martedì 20 febbraio 2018

Buono postale con pfr: rimborsabile a vista

Il cointestatario di buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, in caso di morte dell’altro intestatario, ha diritto al rimborso del buono senza la quietanza degli altri eredi
Il cointestatario di un buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso può riscuotere interamente il buono senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto poiché la legge prevede espressamente che «i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione» [1].
I buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, vale a dire con pari facoltà di rimborso sono quei buoni il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti. Nella prassi, infatti, accade spesso che un buono postale fruttifero sia cointestato. In questi casi, la clausola negoziale di pari facoltà di rimborso consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo. Ma cosa succede alla morte di uno dei cointestatari del buono postale fruttifero? Il contitolare del buono postale fruttifero potrà riscuotere l’intero titolo?
La risposta è sì: la somma investita in buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso va liquidata, più gli interessi, a uno dei cointestatari dopo la morte dell’altro. Tuttavia, nella prassi, non sono affatto rare le ipotesi di ostruzionismo da parte di Poste Italiane.
È noto, infatti, che Poste Italiane, si rifiuti di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. La giurisprudenza sul punto, però è di contrario avviso. In proposito una pronuncia del Tribunale di Verona [2] ha dato ragione al proprietario dei titoli, asserendo che la somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola “Pfr”, dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati. E ciò anche se quest’ultimo non presenta la dichiarazione di successione né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono. In particolare, nel caso di specie, il giudice ha considerato sufficiente una semplice autocertificazione. In simili ipotesi, dunque, può bastare che il cointestatario certifichi, come avvenuto nell’ipotesi all’esame del Tribunale di Verona, che l’altro è morto senza fare testamento e che non si è a conoscenza di possibili eredi aventi causa.
Il medesimo principio è stato confermato dalla Corte d’Appello di Milano con una recente sentenza [3] in cui ha sostenuto che «ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto».
La sentenza della Corte d'Appello di Milano è molto importante in quanto trattasi del primo caso in cui la stessa si pronuncia sull'annosa questione della rimborsabilità a vista del buono postale con clausola Pfr in assenza di quietanza congiunta degli eredi.

Buono postale con Pfr: l'abuso di Poste Italiane

Come detto, troppo spesso gli uffici postali subordinano il rimborso del buono postale fruttifero ad una serie di adempimenti burocratici, quali l’esibizione del certificato di morte del cointestatario, l’apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eventuali eredi. Ed infatti, la problematica inerente la liquidazione di buoni postali fruttiferi nel caso di morte di un cointestatario ha aperto un’ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale – in buona sostanza – fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.
Le richieste di Poste Italiane essenzialmente vengono giustificate sulla scorta di due ordini di considerazioni:
  • di carattere fiscale: comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
  • di carattere successorio: evitare un pregiudizio agli altri coeredi.
Tale condotta però è illegittima e, come anticipato, la giurisprudenza è piuttosto compatta sul punto. Peraltro, il rifiuto di Poste Italiane è causa di gravi danni per il possessore del buono che nella maggior parte dei casi è impossibilitato a reperire tutti gli aventi diritto.

Buono postale fruttifero con clausola “Pfr”

Nel caso di cointestazione, se i buoni postali fruttiferi prevedono la clausola «Pfr» cioè la facoltà di pari rimborso, ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni anche separatamente dall’altro [4] e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l’espletamento di alcuna formalità, se non l’esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte del richiedente, nonché quella del titolo in originale.
Le Poste, pertanto – nel rispetto delle norme sui titoli di credito nominativi – non possono in alcun modo condizionare il pagamento del buono nei confronti del cointestatario, il quale invece deve vedersi riconosciuto il diritto menzionato nel titolo, per effetto dell’intestazione in esso contenuta a suo favore [5]. 

Buono postale con pfr: la morte di un cointestatario

Le cose non cambiano o almeno non dovrebbero cambiare nel caso di morte di uno dei cointestatari. In tale ipotesi, infatti, l’ufficio postale non può richiedere al superstite alcuna documentazione (certificato di morte, denunzia di successione, presenza degli eredi) legata al decesso dell’altro, ma è tenuta a pagare al richiedente – accertatane l’identità – l’importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati.
La clausola Pfr attribuisce, dunque, al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l’abbia integralmente riscossa. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l’altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalle poste il rimborso del titolo in modo del tutto autonomo.
Alla luce di quanto detto, può dirsi che la clausola negoziale «pari facoltà di rimborso» [6] consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo anche dopo la morte dell’altro. Eventuali comportamenti ostruzionistici di Poste Italiane sono illegittimi. Ciascun cointestatario può, dunque, agire per ottenere la riscossione dell’intero credito e Poste Italiane dovrà rimborsare al cointestatario tutto l’importo previsto senza pretendere l’adesione dei coeredi del defunto. Ciò è quanto emerge da una recente sentenza pubblicata dalla sezione civile del Giudice di Pace di Piacenza (Magistrato onorario Ljdia Bruno) sulla scorta di precedenti simili già pronunciati sia dai tribunali [7] che dalla Corte di Cassazione [8].





[1] Art. 208, D.P.R. n. 256/1989.
[2] Trib. Verona, sez. Terza, ord. del 24.11.2017.
[3] Corte Appello di Milano, sent. del 25.10.2017.
[4] Art. 1 comma 4 D.M. 19.12.2000.
[5] Art. 2021 Cod. Civ.
[6] Questo discorso – è bene sottolinearlo – non vale con riguardo a quei buoni postali cointestati in cui manca la clausola Pfr e che, al contrario, consentono di esercitare i diritti derivanti dal titolo solo in maniera congiunta.
[7] Cfr. Giudice di pace di Savona, sent. n. 559/15; Trib. Roma, sent. del 8.07.14; Trib. Novara, sent. del  05.04.2014, Trib. Sassuolo, sent. del 12.02.2013, Trib. Cosenza, sent. del 31.01.2011.
[8] Cass. sent. n. 12385 del 03.06.2014; Cass. sez. un. sent. n. 13979/07.



Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata 

Approfondimento già pubblicato sul sito "La legge per tutti" al seguente link



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