mercoledì 1 febbraio 2017

È reato fingere di essere un'altra persona su facebook?

Chi finge di essere un'altra persona via e-mail, in chat o su facebook commette reato?

La risposta è si.  
Creare ed un utilizzare un account sotto falso nome, allo scopo di danneggiare il soggetto della cui identità ci si è appropriati è reato e si rischia la reclusione fino ad un anno.
Per capire, prendiamo in considerazione la particolare vicenda (realmente accaduta) che segue.
Un soggetto creava un account di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di una ignara ragazza.
Dopo aver creato l’account, l’uomo cominciava ad utilizzarlo e a "chattare" con una serie di utenti.
Le persone con le quali tale soggetto interloquiva sotto il falso nome della giovane donna, credevano erroneamente di comunicare proprio con quest’ultima. 
A causa della condotta dell’uomo, la ragazza riceveva telefonate erotiche e veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a sfondo sessuale
Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della povera vittima, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a spiegarsi il motivo di quanto le stesse accadendo.
A questo punto sorge spontanea una domanda: che reato commette chi crea ed utilizza un account sotto falso nome?
La creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad un soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso sotto falso nome integra il reato di sostituzione di persona, la cui pena è quella della reclusione fino ad un anno [1].
Ed invero, una delle modalità per porre in essere tale reato è proprio la creazione del classico "account e-mail", apparentemente intestato ad altro soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”[2].
Analogo ragionamento vale per i social network (si pensi ad esempio a Facebook) a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa. 
Ed infatti, anche nell’ambito dei social network, la creazione  di un falso account utilizzando le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui si intrattengono corrispondenze informatiche, integra pacificamente la fattispecie del reato di sostituzione di persona [3].
A tal proposito, però, non è sufficiente aprire un "profilo fake" su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri.
Più comunemente si parla, in tali casi, di furto avente ad oggetto l'altrui "identità su internet, ipotesi quella in parola che rappresenta uno dei più classici esempi di come il diritto vivente modernizzi la lettera della legge per una maggiore tutela dei consumatori.  

[1] L’art. 494 cod. pen. dispone  che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
[2] Cass. Pen. sentenza n. 46674 del 14.12.2007
[3] Cfr. Cass. Pen. sentenza n. 9391 del 23.04.2014

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