Visualizzazione post con etichetta reato di diffamazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta reato di diffamazione. Mostra tutti i post

mercoledì 8 febbraio 2017

La diffamazione nell'era 2.0

Scrivere un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook di qualcuno è reato?
A dare risposta affermativa al quesito è la Cassazione con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., infatti, “commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Precisa la Corte, inoltre, che il reato è aggravato poiché l'offesa è arrecata con un “altro mezzo di pubblicità”, ossia con un mezzo idoneo a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, aggravando quindi la capacità di diffusione del messaggio offensivo.
Dunque, il messaggio offensivo scritto sulla bacheca di facebook di un utente, per sua stessa natura in grado di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di utenti, integra gli estremi della condotta descritta dalla norma penale sopra detta e mostra come la giustizia si atteggi al medesimo modo sia che si tratti di mondo virtuale che di vita reale.  
L'utilizzo esponenziale dei social network e la connessa condivisione dei propri dati, infatti, hanno condotto anche la giurisprudenza ad elaborare strumenti di tutela dell'"identità digitale" alla stessa stregua di quelli riservati all'identità personale. 

In cosa consiste la diffamazione?
In termini generali si ha diffamazione quando l’offesa diretta a screditare l'altrui reputazione, intesa come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, viene comunicata ad almeno due persone.  
Costituisce ad esempio offesa della reputazione anche l’attribuzione di un fatto quando questo sia ritenuto riprovevole dalla comunità, in base ai principi etici condivisi; così come la costituisce l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici ecc..
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui la frase viene percepita dai destinatari.

Quando scatta la diffamazione su facebook?
I social network sono luoghi virtuali in cui ci si ritrova condividendo con altri pensieri, informazioni, dati personali, fotografie, filmati e tanto altro.
Sono certamente straordinarie forme di comunicazione, anche se costituiscono una minaccia per diritti quali l’immagine, l’onore e la reputazione, nonché la riservatezza.
In particolare, con riferimento al reato di diffamazione in commento, è da dire che su facebook questo scatta sia quando le parole offensive sono inserite negli spazi “pubblici” e visibili ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti (es.: bacheca, aree destinate ai commenti o alle informazioni personali ecc.), ma anche quando la comunicazione avviene tramite messaggi privati indirizzati ad almeno due persone.
Affinchè l'offesa integri il reato di diffamazione, però, è necessario che:
  1. sia riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza, anche se non se ne indica il nome;
  2. sia immessa in uno degli spazi virtuali aperti al pubblico o sia comunicata ad almeno due persone;
  3. il diffamante abbia la coscienza e la volontà di offendere l’altrui reputazione. 
Deve precisarsi che  l'unico responsabile dei contenuti offensivi postati su facebook è il suo autore e non anche la società proprietaria di facebook.
Inoltre, "se all’interno di una discussione pubblica, un utente ha scritto delle frasi di critica con modalità diffamatorie verso la vittima, non risponderà del reato quell’altro utente che si sia limitato ad esprimere una critica senza condividere le forme illecite espresse dal primo" (così Cass. Pen. n. 3981/2015).
Non si ritiene integrato il reato, invece, quando l'utente apprezzi, per il tramite del “like”, una frase diffamatoria scritta da altri.

In conclusione è doveroso ricordare che il reato di diffamazione è perseguibile solo a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa entro il termine di tre mesi da quando la stessa è venuta a conoscenza della diffamazione.
In linea generale, non appena si abbia il sospetto di aver subito una diffamazione tramite Facebook, è consigliabile rivolgersi ad un legale affinché valuti la ricorrenza degli estremi del reato indirizzando la vittima verso la strada migliore, soprattutto per quanto attiene il profilo del risarcimento del danno economico e morale sofferti a seguito della diffamazione,





martedì 7 febbraio 2017

Satira e diffamazione. C’è chi usa un' "arma" più potente: la speranza che corre più veloce della morte.

Sono a tutti noti gli accadimenti che hanno recentemente "scosso" il centro Italia.
Stiamo parlando del terremoto, che ha letteralmente raso al suolo interi Paesi e borghi, della valanga, che ha ridotto in macerie l’Hotel Rigopiano. Parliamo delle povere vittime, delle vite umane travolte e della vita di chi resterà sempre segnato dal dolore.
Paura, angoscia, rabbia, orrore … ma anche solidarietà, speranza e gioia per i sopravvissuti. Tutti questi sentimenti si sono succeduti negli animi degli Italiani, che in tutto questo marasma di dolore hanno provato anche indignazione. Indignazione per chi ha avuto addirittura il coraggio di "fare ironia" con delle vignette satiriche.
Ed ecco che agli occhi del mondo le macerie hanno preso la forma di lasagne condite di sangue e di morte e la valanga ha preso le sembianze della Morte che sciando beffarda ha annunciato il suo macabro arrivo in Italia.
Ebbene, c’è chi – come tutti sanno – ha reagito a tali "provocazioni" con la violenza e con le armi, armi vere che hanno provocato altrettanta morte e distruzione.
C’è chi invece ha usato un’ "arma" più intelligente ed anche più efficace: la speranza che corre più veloce della morte.
Ora, al di là di ogni inutile «Je suis …» o «Je ne suis pas», sarebbe opportuno comprendere che cos’è il diritto di satira, tracciarne i suoi limiti e rispondere alla seguente domanda: l’ironia può diventare un reato?

