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martedì 9 maggio 2017

Autovelox e obblighi della P.A.

Il G.d.p. di Milano ha accolto il ricorso promosso da un automobilista e annullato il verbale e l’ordinanza prefettizia perché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’esistenza sul luogo di rilevamento della necessaria segnaletica.

Secondo il Giudice onorario di Milano[1], l’art. 142 C.d.S., che stabilisce l’obbligo di segnalare la presenza dell’autovelox, deve essere inteso nel senso che l’onere della prova, che grava sull’Amministrazione deve essere assolto sia nel verbale che nell’ordinanza del Prefetto. In mancanza, sarebbe evidente e palese la violazione dell’art. 142 C.d.s.
Il Giudice meneghino sostiene che, in virtù della L. n. 689/1981 e del D.L. n. 150/2011, spetta all’Amministrazione provare gli addebiti sollevati al ricorrente, la legittimità della contestazione e la responsabilità dell’accadimento.

Ma v’è di più.

Il caso de quo, necessita di un’ulteriore considerazione di merito.
Infatti, sempre secondo lo stesso giudice nella sentenza in commento, la Prefettura, nell’ordinanza ingiuntiva, non ha fornito (NEANCHE!) la prova che la strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata sottoposta all’obbligatoria periodica taratura e/o ai periodici controlli equivalenti.
Occorre tener conto, in proposito, del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n.9645/2016 con cui ha affermato che tutte le apparecchiature che sono impiegate nel rilevamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, di ciò, se ne deve dar prova. 
La questione ruota intorno al profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S.[2] (riguardante, per l’appunto, il controllo e l’omologazione delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico) nella parte in cui non prevede, per le apparecchiature che accertano e rilevano automaticamente violazioni del limite di velocità, un obbligo di verifica periodica sulle loro funzionalità e la loro taratura.

La Corte Costituzionale, dal canto suo, con la pronuncia di incostituzionalità suddetta, non specifica quale debba essere tale periodicità ma siffatto intervallo temporale si può desumere da quello in vigore per gli altri strumenti analoghi, ovverosia l’annualità. 
Il tutto, infatti, si rende necessario per determinare la validità dell’accertamento posto in essere, data la sua irripetibilità. Il controllo di velocità, infatti, si esaurisce in un istante logico-temporale del quale non è possibile fornire prova contraria se, lo strumento con cui si è effettuata la rilevazione, è difettoso o non tarato bene.
Sempre secondo la Consulta, gli enti - Comuni, Regioni, Stato - che utilizzano i detti strumenti devono effettuare la taratura e fornire la relativa documentazione probatoria. Ciò significa che il verbale di accertamento della violazione del limite di velocità deve contenere espressamente l’indicazione della data “di revisione” e delle sue modalità. 

Da quanto esposto deriva che oltre alla prova della presenza della segnaletica adeguatamente posta in anticipo rispetto al luogo in cui è effettuato il rilevamento[3], il verbale deve indicare l’ulteriore circostanza affermata, appunto, nel predetto principio espresso dalla pronuncia della S.C. di Cassazione[4]. 
Sulla scorta di tali principi e considerazioni giurisprudenziali, il G.d.p. di Milano ha annullato l’ordinanza della Prefettura, il verbale prodromico e, per effetto della contumacia dell’Amministrazione, ha compensato le spese di lite tra le parti.



A cura di David Valente
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

[1] G.d.p. Milano, sent. n.537 del 22 marzo 2017.

[2]  Corte Costituzionale, sent. n. 113 del 18 giugno 2015.

[4]  Cass., Sez II, sent. n.9645 del 16 maggio 2016

martedì 18 aprile 2017

Tra segnale e autovelox non più di 4 km


Qual è la distanza che deve intercorrere tra il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7949/2017, è tornata ad occuparsi di un argomento assai “caro” agli automobilisti: la distanza tra il segnale che attesta la presenza di un autovelox e la posizione effettiva del diabolico macchinario che rileva la velocità.

