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martedì 20 febbraio 2018

Buono postale con pfr: rimborsabile a vista

Il cointestatario di buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, in caso di morte dell’altro intestatario, ha diritto al rimborso del buono senza la quietanza degli altri eredi
Il cointestatario di un buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso può riscuotere interamente il buono senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto poiché la legge prevede espressamente che «i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione» [1].
I buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, vale a dire con pari facoltà di rimborso sono quei buoni il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti. Nella prassi, infatti, accade spesso che un buono postale fruttifero sia cointestato. In questi casi, la clausola negoziale di pari facoltà di rimborso consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo. Ma cosa succede alla morte di uno dei cointestatari del buono postale fruttifero? Il contitolare del buono postale fruttifero potrà riscuotere l’intero titolo?
La risposta è sì: la somma investita in buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso va liquidata, più gli interessi, a uno dei cointestatari dopo la morte dell’altro. Tuttavia, nella prassi, non sono affatto rare le ipotesi di ostruzionismo da parte di Poste Italiane.
È noto, infatti, che Poste Italiane, si rifiuti di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. La giurisprudenza sul punto, però è di contrario avviso. In proposito una pronuncia del Tribunale di Verona [2] ha dato ragione al proprietario dei titoli, asserendo che la somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola “Pfr”, dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati. E ciò anche se quest’ultimo non presenta la dichiarazione di successione né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono. In particolare, nel caso di specie, il giudice ha considerato sufficiente una semplice autocertificazione. In simili ipotesi, dunque, può bastare che il cointestatario certifichi, come avvenuto nell’ipotesi all’esame del Tribunale di Verona, che l’altro è morto senza fare testamento e che non si è a conoscenza di possibili eredi aventi causa.
Il medesimo principio è stato confermato dalla Corte d’Appello di Milano con una recente sentenza [3] in cui ha sostenuto che «ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto».
La sentenza della Corte d'Appello di Milano è molto importante in quanto trattasi del primo caso in cui la stessa si pronuncia sull'annosa questione della rimborsabilità a vista del buono postale con clausola Pfr in assenza di quietanza congiunta degli eredi.

Buono postale con Pfr: l'abuso di Poste Italiane

Come detto, troppo spesso gli uffici postali subordinano il rimborso del buono postale fruttifero ad una serie di adempimenti burocratici, quali l’esibizione del certificato di morte del cointestatario, l’apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eventuali eredi. Ed infatti, la problematica inerente la liquidazione di buoni postali fruttiferi nel caso di morte di un cointestatario ha aperto un’ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale – in buona sostanza – fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
Le richieste di Poste Italiane essenzialmente vengono giustificate sulla scorta di due ordini di considerazioni:
  • di carattere fiscale: comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
  • di carattere successorio: evitare un pregiudizio agli altri coeredi.
Tale condotta però è illegittima e, come anticipato, la giurisprudenza è piuttosto compatta sul punto. Peraltro, il rifiuto di Poste Italiane è causa di gravi danni per il possessore del buono che nella maggior parte dei casi è impossibilitato a reperire tutti gli aventi diritto.

Buono postale fruttifero con clausola “Pfr”

Nel caso di cointestazione, se i buoni postali fruttiferi prevedono la clausola «Pfr» cioè la facoltà di pari rimborso, ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni anche separatamente dall’altro [4] e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l’espletamento di alcuna formalità, se non l’esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte del richiedente, nonché quella del titolo in originale.
Le Poste, pertanto – nel rispetto delle norme sui titoli di credito nominativi – non possono in alcun modo condizionare il pagamento del buono nei confronti del cointestatario, il quale invece deve vedersi riconosciuto il diritto menzionato nel titolo, per effetto dell’intestazione in esso contenuta a suo favore [5]. 

