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lunedì 24 luglio 2017

Quattordicesima e domanda di ricostituzione della pensione.

Se il pensionato che ha diritto alla quattordicesima mensilità non la riceve, cosa deve fare?

La legge prevede che alcune categorie di pensionati hanno il diritto a percepire la quattordicesima mensilità in presenza di determinate condizioni legate a:
·         età del pensionato;
·         contribuzione;
·         reddito.

Dunque, in via di principio al ricorrere del diritto a percepire la quattordicesima mensilità per ragioni di età, di contribuzione e di reddito, l’Inps dovrebbe provvedere a liquidare l’importo senza la necessità di presentare domande e/o documentazione.  

Tuttavia nella realtà non sempre ciò accade così automaticamente.

Infatti, moltissimi pensionati nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, non si sono visti accreditare la quattordicesima.

Da quanto riferito dall'Inps, il problema sarebbe attribuibile ad un disguido nella raccolta dei dati dei redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione “reddituale” dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all’Inps di competenza una domanda di ricostituzione di pensione per motivi reddituali.

Si tratta in sostanza di una dichiarazione in cui il pensionato attesta quali sono i suoi redditi e dunque dà dimostrazione all’Inps del rispetto del limite di reddito previsto dalla legge per godere del beneficio pensionistico (della quattordicesima appunto). 

In parole semplici, coloro che hanno diritto alla quattordicesima mensilità ma non la ricevono devono presentare tale domanda all’INPS per ottenerla.  

Dunque, il pensionato, attraverso la domanda di ricostituzione dovrebbe ottenere la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva.

Ne consegue che l’Inps dovrà erogare la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni).

Tuttavia se l’INPS non dovesse dare corso alla domanda di ricostituzione formulata dal pensionato, è possibile opporsi nel seguente modo:

1)      Formulando un ricorso amministrativo nei confronti dell’INPS che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente;

2)      Rivolgendosi all’autorità giudiziaria entro 3 anni dalla decisione del ricorso da parte dell’Inps [1].

Ovviamente entrambe le strade richiedono delle competenze specifiche per cui per percorrerle è necessario affidarsi a dei professionisti.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale

Produzione riservata


[1] art. 47 D.P.R. 639/70.

giovedì 25 maggio 2017

Al via i ricorsi per i CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001


Sono un lavoratore Co.Co.Co. della Scuola da oltre 17 anni.
In questo lungo arco di tempo sono cambiate numerose legislature, si sono avvicendati Parlamenti e sono stati spesi fiumi di inchiostro, ma la mia posizione di precario, ostaggio di ingannevoli promesse, non è mai mutata.

Per questo, ho deciso di rivolgermi al Giudice affinché, in ossequio ai principi della Corte Europea, riconosca al mio lavoro la giusta dignità.


Al via l’azione legale promossa dai Co.co.co. del D.M. 66/2001.

Abbiamo più volte affrontato la tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare di quello dei Co.co.co. ex DM. 66/2001 della scuola.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.

L’insopportabile situazione di instabilità ed incertezza e le ripetute violazioni commesse dal MIUR ai danni di questa categoria hanno condotto molti di loro ad avviare un’incalzante azione legale nei confronti del Ministero per ottenere il diritto alla stabilizzazione – continuamente negato nonostante le promesse – ed il giusto riconoscimento economico, per il passato, il presente e soprattutto l’avvenire.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che nel 2014 ha condannato l’Italia per abuso dei contratti a termine nella P.A. ha spinto di recente il Governo ad abbozzare un piano di stabilizzazione per i precari con tre anni di anzianità.

È così che nel milleproroghe hanno trovato stabilizzazione i 350 precari dell’Istat e i 220 precari dell’Istituto Superiore di Sanità. Mentre continuano a rimanere con un pugno di mosche i Co.co.co ex DM 66/2001 per i quali, gli emendamenti al D.L. 50/2017 hanno previsto al massimo una stabilizzazione part-time previo superamento di concorso.
Tali scelte politiche, evidentemente discriminatorie, impediscono ai Co.Co.Co. ex D. M. 66/2001 di sperare in un futuro dignitoso.

Dopo circa venti anni di penalizzazione, senza TFR, tredicesima mensilità e una carente contribuzione previdenziale i precari della scuola rivendicano i loro diritti.
Per tale motivo il nostro studio ha avviato un’azione legale nei confronti del MIUR affinché vengano riconosciuti ai precari ATA della scuola, oltre al diritto alla stabilizzazione:

-         gli incrementi retributivi connessi dal CCNL del personale ATA all’anzianità di servizio;

-         la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

-         gli interessi;

-         il risarcimento del danno nella duplice veste sia di indennità forfettaria che di perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).


“Senza diritti, la società arresta il suo moto.
Le società immobili non conoscono i diritti” (cit. G. Zagrebelsky).
 

[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione),  26 novembre 2014.



Per maggiori informazioni e/o per aderire all’azione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu


Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata





mercoledì 1 marzo 2017

Sì alla genitorialità per le coppie omosessuali?

Per la prima volta in Italia una coppia omosessuale può avere un figlio grazie alla maternità surrogata.

«I figli sono di chi li cresce».
E su questo non c’è dubbio.
I "dubbi" sorgono nel momento ci si domanda se a crescerli possano essere due persone dello stesso sesso.
Si tratta di un interrogativo la cui risposta implica – ormai da tempo – dibattiti e polemiche.
Polemiche che l’ordinanza emessa alcuni giorni fa dalla Corte di Appello di Trento [1] ha contribuito ad accendere ulteriormente.
Con la predetta ordinanza i Giudici hanno stabilito – per la rima volta in Italia – che una coppia di uomini omosessuali può avere un figlio grazie alla maternità surrogata, con conseguente riconoscimento della paternità di entrambi.
Secondo la Corte di Appello di Trento negare ad un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. A detta dei Giudici, inoltre, sono la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.
Così ragionando, con l’ordinanza in parola i giudici [2] hanno decretato che due gemelli, nati negli Stati Uniti grazie alla procreazione assistita, possono avere due papà: uno biologico e l’altro no, ma entrambi con lo status formale di genitore.
Si legge nell’ordinanza destinata a passare alla storia che  «è da escludere che nel nostro ordinamento ci sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. All’opposto deve essere considerata
- l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato;
- la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione;
- la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nel cado di specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite».

Si tratta di una pronuncia sì destinata a fare storia, ma anche ad infuocare un dibattito che difficilmente verrà sopito.

[1] Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017.
[2] ponendosi in linea con il filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016