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martedì 31 ottobre 2017

Cos'è il diritto ad essere dimenticati dal web?

Ciascuno ha diritto a dimenticare il proprio passato, anche solo virtualmente. Ma come si fa?


Dietro al diritto ad essere dimenticati dal web ci sono tantissime storie, storie spesso di gente comune. C’è l’imprenditore che ha evaso le tasse, il giudice che ha partecipato ad incontri a luci rosse, il forestale denunciato per aver appiccato incendi dolosi, il funzionario coinvolto in storie di corruzione, la clinica sanitaria protagonista di un caso di malasanità e così via. Ogni volta che viene inserito il nome di un soggetto in rete ritorna a galla tutto il suo passato. Il web, in pratica, ha una memoria sterminata e non dimentica.  
In questa situazione si trovano tantissime persone. Sia che si tratti di collegamenti a fatti di reato, sia che più semplicemente si tratti di episodi poco edificanti, sono moltissime le persone che vogliono cancellare il proprio passato da Internet. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014, il diritto all’oblio è riconosciuto a tutti i cittadini europei. Ciò significa che Google, su richiesta dell’interessato, deve eliminare le notizie a lui relative nei casi in cui il suo diritto alla privacy prevale sull’interesse pubblico alla notizia. 

Così sono in tanti che si rivolgono agli avvocati esperti della questione per ottenere la cancellazione del proprio passato da internet. Solo ciò che non si trova su Google è destinato all’oblio. Si pensi in proposito che dopo la sentenza della Corte europea, Google ha ricevuto circa 50mile richieste di oblio in un mese, per la maggior parte relative a notizie riportate da giornali e stampa.

Come si chiede l’oblio?
Quando un soggetto, sia esso una persona o anche una società, vede il proprio nome associato ad un fatto per così dire negativo, può fare richiesta al giornale o al sito web affinché provveda alla sua rimozione. Ma se neanche con la diffida il sito provvede alla rimozione del contenuto segnalato ci si può rivolgere a Google, affinché lo elimini dal motore di ricerca. Google ha messo a disposizione un modulo per le richieste dei cittadini europei di deindicizzazione, pertanto la domanda può essere formulata direttamente da qualunque cittadino Ue. Tuttavia, le cose spesso si rivelano più complicate di come appaiono e per questo motivo la maggior parte degli interessati si affida ad un avvocato. Questo perché i giornali ed i siti web in generale ricevono moltissime richieste di oblio al giorno e non riescono a gestirle, lasciandone finire molte tra le montagne di pratiche inevase.
Le storie che circolano in rete sono veramente tante, di gran lunga superiori alla normale immaginazione: ecco perché il diritto all’oblio è giusto e importante. Sul web si consumano lampanti casi di violazione della privacy anche in assenza dei presupposti del diritto di cronaca. Talvolta si diffondono notizie su una persona che sono in realtà una bufala ma che si diffondono con estrema facilità e pervicacia e rimangono in rete per anni e anni.   

Oblio e deindicizzazione
È bene precisare, però, che la richiesta che viene formulata a Google o a qualsiasi altro motore di ricerca può essere - ed è - solo una richiesta di deindicizzazione. Ciò vuol dire nascondere da internet le notizie che riguardano una persona ma non cancellarle.  Se la richiesta di deindicizzazione viene accolta la ricerca su Google non darà più nei risultati quei link che sono stati segnalati, ma gli stessi continuano ad esistere nel web. L’unico modo per cancellarli definitivamente la notizia è attraverso il sito stesso che la riporta: se quest’ultimo nega la cancellazione, non resta altro che rivolgersi al giudice.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

venerdì 21 luglio 2017

L’avvocato che gonfia la parcella deve essere punito con la sospensione


Il legale che gonfia la parcella, affrontando questioni che esulano dal mandato conferito, deve essere sospeso

L’avvocato deve essere diligente e competente, ma prima di tutto leale ed onestoDeve, dunque, svolgere fedelmente il mandato ricevuto, agendo esclusivamente a tutela del proprio assistito.
È molto importante, inoltre, che il legale si mantenga nei limiti dell’incarico conferito dal cliente e non compia attività che esulino da esso al solo scopo di pretendere, poi , un conto più salato.

Attenzione, dunque, alle parcelle "gonfiate" che  potrebbero essere – d’ora in poi – motivo di  sospensione dall’esercizio della professione.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con una recentissima pronuncia [1],  ha confermato la sanzione della sospensione trimestrale per un avvocato che aveva gonfiato la sua parcella.