Buono postale con pfr: la morte di un cointestatario

Le cose non cambiano o almeno non dovrebbero cambiare nel caso di morte di uno dei cointestatari. In tale ipotesi, infatti, l’ufficio postale non può richiedere al superstite alcuna documentazione (certificato di morte, denunzia di successione, presenza degli eredi) legata al decesso dell’altro, ma è tenuta a pagare al richiedente – accertatane l’identità – l’importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati.
La clausola Pfr attribuisce, dunque, al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l’abbia integralmente riscossa. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l’altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalle poste il rimborso del titolo in modo del tutto autonomo.
Alla luce di quanto detto, può dirsi che la clausola negoziale «pari facoltà di rimborso» [6] consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo anche dopo la morte dell’altro. Eventuali comportamenti ostruzionistici di Poste Italiane sono illegittimi. Ciascun cointestatario può, dunque, agire per ottenere la riscossione dell’intero credito e Poste Italiane dovrà rimborsare al cointestatario tutto l’importo previsto senza pretendere l’adesione dei coeredi del defunto. Ciò è quanto emerge da una recente sentenza pubblicata dalla sezione civile del Giudice di Pace di Piacenza (Magistrato onorario Ljdia Bruno) sulla scorta di precedenti simili già pronunciati sia dai tribunali [7] che dalla Corte di Cassazione [8].





[1] Art. 208, D.P.R. n. 256/1989.
[2] Trib. Verona, sez. Terza, ord. del 24.11.2017.
[3] Corte Appello di Milano, sent. del 25.10.2017.
[4] Art. 1 comma 4 D.M. 19.12.2000.
[5] Art. 2021 Cod. Civ.
[6] Questo discorso – è bene sottolinearlo – non vale con riguardo a quei buoni postali cointestati in cui manca la clausola Pfr e che, al contrario, consentono di esercitare i diritti derivanti dal titolo solo in maniera congiunta.
[7] Cfr. Giudice di pace di Savona, sent. n. 559/15; Trib. Roma, sent. del 8.07.14; Trib. Novara, sent. del  05.04.2014, Trib. Sassuolo, sent. del 12.02.2013, Trib. Cosenza, sent. del 31.01.2011.
[8] Cass. sent. n. 12385 del 03.06.2014; Cass. sez. un. sent. n. 13979/07.



Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata 

Approfondimento già pubblicato sul sito "La legge per tutti" al seguente link



lunedì 5 giugno 2017

I buoni fruttiferi postali vanno inseriti nella dichiarazione di successione?



Il cointestatario di buoni fruttiferi postali con clausola di "PFR", in caso di morte dell'altro intestatario ha diritto al rimborso integrale degli stessi.



I buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso sono quelli il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti.
La problematica inerente la liquidazione dei buoni postali nel caso di morte di un cointestatario  ha aperto un'ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
La richiesta di Poste essenzialmente viene giustificata sulla scorta di due ordini di considerazioni:
1) di carattere fiscale:  comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
2) di carattere successorio: evitare un pregiudizio agli altri coeredi.

Tale condotta, oramai consolidata, tuttavia è stata tacciata sovente di illegittimità da parte dei Tribunali italiani che hanno condannato Poste Italiane al rimborso integrale dei buoni al cointestatario superstite che ne aveva fatto richiesta.
Sul punto il Tribunale di Roma si è pronunciato con due sentenze del 2016 in cui ha dichiarato che ciascuno dei cointestatari in possesso di un buono munito di clausola PFR (pari facoltà di rimborso) può ottenere il rimborso per intero.
Ed invero, i buoni fruttiferi postali muniti della predetta, permettono a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale.

Ciò deriva anche dall’applicazione dell’art. 2021 c.c. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”. 

Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione del titolo, non possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l’intero. Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che “nessun effetto sulla natura dell’obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari".

A fronte delle prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane di rimborso dei titoli, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più recente giurisprudenza di merito “non esistono normative disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la precisazione che “la riscossione dei buoni da parte di unno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa”(ex multis Tribunale di Roma, sent. 18 luglio 2014; Tribunale di Lecco, sent. 20 febbraio 2015).

