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mercoledì 5 aprile 2017

Suprema Corte, ma che co..ndomini?

In un giudizio di risarcimento del danno instaurato contro il Condominio, tutti i condomini subiscono gli effetti della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Condominio se non fanno valere, anche in via autonoma, la propria posizione


La Seconda Sezione della S.C. è tornata ad occuparsi dello scottante tema circa il riconoscimento o meno di una “sorta” di personalità giuridica del Condominio.
L’annosa questione ruota intorno alla nuova disciplina dettata dal Legislatore, nell’ormai lontano 2012, circa i connotati giuridici con cui inquadrare il Condominio. Il vestito, cucito su misura a questa particolare forma di comunione ordinaria, ha assunto nel tempo diversi tagli finendo, solo recentemente, con l’essere definito quale “ente di gestione privo di personalità giuridica”. 
Ma cosa significa realmente “ente di gestione”?
Che cos’è la “personalità giuridica”?
Ed in cosa differisce dalla “soggettività giuridica”?
La dottrina, avallata da acute considerazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2363/2012), ha spiegato che “ente di gestione” sta a significare che l’amministratore di un condominio ha la gestione ordinaria e straordinaria delle “parti comuni” dell’edificio che, pro quota, appartengono ad ogni singolo condomino; è tenuto ad amministrare secondo i principi di buona fede e correttezza e, inoltre, soggiace al rispetto delle regole di trasparenza e terzietà.
Sono stati in realtà gli stessi ermellini a contrastare prima (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 9148/2008) e affermare poi (sentenza 18 settembre 2014, n. 19663) che, se pur privo di personalità giuridica, il condominio è sempre responsabile per le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio stesso e, le stesse, non si considerano contratte in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti. Evidenziano ancora che sia la stessa Legge n. 220/2012 a dare, infatti, dei cenni in tal senso: basti pensare all’obbligo dell’amministratore di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio dal patrimonio personale suo o degli altri condomini (articolo 1129, n. 4 cod. civ.); la costituzione di un fondo speciale per coprire i costi per i lavori di manutenzione straordinaria (sempre articolo 1135, n. 4 cod. civ.); la previsione secondo la quale, in tema di trascrizione, per i condomini è necessario indicare l’eventuale denominazione, ubicazione e il codice fiscale (articolo 2659, comma 1 cod. civ.).
Sulla base dei suesposti motivi, la S.C. ha finito col dire che “non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma”.
Quindi il condominio sarebbe privo di personalità giuridica ma dotato di soggettività giuridica?
Avere personalità giuridica sta a significare che un soggetto deve considerarsi distinto rispetto alle persone che ne fanno parte. Un esempio? Le società di capitali.
Essere dotati di soggettività giuridica, al contrario, significa essere portatori di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. In poche parole è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche (attive e/o passive).
Ma cosa interessa al Condominio?
Interessa che, per esempio, se dalla cattiva gestione del Condominio vengono cagionati danni a un terzo, questi dovrà citare in giudizio il Condominio con una domanda rivolta contro tutti i condomini e non solo rivolta all’amministratore.
In realtà la faccenda, al pari e forse anche più di altre, avrebbe meritato soluzione ma, a parere di chi scrive, è e rimane tuttora volutamente irrisolta. 
Le numerose pronunce di merito e legittimità non hanno fatto altro che gettare la questione in un fumoso calderone che ha spinto, e spinge, il condominio a navigare in una sorta di “limbo”. Il tutto, infatti, ruoterebbe intorno ad una atavica pronuncia della Corte di Cassazione che nel 1984 definì il condominio “ente di erogazione”.
Nel revirement della S.C. eccoci arrivati alla sentenza resa qualche giorno fa dalla II Sezione .
IL CASO
Una bambina a seguito della caduta nel vano ascensore di un condominio, riportava delle gravissime lesioni. Venivano, pertanto, citati in giudizio il Condominio, in solido con la società che gestiva la manutenzione degli ascensori. 
Il Tribunale, in primo grado, condannava il Condominio e l’assicurazione, in manleva della società, a risarcire il danno alla povera bambina.
La Corte d’Appello, dopo la proposizione di gravame, riformava parzialmente la sentenza resa in primo grado, escludendo la responsabilità della società e riconoscendo il Condominio quale unico responsabile.
Affermando che il vano ascensore di cui si trattava interessava solo alcune “scale” del Condominio (che in realtà era composto da quattro scale), alcuni condomini,  personalmente, proponevano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo, in via principale, che i soli obbligati al risarcimento del danno erano i condomini che avevano accesso a quella scala e, in via subordinata, chiedevano, altresì, che il risarcimento del danno fosse posto a carico del solo Condominio e non dei singoli condomini, né solidalmente né nominativamente.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza dei presupposti indicati dalla norma di cui all’articolo 404 c.p.c. e confermava la sentenza di primo grado parzialmente riformata.
La S.C., successivamente adita dai condomini, nel respingere il ricorso, premetteva che affinché sussista la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 c.p.c.), è necessario che l'opponente sia portatore di un autonomo diritto, incompatibile con ciò che è stabilito nella sentenza pronunciata tra le parti.
I Giudici di P.zza Cavour, come in uno dei più classici duelli dei film di Sergio Leone, colpiscono senza esitazione, statuendo che “Va inoltre ribadito che il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”.


Ne consegue che i condomini per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio sarebbero dovuti intervenire nel giudizio in cui l’amministratore era parte o avrebbero dovuto avvalersi, anche in via autonoma, dei mezzi di impugnazione ordinari.

a cura di David Valente
Studio legale | Samperisi & Zarrelli
Produzione riservata



domenica 26 marzo 2017

Legali "on line": l’avvocato può farsi pubblicità in rete?


Il problema della pubblicità on line costituisce il nodo centrale della modernizzazione dell’Avvocatura.

Con la modifica dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense [1], gli Avvocati – nel rispetto dei principi della dignità e del decoro della professione – sono (finalmente) diventati liberi di "farsi pubblicità" sul web, ma non è stato sempre così.

Sino a non molto tempo fa, infatti, l’avvocato che si auto-sponsorizzava non era visto di "buon occhio". Pubblicizzare la propria attività significava – secondo alcuni – svenderla, mercificarla, svilirla.

Nel 1990 Edilberto Ricciardi – ricordato da molti come il "giurista del rigore" - scrisse che «il divieto di propaganda costituisce un principio deontologico importante diretto a sottolineare la particolare dignità della professione forense che non è equiparabile ad una qualunque attività di servizi» [2].
Si riteneva, forse con una punta di "snobismo", che la professione forense fosse troppo "intellettualmente pregiata" per essere oggetto di propaganda popolare.
Si consideri, inoltre, che all’epoca non esistevano né gli smartphone, né i social network. La tecnologia non aveva ancora preso il sopravvento e la carta andava per la maggiore. Gli avvocati, quindi, per "sponsorizzarsi" erano soliti predisporre delle lettere per poi diffonderle. Facile intuire che detta attività "propagandistica" era posta in essere soprattutto da chi non aveva alle spalle uno "studio a conduzione familiare" già avviato e doveva cercare in qualche modo di accaparrarsi dei clienti.
Tale modus operandi – tuttavia -  fu fortemente osteggiato dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ebbe a dire che: «il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione diverse  da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio» [3].

Leggendo quanto sopra una cosa risulta chiara: di sicuro l’avvocato non era visto come "un soggetto imprenditorialmente evoluto". Era dipinto, piuttosto, come una figura posta dietro ad una scrivania, piegato sulle sue sudate carte.
Un Leopardi del foro praticamente.
Comprendere, poi, come quelle carte potessero arrivare sulla scrivania restava un mistero!
Eh sì … perché per avere tra le mani delle carte sulle quali far trapelare la propria scienza forense, sono necessari – a monte – dei clienti che le forniscano.
Ricercare i clienti attraverso più o meno velate forme di auto-propaganda però era vietato, con il risultato che le chances di successo per un giovane avvocato erano direttamente proporzionali al numero di generazioni forensi che lo precedevano !!!

Per fortuna con il passare del tempo, il tradizionale atteggiamento di chiusura dimostrato dall’ordinamento professionale italiano si è andato via via smorzando e da una posizione restrittiva [4] che vietava recisamente qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale si passò al concetto di pubblicità informativa [5].
L’impostazione del Codice Deontologico cominciava a mutare: se prima si parlava di divieto di qualsiasi forma di pubblicità, in seguito si cominciarono ad indicare tutta una serie di informazioni che l’avvocato poteva fornire circa l’esercizio della propria attività.

Ebbene, nonostante fossero stati fatti numerosi passi in avanti, per alcuni la pubblicità dell’avvocato continuava ad essere considerata una indecorosa attività mercantile, tanto che nel 2012 il Consiglio Nazionale Forense si rese autore di un clamoroso passo in dietro.
Con la riforma dell’ordinamento professionale forense [6], infatti, si esclusero i prezzi dalle informazioni che il legale poteva liberamente fornire al pubblico.
L’avvocato, in altri termini, poteva esplicitare in quali campi del diritto fosse specializzato, ma non poteva assolutamente pubblicizzare i costi.

Tale tentativo di ritorno al passato non riuscì e l’atteggiamento di chiusura dimostrato dal Consiglio Nazionale Forense, fu sanzionato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [7].
Ed infatti, tutti sanno che l’economia è al centro di ogni valutazione. Per concorrere sul mercato è necessario promuoversi e per farlo è necessario parlare anche del "vile denaro".
La natura restrittiva della posizione assunta dal CNF verso la pubblicità dell’avvocato si poneva, inoltre, in aperto contrasto con i principi comunitari della concorrenza e del libero mercato [8], di talché l’Antitrust multò pesantemente il CNF [9] e la condanna (benché pecuniariamente ridotta) fu poi confermata sia dal TAR [10] che dal Consiglio di Stato [11].

Dopo la sanzione, il Consiglio Nazionale Forense  - quasi costretto ad adeguarsi ai tempi che corrono – ha adottato il nuovo testo dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense.
Attualmente le norme che disciplinano la pubblicità dell’avvocato sono – principalmente – l’art. 17 e l’art. 35 del Codice Deontologico.
L’art. 17, rubricato  «Informazione sull’esercizio della professione» dispone quanto segue:
  1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali conseguiti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai  limiti dell’obbligazione professionale.
Prima della citata riforma, l’art. 35 rubricato «dovere di corretta informazione» conteneva due commi (il nono ed i decimo) del seguente tenore:
  1. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web  con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla  società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
  2. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante  l’indicazione diretta  che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
I commi in parola limitavano di fatto le possibilità dell’avvocato di "farsi pubblicità" sul web, in quanto gli unici siti utilizzabili erano quelli con domini propri e senza reindirizzamento.
A livello pratico, ciò comportava il divieto assoluto per l’avvocato di "sponsorizzarsi" sui social network. L’unica cosa che il legale poteva fare era pubblicare i contenuti afferenti alla propria attività professionale sul proprio sito web.
Non era possibile "postare" detti contenuti su facebook, twitter o linkedin. In tal modo, infatti, l’avvocato avrebbe utilizzato un sito web avente un dominio diverso dal proprio ed appartenente alla società esterna titolare del social network. Non era possibile nemmeno "creare dei link", atteso che così facendo si dava luogo al vietato "reindirizzamento" del post.

Con la riforma questi due commi sono stati abrogati ed attualmente l’art. 35 del codice deontologico statuisce che:
  1. L’Avvocato che  dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati  per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità , correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative  con altri professionisti né  equivoche, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti  titoli , funzioni  o incarichi non inerenti all’attività professionale.
È scomparso, dunque, ogni riferimento al tipo di sito web (con o senza reindirizzazione,) con conseguente via libera alla pubblicità sui social network e alla vendita di banner pubblicitari sul proprio sito.

