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lunedì 5 giugno 2017

I buoni fruttiferi postali vanno inseriti nella dichiarazione di successione?



Il cointestatario di buoni fruttiferi postali con clausola di "PFR", in caso di morte dell'altro intestatario ha diritto al rimborso integrale degli stessi.



I buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso sono quelli il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti.
La problematica inerente la liquidazione dei buoni postali nel caso di morte di un cointestatario  ha aperto un'ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
La richiesta di Poste essenzialmente viene giustificata sulla scorta di due ordini di considerazioni:
1) di carattere fiscale:  comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
2) di carattere successorio: evitare un pregiudizio agli altri coeredi.

Tale condotta, oramai consolidata, tuttavia è stata tacciata sovente di illegittimità da parte dei Tribunali italiani che hanno condannato Poste Italiane al rimborso integrale dei buoni al cointestatario superstite che ne aveva fatto richiesta.
Sul punto il Tribunale di Roma si è pronunciato con due sentenze del 2016 in cui ha dichiarato che ciascuno dei cointestatari in possesso di un buono munito di clausola PFR (pari facoltà di rimborso) può ottenere il rimborso per intero.
Ed invero, i buoni fruttiferi postali muniti della predetta, permettono a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale.

Ciò deriva anche dall’applicazione dell’art. 2021 c.c. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”. 

Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l’intero. Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che “nessun effetto sulla natura dell’obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari".

A fronte delle prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane di rimborso dei titoli, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più recente giurisprudenza di merito “non esistono normative disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la precisazione che “la riscossione dei buoni da parte di unno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa”(ex multis Tribunale di Roma, sent. 18 luglio 2014; Tribunale di Lecco, sent. 20 febbraio 2015).

I BFP, infatti, non rientrano tra i beni da inserire nella dichiarazione di successione e Poste Italiane deve rimanere estranea ai rapporti tra i coeredi. 

Come noto, infatti, nella dichiarazione di successione vanno inseriti i beni che fanno parte dell'attivo ereditario. Sul punto, l'art. 12  del D. Lgs. n. 346 del 31.10.1990 alla lettera l) prevede che non concorrono a formare l'attivo ereditario  "gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge". 

Da quanto rilevato si evince l'erroneità giuridica della tesi di Poste italiane che può in ogni caso così essere meglio sintetizzata:
1) alla morte di un cointestatario i buoni cadono per intero in successione, sulla base dell'erronea convinzione che tra i cointestatario e gli eredi si crei una comunione ereditaria;
2) inutilità di allegare la dichiarazione di successione perché i buoni non cadono in successione non concorrendo a formare, appunto, l'attivo ereditario.

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PRF, sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con l’ovvia conseguenza che, Poste Italiane resta estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti.

Ne consegue che, a tutto voler concedere, il contitolare ha diritto ad ottenere quanto meno la quota di propria spettanza, oltre ad una quota del de cuius, in qualità di erede senza necessità che il rimborso sia quietanzato dagli altri eredi (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, ord. 1 marzo 2016). 

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

lunedì 27 febbraio 2017

Oggi trasferire il proprio c/c in un'altra banca è davvero semplice

Ci sono notizie che vengono amplificate sino alla noia e notizie che, invece, passano in sordina.

Tra queste ultime sicuramente si annovera la possibilità di trasferire il proprio conto corrente da una banca ad un'altra senza spese ed affidando al nuovo intermediario il compito di effettuare gli adempimenti necessari.
Non è raro, infatti, che un operatore finanziario possa offrire delle condizioni contrattuali più favorevoli, ovvero applicare minori spese e dunque molti correntisti sono spinti a voler cambiare banca, attivando un nuovo conto presso un altro istituto e chiudendo quello vecchio.

Quest'attività, che una volta era una impresa burocratica piuttosto farraginosa, è stata semplificata  dalle ultime disposizioni in materia di portabilità applicate al settore del credito.
Portabilità è, invero, il termine tecnico con cui avviene il trasferimento del rapporto dalla vecchia banca alla nuova.
Autore della semplificazione predetta è il D.Lgs. n. 3/2015, adottato in attuazione della Direttiva 2014/92/UE finalizzata a facilitare la trasparenza e il confronto delle spese connesse ai conti di pagamento ed al fine di facilitare il trasferimento di conti di pagamento.

