martedì 18 aprile 2017

Tra segnale e autovelox non più di 4 km


Qual è la distanza che deve intercorrere tra il segnale di preavviso e il dispositivo di rilevamento della velocità?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7949/2017, è tornata ad occuparsi di un argomento assai “caro” agli automobilisti: la distanza tra il segnale che attesta la presenza di un autovelox e la posizione effettiva del diabolico macchinario che rileva la velocità.

Tante volte, infatti, quando si percorre una strada non si fa caso alla presenza o meno di questi cartelli che, in realtà, dovrebbero essere posti sufficientemente vicino al dispositivo così da ingenerare nell’automobilista quella semplice associazione di pensiero tra “mi ricordo di aver visto il cartello” e il “toh, ecco l’autovelox”.
Tra i rimedi più antichi - ad es. macchine che segnalano la presenza di pattuglie lampeggiando a chi sopraggiunge nel senso contrario di marcia (ATTENZIONE! E’ SANZIONABILE ANCHE QUELLO) - e le tecnologie più moderne (Navigatori che segnalano la presenza degli autovelox con suoni) il conducente è spesso colto di sorpresa quando si accorge di aver appena superato un autovelox e subito ripercorre nella sua testa tutto il tratto di strada appena fatto nel tentativo, spesso vano, di capire quanti chilometri, metri e, talvolta, centimetri vi fossero tra la segnaletica ed il “locus commissi delicti”.
“Secondo me non c’era proprio il cartello” incalza, il più delle volte, il parente/amico di turno (per quelli più fortunati). Altre volte, invece, l’espressione più frequente è “Boh, io lo ricordo all’inizio della strada ma poi non l’ho più visto”.
Si potrebbe – ingenuamente - pensare che per dirimere ogni dubbio sia sufficiente andare a leggere il Codice della strada e capire quanti chilometri, metri o centimetri devono esserci tra il cartello e il dispositivo.

In realtà è proprio il Codice della strada a non dire nulla(!).

Ai più potrà sembrare inverosimile che proprio lo strumento che regge l’impianto normativo in tema di circolazione su strada sia carente di una simile previsione, ma tant'è!

La Cassazione, in proposito, ricorda che l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.
L’elemento che desta sicuramente più perplessità è che viene fissata una distanza massima, ma non una minima (è necessario che non vi siano più di quattro chilometri ma non meno di…?) e, ancora, che “l’adeguato anticipo” cui si riferisce l’art. 2 del citato D.M. è un concetto flessibile che va raffrontato al luogo in cui viene in concreto effettuato il rilevamento (cioè allo stato di fatto dello stesso) anche in relazione alla velocità locale predominante.

A parere di molti, soprattutto automobilisti sanzionati, il tempestivo avvistamento potrebbe, forse, dipendere più da una distanza minima che da una massima, in considerazione del fatto che spesso è proprio la presenza di questi dispositivi ad indurre l’automobilista a “frenare” nel tentativo di diminuire la velocità ed evitare la sanzione.

Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione alla sanzione amministrativa inflittagli per eccesso di velocità lamentando  che la distanza di 1.250 metri tra il cartello di segnalazione e il punto di rilevamento fosse inadatta per la corretta informazione degli utenti della strada.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, confermava tale decisione.
L'automobilista proponeva quindi ricorso per Cassazione .


Nella sentenza in oggetto i Giudici di Piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno affermato, che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Nel caso di specie il Comune aveva fornito la prova che il cartello fosse posto 1.250 metri prima del punto di rilevamento e, pertanto, essendo, per il Tribunale una distanza congrua, ai Giudici di legittimità non è concesso di rivalutare una situazione di fatto.


Inoltre, la circostanza per cui nel verbale di contestazione non sia stata indicata la presenza dell’apposito cartello di segnalazione non rende nullo il verbale stesso se, di detta segnaletica, sia stata data prova o sia stata ammessa l’esistenza.
Quindi, cari automobilisti, ricordatevi di contare almeno fino a 4 (km) prima di accelerare di nuovo.

A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

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