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martedì 31 ottobre 2017

Cos'è il diritto ad essere dimenticati dal web?

Ciascuno ha diritto a dimenticare il proprio passato, anche solo virtualmente. Ma come si fa?


Dietro al diritto ad essere dimenticati dal web ci sono tantissime storie, storie spesso di gente comune. C’è l’imprenditore che ha evaso le tasse, il giudice che ha partecipato ad incontri a luci rosse, il forestale denunciato per aver appiccato incendi dolosi, il funzionario coinvolto in storie di corruzione, la clinica sanitaria protagonista di un caso di malasanità e così via. Ogni volta che viene inserito il nome di un soggetto in rete ritorna a galla tutto il suo passato. Il web, in pratica, ha una memoria sterminata e non dimentica.  
In questa situazione si trovano tantissime persone. Sia che si tratti di collegamenti a fatti di reato, sia che più semplicemente si tratti di episodi poco edificanti, sono moltissime le persone che vogliono cancellare il proprio passato da Internet. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014, il diritto all’oblio è riconosciuto a tutti i cittadini europei. Ciò significa che Google, su richiesta dell’interessato, deve eliminare le notizie a lui relative nei casi in cui il suo diritto alla privacy prevale sull’interesse pubblico alla notizia. 

Così sono in tanti che si rivolgono agli avvocati esperti della questione per ottenere la cancellazione del proprio passato da internet. Solo ciò che non si trova su Google è destinato all’oblio. Si pensi in proposito che dopo la sentenza della Corte europea, Google ha ricevuto circa 50mile richieste di oblio in un mese, per la maggior parte relative a notizie riportate da giornali e stampa.

Come si chiede l’oblio?
Quando un soggetto, sia esso una persona o anche una società, vede il proprio nome associato ad un fatto per così dire negativo, può fare richiesta al giornale o al sito web affinché provveda alla sua rimozione. Ma se neanche con la diffida il sito provvede alla rimozione del contenuto segnalato ci si può rivolgere a Google, affinché lo elimini dal motore di ricerca. Google ha messo a disposizione un modulo per le richieste dei cittadini europei di deindicizzazione, pertanto la domanda può essere formulata direttamente da qualunque cittadino Ue. Tuttavia, le cose spesso si rivelano più complicate di come appaiono e per questo motivo la maggior parte degli interessati si affida ad un avvocato. Questo perché i giornali ed i siti web in generale ricevono moltissime richieste di oblio al giorno e non riescono a gestirle, lasciandone finire molte tra le montagne di pratiche inevase.
Le storie che circolano in rete sono veramente tante, di gran lunga superiori alla normale immaginazione: ecco perché il diritto all’oblio è giusto e importante. Sul web si consumano lampanti casi di violazione della privacy anche in assenza dei presupposti del diritto di cronaca. Talvolta si diffondono notizie su una persona che sono in realtà una bufala ma che si diffondono con estrema facilità e pervicacia e rimangono in rete per anni e anni.   

Oblio e deindicizzazione
È bene precisare, però, che la richiesta che viene formulata a Google o a qualsiasi altro motore di ricerca può essere - ed è - solo una richiesta di deindicizzazione. Ciò vuol dire nascondere da internet le notizie che riguardano una persona ma non cancellarle.  Se la richiesta di deindicizzazione viene accolta la ricerca su Google non darà più nei risultati quei link che sono stati segnalati, ma gli stessi continuano ad esistere nel web. L’unico modo per cancellarli definitivamente la notizia è attraverso il sito stesso che la riporta: se quest’ultimo nega la cancellazione, non resta altro che rivolgersi al giudice.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

mercoledì 23 agosto 2017

Privacy: cos'è l'informativa utilizzo cookies?


I proprietari dei siti internet hanno l’obbligo di ottenere il nostro consenso per trattare le informazioni che lasciamo in rete durante la navigazione


A chi non è capitato, durante la propria navigazione internet, di imbattersi in avvisi riguardanti i cosiddetti cookies? Indubbiamente a tutti. 
Non tutti, però, sanno di cosa si tratta ed in particolare cosa vuol dire la scelta di accettarli o rifiutarli. Ecco perché è importante navigare “consapevolmente” e conoscere – per quanto possibile – il significato di ogni nostro “click”. 
Immaginate un’operazione oramai quotidiana per noi tutti: visitare il sito di un social network. Attraverso i cookies vengono raccolte le informazioni relative ai gruppi che frequentiamo, agli interventi che facciamo, alle cose vediamo. 
Proviamo, dunque, a comprendere nel dettaglio cosa sono e come funzionano i cookies e soprattutto le conseguenze in punto di privacy


Cookies: cosa sono?