Tante volte, infatti, quando si percorre una strada non si fa caso alla presenza o meno di questi cartelli che, in realtà, dovrebbero essere posti sufficientemente vicino al dispositivo così da ingenerare nell’automobilista quella semplice associazione di pensiero tra “mi ricordo di aver visto il cartello” e il “toh, ecco l’autovelox”.
Tra i rimedi più antichi - ad es. macchine che segnalano la presenza di pattuglie lampeggiando a chi sopraggiunge nel senso contrario di marcia (ATTENZIONE! E’ SANZIONABILE ANCHE QUELLO) - e le tecnologie più moderne (Navigatori che segnalano la presenza degli autovelox con suoni) il conducente è spesso colto di sorpresa quando si accorge di aver appena superato un autovelox e subito ripercorre nella sua testa tutto il tratto di strada appena fatto nel tentativo, spesso vano, di capire quanti chilometri, metri e, talvolta, centimetri vi fossero tra la segnaletica ed il “locus commissi delicti”.
“Secondo me non c’era proprio il cartello” incalza, il più delle volte, il parente/amico di turno (per quelli più fortunati). Altre volte, invece, l’espressione più frequente è “Boh, io lo ricordo all’inizio della strada ma poi non l’ho più visto”.
Si potrebbe – ingenuamente - pensare che per dirimere ogni dubbio sia sufficiente andare a leggere il Codice della strada e capire quanti chilometri, metri o centimetri devono esserci tra il cartello e il dispositivo.

In realtà è proprio il Codice della strada a non dire nulla(!).

Ai più potrà sembrare inverosimile che proprio lo strumento che regge l’impianto normativo in tema di circolazione su strada sia carente di una simile previsione, ma tant'è!

La Cassazione, in proposito, ricorda che l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.
L’elemento che desta sicuramente più perplessità è che viene fissata una distanza massima, ma non una minima (è necessario che non vi siano più di quattro chilometri ma non meno di…?) e, ancora, che “l’adeguato anticipo” cui si riferisce l’art. 2 del citato D.M. è un concetto flessibile che va raffrontato al luogo in cui viene in concreto effettuato il rilevamento (cioè allo stato di fatto dello stesso) anche in relazione alla velocità locale predominante.

A parere di molti, soprattutto automobilisti sanzionati, il tempestivo avvistamento potrebbe, forse, dipendere più da una distanza minima che da una massima, in considerazione del fatto che spesso è proprio la presenza di questi dispositivi ad indurre l’automobilista a “frenare” nel tentativo di diminuire la velocità ed evitare la sanzione.

Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli per eccesso di velocità lamentando  che la distanza di 1.250 metri tra il cartello di segnalazione e il punto di rilevamento fosse inadatta per la corretta informazione degli utenti della strada.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, confermava tale decisione.
L'automobilista proponeva quindi ricorso per Cassazione .


Nella sentenza in oggetto i Giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno affermato, che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.


Inoltre, la circostanza per cui nel verbale di contestazione non sia stata indicata la presenza dell’apposito cartello di segnalazione non rende nullo il verbale stesso se, di detta segnaletica, sia stata data prova o sia stata ammessa l’esistenza.
Quindi, cari automobilisti, ricordatevi di contare almeno fino a 4 (km) prima di accelerare di nuovo.

A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

mercoledì 5 aprile 2017

Suprema Corte, ma che co..ndomini?

In un giudizio di risarcimento del danno instaurato contro il Condominio, tutti i condomini subiscono gli effetti della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio se non fanno valere, anche in via autonoma, la propria posizione


La Seconda Sezione della S.C. è tornata ad occuparsi dello scottante tema circa il riconoscimento o meno di una “sorta” di personalità giuridica del Condominio.
L’annosa questione ruota intorno alla nuova disciplina dettata dal Legislatore, nell’ormai lontano 2012, circa i connotati giuridici con cui inquadrare il Condominio. Il vestito, cucito su misura a questa particolare forma di comunione ordinaria, ha assunto nel tempo diversi tagli finendo, solo recentemente, con l’essere definito quale “ente di gestione privo di personalità giuridica”. 
Ma cosa significa realmente “ente di gestione”?
Che cos’è la “personalità giuridica”?
Ed in cosa differisce dalla “soggettività giuridica”?
La dottrina, avallata da acute considerazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2363/2012), ha spiegato che “ente di gestione” sta a significare che l’amministratore di un condominio ha la gestione ordinaria e straordinaria delle “parti comuni” dell’edificio che, pro quota, appartengono ad ogni singolo condomino; è tenuto ad amministrare secondo i principi di buona fede e correttezza e, inoltre, soggiace al rispetto delle regole di trasparenza e terzietà.
Sono stati in realtà gli stessi ermellini a contrastare prima (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 9148/2008) e affermare poi (sentenza 18 settembre 2014, n. 19663) che, se pur privo di personalità giuridica, il condominio è sempre responsabile per le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio stesso e, le stesse, non si considerano contratte in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti. Evidenziano ancora che sia la stessa Legge n. 220/2012 a dare, infatti, dei cenni in tal senso: basti pensare all’obbligo dell’amministratore di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio dal patrimonio personale suo o degli altri condomini (articolo 1129, n. 4 cod. civ.); la costituzione di un fondo speciale per coprire i costi per i lavori di manutenzione straordinaria (sempre articolo 1135, n. 4 cod. civ.); la previsione secondo la quale, in tema di trascrizione, per i condomini è necessario indicare l’eventuale denominazione, ubicazione e il codice fiscale (articolo 2659, comma 1 cod. civ.).
Sulla base dei suesposti motivi, la S.C. ha finito col dire che “non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”.
Quindi il condominio sarebbe privo di personalità giuridica ma dotato di soggettività giuridica?
Avere personalità giuridica sta a significare che un soggetto deve considerarsi distinto rispetto alle persone che ne fanno parte. Un esempio? Le società di capitali.
Essere dotati di soggettività giuridica, al contrario, significa essere portatori di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. In poche parole è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche (attive e/o passive).
Ma cosa interessa al Condominio?
Interessa che, per esempio, se dalla cattiva gestione del Condominio vengono cagionati danni a un terzo, questi dovrà citare in giudizio il Condominio con una domanda rivolta contro tutti i condomini e non solo rivolta all’amministratore.
In realtà la faccenda, al pari e forse anche più di altre, avrebbe meritato soluzione ma, a parere di chi scrive, è e rimane tuttora volutamente irrisolta. 
Le numerose pronunce di merito e legittimità non hanno fatto altro che gettare la questione in un fumoso calderone che ha spinto, e spinge, il condominio a navigare in una sorta di “limbo”. Il tutto, infatti, ruoterebbe intorno ad una atavica pronuncia della Corte di Cassazione che nel 1984 definì il condominio “ente di erogazione”.
Nel revirement della S.C. eccoci arrivati alla sentenza resa qualche giorno fa dalla II Sezione .
IL CASO
Una bambina a seguito della caduta nel vano ascensore di un condominio, riportava delle gravissime lesioni. Venivano, pertanto, citati in giudizio il Condominio, in solido con la società che gestiva la manutenzione degli ascensori. 
Il Tribunale, in primo grado, condannava il Condominio e l’assicurazione, in manleva della società, a risarcire il danno alla povera bambina.
La Corte d’Appello, dopo la proposizione di gravame, riformava parzialmente la sentenza resa in primo grado, escludendo la responsabilità della società e riconoscendo il Condominio quale unico responsabile.
Affermando che il vano ascensore di cui si trattava interessava solo alcune “scale” del Condominio (che in realtà era composto da quattro scale), alcuni condomini,  personalmente, proponevano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo, in via principale, che i soli obbligati al risarcimento del danno erano i condomini che avevano accesso a quella scala e, in via subordinata, chiedevano, altresì, che il risarcimento del danno fosse posto a carico del solo Condominio e non dei singoli condomini, né solidalmente né nominativamente.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza dei presupposti indicati dalla norma di cui all’articolo 404 c.p.c. e confermava la sentenza di primo grado parzialmente riformata.
La S.C., successivamente adita dai condomini, nel respingere il ricorso, premetteva che affinché sussista la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 c.p.c.), è necessario che l'opponente sia portatore di un autonomo diritto, incompatibile con ciò che è stabilito nella sentenza pronunciata tra le parti.
I Giudici di P.zza Cavour, come in uno dei più classici duelli dei film di Sergio Leone, colpiscono senza esitazione, statuendo che “Va inoltre ribadito che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”.


Ne consegue che i condomini per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio sarebbero dovuti intervenire nel giudizio in cui l’amministratore era parte o avrebbero dovuto avvalersi, anche in via autonoma, dei mezzi di impugnazione ordinari.

a cura di David Valente
Studio legale | Samperisi & Zarrelli
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mercoledì 8 marzo 2017

Investitori rovinati: la Cassazione inchioda la Consob alle sue responsabilità

L'omessa vigilanza da parte della Consob - per legge chiamata ad esercitare poteri di vigilanza, controllo e indagine- determina il risarcimento del danno all'investitore.

Le cronache recenti sono piene di pagine dedicate a banche in dissesto e investitori rovinati.
Il più delle volte il cliché è il seguente: non solo le banche non sono più in grado di corrispondere periodicamente le cedole ai propri investitori, ma addirittura questi si trovano ad aver perso irrimediabilmente l'intero capitale investito.
E' stato il caso prima di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, poi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

In realtà della vigilanza sul mercato mobiliare e della tutela degli investitori dovrebbe occuparsi - per legge - la Consob che, oltre ad esser organo di vigilanza del mercato dei valori  è anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato.

Sulla scorta di queste considerazioni molti risparmiatori hanno proposto nei confronti della Consob e della Banca d'Italia una domanda volta al risarcimento del danno da investimento rovinoso causato da "culpa in vigilando" dei suddetti organi di controllo.
La Consob, infatti, per le sue funzioni e la sua attività, risponde del danno patito dai risparmiatori per aver investito i loro risparmi in titoli rivelatisi rovinosi, quando, omettendo di esercitare i propri penetranti poteri di vigilanza e controllo, abbia omesso di esercitare i suoi poteri in presenza di un quadro indiziario evidente.
Sussiste la responsabilità della Consob, inoltre, nel caso in cui questa abbia concesso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria ed approvato il testo del prospetto informativo diffuso tra il pubblico.
La lesione subita dai risparmiatori si configura come un vero e proprio pregiudizio alla libertà contrattuale .

Con la sentenza n. 23418 del 17 novembre 2016, la Cassazione ha confermato quanto sopra condannando tre funzionari della Consob a rifondere ingenti somme agli investitori essendo stata accertata la loro responsabilità per omessa vigilanza direttamente connessa al danno patito dagli investitori.
In sostanza la Consob deve risarcire i danni provocati agli investitori i quali scelgono di aderire all'offerta tratti in inganno da prospetti informativi su cui non sia stato attentamente vigilato da parte di chi vi doveva per legge.
Nel caso in esame della Corte i prospetti informativi delle emissioni obbligazionarie erano stati avallati dalla Consob senza il benché minimo battito di ciglia e senza alcun rilievo critico da parte sua.

Il principio non è nuovo atteso che anche nel 2011 la Cassazione, con la sentenza n. 6681 del 2 marzo, ha condannato la Consob al risarcimento in favore di un gruppo di risparmiatori per non aver esercitato con diligenza i poteri ad essa spettanti.

Il punto cardine che si intende ribadire è che la Consob, in ragione della sua funzione di garanzia, può essere chiamata a rispondere per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo poichè la sua attività deve svolgersi non solo nel rispetto delle leggi speciali ma anche della norma primaria di cui all'art. 2043 c.c. del "neminem laedere".

Se ritieni di possedere azioni di banche in dissesto vendute in maniera scorretta puoi scrivere a: info@samperisi-zarrelli-legal.eu.  

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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domenica 5 marzo 2017

Parto anonimo e diritto di conoscere le proprie origini

Il figlio nato da un parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini e le circostanze della propria nascita?

È noto il detto «mater semper certa est, pater numquam» che, tralasciando il latino, esplicita una delle più note evidenze in natura, ovvero: "la madre è sempre certa, il padre … non si sa mai" . Quella appena esposta è sicuramente una certezza, ma non per tutti: esistono – purtroppo - casi in cui, per le ragioni più svariate (sanitarie, sociali, o – più semplicemente – economiche) la madre, al momento del parto, decida di restare anonima e di non riconoscere il figlio.
Potrebbe sorgere, a questo punto, il seguente interrogativo.
Il figlio nato da un parto anonimo ha il diritto di conoscere le proprie origini biologiche e le circostanze della propria nascita o, al contrario, non potrà mai sapere chi lo ha dato alla luce?
Per rispondere a questo delicato interrogativo è intervenuta, con una recentissima sentenza [1] la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha "rotto" il silenzio del Parlamento sul punto. Ed infatti, sarebbe stato compito del nostro Legislatore introdurre apposite disposizioni in materia. Nel perdurante vuoto legislativo, tuttavia, è stata la magistratura a "prendere in pugno la situazione". Secondo la Suprema Corte, infatti, il mancato intervento della legge non può in alcun modo giustificare la violazione di un diritto del figlio, ormai riconosciuto anche a livello costituzionale. A quest’ultimo proposito è necessario fare un passo indietro. Ed invero, sulla questione è intervenuta non molto tempo fa anche la Corte Costituzionale [2]. Detto intervento è stato importantissimo poiché prima che la Corte Costituzionale si pronunciasse il figlio nato da un parto anonimo non aveva alcuna possibilità di risalire "per vie legali" alle proprie origini biologiche. E ciò in quanto se la madre decideva di partorire nell’anonimato, la stessa poi non poteva mai più essere interpellata al fine di comprendere se voleva continuare a restare anonima o se, invece, con il tempo aveva cambiato idea e volesse, dunque, "uscire dall’anonimato" [3].
È importante sottolineare che la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale è stata "sollecitata" – a sua volta – da una decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo [4], la quale ha ritenuto che – nella materia oggetto della presente disamina -  la legge italiana fosse troppo orientata verso la tutela della madre a discapito dei diritti del figlio.
Ponendosi nel medesimo solco della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la Suprema Corte – pronunciandosi a Sezioni Unite - ha cercato di coniugare il diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità, nel rispetto del contrapposto diritto all’anonimato della madre. Segnatamente, secondo la Suprema Corte, nonostante «il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa», esiste «la possibilità per il Giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata». Il giudice, quindi -  su richiesta del figlio che abbia raggiunto la maggiore età - potrà interpellare la donna per verificare se la stessa voglia restare anonima o, con il tempo, abbia deciso "di uscire allo scoperto". A tal fine e pur nel silenzio della legge, le modalità da seguire – spiega la Cassazione – devono essere idonee a garantire il rispetto e la riservatezza della donna.
Quest’ultima, infatti, dovrà essere interpella in maniera più discreta e meno invasiva possibile. Potrebbe accadere, infatti, che la madre - anche dopo molto tempo – voglia continuare a vivere nell’anonimato ed in questi casi, purtroppo, il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini resterebbe precluso in quanto soggetto all’insuperabile limite del perdurante diniego della donna che si rifiuti di svelare la propria identità.
Si spera che ben presto il Parlamento si determini a legiferare più puntualmente sul punto. In tale attesa, nel nostro ordinamento prevale il diritto della madre a tenere celata la propria identità, ma non senza che siano effettuale tutte le indagini – da attuarsi con discrezione e rispetto -  circa la perduranza della volontà della donna in tal senso.

[1] Cass. Civ. S.U. sentenza n. 1946 del 25.01.2017.
[2] C. Cost. sentenza n. 278 del 18.11.2013.
[3] Con la citata sentenza, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7 della legge n. 184/1983 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di sentire, su richiesta del figlio, la madre che aveva dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione.
[4] Corte Europea dei diritti dell’uomo – Caso Godelli c. Italia, sentenza del 25.11.2012.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





sabato 4 febbraio 2017

«Il termine omosessuale non è offensivo»


Il termine omosessuale non è offensivo, di conseguenza definire una persona tale non "fa scattare" il reato di diffamazione e ciò vale anche qualora il suddetto appellativo sia usato con intento denigratorio.
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione [1]  che, con una recentissima sentenza, ha fatto chiarezza sul punto.

Prima di analizzare cosa ha statuito la Suprema Corte facciamo un passo indietro e vediamo in cosa consiste il reato di diffamazione [2].
Detto reato consiste nell’offendere la reputazione di una persona in assenza della persona offesa ed alla presenza di più persone. Il requisito della pluralità delle persone è integrato dalla presenza di due o più soggetti, anche qualora questi non percepiscano “simultaneamente” l’offesa, ma in momenti distinti (si pensi al c.d. “passaparola”).
La diffamazione si distingue dalla attigua fattispecie dell’ingiuria, perché nel primo caso l’offesa è destinata ad una persona assente o, comunque, non in grado di “cogliere” l’offesa mentre essa è pronunciata. Nella seconda ipotesi, invece, l’offesa avviene “al cospetto” della persona offesa, posta quindi nelle condizioni di percepire “simultaneamente” la stessa.
In entrambi i casi viene proferita un’offesa.

Ma dare a qualcuno dell’omosessuale significa offenderlo?
Ecco cosa ne pensa la Cassazione.
A detta dei giudici, per fortuna, i tempi sono cambiati ed al giorno d’oggi – a differenza di quanto poteva avvenire in passato ­– rivolgersi a qualcuno con l’espressione «omosessuale» non integra il reato di diffamazione.
Detto termine non è offensivo.
È un termine neutro, atto semplicemente ad indicare le preferenze sessuali di una persona e pertanto assolutamente inidoneo a lederne la reputazione.
Spiega la cassazione: «Nel presente contesto storico» è da escludere che «il termine omosessuale abbia conservato un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto». Aggiungendo: «questa parola - diversamente da altri "appellativi" che invece mantengono un carattere "denigratorio" - è entrata nell'uso corrente e attiene alle "preferenze sessuali dell'individuo", assumendo di per sé "un carattere neutro" e per questo non è lesiva della reputazione di nessuno».
Tanto vale, a detta dei giudici, anche se il suddetto termine è usato con intento denigratorio o nei confronti di una persona eterosessuale (o presunta tale).
In conclusione, verrebbe da dire che chi spera di offendere qualcuno usando questo temine dovrebbe forse ampliare il proprio vocabolario, rendendosi conto (senza offesa !!!!) di avere una mentalità  non proprio al passo coi tempi!




[1] Corte di Cassazione – Sezione V - sentenza n. 50659 del 29 novembre 2016.
[2] Art. 595 c.p., ai sensi del quale: «Chiunque (…) comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».