Nel caso di specie, stando all’incarico che il cliente gli aveva conferito, il legale avrebbe dovuto svolgere solo un’attività di valutazione delle possibili azioni da intraprendere in futuro. Il legale, tuttavia, eccedendo arbitrariamente  il proprio mandato, aveva posto in essere tutta una serie di attività ulteriori (quali la predisposizione di documenti e l’impugnazione di atti), affrontando questioni che nulla avevano a che fare con quanto concordato con il cliente.
Evidente che tali attività, del tutto inutili per il proprio assistito e per di più non richieste, erano state predisposte al solo fine di pretendere, poi, una parcella più esosa dal cliente, che, vistosi recapitare un conto così sproporzionato, ha pensato bene di "denunciare" l’accaduto con un apposito esposto.

Ebbene, valutata la questione, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pronunciato, nei confronti del legale, un provvedimento disciplinare condannandolo a tre mesi di sospensione dalla professione.

Del tutto inutile il ricorso dell’avvocato in Cassazione, che – schierandosi dalla parte del cliente – ha confermato la suddetta sanzione: il legale che gonfia la parcella, affrontando questioni che esulano dal mandato conferito, deve essere sospeso.




[1] C. Cass. Sez. Uni., ordinanza n. 17115 del 11.04.2017. 

giovedì 29 giugno 2017

Class Action Acqualatina: uniti e coesi si può


Riuscireste ad immaginare anche un solo giorno della vostra vita senz’acqua?

Senz’acqua non c’è vita: l’acqua è l’elemento essenziale per la sopravvivenza dell’uomo e dell’intero pianeta.
La corretta gestione delle risorse idriche è, dunque, di vitale importanza per tutti e non può essere trascurata, non può essere condotta con superficialità.

Quelli appena espressi sono concetti limpidi e cristallini, proprio come l’acqua.
Si tratta di verità assolute, tali da sembrare quasi ovvie e banali … ma non per tutti …

Il Sud Pontino è assetato e per molti cittadini le parole scritte sopra non rappresentano un’astratta ovvietà, ma un problema concreto e quotidiano.

Riuscireste ad immaginare anche un solo giorno della vostra vita senz’acqua?

Vi è mai capitato di aprire un rubinetto dal quale non fuoriuscisse neanche una goccia d’acqua o, peggio, un’acqua zampillante ma putrida e di color marrone?

Il pensiero di non potervi lavare vi ha mai sfiorato? 

La paura di non poter vivere in un ambiente salubre e pulito, di non poter cucinare, di non poter disporre di acqua potabile non vi turberebbe immensamente?

Molti cittadini si pongono queste domande ogni giorno e la mancata risposta a tali interrogativi costituisce lo scorcio di una realtà - ormai - non più sopportabile.

È troppo semplice – per Acqualatina S.p.A. “dare la colpa” esclusivamente alla siccità, peraltro quasi fisiologica in alcuni periodi dell’anno.

Ancor più importante, invece, dovrebbe essere la costante manutenzione operata sulle condotte, ridotte – in alcune zone – a colabrodo.

Inoltre, Acqualatina non rispetta gli orari di interruzione che essa stessa a volte detta e a volte no, con una informazione deficitaria che cagiona gravissimi danni all’utenza, costretta a modificare forzosamente le proprie abitudini di vita, in un periodo quale quello estivo che richiede, invece, un fabbisogno maggiore di acqua che, ricordiamo, è anche potabile.

È ora, quindi, di fare qualcosa di concreto.

Ciò in quanto, nonostante le innumerevoli manifestazioni di malessere e di protesta, la situazione non sembra dar cenni di miglioramento, anzi peggiora.

Moltissime, infatti, sono le segnalazioni che – a tutte le ore – continuano a pervenire al Comitato di Avvocati, che – per la prima volta dopo anni di disservizi ed inadempienze ai danni della popolazione – ha deciso di dare una veste giuridica alle lamentele dei cittadini.

Ed infatti, estremamente vicini e sensibili alle problematiche degli utenti, gli Avvocati  Massimo Clemente, Vincenzo Fontanarosa, Christian Lombardi, Patrizia Menanno, Orazio Picano, Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli hanno deciso di predisporre una Class Action completamente gratuita per chiunque voglia aderire.

A tal proposito i legali evidenziano che è fondamentale essere uniti e coesi.

È importante – quindi – che tutti aderiscano per far valere i propri diritti. È inutile, infatti, lamentarsi senza agire.

A volte, infatti, lamentarsi di una situazione sebbene sia giusto, comprensibile e più che legittimo, non serve a risolverla.

A tal fine è necessario comprenderne le cause, quali potrebbero essere i rimedi, farsi delle domande, cercare di ottenere delle risposte.
Proprio per questo motivo, il pool di Avvocati ha intrapreso una fitta attività volta a fare chiarezza una volta per tutte e tesa all’acquisizione ufficiale di tutta la documentazione utile a far luce sulle cause dei disservizi che esasperano oramai tutti gli utenti dei Comuni serviti.
Al riguardo, è stata già trasmessa alla società che gestisce il servizio idrico  una formale istanza di accesso agli atti volta ad acquisire tutta la documentazione riguardante, per ora, il Piano industriale ed il suo stato di attuazione, gli esiti dei controlli di legalità esercitati dall’organo interno di revisione, oltre ad una relazione sui giudizi pendenti e sul loro stato dell’arte.

