Amare sorprese per molti possessori di buoni fruttiferi postali che al momento della riscossione hanno ricevuto da Poste Italiane somme inferiori a quelle maturate grazie ai tassi di interesse indicati nel retro degli stessi buoni.
Addirittura ci è stato qualche ignaro risparmiatore che si è visto persino recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste Italiane ha chiesto l’indebito percepito, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.
In pratica il problema è: quali interessi applicare alla data di liquidazione del buono fruttifero?L'interrogativo non dovrebbe neppure porsi atteso che ogni buono riporta chiaramente il nome del titolare, il taglio, la scadenza (da 5 a 30 anni) e la progressione degli interessi.
Il risparmiatore, in tal modo, leggendo sul suo buono in che misura il suo capitale si rivaluta, anno dopo anno, in modo prestabilito, può già sapere quanto incasserà alla fine, quando il buono scadrà o eventualmente anche prima della scadenza.
Sul punto degli interessi da applicare al momento della riscossione del buono è intervenutala Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 13979/2007 ha stabilito che le condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni.
P rosegue la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, per cui l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.
Sul punto degli interessi da applicare al momento della riscossione del buono è intervenuta
Poste Italiane viceversa ancora oggi cerca fraudolentemente di decurtare gli interessi certificati sul retro dei buoni postali fruttiferi, adeguandoli ai livelli indicati dai decreti ministeriali di emissione delle varie serie, incurante sia di quanto prevede il D.P.R. 156 del 1973 che statuisce la priorità del principio del vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore all’atto della sottoscrizione del buono stesso, sia della sentenza della Cassazione del 2007 che sancisce il diritto del risparmiatore a riscuotere la somma per come indicata sul buono fruttifero e non quella stabilita dalle modifiche ministeriali.
I risparmiatori che all'atto della riscossione dei buoni fruttiferi dovessero vedersi corrispondere meno di quanto era stato promesso è bene che non firmino alcuna liberatoria.
Piuttosto, con l'aiuto di un legale, devono formalizzare per iscritto a Poste Italiane che il pagamento che andranno a ricevere sia da considerarsi soltanto parziale, così da incassare immediatamente quanto Poste intende liquidare ed agire in giudizio per ottenere la differenza.
Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, contattateci.
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