Ciò detto, bisogna pur ammettere che se si dà agli avvocati – personalità quasi sempre eccentriche e talvolta prive di scrupoli – la piena libertà di auto-proclamarsi  in rete il risultato potrebbe essere anche disastroso.
In Italia non siamo ancora giunti a manifestazioni simili a quella di un avvocato tedesco, che ha ben pensato di pubblicizzare il proprio studio con una clip horror (ove la moglie uccideva il marito con a sega elettrica) e la cui scritta finale recitava «con un avvocato matrimonialista non sarebbe mai successo».
Ci è stato, però, chi, indicando tra i propri settori di attività quello degli incidenti mortali, si è proposto di assistere i propri clienti anticipando o rimborsando tutte le spese funerarie.
Ora, vero è che la libertà di espressione è tutto. Non si dimentichi però che il nuovo comma 9 dell’art. 35  richiama espressamente – quali pietre miliari dell’Avvocatura – la dignità e il decoro della professione, il cui rispetto è imprescindibile.



[1] Cfr. Delibera del Consiglio Nazionale Forense approvata il 22 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016) in vigore dal 2 luglio 2016.

[2] RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, 1990, p. 335.

[3] Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 23 aprile 1991.

[4] L’art. 17 del Codice Deontologico Forense vigente nel 1997 vietava recisamente qualsiasi forma di pubblicità per l’avvocato.

[5] L’evoluzione della normativa italiana in tal senso cominciò nel 2002.

[6] Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

[7] Il leading case che vide contrapposti Consiglio Nazionale Forense e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è il noto Caso Amica Card.

[8] Art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

[9] Con il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha statuito che la condotta del CNF è stata perpetrata in aperta violazione dell’art. 101 del TUF, «mirando ad inibire l’impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all’attività professionale, anche stigmatizzando l’offerta di servizi professionali incentrata sulla convenienza economica» ed in seguito a ciò ha ritenuto applicabile al CNF una sanzione amministrativa pecuniaria di € 912.536,40.

[10] TAR, sent. n. 8778 del 01.01.2015.

[11] CdS, sent n. 1164 depositata il 22.03.2016.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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venerdì 27 gennaio 2017

Shop online: ho il diritto di ripensamento?


Il diritto di ripensamento o di recesso è la facoltà concessa al consumatore di poter recedere dal contratto senza il ricorrere di una giusta causa e ottenere la restituzione del prezzo pagato. Con lo sviluppo e l’utilizzo sempre più frequente dell’e-commerce, la questione è quanto mai attuale ed interessante. Capita oramai a tutti di fare acquisti di prodotti e servizi online e/o concludere contratti per telefono.

Cosa prevede la legge ?

Il Codice del Consumo ha introdotto, per il consumatore di prodotti e servizi acquistati a distanza (via internet, per telefono) o fuori dai locali commerciali (per strada, per posta, a domicilio), il diritto di revocare l’ordine o recedere unilateralmente dal contratto.  Un simile diritto non esiste nel caso di vendita in negozio se non a discrezione del venditore  e si distingue da quello previsto dal Codice Civile dove il diritto di recesso – dunque di sciogliere il contratto - può essere esercitato solo in presenza del consenso di tutte le parti.
L’esercizio del diritto di ripensamento non è subordinato al ricorrere di una giusta causa ed il consumatore, dunque, può farvi ricorso senza dover fornire alcuna giustificazione.
Il venditore, in sede di conclusione del contratto, è obbligato ad informare il consumatore dell’esistenza di tale diritto ed a consentirgliene l’esercizio con la restituzione della somma pagata. In caso contrario è soggetto a sanzioni.

Entro quando e come esercitarlo?

Il diritto di recesso può essere esercitato entro dieci  lavorativi mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede del venditore. Qualora il consumatore abbia ricevuto la consegna del bene, è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene, le cui spese sono a carico dell’acquirente, non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento.
Fanno eccezione alla regola del recesso alcune categorie di beni e servizi:
-          servizio già integralmente eseguito dal venditore;

-          beni deperibili o sigillati una volta aperti;

-          beni personalizzati e/o su misura;  

-          giornali e riviste.

