ottenuto da tutti gli studenti che hanno frequentato uno degli Atenei menzionati nell’elenco soprastante, a partire dall’anno 2006 sino a giungere al 2012.
Tali somme dovranno essere rimborsate. Come?
Sarà necessario rivolgersi al Giudice, per il tramite di un avvocato, fornendo la prova che si era iscritti presso una delle Università sopra elencate. 


[1] Art. 5 D.P.R. n. 306 del 25.07.1997.
[2] Cons. Stato sent. n. 1832/2016 del 06.05.2016. 

venerdì 27 gennaio 2017

Shop online: ho il diritto di ripensamento?


Il diritto di ripensamento o di recesso è la facoltà concessa al consumatore di poter recedere dal contratto senza il ricorrere di una giusta causa e ottenere la restituzione del prezzo pagato. Con lo sviluppo e l’utilizzo sempre più frequente dell’e-commerce, la questione è quanto mai attuale ed interessante. Capita oramai a tutti di fare acquisti di prodotti e servizi online e/o concludere contratti per telefono.

Cosa prevede la legge ?

Il Codice del Consumo ha introdotto, per il consumatore di prodotti e servizi acquistati a distanza (via internet, per telefono) o fuori dai locali commerciali (per strada, per posta, a domicilio), il diritto di revocare l’ordine o recedere unilateralmente dal contratto.  Un simile diritto non esiste nel caso di vendita in negozio se non a discrezione del venditore  e si distingue da quello previsto dal Codice Civile dove il diritto di recesso – dunque di sciogliere il contratto - può essere esercitato solo in presenza del consenso di tutte le parti.
L’esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato al ricorrere di una giusta causa ed il consumatore, dunque, può farvi ricorso senza dover fornire alcuna giustificazione.
Il venditore, in sede di conclusione del contratto, è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto ed a consentirgliene l’esercizio con la restituzione della somma pagata. In caso contrario è soggetto a sanzioni.

Entro quando e come esercitarlo?

Il diritto di recesso può essere esercitato entro dieci  lavorativi mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede del venditore. Qualora il consumatore abbia ricevuto la consegna del bene, è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene, le cui spese sono a carico dell’acquirente, non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento.
Fanno eccezione alla regola del recesso alcune categorie di beni e servizi:
-          servizio già integralmente eseguito dal venditore;

-          beni deperibili o sigillati una volta aperti;

-          beni personalizzati e/o su misura;  

-          giornali e riviste.

E se acquisto online da un’azienda straniera?

Il Codice del Consumo prevede che qualora il contratto sia regolato dalla legge di uno Stato membro dell’ Unione Europea, i diritti del consumatore residente in Italia, tra cui il predetto diritto di recesso, sono in ogni caso garantiti.

«Avvochic & choc, ovvero la moda nei tribunali» … direttamente su Facebook.

Si tratta del nuovo esilarante "gruppo" di Facebook composto da più di 30.000 avvocati pronti ad immortalare e postare stravaganti immagini di soggetti incontrati in Tribunale.

E se ne vedono di tutti i colori … ma di tutti i colori davvero !!! Da Milano a Nocera, passando per Roma e finendo a  Santa Maria Capua Vetere, la moda nei Tribunali sembra tingersi di sfumature sgargianti e la bacheca d’un tratto si riempie di pellicce sintetiche talmente tanto fuxia che in confronto il rosa shocking impallidirebbe timidamente.
Look, talvolta, davvero improponibili … pantaloni di pelle (e se ne vedono anche di pitonati!!!), tacchi estremi (degni di una cubista) che battono elegantemente sui marciapiedi del Tribunale.  C’è chi poi ha delle scarpe da uomo classiche e distinte. Peccato che a ben vedere siano una diversa dall’altra (!!!)  … Ed avere una scarpa marrone ed una nera, daltonismo a parte, crea il giusto link tra Tribunale e Facebook … i piedi dell’uomo finiranno immancabilmente su un post del gruppo!
Abiti succinti e provocanti si mescolano a mise più "pigiamesche" … Si sa, certe volte la comodità è tutto! … Ecco quindi far capolino nei corridoi le più colorate tute, gente che pare appena uscita da un cantiere … che una bella birretta alla mano non ci starebbe mica male mentre si fa la fila in macelleria … ops … in cancelleria!

Ora scherzi a parte, sappiamo tutti che l’abito non fa il monaco. Tuttavia, chi sa dell’esistenza di questo fenomeno è ben consapevole, quando si sveglia la mattina, che oltre a correre (fascicoli alla mano) per andare in udienza dovrà anche cercare di vestirsi in maniera decente, o quanto meno sobria … insomma non dare nell’occhio.
Un particolare fuori posto, un segno distintivo troppo eccentrico non passerà inosservato. Sarà quasi sicuramente immortalato, postato e commentato. Tutti si chiederanno se si tratta di un look «chic» o, al contrario, «choc» e se è vero che i gusti sono gusti, talvolta si esagera davvero!

Ora, al di là di ogni (inutile e ridicola) paternale sul presunto decoro della professione, sarebbe meglio badare più alla sostanza che alla forma e l’unica forma che di un avvocato dovrebbe interessare è quella che i latini chiamavano la «forma mentis».

Ma cosa c’è oggi nella mente di un avvocato?

Chi non svolge questa professione non può saperlo. Tralasciando i principi del foro, l’avvocato del nostro tempo talvolta si sente smarrito e confuso.
L’avvocato sa bene che dovrà studiare per tutta la vita, ma sa anche che non potrà stare troppo tempo sulla scrivania. Dovrà anche uscire, fare una capatina al bar o (per i più distinti) al club! I clienti non vengono da te se non ti conoscono e non ti hanno mai visto in giro.

Dovrà sorridere (anche quanto va tutto storto). Sorridere sì, ma a denti stretti. I clienti non vanno da chi sembra triste o musone, ma non vanno nemmeno da chi sembra prendere tutto alla leggera.  

L’avvocato, passa ore ed ore chiuso tra le mura del suo studio sommerso dalle carte. Cerca di risolvere i problemi degli altri, tralasciando i suoi da parte. Magari è in grado di districarsi tra sillogismi e ragionamenti filosofici a favore del proprio cliente, ma intanto le sue bollette fanno la muffa, tanto quelle sono "facili" … basta pagarle!

Ed ecco un’altra nota dolente … i clienti che non pagano … ed è inutile fare finta di niente: è così e l’avvocato lo sa bene. Certe volte la gente crede che l’avvocato sia un dispensatore di consigli, così a gratis (!!!) eh si … perché gli piace lambiccarsi il cervello, d'altronde ha solo studiato tutta una vita!!! … E intanto ore ed ore ad ascoltare, interpretare e risolvere i problemi degli altri … mentre la muffa delle sue bollette aumenta.


L’avvocato lo sa che la cliente che non paga va tutte le settimane dal parrucchiere e dall’estetista, l’avvocato la vede la macchina nuova di zecca del cliente che fino all’altroieri diceva di non avere un euro!  Sì, la vede … ma poi abbassa lo sguardo e continua il suo lavoro, perché ha troppo da fare … Vede anche i post su Facebook, si fa una risata e magari impietoso (gli avvocati sono anche così)  commenta pure maliziosamente. Poi però torna al suo lavoro e tra una scartoffia e l’altra lo ha già "perdonato" quel collega dal look improbabile, pensando tra se e se … «chissà se se la passa meglio di me» ! 

giovedì 26 gennaio 2017

Confessioni di un avvocato senza laurea

E' la storia di Giuditta Russo.
E' una storia vera quella di Giuditta Russo. Costruita su un segreto. 
Un segreto che la principessa del foro napoletano può confessare solo a se stessa.
Come può rivelare a suo marito, ai suoi genitori, ai suoi amici e ai suoi clienti che non si è mai laureata e che tutta la sua esistenza è costruita su una menzogna?
La sua è stata una doppia vita di successo. Dopo aver dichiarato ai genitori di essersi laureata a pieni voti, entra in uno studio legale dove fa una rapida carriera, grazie alle sue capacità e alla sua conoscenza della legge.
La passione per il diritto, la legge e la toga.
Dopo 15 anni di menzogne a un certo punto qualcosa va storto. Un caso difficile, un grosso risarcimento, la sensazione di essere in trappola. Il baratro è inesorabile ed inevitabile.
E Giuditta Russo decide di affrontare a viso aperto il più difficile tribunale della sua vita: l’autodenuncia alla Procura, lo scandalo.
Tutti i giornali parlano di lei.
Prima ancora che dei giudici arriva la condanna del mondo.
Il suo caso fa scalpore.
La sua vita va a rotoli.
Della sua vicenda scrive un romanzo verità in cui si confessa in un resoconto coraggioso e implacabile dove dà voce a qualcosa di remoto che è in ognuno di noi: tutti mentiamo per essere amati.

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


Se il tuo contratto di locazione non è registrato potrebbe interessarti che ...

...la mancata registrazione comporta la nullità del contratto di locazione, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto dall’inquilino, il quale potrà  - inoltre - chiedere la restituzione di tutti  canoni pagati in nero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza del dicembre scorso (precisamente la sentenza n. 25503 del 13.12.2016) ha chiarito quanto segue.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria
Il contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente registrato.Il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciò significa che se il proprietario di casa non adempie a quanto prescritto dalla legge e non provvede alla registrazione del contratto è come se quel contratto non fosse mai stato stipulato.Orbene, una volta considerato inesistente il contratto deve essere considerata inesistente anche la clausola che impone all’inquilino di pagare il canone di affitto.Il risultato, quindi, è che l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte dall’inizio della locazione.
Quali i rimedi per il proprietario di casa ?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sicuramente inferto un duro colpo nei confronti del proprietario di casa che abbia omesso di provvedere alla registrazione del contratto di locazione.Come detto, infatti, il contratto di locazione non registrato è nullo, con la conseguenza che il proprietario di casa, in caso di mancato pagamento del canone di affitto, non potrà utilizzare il contratto per chiedere un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di sfratto nei confronti del conduttore.
In tali ipotesi, l’unica possibilità che ha il locatore è quella di avviare un autonomo giudizio nei confronti dell’inquilino per chiedere, quantomeno, un indennizzo per l’occupazione del proprio appartamento.Se è vero che il contratto è nullo è pur vero che l’affittuario ha tratto – per tutta la durata dell’affitto – un vantaggio dalla disponibilità materiale dell’appartamento. Vantaggio che richiede, quantomeno, un compenso a chi glielo ha procurato.Tale indennizzo, però, non sarà automaticamente riconosciuto al proprietario di casa, il quale dovrà – a tale scopo – intentare un’apposita causa.Si tenga a mente, inoltre, che l’indennizzo che potrà essere riconosciuto al proprietario di casa non potrà mai essere pari al canone indicato nel contratto di locazione, attesa la nullità di quest’ultimo. Si tratterà, dunque, di un risarcimento inferiore e parametrato ai valori correnti di mercato. 
Il consiglio, dunque, è quello di  adempiere sempre all’obbligo di registrazione previsto dalla legge, evitando così spiacevoli sorprese.

