venerdì 2 febbraio 2018

Chi si licenzia ha diritto alla disoccupazione?


Naspi: il lavoratore che si licenzia ha diritto all’indennità di disoccupazione solo se si è dimesso per giusta causa

Può succedere di non riuscire più a tollerare il rapporto di lavoro alle dipendenze del proprio datore, da qui la drastica decisione di licenziarsi. Tuttavia, non è sempre facile trovare un altro impiego; di conseguenza, oltre alla paura di non riuscire a trovare un altro lavoro vi è quella di restare senza soldi. In queste ipotesi la domanda che più spesso ci si pone è la seguente: chi si licenzia ha diritto alla disoccupazione? La risposta è: dipende. Ed infatti, quando il lavoratore si licenzia (in verità, è più corretto dire “si dimette”, essendo il licenziamento l’atto tipico del datore di lavoro) le motivazioni alla base di tale scelta possono essere le più disparate. Tuttavia, solo se il dipendente si è dimesso per giusta causa avrà diritto all’assegno di disoccupazione; diversamente non gli sarà erogato alcun sussidio. Dunque, il dipendente che si licenzia potrà percepire la Naspi solo a condizione che le dimissioni siano avvenute per “giusta causa”. Vediamo, allora, quando sussiste una giusta causa di dimissioni e quando, di conseguenza, il dipendente che si licenzia ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Quando sussiste una giusta causa di dimissioni

Come anticipato, quando il lavoratore si dimette le motivazioni alla base di tale scelta possono essere le più disparate. Sul punto, però, è possibile operare una distinzione fondamentale. Ed infatti, la situazione di chi si licenzia per motivi o valutazioni personali (quali, ad esempio, la volontà di cercare un posto di lavoro migliore) è diversa da quella del collega  costretto a dimettersi per via di circostanze che si riflettono negativamente su di lui e che rendono non più proseguibile il rapporto di lavoro; in tali casi il dipendente è di fatto obbligato a dimettersi per non subire un’ingiustizia. Ebbene, solo in quest’ultimo caso le dimissioni danno diritto all’ottenimento dell’assegno assistenziale dell’Inps (attualmente si chiama Naspi). In altre parole, non sempre se il dipendente si licenzia prende la disoccupazione: ne ha diritto solo quando la sua scelta è dettata dalla necessità di evitare un’ingiustizia ai suoi danni, vale a dire solo quando sussiste una giusta causa di dimissioni [1].

Dimissioni: quando spetta la disoccupazione

Ebbene, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza e dall’Inps [2], si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:
  • dal mancato pagamento dello stipendio [3];
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal mobbing, ossia in caso di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni).
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Dimissioni: a cosa ha diritto il lavoratore?

Il lavoratore che dà le dimissioni per giusta causa ha diritto:
  • all’indennità sostitutiva del preavviso;
  • a richiedere l’indennità di disoccupazione.

A quali condizioni, se mi licenzio, prendo la disoccupazione?

In aggiunta alla perdita involontaria dell’occupazione, occorre che il lavoratore sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
  • stato di disoccupazione involontaria;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Come ottenere la disoccupazione in caso di dimissioni

Alla luce di quanto detto, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione potrà avvenire soltanto a condizione che il lavoratore si sia dimesso per giusta causa.  Vediamo, allora, come fare per ottenere la disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore interessato, per rendere esigibile il diritto, deve presentare all’Inps una domanda corredata da una dichiarazione in autocertificazione da cui risulti:
  • l’essersi dimesso per giusta causa;
  • la volontà di agire in giudizio contro il comportamento illecito subito;
  • qualsiasi documento che dimostri tale volontà (diffida, denuncia, istanza al giudice del lavoro ecc.);
  • l’impegno a comunicare all’Inps l’esito della controversia, sia che avvenga in sede extragiudiziale (conciliazione in sede amministrativa o sindacale) o giudiziale (sentenza del giudice).
Fino alla conclusione del contenzioso, l’erogazione dell’indennità deve considerarsi provvisoria; in caso di esito favorevole al lavoratore l’indennità viene confermata; mentre in caso contrario – se cioè non fosse riconosciuta la sussistenza della “giusta causa” – il lavoratore dovrà rimborsare all’Inps quanto percepito.
Pertanto è necessario che ci sia una particolare attenzione da parte del lavoratore alla fase di stesura delle dimissioni, all’avvio della vertenza e al momento di una eventuale conciliazione in sede sindacale o presso la Direzione Provinciale del Lavoro. In questa ultima ipotesi, il verbale deve contenere l’esplicito riferimento alla particolare motivazione della vertenza quale presupposto e causale dell’accordo conciliativo, in modo da non pregiudicare il diritto del lavoratore all'indennità.

note

[1] Cfr. Art. 2119 Cod. Civ.
[2] Cfr. Circolare Inps n. 163 del 20.10.2003.
[3] Cfr. da ultimo, Corte d’Appello Milano, sent. n. 1713/2017.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale

Produzione riservata

Approfondimento già pubblicato sul portale La Legge Per Tutti Business al seguente link

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