Qual è la distanza che deve intercorrere tra
il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?
La
Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7949/2017, è tornata ad occuparsi di un argomento
assai “caro” agli automobilisti: la distanza tra il segnale che attesta la
presenza di un autovelox e la posizione effettiva del diabolico macchinario che
rileva la velocità.
Tante
volte, infatti, quando si percorre una strada non si fa caso alla presenza o
meno di questi cartelli che, in realtà, dovrebbero essere posti
sufficientemente vicino al dispositivo così da ingenerare nell’automobilista
quella semplice associazione di pensiero tra “mi ricordo di aver visto il cartello”
e il “toh, ecco l’autovelox”.
Tra
i rimedi più antichi - ad es. macchine che segnalano la presenza di pattuglie
lampeggiando a chi sopraggiunge nel senso contrario di marcia (ATTENZIONE!
E’ SANZIONABILE ANCHE QUELLO) - e le tecnologie più moderne (Navigatori
che segnalano la presenza degli autovelox con suoni) il conducente è spesso
colto di sorpresa quando si accorge di aver appena superato un autovelox e
subito ripercorre nella sua testa tutto il tratto di strada appena fatto nel
tentativo, spesso vano, di capire quanti chilometri, metri e, talvolta,
centimetri vi fossero tra la segnaletica ed il “locus commissi delicti”.
“Secondo
me non c’era proprio il cartello” incalza, il più delle
volte, il parente/amico di turno (per quelli più fortunati). Altre volte,
invece, l’espressione più frequente è “Boh, io lo ricordo all’inizio della
strada ma poi non l’ho più visto”.
Si
potrebbe – ingenuamente - pensare che per dirimere ogni dubbio sia sufficiente
andare a leggere il Codice della strada e capire quanti chilometri, metri o
centimetri devono esserci tra il cartello e il dispositivo.
In
realtà è proprio il Codice della strada a non dire nulla(!).
Ai
più potrà sembrare inverosimile che proprio lo strumento che regge l’impianto
normativo in tema di circolazione su strada sia carente di una simile previsione, ma tant'è!
La
Cassazione, in proposito, ricorda che l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007
stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo
ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione
di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei
luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo
di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la
ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a
quattro km”.
L’elemento
che desta sicuramente più perplessità è che viene fissata una distanza massima, ma
non una minima (è necessario che non vi siano più di quattro chilometri ma non
meno di…?) e, ancora, che “l’adeguato anticipo” cui si riferisce l’art.
2 del citato D.M. è un concetto flessibile che va raffrontato al luogo in cui viene in concreto effettuato il
rilevamento (cioè allo stato di fatto dello stesso) anche in relazione alla
velocità locale predominante.
A parere di molti, soprattutto automobilisti sanzionati, il
tempestivo avvistamento potrebbe, forse, dipendere più da una distanza minima
che da una massima, in considerazione del fatto che spesso è proprio la presenza di questi dispositivi ad
indurre l’automobilista a “frenare” nel tentativo di diminuire la velocità ed evitare la sanzione.
Nel caso
di specie il ricorrente proponeva opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli per eccesso di velocità lamentando che la distanza di 1.250 metri tra il cartello di segnalazione e il punto di rilevamento fosse inadatta per la corretta informazione degli utenti della strada.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, confermava tale decisione.
L'automobilista proponeva quindi ricorso per Cassazione .
Nella sentenza in oggetto i Giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno affermato, che i segnali stradali e i
dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con
adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento
della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione
alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e
la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro
km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata
ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli
automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.
Inoltre, la circostanza per cui nel verbale di contestazione non sia stata indicata la presenza dell’apposito cartello di segnalazione non rende nullo il verbale stesso se, di detta segnaletica, sia stata data prova o sia stata ammessa l’esistenza.
Quindi,
cari automobilisti, ricordatevi di contare almeno fino a 4 (km) prima di
accelerare di nuovo.
A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata
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