In attesa di una risposta ufficiale e doverosa da parte delle autorità competenti, gli Avvocati invitano tutti gli utenti a far pervenire le proprie adesioni alla Class Action, che – lo si ribadisce – è completamente gratuita.

Il Comitato, quindi, invita tutti a richiedere (all’indirizzo mail 2017acqua@gmail.com)  e a compilare i moduli di adesione, presenti anche sulla pagina Facebook “Class Action Acqualatina”.

C’è ancora tempo! Attese le incessanti richieste, i termini per aderire sono stati prorogati.

È importantissimo, inoltre, che gli utenti continuino a far pervenire le proprie segnalazioni, continuino ad annotare i disservizi, i ritardi nella erogazione, la mancanza di servizi sostitutivi, l’anticipazione delle interruzioni rispetto all’orario indicato da Acqualatina ovvero la mancata segnalazione della sospensione, le spese aggiuntive sostenute ad esempio laddove si abbiano tariffe per l’energia elettrica per l’uso di lavatrici e lavastoviglie in fasce orarie non più utilizzabili, il ritorno di acqua dal colore scuro e quindi non potabile, eventuali guasti connessi a “colpi d’ariete”, eventuale acquisto di autoclavi o di acqua minerale per il maggiore fabbisogno.

«La carenza cronica di acqua potabile dipende solo da problemi oggettivi e dalla congiuntura di cause esterne, oppure dall’azione omissiva e negligente del management di Acqualatina che rischia di sconfinare nella mala gestio di questo servizio pubblico fondamentale?».

I cittadini hanno diritto di sapere.

Avv.ti  
Massimo Clemente
Vincenzo Fontanarosa
Christian Lombardi
Patrizia Menanno
Orazio Picano
Chiara Samperisi
Annamaria Zarrelli

Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata


venerdì 14 aprile 2017

Dieta Vegana e nuove ipotesi di reato



No alla dieta vegana per i minori degli anni 16 e rischio carcere per i genitori.

Un noto filosofo [1] asseriva che «noi siamo quello che mangiamo». È vero, l’alimentazione è importante ed è alla base di una vita sana.
Ad essere sicuramente malsani, invece, sono gli eccessi ideologici legati alla dieta. Eccessi che talvolta diventano causa di problematiche e di disturbi alimentari che sempre più spesso si manifestano sin dall’infanzia.
Proprio in questo contesto si inserisce una nuova proposta di legge firmata dalla deputata Elvira Savino di Forza Italia, che mira ad introdurre nuove ipotesi di reato per i genitori che impongono ai figli una dieta vegana o comunque ritenuta "pericolosa" per la loro salute.
Secondo la deputata «da anni e, in modo particolare, nell'ultimo decennio, si è andata diffondendo in Italia la credenza che una dieta vegetariana, anche nella sua espressione più rigida della dieta vegana, apporti cospicui benefici alla salute dell'individuo», di talché - afferma la Savino - «Molti decidono di seguire questo tipo di alimentazione, priva di carne, di pesce e di alimenti di origine animale e loro derivati, anche per motivazioni religiose o etiche e per rispetto della vita degli animali. Molti altri lo fanno soltanto per adeguarsi a una moda».
Orbene, la scelta di questo stile alimentare è sicuramente da rispettare se compiuta da un adulto consapevole e capace di autodeterminarsi comprendendo le conseguenze delle proprie azioni. Il problema però potrebbe sorgere quando ad essere coinvolti sono i minori ai quali verrebbe imposta – secondo quanto afferma la deputata Savino - un'alimentazione che esclude categoricamente e imprudentemente alimenti di origine animale e loro derivati ed una dieta dunque troppo restrittiva e tale da comportare  carenze nutrizionali anche gravi, che possono ripercuotersi sullo sviluppo somatico e cognitivo del bambino.
Da qui una proposta di legge, destinata sicuramente a far discutere, che è attualmente al vaglio della Camera.
Detta proposta mira ad introdurre due nuovi articoli nel codice penale [2] al fine di rendere punibile la condotta dei genitori che impongono ai figli minori degli anni 16 una dieta vegana o comunque priva degli elementi essenziali per una crescita sana ed equilibrata.
Lo strumento scelto a tal fine è stato quello di prevedere – come accennato - nuove ipotesi di reato (non applicando quindi il già esistente reato di maltrattamenti in famiglia [3]), di fronte a comportamenti che – come si legge nella relazione alla proposta di legge  - «pur in assenza di una consapevole volontà di violare i doveri di mantenimento e di cura dei figli che incombono a ogni genitore, comportano concreto pericolo di nuocere all'equilibrata crescita del fanciullo».
Se la legge entrasse in vigore, i trasgressori rischierebbero, nella "migliore delle ipotesi", un anno di carcere (due anni se il figlio ha meno di tre anni). Sono inoltre previste delle aggravanti. Ed infatti, se l’imposizione di una "dieta incauta" diventa causa di una malattia o di una lesione personale permanente la reclusione sarà di anni 4, sino a giungere a 6 anni di carcere qualora ne derivi la morte del bambino.
Senza entrare nel merito della questione, la ratio della proposta di legge è quella di proteggere la salute del minore nell'età dello sviluppo, sanzionando una condotta che, sulla base di valutazioni mediche,  potrebbe essere astrattamente idonea a metterne in pericolo l'integrità.
Ed invero, ognuno è libero di scegliere lo stile alimentare che ritiene più salutare o comunque rispettoso di altri valori e principi. Detta scelta però deve essere consapevole e non imposta a chi – in quanto minore – non sia in grado di autodeterminarsi o di comprendere sino in fondo le conseguenze delle proprie azioni.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

