Il legale che gonfia la parcella, affrontando questioni che esulano dal mandato conferito, deve essere sospeso
L’avvocato
deve essere diligente e competente, ma prima di tutto leale ed onesto. Deve, dunque, svolgere fedelmente il mandato ricevuto, agendo esclusivamente
a tutela del proprio assistito.
È molto importante, inoltre, che il legale si
mantenga nei limiti dell’incarico conferito
dal cliente e non compia attività che esulino da esso al solo scopo di pretendere,
poi , un conto più salato.
Attenzione, dunque, alle parcelle "gonfiate" che potrebbero essere – d’ora in poi – motivo di sospensione
dall’esercizio della professione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che,
con una recentissima pronuncia [1], ha confermato la sanzione della sospensione trimestrale per un avvocato che aveva gonfiato la sua parcella.
Nel caso di specie, stando all’incarico che
il cliente gli aveva conferito, il legale avrebbe dovuto svolgere solo un’attività di valutazione delle
possibili azioni da intraprendere in futuro. Il legale, tuttavia, eccedendo
arbitrariamente il proprio mandato, aveva
posto in essere tutta una serie di attività ulteriori (quali la predisposizione
di documenti e l’impugnazione di atti), affrontando questioni che nulla avevano
a che fare con quanto concordato con il cliente.
Evidente che tali attività, del tutto
inutili per il proprio assistito e per di più non richieste, erano state
predisposte al solo fine di pretendere, poi, una parcella più esosa dal cliente, che, vistosi recapitare un
conto così sproporzionato, ha pensato bene di "denunciare" l’accaduto
con un apposito esposto.
Ebbene, valutata la questione, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha
pronunciato, nei confronti del legale, un provvedimento
disciplinare condannandolo a tre
mesi di sospensione dalla professione.
Del
tutto inutile il ricorso dell’avvocato in Cassazione, che – schierandosi dalla
parte del cliente – ha confermato la
suddetta sanzione: il legale che gonfia la parcella, affrontando questioni che esulano dal mandato conferito, deve essere sospeso.
[1]
C.
Cass. Sez. Uni., ordinanza n. 17115 del 11.04.2017.
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