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mercoledì 1 marzo 2017

Sì alla genitorialità per le coppie omosessuali?

Per la prima volta in Italia una coppia omosessuale può avere un figlio grazie alla maternità surrogata.

«I figli sono di chi li cresce».
E su questo non c’è dubbio.
I "dubbi" sorgono nel momento ci si domanda se a crescerli possano essere due persone dello stesso sesso.
Si tratta di un interrogativo la cui risposta implica – ormai da tempo – dibattiti e polemiche.
Polemiche che l’ordinanza emessa alcuni giorni fa dalla Corte di Appello di Trento [1] ha contribuito ad accendere ulteriormente.
Con la predetta ordinanza i Giudici hanno stabilito – per la rima volta in Italia – che una coppia di uomini omosessuali può avere un figlio grazie alla maternità surrogata, con conseguente riconoscimento della paternità di entrambi.
Secondo la Corte di Appello di Trento negare ad un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. A detta dei Giudici, inoltre, sono la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.
Così ragionando, con l’ordinanza in parola i giudici [2] hanno decretato che due gemelli, nati negli Stati Uniti grazie alla procreazione assistita, possono avere due papà: uno biologico e l’altro no, ma entrambi con lo status formale di genitore.
Si legge nell’ordinanza destinata a passare alla storia che  «è da escludere che nel nostro ordinamento ci sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. All’opposto deve essere considerata
- l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato;
- la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione;
- la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nel cado di specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite».

Si tratta di una pronuncia sì destinata a fare storia, ma anche ad infuocare un dibattito che difficilmente verrà sopito.

[1] Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017.
[2] ponendosi in linea con il filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016


domenica 12 febbraio 2017

Unioni Civili: come procedere

Come noto, il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la disciplina riguardante le "unioni civili tra persone dello stesso sesso", recante anche disposizioni in ordine alla loro convivenza.
La legge in commento contiene sia disposizioni immediatamente efficaci, sia disposizioni di delega su cui dovrà intervenire il Governo per via del particolare tecnicismo richiesto.
L'intervento legislativo si è reso necessario ed urgente in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che nel 2015 (caso Oliari c. Italia) ha condannato l'Italia per la mancanza di un sistema legale che riconoscesse e tutelasse le unioni tra persone dello stesso sesso.

Il procedimento
In via preliminare si deve precisare che per le unioni civili non sono richieste le formalità preliminari tipiche del matrimonio e ciò con lo scopo di ridimensionare la risonanza pubblica della costituzione dell'unione, depotenziandone i profili di solennità.

a) La richiesta di costituzione
L'atto di impulso del procedimento è una "richiesta di costituzione dell'unione civile" da presentarsi congiuntamente da due persone dello stesso sesso all'Ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.
Non è necessario, dunque, passare per l'adempimento delle "pubblicazioni" e la richiesta può essere presentata in qualunque comune del territorio italiano.
Ovviamente anche per le unioni civili è necessaria la presenza di alcuni presupposti e l'assenza di alcuni impedimenti e pertanto è prevista una verifica preliminare da parte dell'ufficiale dello stato civile.

b) La costituzione dell'unione
Anche la costituzione del vincolo è priva dei profili di pubblicità tipici del matrimonio.
La legge prevede che le parti rendano "personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune dove hanno presentato la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile".  
Analogamente ai diritti e agli obblighi nascenti tra i coniugi dal matrimonio, anche nell'unione civile le parti devono formulare una dichiarazione di esser consapevoli dei diritti e doveri e degli obblighi che derivano dalla loro unione.  
Ricevute le dichiarazioni, l'ufficiale di stato civile redige un apposito verbale unitamente alle parti e ai testimoni e vi allega il verbale della richiesta.
Per quanto riguarda la registrazione dell'atto, l'Ufficiale dovrà procedere ad iscrivere l'unione così costituita nel "registro provvisorio delle unioni civili e ad annotarla nell'atto di nascita di ciascuna delle parti.
L'ufficiale, inoltre, è tenuto a rilasciare alle parti un documento attestante la costituzione dell'unione e contenente i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale, della residenza oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

La legge prevede, infine, che nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati siano riportate le seguenti formule "unito civilmente" o "unita civilmente".  

sabato 4 febbraio 2017

«Il termine omosessuale non è offensivo»


Il termine omosessuale non è offensivo, di conseguenza definire una persona tale non "fa scattare" il reato di diffamazione e ciò vale anche qualora il suddetto appellativo sia usato con intento denigratorio.
Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione [1]  che, con una recentissima sentenza, ha fatto chiarezza sul punto.

Prima di analizzare cosa ha statuito la Suprema Corte facciamo un passo indietro e vediamo in cosa consiste il reato di diffamazione [2].
Detto reato consiste nell’offendere la reputazione di una persona in assenza della persona offesa ed alla presenza di più persone. Il requisito della pluralità delle persone è integrato dalla presenza di due o più soggetti, anche qualora questi non percepiscano “simultaneamente” l’offesa, ma in momenti distinti (si pensi al c.d. “passaparola”).
La diffamazione si distingue dalla attigua fattispecie dell’ingiuria, perché nel primo caso l’offesa è destinata ad una persona assente o, comunque, non in grado di “cogliere” l’offesa mentre essa è pronunciata. Nella seconda ipotesi, invece, l’offesa avviene “al cospetto” della persona offesa, posta quindi nelle condizioni di percepire “simultaneamente” la stessa.
In entrambi i casi viene proferita un’offesa.

Ma dare a qualcuno dell’omosessuale significa offenderlo?
Ecco cosa ne pensa la Cassazione.
A detta dei giudici, per fortuna, i tempi sono cambiati ed al giorno d’oggi – a differenza di quanto poteva avvenire in passato ­– rivolgersi a qualcuno con l’espressione «omosessuale» non integra il reato di diffamazione.
Detto termine non è offensivo.
È un termine neutro, atto semplicemente ad indicare le preferenze sessuali di una persona e pertanto assolutamente inidoneo a lederne la reputazione.
Spiega la cassazione: «Nel presente contesto storico» è da escludere che «il termine omosessuale abbia conservato un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto». Aggiungendo: «questa parola - diversamente da altri "appellativi" che invece mantengono un carattere "denigratorio" - è entrata nell'uso corrente e attiene alle "preferenze sessuali dell'individuo", assumendo di per sé "un carattere neutro" e per questo non è lesiva della reputazione di nessuno».
Tanto vale, a detta dei giudici, anche se il suddetto termine è usato con intento denigratorio o nei confronti di una persona eterosessuale (o presunta tale).
In conclusione, verrebbe da dire che chi spera di offendere qualcuno usando questo temine dovrebbe forse ampliare il proprio vocabolario, rendendosi conto (senza offesa !!!!) di avere una mentalità  non proprio al passo coi tempi!




[1] Corte di Cassazione – Sezione V - sentenza n. 50659 del 29 novembre 2016.
[2] Art. 595 c.p., ai sensi del quale: «Chiunque (…) comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».