[1] Ludwig Andreas Feuerbach (1804 – 1872).
[2] Artt. 572-bis e 572-ter Cod. pen.
[3] Art. 372 Cod. pen.


mercoledì 12 aprile 2017

Spettacolo "blasfemo" e diritto al risarcimento del danno.

Se assisto ad uno spettacolo blasfemo ed anticristiano ho diritto a chiedere e ad ottenere il risarcimento del danno morale?

Gli appassionati di arte, teatro, opera, musica e danza sono molti. Ma cosa succede se andando, ad esempio, a teatro o al cinema ci si ritrova ad assistere ad uno spettacolo blasfemo ed anticristiano? Cosa accade se un cittadino si sente "leso" da una rappresentazione artistica o teatrale, tale da poter "turbare" il proprio animo o la propria sensibilità religiosa? Si ha diritto al risarcimento del danno morale oppure non si potrà pretendere nulla?
Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha dato una risposta a queste domande, statuendo – per dirla in poche parole – che l’arte non è mai blasfema. Può non piacere, può risultare provocatoria, creare sgomento, tanto da offendere i sentimenti e le emozioni di qualcuno. Il singolo cittadino, tuttavia, non avrà diritto di pretendere – invocando la propria sensibilità religiosa o morale – alcun tipo di risarcimento.   

Questa pronuncia è sicuramente destinata a "far rumore" e potrebbe non essere vista di buon occhio da quanti, seppur appassionati d’arte, siano fervidamente ancorati ai propri valori religiosi e cristiani. Proprio per questo motivo, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha posto l’accento sul principio di laicità dello Stato [2].
Come noto, uno Stato può essere definito  "laico" quando non fa propria una morale di matrice strettamente religiosa per affrontare e risolvere  i problemi quotidiani della vita sociale, ponendosi rispetto ad essi in maniera "neutrale". In quest’ottica esso si contrappone allo Stato "clericale" in cui i precetti propri di una fede sono seguiti dallo Stato medesimo e diventano vincolanti per tutti i consociati.
Nella società contemporanea, multiculturale e multireligiosa il principio di laicità dello Stato costituisce il punto di riferimento fondamentale per evitare fenomeni di fondamentalismo e integralismo religioso e per ottenere il risultato di una civile convivenza fra tutti, a prescindere dalle diverse connotazioni di ciascuno: religiose, etiche, razziali, linguistiche, etniche, politiche, sessuali ecc.
Ciò posto, in uno Stato laico (qual è il nostro) ed in cui la sfera sociale dovrebbe essere ben distinta rispetto a quella religiosa, non si potrebbero in alcun modo «inibire» le manifestazioni artistiche, anche se «sospettate di offendere il sentimento religioso di qualcuno».
Con queste parola la Suprema Corte ha respinto la richiesta di risarcimento per danni morali avanzata da un cittadino nei confronti della Biennale di Venezia, ritenuta "colpevole" di aver messo in scena - nel 2007 - il balletto "Messiah Game", lettura in chiave sadomaso della Passione di Cristo.
Detto spettacolo era stato ritenuto, da molti, gravemente offensivo «del comune sentire medio del cittadino cattolico, oltre che lesivo del diritto di libertà religiosa garantito dall'articolo 19 della Costituzione».
Analoga accusa era stata mossa nel 1988 nei confronti di un film di Martin Scorsese che aveva presentato alla Mostra del Cinema "L’ultima tentazione di Cristo", film ritenuto – da molti esponenti del mondo cristiano – addirittura blasfemo.
I Giudici, tuttavia, hanno affermato che tra i «principi fondamentali della Repubblica ci sono la promozione e lo sviluppo della cultura, la libertà dell’arte e della scienza e pertanto sono pienamente consentite le manifestazioni artistiche e scientifiche, che possono svolgersi senza dover subire condizionamenti o indirizzi di sorta».
«La carta costituzionale» sottolinea la Cassazione «afferma la laicità dello Stato, il che esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi della religione cristiana, purché non si pongano problemi di ordine pubblico o rilevanza penale». Esiste, infatti, la libertà di manifestazione del proprio pensiero [3] (anche artistico) che in uno Stato laico non può subire condizionamenti "moralistici".

Vero è che in questi casi il pubblico ha sempre ragione. Ed infatti è sempre il "popolo sovrano"  (insieme alla critica) a decretare il successo o a stroncare un film, un’opera teatrale o una manifestazione artistica. Il pubblico, ovviamente, è liberissimo di esprimere il proprio giudizio che ben potrà essere ancorato alla propria morale o al proprio sentire religioso. A tanto però non potrà far riferimento per chiedere un risarcimento del danno morale.
Ed infatti, il singolo che - invocando la propria sensibilità religiosa  - pretenda di ottenere un ristoro economico dopo aver visto una rappresentazione a suo dire blasfema, oltre a non essersi goduto lo spettacolo resterà a mani vuote.



[1] C. Cass. sez. I, sentenza n. 1468 del 23.03.2017 (presidente Bernabei, Relatore Sambito)
[2] Il principio di laicità si ricava dalla lettura combinata di numerose disposizioni della Costituzione. Come ha precisato al Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, il principio di laicità, declinato negli articoli 2, 3, 7, 8, 19, e 22, rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale.
[3] Art. 21 Cost.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata



giovedì 6 aprile 2017

Trasferimento immobiliare in caso di separazione consensuale: perdita dei benefici fiscali?

Il coniuge che trasferisce un immobile all’altro in esecuzione degli accordi di separazione consensuale non decade dalle agevolazioni “prima casa” anche se il trasferimento avviene prima del quinquennio

La fattispecie portata al vaglio della S.C. ha assunto particolare rilevanza nel mondo giuridico anche in considerazione del crescente numero di coniugi che decidono di adire il competente Tribunale per concludere un accordo di separazione consensuale.
Numerose pronunce di merito e legittimità, infatti, hanno dimostrato come tale accordo si inserisca in un quadro complesso in cui lo scopo dei coniugi è quello di regolamentare i loro rapporti, anche attraverso il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi.
L’accordo concluso dai coniugi acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale e si innesta in un sistema scientifico in cui si fondono elementi di natura privatistica e pubblicistica insieme.
Questa commistione si rende evidente anche alla luce delle norme che regolano l’istituto de quo, ovverosia l’art. 185 cod. civ. e l’art. 711 c.p.c.
Anche se non vi è concordia di opinioni, l’aspetto negoziale e giudiziale vengono, dal legislatore, trattati sullo stesso piano. Nulla vieta, infatti, ai coniugi di trovare nuovi accordi al di fuori degli accordi omologati.
Secondo la più attenta dottrina bisogna distinguere tra accordi stipulati in occasione della separazione personale (che trovano in essa non già la causa negoziale ma soltanto la sua occasione) e accordi sulle condizioni di separazione (dove si ha riguardo ad aspetti meramente personali che sono conseguenza dell’interruzione della convivenza).
In questi ultimi, dunque, l’accordo è fonte di rapporti giuridici tra i coniugi e riguardano non solo il mantenimento del coniuge economicamente più sfavorito - ed eventualmente della prole - ma, anche, la definitiva sistemazione di ogni rapporto intercorrente tra loro nel corso della fase matrimoniale. La causa di questi non può certo definirsi quale donazione (mancandone animus), quale convenzione matrimoniale (perché l’effetto è di scioglimento del matrimonio), quale accordo transattivo (mancando aliquid novi e aliquid retentum) nonché quale novazione (mancando aliquid novi e causa novandi).
La dottrina, infatti, riconduce generalmente tali accordi nell’ambito della causa familiae atipica, ovverosia trattasi di accordi o contratti della crisi coniugale o familiare con i quali i coniugi, in applicazione del principio espresso nell’art. 1322, co. 1 e 2 (c.d. autonomia contrattuale), possono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici obbligatori tra loro con effetti reali, traslativi o costitutivi.
La distinzione proposta in dottrina assume particolare rilevanza non solo per i notevoli risvolti pratici e teorici ma sopratutto, per ciò che interessa questa sede, per i profili di carattere tributario che colpiscono la vicenda.
La Cassazione, in un contesto normativo assai dubbio ha assunto, in passato, due posizioni diametralmente opposte e contrastanti tra loro.
Dapprima, infatti, ha affermato che l’accordo di separazione personale dei coniugi, trovando la sua causa nella volontà delle parti (di cui l’omologa costituisce mera condizione di eseguibilità) fa decadere dai benefici di “prima casa” il coniuge che, trasferendo all’altro l’immobile prima del decorso del quinquennio da quando l’ha acquistato, non abbia, entro un anno, acquistato un altro immobile (Cass. n.2263/2014).
Solo pochi giorni dopo, però, ha affermato che “l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).” (Cass. n. 3753/2014).
Ora, a distanza di qualche anno, la Corte torna sull’argomento e, riaffermando che “le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali, da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili o immobili non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, allo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale”, chiarisce (definitivamente?) che la decadenza dall’agevolazione non può derivare dall’acquisto/cessione di un immobile in sede di separazione consensuale tra i coniugi. (Cass. n. 8104/2017)
Il legislatore, infatti, ha voluto trattare questi “trasferimenti” sotto un profilo maggiormente favorevole ai coniugi, stante anche la ratio della norma di cui all’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 che prevede, appunto, l’esenzione fiscale per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Ancora una volta il Legislatore affida alla Giurisprudenza il compito di fare luce su aspetti “poco chiari”, esponendo però, allo stesso tempo, i “poveri contribuenti” alle incertezze e lungaggini delle procedure giudiziali.
Ci si auspica, pertanto, un intervento normativo idoneo a dirimere, una volta per tutte, la questione.


