Le cronache recenti sono piene di pagine dedicate a banche in dissesto e investitori rovinati.
Il più delle volte il cliché è il seguente: non solo le banche non sono più in grado di corrispondere periodicamente le cedole ai propri investitori, ma addirittura questi si trovano ad aver perso irrimediabilmente l'intero capitale investito.
E' stato il caso prima di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, poi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
In realtà della vigilanza sul mercato mobiliare e della tutela degli investitori dovrebbe occuparsi - per legge - la Consob che, oltre ad esser organo di vigilanza del mercato dei valori è anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato.
Sulla scorta di queste considerazioni molti risparmiatori hanno proposto nei confronti della Consob e della Banca d'Italia una domanda volta al risarcimento del danno da investimento rovinoso causato da "culpa in vigilando" dei suddetti organi di controllo.
La Consob, infatti, per le sue funzioni e la sua attività, risponde del danno patito dai risparmiatori per aver investito i loro risparmi in titoli rivelatisi rovinosi, quando, omettendo di esercitare i propri penetranti poteri di vigilanza e controllo, abbia omesso di esercitare i suoi poteri in presenza di un quadro indiziario evidente.
Sussiste la responsabilità della Consob, inoltre, nel caso in cui questa abbia concesso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria ed approvato il testo del prospetto informativo diffuso tra il pubblico.
La lesione subita dai risparmiatori si configura come un vero e proprio pregiudizio alla libertà contrattuale .
Con la sentenza n. 23418 del 17 novembre 2016, la Cassazione ha confermato quanto sopra condannando tre funzionari della Consob a rifondere ingenti somme agli investitori essendo stata accertata la loro responsabilità per omessa vigilanza direttamente connessa al danno patito dagli investitori.
In sostanza la Consob deve risarcire i danni provocati agli investitori i quali scelgono di aderire all'offerta tratti in inganno da prospetti informativi su cui non sia stato attentamente vigilato da parte di chi vi doveva per legge.
Nel caso in esame della Corte i prospetti informativi delle emissioni obbligazionarie erano stati avallati dalla Consob senza il benché minimo battito di ciglia e senza alcun rilievo critico da parte sua.
Il principio non è nuovo atteso che anche nel 2011 la Cassazione, con la sentenza n. 6681 del 2 marzo, ha condannato la Consob al risarcimento in favore di un gruppo di risparmiatori per non aver esercitato con diligenza i poteri ad essa spettanti.
Il punto cardine che si intende ribadire è che la Consob, in ragione della sua funzione di garanzia, può essere chiamata a rispondere per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo poichè la sua attività deve svolgersi non solo nel rispetto delle leggi speciali ma anche della norma primaria di cui all'art. 2043 c.c. del "neminem laedere".
Se ritieni di possedere azioni di banche in dissesto vendute in maniera scorretta puoi scrivere a: info@samperisi-zarrelli-legal.eu.
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata.
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