La libertà di manifestazione del pensiero

Facciamo un passo indietro ed analizziamo il punto dal quale tutto trae origine.
Narra la letteratura leggendaria che fu proprio un francese - tale François-Marie Arouet  - più noto come Voltaire ad affermare «non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo».
Detta affermazione è cristallizzata anche nella nostra Costituzione.
L’articolo 21 della Carta Costituzionale [1], in particolare, riconosce e tutela il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e ne garantisce il libero esercizio da parte di ogni persona. Tale enunciazione di principio esprime un valore imprescindibile per una duplice finalità: da un lato, in un’ottica individualistica, la libertà di manifestazione del pensiero è assicurata al singolo come espressione della sua personalità; dall’altro, in una visione dal respiro sociale, essa è riconosciuta perché attraverso detta libertà il singolo può concorrere alla dialettica democratica esercitando un controllo sociale e di protezione contro gli abusi e gli eccessi del potere e delle forze politiche.
Nell’ambito di questa materia gioca un ruolo fondamentale l’attività giornalistica, che si estrinseca nel diritto di cronaca, di critica e di satira.

Il diritto di satira
Il diritto di satira è definito come la massima estensione del diritto di critica e si caratterizza per il ruolo preponderante dell’autore, il quale – generalmente - persegue lo scopo di destare ilarità nel pubblico ricorrendo al paradosso ed a rappresentazioni surreali.
Comunque si esprima, ovvero nella forma scritta, orale o figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Appunto il riso: ma talvolta c’è poco d ridere.
La satira è una forma di comunicazione dalle origini molto antiche che mira alla critica del malcostume della politica e della società. Critica atta a promuovere il cambiamento dell’attuale situazione. Secondo la Suprema Corte di Cassazione la satira è una forma artistica che mira all’ironia sino al sarcasmo, esercitata nei confronti del potere di qualsiasi natura. Ed ecco un altro nodo al pettine: la satira deve essere esercitata contro il potere, non contro le vittime.
Quest’arte, in ogni epoca, può rivelarsi scomoda ed essere esposta a ritorsioni e censure: ma il suo scopo, invero, dovrebbe essere quello di sensibilizzare la coscienza comune mediante la rappresentazione beffarda di un fatto, di far riflettere la collettività con le armi dell’ironia e del sarcasmo, non con quelle della macabra ed insensibile offesa peraltro sterile o, peggio, ingeneratrice di altra violenza.
La satira dovrebbe essere utilizzata come veicolo di denuncia del malcostume della società e della politica, non per infierire su chi ne subisce le conseguenze.
Dovrebbe rappresentare uno strumento per criticare i potenti, non per offendere i più deboli.
Dovrebbe richiamare valori etici e condivisibili dalla collettività, non scatenare ira ed altra violenza.
Dovrebbe  far riflettere, non indignare inutilmente.
A questo punto diverse sono le domande che ci si potrebbe porre.

Qual è il confine tra la satira e l’offesa all’onore, al decoro ed alla reputazione di chi ne è il bersaglio? Quando l’ironia si trasforma in reato di diffamazione?

Bene. Da un punto di vista giuridico è necessario precisare che in tali casi vengono in rilievo due interessi tra loro configgenti: da un lato l’interesse della persona o della comunità che è oggetto della satira [2]; dall’altro l’interesse contrapposto di chi ne è l’autore [3].
Ciò posto, occorre trovare un punto di equilibrio tra i due interessi suddetti.
In materia è intervenuta più volte la giurisprudenza [4]  sancendo che il diritto di satira deve essere soggetto a dei limiti, ovverosia i limiti della continenza e della utilità delle espressioni usate o delle immagini mostrate rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguita dall’autore.
Travalicati i suddetti limiti, la satira si traduce in una immotivata ed ingiuriosa aggressione all’onore e alla reputazione di qualcuno, facendo "scattare" inevitabilmente il reato di diffamazione [5].
Con tale delitto la legge punisce chi, comunicando con altre persone (anche a mezzo stampa, ed in questo caso la pena è aumentata), reca offesa alla reputazione altrui, ossia all’immagine ed alla considerazione di cui un soggetto gode nella collettività.
È inevitabile che la satira vada a distorcere la realtà, irridendola con un messaggio sociale pungente ed impietoso. Nel far questo, essa può anche sfociare nella volgarità, ma non può tradursi in rappresentazioni eticamente indecorose, riferimenti grossolani ed esecrabili, suscitando nel pubblico scherno, sprezzo, indignazione ed acuendo nelle vittime un dolore che già di per sé non verrà mai sopito.
Alla domanda: può l’autore di una vignetta satirica essere condannato per diffamazione? La risposta è si.
Sebbene, infatti, debba ritenersi la satira come la più tagliente e sprezzante delle critiche, essa non deve concretizzarsi in un insulto gratuito e distruttivo nei confronti di una persona o di una comunità. 
All’ulteriore domanda: vale la pena prendersela tanto?
La risposta, a detta di scrive, è no. Gli italiani hanno già avuto la loro "rivincita" nei confronti dei cugini francesi.
Come? Semplicemente mostrando la propria assoluta superiorità intellettuale e d’animo, infondendo la speranza che deve essere superiore ad ogni "cattiveria" e che deve correre più veloce della morte.


[1] L’art. 21 della Costituzione sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». 

[2] Tutelato dall’art. 2 della Costituzione, che statuisce «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

[3] Garantito dall’art. 21 Cost. (cit.).

[4] Cfr. ex multibus, Cass. sent. n. 1740/2012 del 17/01/2012 e sent. n. 5499/2014 del 10/03/2014.


[5] Art. 595 cod. Pen.