a cura di David Valente
Samperisi & Zarrelli | Studio Legale

Produzione riservata

mercoledì 5 aprile 2017

Suprema Corte, ma che co..ndomini?

In un giudizio di risarcimento del danno instaurato contro il Condominio, tutti i condomini subiscono gli effetti della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio se non fanno valere, anche in via autonoma, la propria posizione


La Seconda Sezione della S.C. è tornata ad occuparsi dello scottante tema circa il riconoscimento o meno di una “sorta” di personalità giuridica del Condominio.
L’annosa questione ruota intorno alla nuova disciplina dettata dal Legislatore, nell’ormai lontano 2012, circa i connotati giuridici con cui inquadrare il Condominio. Il vestito, cucito su misura a questa particolare forma di comunione ordinaria, ha assunto nel tempo diversi tagli finendo, solo recentemente, con l’essere definito quale “ente di gestione privo di personalità giuridica”. 
Ma cosa significa realmente “ente di gestione”?
Che cos’è la “personalità giuridica”?
Ed in cosa differisce dalla “soggettività giuridica”?
La dottrina, avallata da acute considerazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2363/2012), ha spiegato che “ente di gestione” sta a significare che l’amministratore di un condominio ha la gestione ordinaria e straordinaria delle “parti comuni” dell’edificio che, pro quota, appartengono ad ogni singolo condomino; è tenuto ad amministrare secondo i principi di buona fede e correttezza e, inoltre, soggiace al rispetto delle regole di trasparenza e terzietà.
Sono stati in realtà gli stessi ermellini a contrastare prima (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 9148/2008) e affermare poi (sentenza 18 settembre 2014, n. 19663) che, se pur privo di personalità giuridica, il condominio è sempre responsabile per le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio stesso e, le stesse, non si considerano contratte in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti. Evidenziano ancora che sia la stessa Legge n. 220/2012 a dare, infatti, dei cenni in tal senso: basti pensare all’obbligo dell’amministratore di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio dal patrimonio personale suo o degli altri condomini (articolo 1129, n. 4 cod. civ.); la costituzione di un fondo speciale per coprire i costi per i lavori di manutenzione straordinaria (sempre articolo 1135, n. 4 cod. civ.); la previsione secondo la quale, in tema di trascrizione, per i condomini è necessario indicare l’eventuale denominazione, ubicazione e il codice fiscale (articolo 2659, comma 1 cod. civ.).
Sulla base dei suesposti motivi, la S.C. ha finito col dire che “non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”.
Quindi il condominio sarebbe privo di personalità giuridica ma dotato di soggettività giuridica?
Avere personalità giuridica sta a significare che un soggetto deve considerarsi distinto rispetto alle persone che ne fanno parte. Un esempio? Le società di capitali.
Essere dotati di soggettività giuridica, al contrario, significa essere portatori di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. In poche parole è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche (attive e/o passive).
Ma cosa interessa al Condominio?
Interessa che, per esempio, se dalla cattiva gestione del Condominio vengono cagionati danni a un terzo, questi dovrà citare in giudizio il Condominio con una domanda rivolta contro tutti i condomini e non solo rivolta all’amministratore.
In realtà la faccenda, al pari e forse anche più di altre, avrebbe meritato soluzione ma, a parere di chi scrive, è e rimane tuttora volutamente irrisolta. 
Le numerose pronunce di merito e legittimità non hanno fatto altro che gettare la questione in un fumoso calderone che ha spinto, e spinge, il condominio a navigare in una sorta di “limbo”. Il tutto, infatti, ruoterebbe intorno ad una atavica pronuncia della Corte di Cassazione che nel 1984 definì il condominio “ente di erogazione”.
Nel revirement della S.C. eccoci arrivati alla sentenza resa qualche giorno fa dalla II Sezione .
IL CASO
Una bambina a seguito della caduta nel vano ascensore di un condominio, riportava delle gravissime lesioni. Venivano, pertanto, citati in giudizio il Condominio, in solido con la società che gestiva la manutenzione degli ascensori. 
Il Tribunale, in primo grado, condannava il Condominio e l’assicurazione, in manleva della società, a risarcire il danno alla povera bambina.
La Corte d’Appello, dopo la proposizione di gravame, riformava parzialmente la sentenza resa in primo grado, escludendo la responsabilità della società e riconoscendo il Condominio quale unico responsabile.
Affermando che il vano ascensore di cui si trattava interessava solo alcune “scale” del Condominio (che in realtà era composto da quattro scale), alcuni condomini,  personalmente, proponevano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo, in via principale, che i soli obbligati al risarcimento del danno erano i condomini che avevano accesso a quella scala e, in via subordinata, chiedevano, altresì, che il risarcimento del danno fosse posto a carico del solo Condominio e non dei singoli condomini, né solidalmente né nominativamente.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza dei presupposti indicati dalla norma di cui all’articolo 404 c.p.c. e confermava la sentenza di primo grado parzialmente riformata.
La S.C., successivamente adita dai condomini, nel respingere il ricorso, premetteva che affinché sussista la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 c.p.c.), è necessario che l'opponente sia portatore di un autonomo diritto, incompatibile con ciò che è stabilito nella sentenza pronunciata tra le parti.
I Giudici di P.zza Cavour, come in uno dei più classici duelli dei film di Sergio Leone, colpiscono senza esitazione, statuendo che “Va inoltre ribadito che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”.


Ne consegue che i condomini per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio sarebbero dovuti intervenire nel giudizio in cui l’amministratore era parte o avrebbero dovuto avvalersi, anche in via autonoma, dei mezzi di impugnazione ordinari.

a cura di David Valente
Studio legale | Samperisi & Zarrelli
Produzione riservata



martedì 28 marzo 2017

Modellismo, vendita del prodotto e tutela del marchio

                                          
Sono un appassionato di modellismo e vorrei costruire e vendere dei modellini che riproducono automobili. Prima di vendere i modellini devo chiedere il permesso all’azienda che produce le automobili?


Non sono pochi gli appassionati di modellismo.
Tale attività, in particolare ad alti livelli, è considerata più che un hobby un’arte.
Ciò in quanto senza una vera sensibilità artistica difficilmente è possibile raggiungere risultati soddisfacenti.
Ed infatti, il settore del modellismo dedicato ad un pubblico di collezionisti adulti ha aumentato le esigenze relative alla qualità della copia, che deve riprodurre fedelmente l’originale.
Il creatore di modellini, quindi, per soddisfare i desideri dei collezionisti deve riprodurre minuziosamente tutti i dettagli del modello reale, comprese le indicazioni figuranti sull’originale, quali loghi e marchi.
Inoltre, capita spesso che gli appassionati di modellismo, non si limitino a  costruire tali creazioni, ma vogliano anche scambiarle tra lo loro o venderle a terzi.

In tali casi, due sono le domande più frequenti:
·       Esiste una normativa che regolamenta la vendita di modellini?
·    Chi vende tali articoli deve chiedere il permesso all’azienda che produce il modello originale? Che rischi si corrono in questi casi?
Scopo di questo articolo è cercare di chiarire le idee al riguardo.

Purtroppo, non esiste una normativa ad hoc che regolamenta la vendita di modellini.
Più in generale, tuttavia, la legge disciplina l’attività degli operatori che vendono, propongono o espongono opere frutto della propria creatività o del proprio ingegno.
Tale normativa disciplina la c.d. attività hobbistica e creativa, che può essere definita come l’attività commerciale svolta da colui il quale metta in vendita le creazioni frutto del proprio lavoro.

In linea generale, l’hobbista o il creativo è un soggetto che:
 ·     Vende, scambia o espone prodotti di propria creazione che non abbiano un valore superiore ad € 250;
 ·        Svolge l’attività in modo occasionale, cioè in modo saltuario (per non più di 30 giorni all’anno), in modo non professionale e senza vincolo di subordinazione e di mezzi;
 ·         Per tale attività non supera, in seguito alla vendita, l’importo di € 5.000 l’anno.

È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali.
Ed infatti, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta caso per caso.
Pertanto, nessun problema si porrebbe nel caso in cui con l’attività intrapresa si superassero (sebbene non di molto) i limiti sopra descritti.
In tali ipotesi, tuttavia, è importante rivolgersi ad un commercialista di fiducia, affinché curi la parte fiscale.