I cookies, letteralmente biscotti, sono tutte le informazioni che durante le nostre connessioni internet lasciamo in rete. 
Senza scendere troppo nel tecnicismo informatico, possiamo dire che ogni volta che visitiamo un sito lasciamo traccia del nostro passaggio. In particolare i dati che diffondiamo sono il nome e l'indirizzo Ip del nostro computer, la posizione, la marca del browser (ossia del programma di navigazione internet), il sistema operativo, l’indirizzo web della pagina che abbiamo visionato etc. Lasciamo informazioni circa i nostri gusti, le nostre preferenze, i nostri interessi. 
I cookies possono essere: 
·         tecnici: per la funzionalità del sito;
·         di profilazione: per l’invio di avvisi e pubblicità mirata. 


Cookies: come funzionano?

Attraverso i cookies si può ricostruire il percorso di navigazione di un utente nel web, conoscere i siti che ha visitato, sfruttare le informazioni acquisite e inviargli pubblicità diretta ai suoi interessi.
Il cookie ha una scadenza che in alcuni casi corrisponde allo stesso istante in cui si abbandona un determinato sito, in altri invece è più lunga e il cookie si cancella automaticamente dopo un determinato periodo di tempo se l’utente non visita nuovamente il sito.
In generale le informazioni raccolte tramite i cookies (soprattutto tecnici) possono essere utilizzate per migliorare la navigazione sul sito ma dall’altro rappresentano una minaccia per la privacy degli utenti e delle loro informazioni.  


Cookies: conseguenze in punto di privacy

Come anticipato, dunque, sebbene i cookies non siano dannosi per il computer perché non trasportano virus, dall’altro possono costituire una minaccia per la privacy degli utenti. 
I cookies infatti spiano le preferenze di navigazione degli utenti, solitamente per scopi commerciali. 
Per questo motivo si è resa necessaria una normativa che ne disciplinasse l’uso e ne prevenisse l’abuso. 
In Italia, gli obblighi in materia di cookies derivano da una normativa europea che ha imposto di informare gli utenti di Internet ed acquisire un loro consenso preventivo.
Il Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali [1], infatti, impone che ciascun sito dichiari quale tipo di cookie utilizza. 
Ecco perché spesso ci imbattiamo nei c.d. banner, ossia in avvisi relativi l’utilizzo dei cookies, che la normativa chiama “informativa breve”. 
Ma oltre a rendere l’avviso ben visibile in ogni pagina, il sito deve anche fornire un link di approfondimento (“informativa estesa”) in cui vengono elencati e spiegati tutti i cookies utilizzati e tutte le informazioni in relazione alla sua politica privacy
La notifica dell’informativa sull’utilizzo dei cookies è obbligatoria e successivamente a questa l’utente deve esprimere il consenso o meno al loro uso. 
Dal 2 giugno 2015 quindi tutti i proprietari dei siti internet che utilizzano cookies (di profilazione) sono obbligati ad adeguarsi alla normativa anzidetta ed in caso di sua violazione le conseguenze sono molto pesanti. È infatti prevista una sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro per omessa informativa privacy [2] e da 10.000 a 120.000 euro nel caso di installazione cookies senza l’autorizzazione degli utenti.  





[1] provv. n. 229 dell’8.05.2014, pubblicato in G.U. n. 126 del 3.6.2014.

[2] art. 161 D. Lgs. 196/2003.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

domenica 26 marzo 2017

Legali "on line": l’avvocato può farsi pubblicità in rete?


Il problema della pubblicità on line costituisce il nodo centrale della modernizzazione dell’Avvocatura.

Con la modifica dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense [1], gli Avvocati – nel rispetto dei principi della dignità e del decoro della professione – sono (finalmente) diventati liberi di "farsi pubblicità" sul web, ma non è stato sempre così.

Sino a non molto tempo fa, infatti, l’avvocato che si auto-sponsorizzava non era visto di "buon occhio". Pubblicizzare la propria attività significava – secondo alcuni – svenderla, mercificarla, svilirla.

Nel 1990 Edilberto Ricciardi – ricordato da molti come il "giurista del rigore" - scrisse che «il divieto di propaganda costituisce un principio deontologico importante diretto a sottolineare la particolare dignità della professione forense che non è equiparabile ad una qualunque attività di servizi» [2].
Si riteneva, forse con una punta di "snobismo", che la professione forense fosse troppo "intellettualmente pregiata" per essere oggetto di propaganda popolare.
Si consideri, inoltre, che all’epoca non esistevano né gli smartphone, né i social network. La tecnologia non aveva ancora preso il sopravvento e la carta andava per la maggiore. Gli avvocati, quindi, per "sponsorizzarsi" erano soliti predisporre delle lettere per poi diffonderle. Facile intuire che detta attività "propagandistica" era posta in essere soprattutto da chi non aveva alle spalle uno "studio a conduzione familiare" già avviato e doveva cercare in qualche modo di accaparrarsi dei clienti.
Tale modus operandi – tuttavia -  fu fortemente osteggiato dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ebbe a dire che: «il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse  da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio» [3].

Leggendo quanto sopra una cosa risulta chiara: di sicuro l’avvocato non era visto come "un soggetto imprenditorialmente evoluto". Era dipinto, piuttosto, come una figura posta dietro ad una scrivania, piegato sulle sue sudate carte.
Un Leopardi del foro praticamente.
Comprendere, poi, come quelle carte potessero arrivare sulla scrivania restava un mistero!
Eh sì … perché per avere tra le mani delle carte sulle quali far trapelare la propria scienza forense, sono necessari – a monte – dei clienti che le forniscano.
Ricercare i clienti attraverso più o meno velate forme di auto-propaganda però era vietato, con il risultato che le chances di successo per un giovane avvocato erano direttamente proporzionali al numero di generazioni forensi che lo precedevano !!!

Per fortuna con il passare del tempo, il tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall’ordinamento professionale italiano si è andato via via smorzando e da una posizione restrittiva [4] che vietava recisamente qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale si passò al concetto di pubblicità informativa [5].
L’impostazione del Codice Deontologico cominciava a mutare: se prima si parlava di divieto di qualsiasi forma di pubblicità, in seguito si cominciarono ad indicare tutta una serie di informazioni che l’avvocato poteva fornire circa l’esercizio della propria attività.

Ebbene, nonostante fossero stati fatti numerosi passi in avanti, per alcuni la pubblicità dell’avvocato continuava ad essere considerata una indecorosa attività mercantile, tanto che nel 2012 il Consiglio Nazionale Forense si rese autore di un clamoroso passo in dietro.
Con la riforma dell’ordinamento professionale forense [6], infatti, si esclusero i prezzi dalle informazioni che il legale poteva liberamente fornire al pubblico.
L’avvocato, in altri termini, poteva esplicitare in quali campi del diritto fosse specializzato, ma non poteva assolutamente pubblicizzare i costi.

Tale tentativo di ritorno al passato non riuscì e l’atteggiamento di chiusura dimostrato dal Consiglio Nazionale Forense, fu sanzionato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [7].
Ed infatti, tutti sanno che l’economia è al centro di ogni valutazione. Per concorrere sul mercato è necessario promuoversi e per farlo è necessario parlare anche del "vile denaro".
La natura restrittiva della posizione assunta dal CNF verso la pubblicità dell’avvocato si poneva, inoltre, in aperto contrasto con i principi comunitari della concorrenza e del libero mercato [8], di talché l’Antitrust multò pesantemente il CNF [9] e la condanna (benché pecuniariamente ridotta) fu poi confermata sia dal TAR [10] che dal Consiglio di Stato [11].

Dopo la sanzione, il Consiglio Nazionale Forense  - quasi costretto ad adeguarsi ai tempi che corrono – ha adottato il nuovo testo dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense.
Attualmente le norme che disciplinano la pubblicità dell’avvocato sono – principalmente – l’art. 17 e l’art. 35 del Codice Deontologico.
L’art. 17, rubricato  «Informazione sull’esercizio della professione» dispone quanto segue:
  1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali conseguiti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai  limiti dell’obbligazione professionale.
Prima della citata riforma, l’art. 35 rubricato «dovere di corretta informazione» conteneva due commi (il nono ed i decimo) del seguente tenore:
  1. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web  con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla  società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
  2. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante  l’indicazione diretta  che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
I commi in parola limitavano di fatto le possibilità dell’avvocato di "farsi pubblicità" sul web, in quanto gli unici siti utilizzabili erano quelli con domini propri e senza reindirizzamento.
A livello pratico, ciò comportava il divieto assoluto per l’avvocato di "sponsorizzarsi" sui social network. L’unica cosa che il legale poteva fare era pubblicare i contenuti afferenti alla propria attività professionale sul proprio sito web.
Non era possibile "postare" detti contenuti su facebook, twitter o linkedin. In tal modo, infatti, l’avvocato avrebbe utilizzato un sito web avente un dominio diverso dal proprio ed appartenente alla società esterna titolare del social network. Non era possibile nemmeno "creare dei link", atteso che così facendo si dava luogo al vietato "reindirizzamento" del post.

Con la riforma questi due commi sono stati abrogati ed attualmente l’art. 35 del codice deontologico statuisce che:
  1. L’Avvocato che  dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati  per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità , correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative  con altri professionisti né  equivoche, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti  titoli , funzioni  o incarichi non inerenti all’attività professionale.
È scomparso, dunque, ogni riferimento al tipo di sito web (con o senza reindirizzazione,) con conseguente via libera alla pubblicità sui social network e alla vendita di banner pubblicitari sul proprio sito.

Ciò detto, bisogna pur ammettere che se si dà agli avvocati – personalità quasi sempre eccentriche e talvolta prive di scrupoli – la piena libertà di auto-proclamarsi  in rete il risultato potrebbe essere anche disastroso.
In Italia non siamo ancora giunti a manifestazioni simili a quella di un avvocato tedesco, che ha ben pensato di pubblicizzare il proprio studio con una clip horror (ove la moglie uccideva il marito con a sega elettrica) e la cui scritta finale recitava «con un avvocato matrimonialista non sarebbe mai successo».
Ci è stato, però, chi, indicando tra i propri settori di attività quello degli incidenti mortali, si è proposto di assistere i propri clienti anticipando o rimborsando tutte le spese funerarie.
Ora, vero è che la libertà di espressione è tutto. Non si dimentichi però che il nuovo comma 9 dell’art. 35  richiama espressamente – quali pietre miliari dell’Avvocatura – la dignità e il decoro della professione, il cui rispetto è imprescindibile.



[1] Cfr. Delibera del Consiglio Nazionale Forense approvata il 22 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016) in vigore dal 2 luglio 2016.

[2] RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, 1990, p. 335.

[3] Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 23 aprile 1991.

[4] L’art. 17 del Codice Deontologico Forense vigente nel 1997 vietava recisamente qualsiasi forma di pubblicità per l’avvocato.

[5] L’evoluzione della normativa italiana in tal senso cominciò nel 2002.

[6] Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

[7] Il leading case che vide contrapposti Consiglio Nazionale Forense e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è il noto Caso Amica Card.

[8] Art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

[9] Con il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha statuito che la condotta del CNF è stata perpetrata in aperta violazione dell’art. 101 del TUF, «mirando ad inibire l’impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all’attività professionale, anche stigmatizzando l’offerta di servizi professionali incentrata sulla convenienza economica» ed in seguito a ciò ha ritenuto applicabile al CNF una sanzione amministrativa pecuniaria di € 912.536,40.

[10] TAR, sent. n. 8778 del 01.01.2015.

[11] CdS, sent n. 1164 depositata il 22.03.2016.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata


mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





mercoledì 1 febbraio 2017

È reato fingere di essere un'altra persona su facebook?

Chi finge di essere un'altra persona via e-mail, in chat o su facebook commette reato?

La risposta è si.  
Creare ed un utilizzare un account sotto falso nome, allo scopo di danneggiare il soggetto della cui identità ci si è appropriati è reato e si rischia la reclusione fino ad un anno.
Per capire, prendiamo in considerazione la particolare vicenda (realmente accaduta) che segue.
Un soggetto creava un account di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di una ignara ragazza.
Dopo aver creato l’account, l’uomo cominciava ad utilizzarlo e a "chattare" con una serie di utenti.
Le persone con le quali tale soggetto interloquiva sotto il falso nome della giovane donna, credevano erroneamente di comunicare proprio con quest’ultima. 
A causa della condotta dell’uomo, la ragazza riceveva telefonate erotiche e veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a sfondo sessuale
Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della povera vittima, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a spiegarsi il motivo di quanto le stesse accadendo.
A questo punto sorge spontanea una domanda: che reato commette chi crea ed utilizza un account sotto falso nome?
La creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad un soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso sotto falso nome integra il reato di sostituzione di persona, la cui pena è quella della reclusione fino ad un anno [1].
Ed invero, una delle modalità per porre in essere tale reato è proprio la creazione del classico "account e-mail", apparentemente intestato ad altro soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”[2].
Analogo ragionamento vale per i social network (si pensi ad esempio a Facebook) a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa. 
Ed infatti, anche nell’ambito dei social network, la creazione  di un falso account utilizzando le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui si intrattengono corrispondenze informatiche, integra pacificamente la fattispecie del reato di sostituzione di persona [3].
A tal proposito, però, non è sufficiente aprire un "profilo fake" su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri.
Più comunemente si parla, in tali casi, di furto avente ad oggetto l'altrui "identità su internet, ipotesi quella in parola che rappresenta uno dei più classici esempi di come il diritto vivente modernizzi la lettera della legge per una maggiore tutela dei consumatori.  

[1] L’art. 494 cod. pen. dispone  che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
[2] Cass. Pen. sentenza n. 46674 del 14.12.2007
[3] Cfr. Cass. Pen. sentenza n. 9391 del 23.04.2014