Novità. Cos'è l'ACF?

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
L'ACF si inquadra all'interno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) ed è destinato alla risoluzione di quelle insorte tra investitori ed intermediari finanziari in caso di violazione di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.
Possono far ricorso all'ACF i risparmiatori che chiedono un risarcimento del danno fino ad € 500.000,00.
L'attività dinanzi all'ACF si caratterizza per la totale gratuità, nonché per la rapidità delle decisioni che devono essere assunte entro 6 mesi.
Non richiede, inoltre, la partecipazione di un legale ed il risparmiatore può presentare il proprio ricorso online,
Attualmente l'ACF, composto da un Collegio e da una Segreteria, è presieduto dal Dott. Gianpaolo Edoardo Barbuzzi cui si affiancano quattro componenti effettivi e dieci componenti supplenti.
Il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza dei  propri componenti.
All'esito del procedimento resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria. 

E io pago!

Dal 17 gennaio 2017 sono in vigore i nuovi prezzi degli abbonamenti dei pendolari della linea alta velocità voluti da Trenitalia, azienda partecipata interamente dallo Stato.
L’amara sorpresa era stata preannunciata ai viaggiatori già dagli ultimi mesi dello scorso anno, quando, con un dietrofront, la direzione ha rinunciato alla decisione iniziale di eliminarli definitivamente.  Magra consolazione che ha portato molte associazioni dei consumatori sul piede di guerra contro la decisione assunta dalla dirigenza.
Sono circa 8.000 i passeggeri che durante la settimana affollano i treni ad alta velocità. Per molti di loro, lavoratori costretti a quotidiani spostamenti, tali rincari sono un vero e proprio dramma, poiché potrebbero significare persino la rinuncia al posto di lavoro.Non vi è dubbio che la scelta di Trenitalia disincentiverà l’utilizzo del trasporto ferroviario.Già dal primo gennaio, inoltre, Trenitalia aveva previsto la prenotazione obbligatoria del posto a sedere per tutti gli abbonati, con possibilità di due prenotazioni giornaliere – una per l’andata ed una per il ritorno – per ogni giorno solare di validità dell’abbonamento. La prenotazione obbligatoria aveva già da sé destato molti malumori tra i passeggeri, i quali in assenza di valida prenotazione del posto sono costretti ad una ulteriore penalità di € 10,00. Oltre il danno la beffa verrebbe da dire!
Forse, in un periodo di crisi e difficoltà economiche così diffuse, garantire collegamenti ferroviari efficienti ed a prezzi ragionevoli, è un onere di cui uno Stato democratico deve farsi carico.

domenica 22 gennaio 2017

Caro impiegato, lo sai che ...?

La P.A. trattiene sulla tua busta paga una somma pari al 2,5% calcolata sull'80% della retribuzione lorda.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione alcuna nella legge. Anzi! 
Ma vediamo nel dettaglio.   
Secondo i Giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di Tfr. Il prelievo del 2,5%, infatti, è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 e confermato nel 2014: il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole perchè non collegato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La trattenuta in questione, dunque, rappresenta una ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFR e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondo subiscono tale ritenuta.
Molti Tribunali hanno dato seguito alle sentenze della Corte Costituzionale riconoscendo il diritto al rimborso dei lavoratori pubblici e condannando lo Stato alla restituzione di somme considerevoli. 

venerdì 20 gennaio 2017

Perchè due avvocati fanno le blogger?

All'interrogativo dovremmo aggiungere anche il doveroso "non solo". Fanno le blogger, ma non solo!E sì, perché noi crediamo molto nella comunicazione, nel legal marketing, nella web strategy, ma il nostro sogno, la nostra passione rimangono in ogni caso il diritto e i diritti. Ci piace pensare, però, all'avvocato in modo nuovo, svincolato dalla tradizionale figura del professionista che sta soltanto dietro ad una scrivania ricoperta di codici e fascicoli polverosi ma che sappia esercitare con impegno, dedizione e professionalità la propria funzione anche nel cyberspazio.