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mercoledì 23 agosto 2017

Privacy: cos'è l'informativa utilizzo cookies?


I proprietari dei siti internet hanno l’obbligo di ottenere il nostro consenso per trattare le informazioni che lasciamo in rete durante la navigazione


A chi non è capitato, durante la propria navigazione internet, di imbattersi in avvisi riguardanti i cosiddetti cookies? Indubbiamente a tutti. 
Non tutti, però, sanno di cosa si tratta ed in particolare cosa vuol dire la scelta di accettarli o rifiutarli. Ecco perché è importante navigare “consapevolmente” e conoscere – per quanto possibile – il significato di ogni nostro “click”. 
Immaginate un’operazione oramai quotidiana per noi tutti: visitare il sito di un social network. Attraverso i cookies vengono raccolte le informazioni relative ai gruppi che frequentiamo, agli interventi che facciamo, alle cose vediamo. 
Proviamo, dunque, a comprendere nel dettaglio cosa sono e come funzionano i cookies e soprattutto le conseguenze in punto di privacy. 


Cookies: cosa sono?

I cookies, letteralmente biscotti, sono tutte le informazioni che durante le nostre connessioni internet lasciamo in rete. 
Senza scendere troppo nel tecnicismo informatico, possiamo dire che ogni volta che visitiamo un sito lasciamo traccia del nostro passaggio. In particolare i dati che diffondiamo sono il nome e l'indirizzo Ip del nostro computer, la posizione, la marca del browser (ossia del programma di navigazione internet), il sistema operativo, l’indirizzo web della pagina che abbiamo visionato etc. Lasciamo informazioni circa i nostri gusti, le nostre preferenze, i nostri interessi. 
I cookies possono essere: 
·         tecnici: per la funzionalità del sito;
·         di profilazione: per l’invio di avvisi e pubblicità mirata. 


Cookies: come funzionano?

Attraverso i cookies si può ricostruire il percorso di navigazione di un utente nel web, conoscere i siti che ha visitato, sfruttare le informazioni acquisite e inviargli pubblicità diretta ai suoi interessi.
Il cookie ha una scadenza che in alcuni casi corrisponde allo stesso istante in cui si abbandona un determinato sito, in altri invece è più lunga e il cookie si cancella automaticamente dopo un determinato periodo di tempo se l’utente non visita nuovamente il sito.
In generale le informazioni raccolte tramite i cookies (soprattutto tecnici) possono essere utilizzate per migliorare la navigazione sul sito ma dall’altro rappresentano una minaccia per la privacy degli utenti e delle loro informazioni.  


Cookies: conseguenze in punto di privacy

Come anticipato, dunque, sebbene i cookies non siano dannosi per il computer perché non trasportano virus, dall’altro possono costituire una minaccia per la privacy degli utenti. 
I cookies infatti spiano le preferenze di navigazione degli utenti, solitamente per scopi commerciali. 
Per questo motivo si è resa necessaria una normativa che ne disciplinasse l’uso e ne prevenisse l’abuso. 
In Italia, gli obblighi in materia di cookies derivano da una normativa europea che ha imposto di informare gli utenti di Internet ed acquisire un loro consenso preventivo.
Il Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali [1], infatti, impone che ciascun sito dichiari quale tipo di cookie utilizza. 
Ecco perché spesso ci imbattiamo nei c.d. banner, ossia in avvisi relativi l’utilizzo dei cookies, che la normativa chiama “informativa breve”. 
Ma oltre a rendere l’avviso ben visibile in ogni pagina, il sito deve anche fornire un link di approfondimento (“informativa estesa”) in cui vengono elencati e spiegati tutti i cookies utilizzati e tutte le informazioni in relazione alla sua politica privacy. 
La notifica dell’informativa sull’utilizzo dei cookies è obbligatoria e successivamente a questa l’utente deve esprimere il consenso o meno al loro uso. 
Dal 2 giugno 2015 quindi tutti i proprietari dei siti internet che utilizzano cookies (di profilazione) sono obbligati ad adeguarsi alla normativa anzidetta ed in caso di sua violazione le conseguenze sono molto pesanti. È infatti prevista una sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro per omessa informativa privacy [2] e da 10.000 a 120.000 euro nel caso di installazione cookies senza l’autorizzazione degli utenti.  





[1] provv. n. 229 dell’8.05.2014, pubblicato in G.U. n. 126 del 3.6.2014.

[2] art. 161 D. Lgs. 196/2003.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

mercoledì 8 marzo 2017

Investitori rovinati: la Cassazione inchioda la Consob alle sue responsabilità

L'omessa vigilanza da parte della Consob - per legge chiamata ad esercitare poteri di vigilanza, controllo e indagine- determina il risarcimento del danno all'investitore.

Le cronache recenti sono piene di pagine dedicate a banche in dissesto e investitori rovinati.
Il più delle volte il cliché è il seguente: non solo le banche non sono più in grado di corrispondere periodicamente le cedole ai propri investitori, ma addirittura questi si trovano ad aver perso irrimediabilmente l'intero capitale investito.
E' stato il caso prima di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, poi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

In realtà della vigilanza sul mercato mobiliare e della tutela degli investitori dovrebbe occuparsi - per legge - la Consob che, oltre ad esser organo di vigilanza del mercato dei valori  è anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato.

Sulla scorta di queste considerazioni molti risparmiatori hanno proposto nei confronti della Consob e della Banca d'Italia una domanda volta al risarcimento del danno da investimento rovinoso causato da "culpa in vigilando" dei suddetti organi di controllo.
La Consob, infatti, per le sue funzioni e la sua attività, risponde del danno patito dai risparmiatori per aver investito i loro risparmi in titoli rivelatisi rovinosi, quando, omettendo di esercitare i propri penetranti poteri di vigilanza e controllo, abbia omesso di esercitare i suoi poteri in presenza di un quadro indiziario evidente.
Sussiste la responsabilità della Consob, inoltre, nel caso in cui questa abbia concesso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria ed approvato il testo del prospetto informativo diffuso tra il pubblico.
La lesione subita dai risparmiatori si configura come un vero e proprio pregiudizio alla libertà contrattuale .

Con la sentenza n. 23418 del 17 novembre 2016, la Cassazione ha confermato quanto sopra condannando tre funzionari della Consob a rifondere ingenti somme agli investitori essendo stata accertata la loro responsabilità per omessa vigilanza direttamente connessa al danno patito dagli investitori.
In sostanza la Consob deve risarcire i danni provocati agli investitori i quali scelgono di aderire all'offerta tratti in inganno da prospetti informativi su cui non sia stato attentamente vigilato da parte di chi vi doveva per legge.
Nel caso in esame della Corte i prospetti informativi delle emissioni obbligazionarie erano stati avallati dalla Consob senza il benché minimo battito di ciglia e senza alcun rilievo critico da parte sua.

Il principio non è nuovo atteso che anche nel 2011 la Cassazione, con la sentenza n. 6681 del 2 marzo, ha condannato la Consob al risarcimento in favore di un gruppo di risparmiatori per non aver esercitato con diligenza i poteri ad essa spettanti.

Il punto cardine che si intende ribadire è che la Consob, in ragione della sua funzione di garanzia, può essere chiamata a rispondere per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo poichè la sua attività deve svolgersi non solo nel rispetto delle leggi speciali ma anche della norma primaria di cui all'art. 2043 c.c. del "neminem laedere".

Se ritieni di possedere azioni di banche in dissesto vendute in maniera scorretta puoi scrivere a: info@samperisi-zarrelli-legal.eu.  

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata.