Chi finge di essere un'altra persona via e-mail, in chat o su facebook commette reato?
La risposta è si.
Creare ed un utilizzare un
account sotto falso nome, allo scopo di danneggiare il soggetto della cui
identità ci si è appropriati è reato e si rischia la reclusione fino ad un anno.
Per capire, prendiamo in
considerazione la particolare vicenda (realmente accaduta) che segue.
Un soggetto creava un account
di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di una ignara
ragazza.
Dopo aver creato l’account,
l’uomo cominciava ad utilizzarlo e a "chattare" con una serie di
utenti.
Le persone con le quali tale
soggetto interloquiva sotto il falso nome della giovane donna,
credevano erroneamente di comunicare proprio con quest’ultima.
A causa della condotta dell’uomo,
la ragazza riceveva telefonate erotiche e veniva contattata al
fine di fissare appuntamenti a sfondo sessuale.
Il tutto, ovviamente,
nella assoluta incredulità della povera vittima, la quale – quantomeno in
un primo momento – non riusciva a spiegarsi il motivo di quanto le stesse
accadendo.
A questo punto sorge spontanea
una domanda: che reato commette chi crea ed utilizza un account sotto falso
nome?
La creazione di un account di
posta elettronica apparentemente intestato ad un soggetto e la successiva
utilizzazione dello stesso sotto falso nome integra il reato di sostituzione
di persona, la cui pena è quella della reclusione fino ad un anno [1].
Ed invero, una delle modalità per
porre in essere tale reato è proprio la creazione del classico "account
e-mail", apparentemente intestato ad altro soggetto e la successiva
utilizzazione dello stesso al fine allacciare rapporti con altri utenti, il
tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità
personale è stata “oggetto di furto”[2].
Analogo ragionamento vale per
i social network (si pensi ad esempio a Facebook)
a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli
account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da
una conoscenza pregressa.
Ed infatti, anche nell’ambito dei
social network, la creazione di un falso account utilizzando
le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri
utenti sulla reale identità di colui con cui si intrattengono corrispondenze
informatiche, integra pacificamente la fattispecie del reato di sostituzione
di persona [3].
A tal proposito, però, non è
sufficiente aprire un "profilo fake" su un social network, ma è necessario anche che ciò
avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare
altri.
Più comunemente si parla, in tali
casi, di furto avente ad oggetto l'altrui "identità su internet”, ipotesi quella in parola che rappresenta
uno dei più classici esempi di come il diritto vivente modernizzi la lettera
della legge per una maggiore tutela dei consumatori.
[1] L’art. 494 cod. pen.
dispone che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri
un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto
contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
[2] Cass.
Pen. sentenza n. 46674 del 14.12.2007
[3] Cfr. Cass. Pen. sentenza
n. 9391 del 23.04.2014
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