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martedì 9 maggio 2017

Autovelox e obblighi della P.A.

Il G.d.p. di Milano ha accolto il ricorso promosso da un automobilista e annullato il verbale e l’ordinanza prefettizia perché l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’esistenza sul luogo di rilevamento della necessaria segnaletica.

Secondo il Giudice onorario di Milano[1], l’art. 142 C.d.S., che stabilisce l’obbligo di segnalare la presenza dell’autovelox, deve essere inteso nel senso che l’onere della prova, che grava sull’Amministrazione deve essere assolto sia nel verbale che nell’ordinanza del Prefetto. In mancanza, sarebbe evidente e palese la violazione dell’art. 142 C.d.s.
Il Giudice meneghino sostiene che, in virtù della L. n. 689/1981 e del D.L. n. 150/2011, spetta all’Amministrazione provare gli addebiti sollevati al ricorrente, la legittimità della contestazione e la responsabilità dell’accadimento.

Ma v’è di più.

Il caso de quo, necessita di un’ulteriore considerazione di merito.
Infatti, sempre secondo lo stesso giudice nella sentenza in commento, la Prefettura, nell’ordinanza ingiuntiva, non ha fornito (NEANCHE!) la prova che la strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità fosse stata sottoposta all’obbligatoria periodica taratura e/o ai periodici controlli equivalenti.
Occorre tener conto, in proposito, del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n.9645/2016 con cui ha affermato che tutte le apparecchiature che sono impiegate nel rilevamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, di ciò, se ne deve dar prova. 
La questione ruota intorno al profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S.[2] (riguardante, per l’appunto, il controllo e l’omologazione delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico) nella parte in cui non prevede, per le apparecchiature che accertano e rilevano automaticamente violazioni del limite di velocità, un obbligo di verifica periodica sulle loro funzionalità e la loro taratura.

La Corte Costituzionale, dal canto suo, con la pronuncia di incostituzionalità suddetta, non specifica quale debba essere tale periodicità ma siffatto intervallo temporale si può desumere da quello in vigore per gli altri strumenti analoghi, ovverosia l’annualità. 
Il tutto, infatti, si rende necessario per determinare la validità dell’accertamento posto in essere, data la sua irripetibilità. Il controllo di velocità, infatti, si esaurisce in un istante logico-temporale del quale non è possibile fornire prova contraria se, lo strumento con cui si è effettuata la rilevazione, è difettoso o non tarato bene.
Sempre secondo la Consulta, gli enti - Comuni, Regioni, Stato - che utilizzano i detti strumenti devono effettuare la taratura e fornire la relativa documentazione probatoria. Ciò significa che il verbale di accertamento della violazione del limite di velocità deve contenere espressamente l’indicazione della data “di revisione” e delle sue modalità. 

Da quanto esposto deriva che oltre alla prova della presenza della segnaletica adeguatamente posta in anticipo rispetto al luogo in cui è effettuato il rilevamento[3], il verbale deve indicare l’ulteriore circostanza affermata, appunto, nel predetto principio espresso dalla pronuncia della S.C. di Cassazione[4]. 
Sulla scorta di tali principi e considerazioni giurisprudenziali, il G.d.p. di Milano ha annullato l’ordinanza della Prefettura, il verbale prodromico e, per effetto della contumacia dell’Amministrazione, ha compensato le spese di lite tra le parti.



A cura di David Valente
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

[1] G.d.p. Milano, sent. n.537 del 22 marzo 2017.

[2]  Corte Costituzionale, sent. n. 113 del 18 giugno 2015.

[4]  Cass., Sez II, sent. n.9645 del 16 maggio 2016

martedì 18 aprile 2017

Tra segnale e autovelox non più di 4 km


Qual è la distanza che deve intercorrere tra il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7949/2017, è tornata ad occuparsi di un argomento assai “caro” agli automobilisti: la distanza tra il segnale che attesta la presenza di un autovelox e la posizione effettiva del diabolico macchinario che rileva la velocità.

Tante volte, infatti, quando si percorre una strada non si fa caso alla presenza o meno di questi cartelli che, in realtà, dovrebbero essere posti sufficientemente vicino al dispositivo così da ingenerare nell’automobilista quella semplice associazione di pensiero tra “mi ricordo di aver visto il cartello” e il “toh, ecco l’autovelox”.
Tra i rimedi più antichi - ad es. macchine che segnalano la presenza di pattuglie lampeggiando a chi sopraggiunge nel senso contrario di marcia (ATTENZIONE! E’ SANZIONABILE ANCHE QUELLO) - e le tecnologie più moderne (Navigatori che segnalano la presenza degli autovelox con suoni) il conducente è spesso colto di sorpresa quando si accorge di aver appena superato un autovelox e subito ripercorre nella sua testa tutto il tratto di strada appena fatto nel tentativo, spesso vano, di capire quanti chilometri, metri e, talvolta, centimetri vi fossero tra la segnaletica ed il “locus commissi delicti”.
“Secondo me non c’era proprio il cartello” incalza, il più delle volte, il parente/amico di turno (per quelli più fortunati). Altre volte, invece, l’espressione più frequente è “Boh, io lo ricordo all’inizio della strada ma poi non l’ho più visto”.
Si potrebbe – ingenuamente - pensare che per dirimere ogni dubbio sia sufficiente andare a leggere il Codice della strada e capire quanti chilometri, metri o centimetri devono esserci tra il cartello e il dispositivo.

In realtà è proprio il Codice della strada a non dire nulla(!).

Ai più potrà sembrare inverosimile che proprio lo strumento che regge l’impianto normativo in tema di circolazione su strada sia carente di una simile previsione, ma tant'è!

La Cassazione, in proposito, ricorda che l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.
L’elemento che desta sicuramente più perplessità è che viene fissata una distanza massima, ma non una minima (è necessario che non vi siano più di quattro chilometri ma non meno di…?) e, ancora, che “l’adeguato anticipo” cui si riferisce l’art. 2 del citato D.M. è un concetto flessibile che va raffrontato al luogo in cui viene in concreto effettuato il rilevamento (cioè allo stato di fatto dello stesso) anche in relazione alla velocità locale predominante.

A parere di molti, soprattutto automobilisti sanzionati, il tempestivo avvistamento potrebbe, forse, dipendere più da una distanza minima che da una massima, in considerazione del fatto che spesso è proprio la presenza di questi dispositivi ad indurre l’automobilista a “frenare” nel tentativo di diminuire la velocità ed evitare la sanzione.

Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli per eccesso di velocità lamentando  che la distanza di 1.250 metri tra il cartello di segnalazione e il punto di rilevamento fosse inadatta per la corretta informazione degli utenti della strada.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, confermava tale decisione.
L'automobilista proponeva quindi ricorso per Cassazione .


Nella sentenza in oggetto i Giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno affermato, che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.


Inoltre, la circostanza per cui nel verbale di contestazione non sia stata indicata la presenza dell’apposito cartello di segnalazione non rende nullo il verbale stesso se, di detta segnaletica, sia stata data prova o sia stata ammessa l’esistenza.
Quindi, cari automobilisti, ricordatevi di contare almeno fino a 4 (km) prima di accelerare di nuovo.

A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

sabato 11 marzo 2017

GdP Latina: multa nulla se il parcometro non ha il bancomat

«Gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati».

Così ha sentenziato il Giudice di Pace di Fondi (Lt) nella sentenza che a quanto consta è la prima in Italia in proposito e che è destinata a creare un precedente non di poco conto.
Nella fattispecie, la ricorrente era stata impossibilitata a pagare la propria sosta, in quanto i parcometri della propria città erano sprovvisti di bancomat.
Multata per non aver esposto il ticket, la donna ha deciso di ricorrere al Giudice per una sanzione che riteneva illegittima. 

"Se il parcometro non accetta i bancomat, non si può fare la multa"
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Il Giudice di Pace di Fondi ha accolto il ricorso dell'automobilista richiamando, nello specifico, la Legge di Stabilità 2016 secondo la quale tutti i Comuni, entro il primo luglio 2016, avrebbero dovuto abilitare i parcometri installati ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito/debito.
Disposizione perentoria, alla luce della quale il Giudice di Pace non ha potuto che constatare che in mancanza dell´apparecchio bancomat, la multa era illegittima e la sosta, dunque, gratuita.

Anche se rimane aperta, per espressa volontà del Legislatore, la possibilità di derogare quando ricorra una “oggettiva impossibilità tecnica”, questa può verificarsi in casi talmente isolati (zone non coperte da rete cellulare) da renderla del tutto ininfluente.

La sentenza in commento, come anticipato, crea un precedente: da un lato coloro che sono stati multati per lo stesso motivo potrebbero, infatti, fare ricorso per non pagare la sanzione, dall’altro questo comporterebbe una cospicua perdita di incassi per i gestori dei parcometri se si considera che in Italia, “dei circa 25.000 parcometri presenti, quelli abilitati ai pagamenti elettronici e quindi conformi alla Legge di Stabilità 2016, non superano il 50%”.
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In ogni caso, i Comuni saranno tenuti ad adeguarsi, e non farlo sarebbe un rischio, anche erariale, per Sindaci e amministratori in carica: potrebbero, infatti, anche essere chiamati a rispondere dei danni.