Ciò posto, passiamo ad esaminare la questione che davvero preoccupa gli appassionati di modellismo che intendono mettere in vendita le proprie creazioni.

A tal fine sarà necessario analizzare la natura e l’oggetto del prodotto.

La Natura del prodotto

In considerazione del loro carattere creativo, le opere realizzate da un modellista possono essere qualificate  come opere del proprio ingegno.
Da un punto di vista giuridico, infatti, si considerano opere dell’ingegno a carattere creativo "tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d’arte e vendute direttamente ai privati" [1].
Orbene, la legge riserva a favore di tali opere una protezione per il semplice fatto di averle create, a prescindere da eventuali registrazioni.
Tuttavia, ciò che non è originale e rappresenta, invece, una copia, non può essere considerato opera del proprio ingegno ma dell'ingegno altrui, che deve essere a sua volta tutelato.
Diventa necessario, a questo punto, analizzare l’oggetto del prodotto che si intende commercializzare.

L’oggetto del prodotto

Il creatore di modellini realizza prodotti che tanto più sono pregiati quanto più riproducono fedelmente l’originale.
Ne consegue che non si può concepire questo tipo di articolo senza che vengano riprodotte non solo le caratteristiche più significative, ma anche quelle più minuziose dell’originale, comprese le indicazioni figuranti sul modello reale, quali loghi e marchi.
Ad esempio, un soggetto che vuole realizzare un modellino di Ferrari, inevitabilmente dovrà riprodurre anche il famosissimo cavallino rampante, che rappresenta il  marchio della casa automobilistica.
Ebbene, il problema in tali ipotesi concerne proprio l’eventuale violazione della normativa che tutela il marchio.
Ci si potrebbe, dunque, porre la seguente domanda.
Nel caso in cui un soggetto costruisca e metta in vendita un modellino di automobile che riproduce in scala ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche i segni distintivi apposti sul veicolo originale, viola la normativa sul marchio?
La risposta è no.
Vediamo perché alla luce della normativa vigente.
La materia in questione è disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva 89/104 CEE, sostituita senza rilevanti modificazioni dalla Direttiva 2008/95/CE.
Secondo la legge, la registrazione di un marchio conferisce al titolare dello stesso (ad esempio la Ferrari S.p.A.) un diritto esclusivo, che gli consente di vietare a terzi l’uso del marchio stesso [2].
Tale divieto, tuttavia, non opera nel caso in cui l’impiego del logo sia utilizzato per usi estranei alla funzione propria dei marchi ed avvenga a fini meramente descrittivi [3].
Il problema, quindi, può essere superato precisando che "il modello è fedele all’originale, la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva”.

C’è però un altro aspetto da tenere a mente.
La legge, infatti, dispone anche che l’uso di un marchio altrui deve essere "conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" [4].
In altri termini, il soggetto che riproduce un marchio altrui ha un "obbligo di lealtà" nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio.
Secondo la giurisprudenza, l’uso del marchio altrui non è leale:
·      Quando tale uso faccia pensare che esiste un legame commerciale tra il terzo (cioè tra il creatore del modellino) ed il titolare del marchio;
·       Quando l’uso del marchio causi discredito o denigrazione del marchio stesso;
·       Quando chi usa il marchio altrui voglia trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio.

Escludendo che per gli appassionati di modellismo si possano verificare le prime due ipotesi, è importante fare attenzione alla terza.
Orbene, se l’intenzione è semplicemente quella di produrre un numero ridotto di pezzi all’anno, non si dovrebbero porre particolari problemi.
Se, invece, l’attività che si vuole intraprendere comporta la produzione di articoli in serie, non aventi quindi carattere artigianale, ma industriale, sarà necessario chiedere e ottenere prima della vendita un’apposita licenza dalla casa automobilistica.

In ogni caso, buona regola di condotta sarebbe quella di inviare sempre una comunicazione agli Uffici dell’Azienda madre, per esporre le linee generali dell’attività che si vuole intraprendere.

In Pratica

Il soggetto appassionato di modellismo che intenda vendere a livello artigianale gli articoli di propria creazione dovrebbe sempre precisare a corredo dei modellini che "il modello è fedele all’originale, la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva”
In tali casi, inoltre, è sempre opportuno inviare una missiva agli Uffici dell’Azienda automobilistica, al fine di tutelarsi da spiacevoli sorprese per il futuro.



[1] Cfr. Risoluzione n. 224879 del 05.11.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e la Normativa tecnica;
[2] cfr. art. 5, 1 lett. a) della Direttiva 89/104 CEE rubricato "Diritti conferiti dal marchio di impresa";
[3] cfr. art. 6, 1 lett. b) della Direttiva 89/104 CEE rubricato "Limitazione degli effetti del marchio di impresa";
[4] cfr. art. 6, 1 lett. b) della Direttiva 89/104 CEE, cit.