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mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





mercoledì 1 febbraio 2017

È reato fingere di essere un'altra persona su facebook?

Chi finge di essere un'altra persona via e-mail, in chat o su facebook commette reato?

La risposta è si.  
Creare ed un utilizzare un account sotto falso nome, allo scopo di danneggiare il soggetto della cui identità ci si è appropriati è reato e si rischia la reclusione fino ad un anno.
Per capire, prendiamo in considerazione la particolare vicenda (realmente accaduta) che segue.
Un soggetto creava un account di posta elettronica utilizzando i dati anagrafici di una ignara ragazza.
Dopo aver creato l’account, l’uomo cominciava ad utilizzarlo e a "chattare" con una serie di utenti.
Le persone con le quali tale soggetto interloquiva sotto il falso nome della giovane donna, credevano erroneamente di comunicare proprio con quest’ultima. 
A causa della condotta dell’uomo, la ragazza riceveva telefonate erotiche e veniva contattata al fine di fissare appuntamenti a sfondo sessuale. 
Il tutto, ovviamente, nella assoluta incredulità della povera vittima, la quale – quantomeno in un primo momento – non riusciva a spiegarsi il motivo di quanto le stesse accadendo.
A questo punto sorge spontanea una domanda: che reato commette chi crea ed utilizza un account sotto falso nome?
La creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad un soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso sotto falso nome integra il reato di sostituzione di persona, la cui pena è quella della reclusione fino ad un anno [1].
Ed invero, una delle modalità per porre in essere tale reato è proprio la creazione del classico "account e-mail", apparentemente intestato ad altro soggetto e la successiva utilizzazione dello stesso al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”[2].
Analogo ragionamento vale per i social network (si pensi ad esempio a Facebook) a cui si accede tramite una procedura molto simile a quella prevista per gli account e-mail e dove gli utenti possono interagire tra loro, prescindendo da una conoscenza pregressa. 
Ed infatti, anche nell’ambito dei social network, la creazione  di un falso account utilizzando le generalità di altro (inconsapevole) soggetto al fine di ingannare gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui si intrattengono corrispondenze informatiche, integra pacificamente la fattispecie del reato di sostituzione di persona [3].
A tal proposito, però, non è sufficiente aprire un "profilo fake" su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri.
Più comunemente si parla, in tali casi, di furto avente ad oggetto l'altrui "identità su internet”, ipotesi quella in parola che rappresenta uno dei più classici esempi di come il diritto vivente modernizzi la lettera della legge per una maggiore tutela dei consumatori.  

[1] L’art. 494 cod. pen. dispone  che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
[2] Cass. Pen. sentenza n. 46674 del 14.12.2007
[3] Cfr. Cass. Pen. sentenza n. 9391 del 23.04.2014