E se acquisto online da un’azienda straniera?

Il Codice del Consumo prevede che qualora il contratto sia regolato dalla legge di uno Stato membro dell’ Unione Europea, i diritti del consumatore residente in Italia, tra cui il predetto diritto di recesso, sono in ogni caso garantiti.

«Avvochic & choc, ovvero la moda nei tribunali» … direttamente su Facebook.

Si tratta del nuovo esilarante "gruppo" di Facebook composto da più di 30.000 avvocati pronti ad immortalare e postare stravaganti immagini di soggetti incontrati in Tribunale.

E se ne vedono di tutti i colori … ma di tutti i colori davvero !!! Da Milano a Nocera, passando per Roma e finendo a  Santa Maria Capua Vetere, la moda nei Tribunali sembra tingersi di sfumature sgargianti e la bacheca d’un tratto si riempie di pellicce sintetiche talmente tanto fuxia che in confronto il rosa shocking impallidirebbe timidamente.
Look, talvolta, davvero improponibili … pantaloni di pelle (e se ne vedono anche di pitonati!!!), tacchi estremi (degni di una cubista) che battono elegantemente sui marciapiedi del Tribunale.  C’è chi poi ha delle scarpe da uomo classiche e distinte. Peccato che a ben vedere siano una diversa dall’altra (!!!)  … Ed avere una scarpa marrone ed una nera, daltonismo a parte, crea il giusto link tra Tribunale e Facebook … i piedi dell’uomo finiranno immancabilmente su un post del gruppo!
Abiti succinti e provocanti si mescolano a mise più "pigiamesche" … Si sa, certe volte la comodità è tutto! … Ecco quindi far capolino nei corridoi le più colorate tute, gente che pare appena uscita da un cantiere … che una bella birretta alla mano non ci starebbe mica male mentre si fa la fila in macelleria … ops … in cancelleria!

Ora scherzi a parte, sappiamo tutti che l’abito non fa il monaco. Tuttavia, chi sa dell’esistenza di questo fenomeno è ben consapevole, quando si sveglia la mattina, che oltre a correre (fascicoli alla mano) per andare in udienza dovrà anche cercare di vestirsi in maniera decente, o quanto meno sobria … insomma non dare nell’occhio.
Un particolare fuori posto, un segno distintivo troppo eccentrico non passerà inosservato. Sarà quasi sicuramente immortalato, postato e commentato. Tutti si chiederanno se si tratta di un look «chic» o, al contrario, «choc» e se è vero che i gusti sono gusti, talvolta si esagera davvero!

Ora, al di là di ogni (inutile e ridicola) paternale sul presunto decoro della professione, sarebbe meglio badare più alla sostanza che alla forma e l’unica forma che di un avvocato dovrebbe interessare è quella che i latini chiamavano la «forma mentis».

Ma cosa c’è oggi nella mente di un avvocato?

Chi non svolge questa professione non può saperlo. Tralasciando i principi del foro, l’avvocato del nostro tempo talvolta si sente smarrito e confuso.
L’avvocato sa bene che dovrà studiare per tutta la vita, ma sa anche che non potrà stare troppo tempo sulla scrivania. Dovrà anche uscire, fare una capatina al bar o (per i più distinti) al club! I clienti non vengono da te se non ti conoscono e non ti hanno mai visto in giro.

Dovrà sorridere (anche quanto va tutto storto). Sorridere sì, ma a denti stretti. I clienti non vanno da chi sembra triste o musone, ma non vanno nemmeno da chi sembra prendere tutto alla leggera.  

L’avvocato, passa ore ed ore chiuso tra le mura del suo studio sommerso dalle carte. Cerca di risolvere i problemi degli altri, tralasciando i suoi da parte. Magari è in grado di districarsi tra sillogismi e ragionamenti filosofici a favore del proprio cliente, ma intanto le sue bollette fanno la muffa, tanto quelle sono "facili" … basta pagarle!

Ed ecco un’altra nota dolente … i clienti che non pagano … ed è inutile fare finta di niente: è così e l’avvocato lo sa bene. Certe volte la gente crede che l’avvocato sia un dispensatore di consigli, così a gratis (!!!) eh si … perché gli piace lambiccarsi il cervello, d'altronde ha solo studiato tutta una vita!!! … E intanto ore ed ore ad ascoltare, interpretare e risolvere i problemi degli altri … mentre la muffa delle sue bollette aumenta.


L’avvocato lo sa che la cliente che non paga va tutte le settimane dal parrucchiere e dall’estetista, l’avvocato la vede la macchina nuova di zecca del cliente che fino all’altroieri diceva di non avere un euro!  Sì, la vede … ma poi abbassa lo sguardo e continua il suo lavoro, perché ha troppo da fare … Vede anche i post su Facebook, si fa una risata e magari impietoso (gli avvocati sono anche così)  commenta pure maliziosamente. Poi però torna al suo lavoro e tra una scartoffia e l’altra lo ha già "perdonato" quel collega dal look improbabile, pensando tra se e se … «chissà se se la passa meglio di me» ! 

giovedì 26 gennaio 2017

Confessioni di un avvocato senza laurea

E' la storia di Giuditta Russo.
E' una storia vera quella di Giuditta Russo. Costruita su un segreto. 
Un segreto che la principessa del foro napoletano può confessare solo a se stessa.
Come può rivelare a suo marito, ai suoi genitori, ai suoi amici e ai suoi clienti che non si è mai laureata e che tutta la sua esistenza è costruita su una menzogna?
La sua è stata una doppia vita di successo. Dopo aver dichiarato ai genitori di essersi laureata a pieni voti, entra in uno studio legale dove fa una rapida carriera, grazie alle sue capacità e alla sua conoscenza della legge.
La passione per il diritto, la legge e la toga.
Dopo 15 anni di menzogne a un certo punto qualcosa va storto. Un caso difficile, un grosso risarcimento, la sensazione di essere in trappola. Il baratro è inesorabile ed inevitabile.
E Giuditta Russo decide di affrontare a viso aperto il più difficile tribunale della sua vita: l’autodenuncia alla Procura, lo scandalo.
Tutti i giornali parlano di lei.
Prima ancora che dei giudici arriva la condanna del mondo.
Il suo caso fa scalpore.
La sua vita va a rotoli.
Della sua vicenda scrive un romanzo verità in cui si confessa in un resoconto coraggioso e implacabile dove dà voce a qualcosa di remoto che è in ognuno di noi: tutti mentiamo per essere amati.

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


Se il tuo contratto di locazione non è registrato potrebbe interessarti che ...

...la mancata registrazione comporta la nullità del contratto di locazione, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto dall’inquilino, il quale potrà  - inoltre - chiedere la restituzione di tutti  canoni pagati in nero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza del dicembre scorso (precisamente la sentenza n. 25503 del 13.12.2016) ha chiarito quanto segue.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria
Il contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente registrato.Il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciò significa che se il proprietario di casa non adempie a quanto prescritto dalla legge e non provvede alla registrazione del contratto è come se quel contratto non fosse mai stato stipulato.Orbene, una volta considerato inesistente il contratto deve essere considerata inesistente anche la clausola che impone all’inquilino di pagare il canone di affitto.Il risultato, quindi, è che l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte dall’inizio della locazione.
Quali i rimedi per il proprietario di casa ?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sicuramente inferto un duro colpo nei confronti del proprietario di casa che abbia omesso di provvedere alla registrazione del contratto di locazione.Come detto, infatti, il contratto di locazione non registrato è nullo, con la conseguenza che il proprietario di casa, in caso di mancato pagamento del canone di affitto, non potrà utilizzare il contratto per chiedere un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di sfratto nei confronti del conduttore.
In tali ipotesi, l’unica possibilità che ha il locatore è quella di avviare un autonomo giudizio nei confronti dell’inquilino per chiedere, quantomeno, un indennizzo per l’occupazione del proprio appartamento.Se è vero che il contratto è nullo è pur vero che l’affittuario ha tratto – per tutta la durata dell’affitto – un vantaggio dalla disponibilità materiale dell’appartamento. Vantaggio che richiede, quantomeno, un compenso a chi glielo ha procurato.Tale indennizzo, però, non sarà automaticamente riconosciuto al proprietario di casa, il quale dovrà – a tale scopo – intentare un’apposita causa.Si tenga a mente, inoltre, che l’indennizzo che potrà essere riconosciuto al proprietario di casa non potrà mai essere pari al canone indicato nel contratto di locazione, attesa la nullità di quest’ultimo. Si tratterà, dunque, di un risarcimento inferiore e parametrato ai valori correnti di mercato. 
Il consiglio, dunque, è quello di  adempiere sempre all’obbligo di registrazione previsto dalla legge, evitando così spiacevoli sorprese.

Novità. Cos'è l'ACF?

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
L'ACF si inquadra all'interno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) ed è destinato alla risoluzione di quelle insorte tra investitori ed intermediari finanziari in caso di violazione di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.
Possono far ricorso all'ACF i risparmiatori che chiedono un risarcimento del danno fino ad € 500.000,00.
L'attività dinanzi all'ACF si caratterizza per la totale gratuità, nonché per la rapidità delle decisioni che devono essere assunte entro 6 mesi.
Non richiede, inoltre, la partecipazione di un legale ed il risparmiatore può presentare il proprio ricorso online,
Attualmente l'ACF, composto da un Collegio e da una Segreteria, è presieduto dal Dott. Gianpaolo Edoardo Barbuzzi cui si affiancano quattro componenti effettivi e dieci componenti supplenti.
Il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza dei  propri componenti.
All'esito del procedimento resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria. 

E io pago!

Dal 17 gennaio 2017 sono in vigore i nuovi prezzi degli abbonamenti dei pendolari della linea alta velocità voluti da Trenitalia, azienda partecipata interamente dallo Stato.
L’amara sorpresa era stata preannunciata ai viaggiatori già dagli ultimi mesi dello scorso anno, quando, con un dietrofront, la direzione ha rinunciato alla decisione iniziale di eliminarli definitivamente.  Magra consolazione che ha portato molte associazioni dei consumatori sul piede di guerra contro la decisione assunta dalla dirigenza.
Sono circa 8.000 i passeggeri che durante la settimana affollano i treni ad alta velocità. Per molti di loro, lavoratori costretti a quotidiani spostamenti, tali rincari sono un vero e proprio dramma, poiché potrebbero significare persino la rinuncia al posto di lavoro.Non vi è dubbio che la scelta di Trenitalia disincentiverà l’utilizzo del trasporto ferroviario.Già dal primo gennaio, inoltre, Trenitalia aveva previsto la prenotazione obbligatoria del posto a sedere per tutti gli abbonati, con possibilità di due prenotazioni giornaliere – una per l’andata ed una per il ritorno – per ogni giorno solare di validità dell’abbonamento. La prenotazione obbligatoria aveva già da sé destato molti malumori tra i passeggeri, i quali in assenza di valida prenotazione del posto sono costretti ad una ulteriore penalità di € 10,00. Oltre il danno la beffa verrebbe da dire!
Forse, in un periodo di crisi e difficoltà economiche così diffuse, garantire collegamenti ferroviari efficienti ed a prezzi ragionevoli, è un onere di cui uno Stato democratico deve farsi carico.

domenica 22 gennaio 2017

Caro impiegato, lo sai che ...?

La P.A. trattiene sulla tua busta paga una somma pari al 2,5% calcolata sull'80% della retribuzione lorda.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione alcuna nella legge. Anzi! 
Ma vediamo nel dettaglio.   
Secondo i Giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di Tfr. Il prelievo del 2,5%, infatti, è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 e confermato nel 2014: il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole perchè non collegato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La trattenuta in questione, dunque, rappresenta una ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFR e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondo subiscono tale ritenuta.
Molti Tribunali hanno dato seguito alle sentenze della Corte Costituzionale riconoscendo il diritto al rimborso dei lavoratori pubblici e condannando lo Stato alla restituzione di somme considerevoli.