I BFP, infatti, non rientrano tra i beni da inserire nella dichiarazione di successione e Poste Italiane deve rimanere estranea ai rapporti tra i coeredi. 

Come noto, infatti, nella dichiarazione di successione vanno inseriti i beni che fanno parte dell'attivo ereditario. Sul punto, l'art. 12  del D. Lgs. n. 346 del 31.10.1990 alla lettera l) prevede che non concorrono a formare l'attivo ereditario  "gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge". 

Da quanto rilevato si evince l'erroneità giuridica della tesi di Poste italiane che può in ogni caso così essere meglio sintetizzata:
1) alla morte di un cointestatario i buoni cadono per intero in successione, sulla base dell'erronea convinzione che tra i cointestatario e gli eredi si crei una comunione ereditaria;
2) inutilità di allegare la dichiarazione di successione perché i buoni non cadono in successione non concorrendo a formare, appunto, l'attivo ereditario.

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PRF, sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con l’ovvia conseguenza che, Poste Italiane resta estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti.

Ne consegue che, a tutto voler concedere, il contitolare ha diritto ad ottenere quanto meno la quota di propria spettanza, oltre ad una quota del de cuius, in qualità di erede senza necessità che il rimborso sia quietanzato dagli altri eredi (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, ord. 1 marzo 2016). 

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

lunedì 6 febbraio 2017

Buoni Postali: rendimenti dimezzati per molti risparmiatori


Amare sorprese per molti possessori di buoni fruttiferi postali che al momento della riscossione hanno ricevuto da Poste Italiane somme inferiori a quelle maturate grazie ai tassi di interesse indicati nel retro degli stessi buoni.

Addirittura ci è stato qualche ignaro risparmiatore che si è visto persino recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste Italiane ha chiesto l’indebito percepito, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.

In pratica il problema è: quali interessi applicare alla data di liquidazione del buono fruttifero?L'interrogativo non dovrebbe neppure porsi atteso che ogni buono riporta chiaramente il nome del titolare, il taglio, la scadenza (da 5 a 30 anni) e la progressione degli interessi.

Il risparmiatore, in tal modo, leggendo sul suo buono in che misura il suo capitale si rivaluta, anno dopo anno, in modo prestabilito, può già sapere quanto incasserà alla fine, quando il buono scadrà o eventualmente anche prima della scadenza.                   

Sul punto degli interessi da applicare al momento della riscossione del buono è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 13979/2007 ha stabilito che le condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni.
Prosegue la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, per cui l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.
Anche numerosi Tribunali, aditi dai risparmiatori, hanno condannato Poste Italiane a liquidare i buoni al tasso indicato sul buono e dunque a restituire loro la differenza.  

Poste Italiane viceversa ancora oggi cerca fraudolentemente di decurtare gli interessi certificati sul retro dei buoni postali fruttiferi, adeguandoli ai livelli indicati dai decreti ministeriali di emissione delle varie serie, incurante sia di quanto prevede il D.P.R. 156 del 1973 che statuisce la priorità del principio del vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore all’atto della sottoscrizione del buono stesso, sia della sentenza della Cassazione del 2007 che sancisce il diritto del risparmiatore a riscuotere la somma per come indicata sul buono fruttifero e non quella stabilita dalle modifiche ministeriali.

I risparmiatori che all'atto della riscossione dei buoni fruttiferi dovessero vedersi corrispondere meno di quanto era stato promesso è bene che non firmino alcuna liberatoria.
Piuttosto, con l'aiuto di un legale, devono formalizzare per iscritto a Poste Italiane che il pagamento che andranno a ricevere sia da considerarsi soltanto parziale, così da incassare immediatamente quanto Poste intende liquidare ed agire in giudizio per ottenere la differenza.


Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, contattateci.