giovedì 26 gennaio 2017

Se il tuo contratto di locazione non è registrato potrebbe interessarti che ...

...la mancata registrazione comporta la nullità del contratto di locazione, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto dall’inquilino, il quale potrà  - inoltre - chiedere la restituzione di tutti  canoni pagati in nero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza del dicembre scorso (precisamente la sentenza n. 25503 del 13.12.2016) ha chiarito quanto segue.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria
Il contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente registrato.Il contratto di locazione non registrato è nulloCiò significa che se il proprietario di casa non adempie a quanto prescritto dalla legge e non provvede alla registrazione del contratto è come se quel contratto non fosse mai stato stipulato.Orbene, una volta considerato inesistente il contratto deve essere considerata inesistente anche la clausola che impone all’inquilino di pagare il canone di affitto.Il risultato, quindi, è che l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte dall’inizio della locazione.
Quali i rimedi per il proprietario di casa ?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sicuramente inferto un duro colpo nei confronti del proprietario di casa che abbia omesso di provvedere alla registrazione del contratto di locazione.Come detto, infatti, il contratto di locazione non registrato è nullo, con la conseguenza che il proprietario di casa, in caso di mancato pagamento del canone di affitto, non potrà utilizzare il contratto per chiedere un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di sfratto nei confronti del conduttore.
In tali ipotesi, l’unica possibilità che ha il locatore è quella di avviare un autonomo giudizio nei confronti dell’inquilino per chiedere, quantomeno, un indennizzo per l’occupazione del proprio appartamento.Se è vero che il contratto è nullo è pur vero che l’affittuario ha tratto – per tutta la durata dell’affitto – un vantaggio dalla disponibilità materiale dell’appartamento. Vantaggio che richiede, quantomeno, un compenso a chi glielo ha procurato.Tale indennizzo, però, non sarà automaticamente riconosciuto al proprietario di casa, il quale dovrà – a tale scopo – intentare un’apposita causa.Si tenga a mente, inoltre, che l’indennizzo che potrà essere riconosciuto al proprietario di casa non potrà mai essere pari al canone indicato nel contratto di locazione, attesa la nullità di quest’ultimo. Si tratterà, dunque, di un risarcimento inferiore e parametrato ai valori correnti di mercato. 
Il consiglio, dunque, è quello di  adempiere sempre all’obbligo di registrazione previsto dalla legge, evitando così spiacevoli sorprese.

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