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venerdì 30 novembre 2018

AZIONE PER I PRECARI DELLA SCUOLA


Il MIUR ha assunto per molti anni personale precario per lo svolgimento di mansioni identiche a quelle di colleghi assunti a tempo indeterminato, assoggettandolo alla reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato per un limite spesso superiore alle 36 mensilità. Ciò, a dispetto di quanto statuito dalla normativa europea che prevede la stabilizzazione del dipendente ove il contratto a tempo determinato superi il suddetto termine. 


Invero, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Infatti, una ulteriore conseguenza, data dalla illegittima reiterazione dei contratti, è il danno che si concretizza in capo a ciascun dipendente, danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.



Per la tutela dei diritti del dipendente precario è necessario proporre un apposito ricorso presso il Giudice del Lavoro territorialmente competente.

PERCHE’ ADERIRE AL RICORSO?

Il ricorso mira ad ottenere ristoro per i danni subiti a causa della reiterata ed illegittima apposizione del termine contrattuale, unitamente al riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate, nonché alla ricostruzione della carriera e dell’anzianità di servizio.

Il ricorso è individuale (non collettivo), di modo che la situazione di ognuno sia presa nella dovuta considerazione. Per ciascun ricorrente lo studio, attraverso la collaborazione di un consulente del lavoro, provvede alla redazione di conteggi personalizzati circa l’ammontare del credito maturato dal lavoratore.

COSTI

Il ricorso individuale ha costi variabili da 600,00 ad 800,00 euro.

Gli interessati possono scrivere a info@samperisizarrelli-legal.eu e riceveranno tutte le istruzioni dettagliate di adesione.  


giovedì 25 maggio 2017

Al via i ricorsi per i CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001


Sono un lavoratore Co.Co.Co. della Scuola da oltre 17 anni.
In questo lungo arco di tempo sono cambiate numerose legislature, si sono avvicendati Parlamenti e sono stati spesi fiumi di inchiostro, ma la mia posizione di precario, ostaggio di ingannevoli promesse, non è mai mutata.

Per questo, ho deciso di rivolgermi al Giudice affinché, in ossequio ai principi della Corte Europea, riconosca al mio lavoro la giusta dignità.


Al via l’azione legale promossa dai Co.co.co. del D.M. 66/2001.

Abbiamo più volte affrontato la tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare di quello dei Co.co.co. ex DM. 66/2001 della scuola.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.

L’insopportabile situazione di instabilità ed incertezza e le ripetute violazioni commesse dal MIUR ai danni di questa categoria hanno condotto molti di loro ad avviare un’incalzante azione legale nei confronti del Ministero per ottenere il diritto alla stabilizzazione – continuamente negato nonostante le promesse – ed il giusto riconoscimento economico, per il passato, il presente e soprattutto l’avvenire.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che nel 2014 ha condannato l’Italia per abuso dei contratti a termine nella P.A. ha spinto di recente il Governo ad abbozzare un piano di stabilizzazione per i precari con tre anni di anzianità.

È così che nel milleproroghe hanno trovato stabilizzazione i 350 precari dell’Istat e i 220 precari dell’Istituto Superiore di Sanità. Mentre continuano a rimanere con un pugno di mosche i Co.co.co ex DM 66/2001 per i quali, gli emendamenti al D.L. 50/2017 hanno previsto al massimo una stabilizzazione part-time previo superamento di concorso.
Tali scelte politiche, evidentemente discriminatorie, impediscono ai Co.Co.Co. ex D. M. 66/2001 di sperare in un futuro dignitoso.

Dopo circa venti anni di penalizzazione, senza TFR, tredicesima mensilità e una carente contribuzione previdenziale i precari della scuola rivendicano i loro diritti.
Per tale motivo il nostro studio ha avviato un’azione legale nei confronti del MIUR affinché vengano riconosciuti ai precari ATA della scuola, oltre al diritto alla stabilizzazione:

-         gli incrementi retributivi connessi dal CCNL del personale ATA all’anzianità di servizio;

-         la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

-         gli interessi;

-         il risarcimento del danno nella duplice veste sia di indennità forfettaria che di perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).


“Senza diritti, la società arresta il suo moto.
Le società immobili non conoscono i diritti” (cit. G. Zagrebelsky).
 

[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione),  26 novembre 2014.



Per maggiori informazioni e/o per aderire all’azione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu


Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata





lunedì 24 aprile 2017

Lavoratori precari: il diritto al pagamento delle differenze retributive


I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

La tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione è tanto triste quanto complicata. Si tratta di una problematica caratterizzata da mille sfaccettature, ognuna delle quali spesso si traduce in una violazione ai danni dei lavoratori che si trovano in questa situazione.
In molti, negli ultimi giorni, ci hanno posto la domanda che segue.
I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

Il problema nasce perché per i precari il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte - prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale.
Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale.
Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere "precario" – resterà immutata.

Ciò posto, torniamo alla domanda iniziale.
Ebbene, la risposta al quesito posto è affermativa.
Pertanto, nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cerchiamo di comprendere perché.
A tal fine è necessario tenere a mente cosa stabilisce la legge.
Ci si riferisce, in particolare, all’Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il Dlgs. n. 368 del 2001.
La normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione. Ed infatti, la clausola 4 del predetto Accordo Quadro (rubricata proprio "Principio di non discriminazione") precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo - stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [1] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
In particolare, alcuni giorni fa, il Tribunale di Udine (con la sentenza n. 117 del 10.04.2017) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti (precari della scuola) ad ottenere la ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al  CCNL di settore. Il Miur è stato condannato, dunque, al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori precari in conseguenza alla disposta ricostruzione della carriera.

Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:

-        -  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Ma anche a percepire gli incrementi stipendiali e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.




[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017; Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata