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mercoledì 12 luglio 2017

Multe ZTL Milano nulle: al via i ricorsi


Il Giudice di Pace di Milano annulla le multe ZTL perché illegittime

Con la decisione assunta all’udienza del 12 luglio 2017 il Giudice di Pace ha annullato tutti i verbali impugnati dallo scrivente Studio Legale ai danni degli automobilisti transitati sotto "l’occhio elettronico" (ZTL) installato dalla Polizia Municipale di Milano.

La zona interessata dalla decisione è quella nota come "Area C" e Cerchia dei Bastioni a Milano.

Le infrazioni rilevate nella zona in parola, infatti, vengono tutte "accertate" mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura non omologata e gestita da un soggetto giuridicamente non più esistente.

Le multe contestate, inoltre, non rispettano i requisiti della necessaria distanza minima che deve sussistere tra la segnaletica di avvertimento e lo strumento di rilevazione dell’accesso, che – in questo modo – viene a trasformarsi in una vera e propria "trappola" ai danni del conducente privato di qualsivoglia spazio di manovra.

Del tutto lacunosa si rivela, inoltre, la segnaletica che dovrebbe contenere, invece, indicazioni chiare e complete a tutela e garanzia degli utenti della strada.

Il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto questi ed altri quali validi motivi per annullare i verbali e consentire agli automobilisti di accartocciare le multe.

È evidente che tale situazione riguardi numerosi automobilisti che transitano ogni giorno nella zona interessata. 
È chiaro, inoltre, che questa decisione costituisce un precedente importante.


Detto ciò, lo scrivente studio resta a disposizione per fornire informazioni ed eventuale assistenza a chi desideri opporsi ed evitare di pagare una multa ingiusta.

Studio Legale Samperisi & Zarrelli
Produzione riservata

martedì 9 maggio 2017

Autovelox e obblighi della P.A.

Il G.d.p. di Milano ha accolto il ricorso promosso da un automobilista e annullato il verbale e l’ordinanza prefettizia perché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’esistenza sul luogo di rilevamento della necessaria segnaletica.

Secondo il Giudice onorario di Milano[1], l’art. 142 C.d.S., che stabilisce l’obbligo di segnalare la presenza dell’autovelox, deve essere inteso nel senso che l’onere della prova, che grava sull’Amministrazione deve essere assolto sia nel verbale che nell’ordinanza del Prefetto. In mancanza, sarebbe evidente e palese la violazione dell’art. 142 C.d.s.
Il Giudice meneghino sostiene che, in virtù della L. n. 689/1981 e del D.L. n. 150/2011, spetta all’Amministrazione provare gli addebiti sollevati al ricorrente, la legittimità della contestazione e la responsabilità dell’accadimento.

Ma v’è di più.

Il caso de quo, necessita di un’ulteriore considerazione di merito.
Infatti, sempre secondo lo stesso giudice nella sentenza in commento, la Prefettura, nell’ordinanza ingiuntiva, non ha fornito (NEANCHE!) la prova che la strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata sottoposta all’obbligatoria periodica taratura e/o ai periodici controlli equivalenti.
Occorre tener conto, in proposito, del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n.9645/2016 con cui ha affermato che tutte le apparecchiature che sono impiegate nel rilevamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, di ciò, se ne deve dar prova. 
La questione ruota intorno al profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S.[2] (riguardante, per l’appunto, il controllo e l’omologazione delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico) nella parte in cui non prevede, per le apparecchiature che accertano e rilevano automaticamente violazioni del limite di velocità, un obbligo di verifica periodica sulle loro funzionalità e la loro taratura.

La Corte Costituzionale, dal canto suo, con la pronuncia di incostituzionalità suddetta, non specifica quale debba essere tale periodicità ma siffatto intervallo temporale si può desumere da quello in vigore per gli altri strumenti analoghi, ovverosia l’annualità. 
Il tutto, infatti, si rende necessario per determinare la validità dell’accertamento posto in essere, data la sua irripetibilità. Il controllo di velocità, infatti, si esaurisce in un istante logico-temporale del quale non è possibile fornire prova contraria se, lo strumento con cui si è effettuata la rilevazione, è difettoso o non tarato bene.
Sempre secondo la Consulta, gli enti - Comuni, Regioni, Stato - che utilizzano i detti strumenti devono effettuare la taratura e fornire la relativa documentazione probatoria. Ciò significa che il verbale di accertamento della violazione del limite di velocità deve contenere espressamente l’indicazione della data “di revisione” e delle sue modalità. 

Da quanto esposto deriva che oltre alla prova della presenza della segnaletica adeguatamente posta in anticipo rispetto al luogo in cui è effettuato il rilevamento[3], il verbale deve indicare l’ulteriore circostanza affermata, appunto, nel predetto principio espresso dalla pronuncia della S.C. di Cassazione[4]
Sulla scorta di tali principi e considerazioni giurisprudenziali, il G.d.p. di Milano ha annullato l’ordinanza della Prefettura, il verbale prodromico e, per effetto della contumacia dell’Amministrazione, ha compensato le spese di lite tra le parti.



A cura di David Valente
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

[1] G.d.p. Milano, sent. n.537 del 22 marzo 2017.

[2]  Corte Costituzionale, sent. n. 113 del 18 giugno 2015.

[4]  Cass., Sez II, sent. n.9645 del 16 maggio 2016

lunedì 10 aprile 2017

UBER: per il Tribunale è concorrenza sleale

"La condotta di Uber comporta uno sviamento di clientela in danno di coloro che esercitano il servizio di taxi o di ncc rispettando le regole attualmente disciplinanti il servizio di trasporto pubblico non di linea" [1].

Prima di scendere nel merito della vicenda è bene premettere alcuni cenni su UBER: cosa è e come funziona?  
Si tratta di una multinazionale americana con sede a San Francisco, nata nel 2008 dall'idea di un ingegnere informatico e diventata ben presto un business miliardario. 
Uber ha l'obiettivo di fornire un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso una applicazione che mette in contatto diretto passeggeri e conducenti. 
Nonostante abbia incontrato molta resistenza nel suo cammino e, soprattutto, l'ostilità dei tassisti, oggi opera in 66 Paesi ed in oltre 500 città con un fatturato annuo da capogiro. 
Così come usufruire del servizio Uber è semplice tramite l'apposita App, per poter diventare autisti Uber non ci vogliono particolari formalità, basta il possesso di alcuni requisiti di base come avere la patente dal almeno tre anni e non aver riportato condanne penali. 
Non è richiesta, invece,  alcuna licenza che per i tassisti o gli autisti ncc è la voce di costo più consistente: una licenza infatti può arrivare a costare anche centinaia di migliaia di euro nelle città più grandi. 

Per tali ragioni i tassisti romani hanno incrociato le braccia e sono scesi in piazza. 
Per il tramite delle loro associazioni di categoria hanno anche presentato un ricorso al Tribunale di Roma che, con la  recentissima ordinanza dello scorso 7 aprile 2017, ha accolto le loro istanze e ha bloccato l'attività di Uber e dell'omonima App (Uber-black) su tutto il territorio nazionale per concorrenza sleale. 
Il Tribunale, oltre ad inibire l'esercizio dell'attività ha anche fissato una penale di € 10.000,00  per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordinanza e dunque nella disattivazione del servizio

Nel medesimo senso del Tribunale capitolino si erano già pronunciati prima il Tribunale di Milano e poi quello di Torino. 

A detta del Tribunale di Roma nell'ordinanza in commento, gli autisti di Uber trarrebbero un indebito vantaggio dalla loro posizione, sia con riguardo all'accaparramento della clientela sia con riferimento alla possibilità di proporre prezzi più bassi non dovendo soggiacere alle tariffe predeterminate dalle autorità amministrative. 
Da tale situazione deriverebbe una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. posta in essere da Uber sul territorio italiano e tale da legittimare l'inibizione della sua attività. 

Purtroppo in un'era di liberalizzazioni e nuove tecnologie, problemi e conflitti come quello in questione saranno sempre più frequenti e daranno nuovi argomenti agli operatori, primi fra tutti a quelli del diritto.

[1] Trib. Roma, ord. del 7.04.2016, RG. n. 76465/16, Dott. Landi.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata