Il cointestatario di buoni fruttiferi postali con
clausola di "PFR", in caso di morte dell'altro intestatario ha
diritto al rimborso integrale degli stessi.
I buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso sono quelli il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti.
La problematica inerente la liquidazione dei buoni postali nel caso di morte di un cointestatario ha aperto un'ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
La problematica inerente la liquidazione dei buoni postali nel caso di morte di un cointestatario ha aperto un'ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
La richiesta di Poste essenzialmente viene
giustificata sulla scorta di due ordini di considerazioni:
1) di carattere fiscale: comunicare
all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e
dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
2) di carattere successorio: evitare
un pregiudizio agli altri coeredi.
Tale condotta, oramai consolidata, tuttavia è stata tacciata sovente di
illegittimità da parte dei Tribunali italiani che hanno condannato Poste
Italiane al rimborso integrale dei buoni al cointestatario superstite che ne
aveva fatto richiesta.
Sul punto il Tribunale di Roma si è pronunciato con
due sentenze del 2016 in cui ha dichiarato che ciascuno dei
cointestatari in possesso di un buono munito di clausola PFR (pari facoltà di
rimborso) può ottenere il rimborso per intero.
Ed invero, i buoni fruttiferi postali muniti della predetta, permettono a
ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale.
Ciò deriva anche dall’applicazione dell’art. 2021
c.c. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato
all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a
suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”.
Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le
parti al momento dell’emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito
alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere
esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l’intero. Dello stesso avviso è la giurisprudenza della
Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che “nessun effetto sulla
natura dell’obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado
di produrre la morte di uno dei cointestatari".
A fronte delle prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane di rimborso dei titoli, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più recente giurisprudenza di merito “non esistono normative disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la precisazione che “la riscossione dei buoni da parte di unno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa”(ex multis Tribunale di Roma, sent. 18 luglio 2014; Tribunale di Lecco, sent. 20 febbraio 2015).
I BFP, infatti, non rientrano tra i beni da inserire nella dichiarazione di successione e Poste Italiane deve rimanere estranea ai rapporti tra i coeredi.
Come noto, infatti, nella dichiarazione di
successione vanno inseriti i beni che fanno parte dell'attivo ereditario. Sul punto, l'art. 12 del D. Lgs. n. 346 del
31.10.1990 alla lettera l) prevede che non concorrono a formare l'attivo
ereditario "gli altri titoli di Stato garantiti dallo
Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge".
Da quanto rilevato si evince
l'erroneità giuridica della tesi di Poste italiane che può in ogni
caso così essere meglio sintetizzata:
1) alla morte di un cointestatario i buoni
cadono per intero in successione, sulla base dell'erronea
convinzione che tra i cointestatario e gli eredi si crei una comunione
ereditaria;
2) inutilità di allegare la dichiarazione di
successione perché i buoni non cadono in successione non concorrendo a
formare, appunto, l'attivo ereditario.
Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in
considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei
buoni postali fruttiferi con clausola PRF, sia il cointestatario vivente, sia
gli eredi del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con
l’ovvia conseguenza che, Poste Italiane resta estranea ai rapporti interni tra
gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai
richiedenti.
Ne consegue che, a tutto voler concedere, il
contitolare ha diritto ad ottenere quanto meno la quota di propria
spettanza, oltre ad una quota del de cuius, in qualità di erede senza necessità che il rimborso sia quietanzato dagli altri eredi (cfr.
Tribunale di Ascoli Piceno, ord. 1 marzo 2016).
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata
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