Il trasferimento del conto deve avvenire entro 12 giorni lavorativi e, in caso di ritardo, sono previsti anche indennizzi per il cliente. 

Il correntista però, dal canto suo, prima di eseguire la migrazione deve compiere degli accertamenti preliminari riguardanti i servizi presenti sul vecchio conto.
In particolare, deve verificare le possibilità di mantenimento o di estinzione di eventuali prestiti, la titolarità di eventuali carte di credito, e il trasferimento dei titoli, attivando preventivamente un conto titoli nel nuovo istituto.
Dunque una regola aurea in caso di trasferimento del conto corrente è quella di non chiudere mai il vecchio conto prima di averne attivato uno nuovo.
Bisogna poi effettuare il trasferimento di pagamenti periodici, bollette, stipendi o forniture servizi, nonché reindirizzare sul nuovo conto i bonifici in entrata.
Infatti, i correntisti che ad esempio hanno l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto dovranno comunicare i riferimenti del nuovo conto al datore di lavoro o all’ente previdenziale (come ad esempio l'Inps).

Al fine del trasferimento è importante consegnare alla nuova banca:
- gli assegni non utilizzati del vecchio conto corrente;
- le carte bancomat e di credito collegate al vecchio conto.
- gli estratti conto, dai quali si possa desumere tutti i pagamenti che venivano effettuati sul vecchio conto (es: addebito di utenze domestiche, bonifici periodici....).

Sarà poi la nuova banca ad occuparsi in concreto della chiusura del vecchio rapporto
E' il caso di segnalare che si può cambiare banca anche via internet e solitamente ogni Istituto di credito sul proprio sito web mette online i relativi moduli.
In ogni caso sarà necessario, all'esito, consegnare la documentazione cartacea, il carnet di assegni, carte di credito o bancomat presso una filiale della nuova banca
Per quanto riguarda il vecchio rapporto è bene lasciare sul conto corrente l’importo necessario all'eventuale saldo di carte di credito, utenze domestiche in scadenza, spese di gestione ed è consigliato, inoltre, lasciare una piccola somma aggiuntiva per qualsiasi eventualità.
Se sono stati emessi assegni non ancora addebitati al momento del passaggio, occorre segnalarlo alla vecchia banca.
Sarà necessario poi attendere che vadano all’incasso, lasciando il conto aperto e con fondi sufficienti per garantire il buon fine dei pagamenti pendenti.

Come già anticipato, sono le banche presso le quali si apre un nuovo conto a farsi carico di una serie di operazioni legate al passaggio/chiusura conto rendendo, dunque, più semplice all'utente decidere di abbandonare condizioni di rapporto sfavorevoli in luogo di altre più vantaggiose e consentendo il verificarsi del virtuosismo della concorrenza tra operatori economici.


Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

giovedì 26 gennaio 2017

Poteri e limiti delle Società di recupero crediti

E’ bene sapere cosa possono e cosa non possono fare le società incaricate di recuperare il credito. Infatti, in Italia, sono in costante aumento le denunce contro le agenzie di recupero crediti che utilizzano pratiche scorrette per il recupero delle somme insolute, spesso travalicando persino i limiti consentiti loro dalla legge. Allo scopo di aumentare il recuperato, infatti, compiono diversi abusi, tanto che si è giunti a parlare persino di “stalking creditizio”. Ma è importante sapere che tali soggetti non sono pubblici ufficiali ma agiscono iure privatorum, spesso su mandato di un altro soggetto privato. Ne consegue che quanto di loro competenza è limitato ai soli atti (diffida e intimazione) che può compiere un comune privato cittadino, come in qualunque lite tra privati. La minaccia di una aggressione patrimoniale, così come di un pignoramento e di ulteriori iniziative di recupero forzoso sono infondate perchè la loro percorribilità richiede sempre l'intervento di un avvocato e di una autorità giudiziaria.Le società di recupero credito serie e corrette hanno un solo scopo: recuperare il denaro dovuto. Dunque le minacce di mali ingiusti sono prive di ogni fondamento. Infatti, nel caso in cui la società non riesca a recuperare il denaro la pratica torna al titolare del credito che avrà, poi, la facoltà di intraprendere le azioni giudiziarie.   Il Garante della Privacy ha previsto un vademecum delle pratiche corrette che tali soggetti possono compiere, vietando prassi invasive o lesive della dignità personale. Dunque non è lecito comunicare a terzi soggetti informazioni riguardanti l'esposizione debitoria dell'interessato, esercitare su questo indebite pressioni, far ricorso a telefonate preregistrate, affiggere avvisi di mora sulla porta di casa etc.   Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi, inoltre, presso l'abitazione dell'interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest'ultimo. Devono inoltre concordare con il debitore data e ora della visita - che deve avvenire nei termini previsti dal codice di procedura civile - sebbene sia diritto di questi non aprire la porta e rifiutarsi di comunicare con loro, in quanto soggetti privati che non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale. Agli incaricati è vietato, infatti, introdursi nell'abitazione del debitore senza il suo consenso, sebbene non sia infrequente che si presentino al domicilio del debitore qualificandosi quali ufficiali giudiziari. In tal caso si tratta di un abuso suscettibile di integrare gli estremi del reato. Dunque è bene, per ragioni di prudenza, non sottovalutare le richieste formulate da tali società, quando legittime, ma nella piena consapevolezza di ciò che gli è concesso fare dalla legge e respingendo ogni forma di abuso e interferenza illecita.


Se il tuo contratto di locazione non è registrato potrebbe interessarti che ...

...la mancata registrazione comporta la nullità del contratto di locazione, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto dall’inquilino, il quale potrà  - inoltre - chiedere la restituzione di tutti  canoni pagati in nero.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con una sentenza del dicembre scorso (precisamente la sentenza n. 25503 del 13.12.2016) ha chiarito quanto segue.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria
Il contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente registrato.Il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciò significa che se il proprietario di casa non adempie a quanto prescritto dalla legge e non provvede alla registrazione del contratto è come se quel contratto non fosse mai stato stipulato.Orbene, una volta considerato inesistente il contratto deve essere considerata inesistente anche la clausola che impone all’inquilino di pagare il canone di affitto.Il risultato, quindi, è che l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutte le somme corrisposte dall’inizio della locazione.
Quali i rimedi per il proprietario di casa ?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sicuramente inferto un duro colpo nei confronti del proprietario di casa che abbia omesso di provvedere alla registrazione del contratto di locazione.Come detto, infatti, il contratto di locazione non registrato è nullo, con la conseguenza che il proprietario di casa, in caso di mancato pagamento del canone di affitto, non potrà utilizzare il contratto per chiedere un decreto ingiuntivo o un'ordinanza di sfratto nei confronti del conduttore.
In tali ipotesi, l’unica possibilità che ha il locatore è quella di avviare un autonomo giudizio nei confronti dell’inquilino per chiedere, quantomeno, un indennizzo per l’occupazione del proprio appartamento.Se è vero che il contratto è nullo è pur vero che l’affittuario ha tratto – per tutta la durata dell’affitto – un vantaggio dalla disponibilità materiale dell’appartamento. Vantaggio che richiede, quantomeno, un compenso a chi glielo ha procurato.Tale indennizzo, però, non sarà automaticamente riconosciuto al proprietario di casa, il quale dovrà – a tale scopo – intentare un’apposita causa.Si tenga a mente, inoltre, che l’indennizzo che potrà essere riconosciuto al proprietario di casa non potrà mai essere pari al canone indicato nel contratto di locazione, attesa la nullità di quest’ultimo. Si tratterà, dunque, di un risarcimento inferiore e parametrato ai valori correnti di mercato. 
Il consiglio, dunque, è quello di  adempiere sempre all’obbligo di registrazione previsto dalla legge, evitando così spiacevoli sorprese.

Novità. Cos'è l'ACF?

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
L'ACF si inquadra all'interno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) ed è destinato alla risoluzione di quelle insorte tra investitori ed intermediari finanziari in caso di violazione di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza.
Possono far ricorso all'ACF i risparmiatori che chiedono un risarcimento del danno fino ad € 500.000,00.
L'attività dinanzi all'ACF si caratterizza per la totale gratuità, nonché per la rapidità delle decisioni che devono essere assunte entro 6 mesi.
Non richiede, inoltre, la partecipazione di un legale ed il risparmiatore può presentare il proprio ricorso online,
Attualmente l'ACF, composto da un Collegio e da una Segreteria, è presieduto dal Dott. Gianpaolo Edoardo Barbuzzi cui si affiancano quattro componenti effettivi e dieci componenti supplenti.
Il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza dei  propri componenti.
All'esito del procedimento resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria.