mercoledì 1 febbraio 2017

Tasse universitarie illegittime: ecco come chiedere e ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza da migliaia di studenti universitari.

Senza saperlo, numerosissimi studenti universitari hanno versato, nel corso degli anni, tasse per importi superiori a quelli previsti dalla legge. 
Moltissimi Atenei italiani, infatti, hanno imposto agli studenti tasse troppo alte che dovranno essere rimborsate.

Cosa prevede la legge [1]?

La normativa prevede che l’importo della tassazione richiesta agli studenti non può superare di oltre il 20% il c.d. Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
Il “Fondo di Finanziamento Ordinario” è la somma che ogni Università riceve dallo Stato per la gestione del proprio Ateneo. 
Quindi, ad esempio, se lo Stato eroga all’Università una cifra pari a 100 per l’intero anno accademico, vorrà dire che le tasse richieste agli studenti, con riferimento allo stesso anno, non potranno complessivamente essere superori a 20.
Molti Atenei italiani hanno, invece, superato tale limite.

Quali sono gli Atenei italiani “fuorilegge”?

È bene chiarire, in primo luogo, che ci si riferisce ai soli Atenei pubblici. Quindi, chi ha frequentato un’Università privata non potrà ottenere alcun rimborso.
Secondo i dati raccolti dalle associazioni studentesche e pubblicati dal MIUR nel 2011, le Università italiane “fuorilegge” -  che hanno cioè “tassato” gli studenti sforando la soglia del 20% - erano più della metà (36 Atenei su 61).
Ecco l’elenco degli Atenei che dovranno rimborsare i propri studenti.

1)        Università degli Studi di Bergamo
2)        Università degli Studi di Bologna  
3)        Università degli Studi di Brescia  
4)        Università degli Studi di Cassino
5)        Università degli Studi di Catania
6)        Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara
7)        Università degli Studi di Ferrara
8)        Università degli Studi di Firenze
9)        Università degli Studi di Genova
10)    Università degli Studi Insubria Varese-Como
11)    Università degli Studi di Milano
12)    Università degli Studi di Milano Bicocca
13)    Politecnico di Milano
14)    Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
15)    Università degli Studi del Molise
16)     Seconda Università degli Studi di Napoli
17)    Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
18)    Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
19)    Università degli Studi di Padova
20)    Università degli Studi di Parma
21)    Università degli Studi di Pavia
22)    Università degli Studi di Pisa
23)    Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
24)    Università degli Studi di Roma Tre
25)    Università degli Studi di Salerno
26)    Università degli Studi del Sannio di Benevento
27)    Università degli Studi di Teramo
28)    Università degli Studi di Torino
29)    Politecnico di Torino
30)    Università degli Studi di Trento
31)    Università degli Studi di Udine
32)    Università “Ca Foscari” di Venezia
33)    Università IUAV di Venezia
34)    Università degli Studi di Verona
35)    Università degli Studi di Urbino “Calo Bo”
36)    Università degli Studi di Camerino
Le Università elencate hanno tutte sforato – sebbene in percentuali diverse – la soglia del 20% “del FFO” e nel corso degli anni, con qualche piccola oscillazione percentuale, hanno sempre praticato tassazioni illegittime.
Quali le cifre del rimborso?
Il rimborso per ciascuno studente sarà costituito dalle tasse illegittimamente pagate per tutto il periodo ricompreso tra il 2006 ed il 2012, oltre agli interessi  maturati su quella somma. A tale cifra, inoltre, dovrà aggiungersi la condanna alle spese legali nei confronti dell’Università – che si presume sarà elevata stante l’evidente illegittimità del comportamento – raggiungendo dunque cifre considerevoli
Chi può chiedere il rimborso?
Il rimborso potrà essere richiesto e ottenuto da tutti gli studenti che hanno frequentato uno degli Atenei menzionati nell’elenco soprastante, a partire dall’anno 2006 sino a giungere al 2012.
Tali somme dovranno essere rimborsate. Come?
Sarà necessario rivolgersi al Giudice, per il tramite di un avvocato, fornendo la prova che si era iscritti presso una delle Università sopra elencate. 


[1] Art. 5 D.P.R. n. 306 del 25.07.1997.
[2] Cons. Stato sent. n. 1832/2016 del 06.05.2016. 

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