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sabato 24 giugno 2017

Co.co.co. D.M. 66/2001: le cifre che vi spettano

Il nostro Studio Legale si sta occupando, già da tempo, delle problematiche dei lavoratori che subiscono da anni l'illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro.

Per questi lavoratori i pregiudizi si spingono oltre la già di per sé svilente condizione di precariato.

Le discriminazioni che i precari per anni hanno subito e subiscono sono innumerevoli e riguardano fra le tante:

- un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello dei colleghi di ruolo;

- il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici (ad es. progressione di carriera) che ai fini contributivi e pensionistici;

- il mancato riconoscimento di una retribuzione e/o permesso  in caso di malattia;

- il mancato diritto ad usufruire di ferie;

- la mancata percezione della tredicesima mensilità;

-  l'omesso riconoscimento del diritto al periodo di comporto.  

Con riferimento ai Co.co.co del D.M. 66/2001 i nostri Consulenti del Lavoro hanno calcolato - con riferimento alla voci sopra elencate -  importi elevatissimi che spetterebbero loro di diritto.

Si tratta di cifre che superano - per ognuno di detti lavoratori - i 60.000 €.


Per maggiori informazioni scriveteci a: info@samperisizarrelli-legal.eu o sulla Pagina Facebook: Samperisi&Zarrelli Studio Legale.
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lunedì 19 giugno 2017

Tempo di vestizione: il Tribunale riconosce il diritto agli arretrati


Il Tribunale di Bari ha riconosciuto al lavoratore il diritto alla retribuzione spettante per la vestizione e svestizione e ha condannato il datore di lavoro al pagamento degli arretrati.

Del c.d. "tempo di vestizione" ci eravamo già occupati in altri approfondimenti precedenti (http://samperisizarrelli.blogspot.it/2017/04/tempo-di-vestizione-e-diritto-alla.html) nei quali abbiamo messo in luce il diritto del lavoratore a vedersi retribuito anche per il tempo necessario ad indossare e poi togliere gli abiti da lavoro.
Ma andiamo per ordine.

Che cos’è il c.d. tempo di vestizione?
Il tempo di vestizione (anche noto come "tempo tuta") è il tempo che il dipendente impiega per indossare e poi togliere la divisa o gli abiti di lavoro.

Si pensi, ad esempio, ad un infermiere. Detto operatore, per ragioni igieniche e sanitarie, dovrà necessariamente indossare un camice ed effettuare - prima di prendere servizio - tutta una serie di operazioni propedeutiche allo svolgimento dell’attività lavorativa. Tali operazioni, a maggior ragione, dovranno essere svolte dai medici o dagli "addetti" ai laboratori analisi.
Si tratta, in ogni caso, di operazioni che richiedono – prima e dopo lo svolgimento dell’attività lavorativa "vera e propria" - ulteriore tempo. Tempo definito, per l’appunto, "di vestizione".

Sono molte in realtà le professioni che devono essere svolte necessariamente "in divisa".
Si pensi ad uno chef che è sempre a contatto con il cibo o, ancora, al personale di talune aziende che impongono ai propri dipendenti - per le più svariate ragioni (di protezione da eventuali rischi, igieniche, sociali, o semplicemente estetiche) - di indossare determinati abiti da lavoro.

Anche il tempo per indossare la divisa ("tempo tuta") è considerato orario lavorativo e, per questo, va retribuito. A questa conclusione è arrivato il Tribunale di Bari con la recentissima pronuncia n. 1401/2017 con cui ha condannato l'Asl locale al pagamento di 165.000,00 euro nei confronti di tredici dipendenti ai quali dal 1995 l’azienda non pagava il tempo speso per indossare la divisa obbligatoria.

Tempo che è stato stimato di 20 minuti: 10 prima del turno di servizio e 10 il turno, intervalli ritenuti rispettivamente necessari per indossare la divisa di lavoro e per toglierla.

Nella sentenza si legge infatti che:

“Rientrano nell’ambito del lavoro effettivo ex art. 6 RDL 692/23 anche i lavori preparatori e complementari che debbano eseguirsi al di fuori dell’orario normale delle aziende.
Costituiscono lavori preparatori e complementari rientranti nell’orario di servizio, quelli che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare materie prime, per la pulizia, per l’ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.
Ai sensi dell’art. 2 punto 1 della Direttiva 23 novembre 1993 n. 93/104 del Consiglio dell’Unione Europea rientra nell’orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Sulla scorta della sentenza in commento è verosimile presumere che saranno numerose le categorie di lavoratori che rivendicheranno il diritto a percepire dal proprio datore di lavoro gli emolumenti non versati in considerazione del "tempo di lavoro effettivo" (tempo tuta) non retribuito.  

 

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lunedì 24 aprile 2017

Lavoratori precari: il diritto al pagamento delle differenze retributive


I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

La tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione è tanto triste quanto complicata. Si tratta di una problematica caratterizzata da mille sfaccettature, ognuna delle quali spesso si traduce in una violazione ai danni dei lavoratori che si trovano in questa situazione.
In molti, negli ultimi giorni, ci hanno posto la domanda che segue.
I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

Il problema nasce perché per i precari il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte - prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale.
Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale.
Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere "precario" – resterà immutata.

Ciò posto, torniamo alla domanda iniziale.
Ebbene, la risposta al quesito posto è affermativa.
Pertanto, nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cerchiamo di comprendere perché.
A tal fine è necessario tenere a mente cosa stabilisce la legge.
Ci si riferisce, in particolare, all’Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il Dlgs. n. 368 del 2001.
La normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione. Ed infatti, la clausola 4 del predetto Accordo Quadro (rubricata proprio "Principio di non discriminazione") precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo - stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [1] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
In particolare, alcuni giorni fa, il Tribunale di Udine (con la sentenza n. 117 del 10.04.2017) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti (precari della scuola) ad ottenere la ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al  CCNL di settore. Il Miur è stato condannato, dunque, al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori precari in conseguenza alla disposta ricostruzione della carriera.

Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:

-        -  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Ma anche a percepire gli incrementi stipendiali e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.




[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017; Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

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mercoledì 19 aprile 2017

Co.co.co scuola: diritto alla stabilizzazione ed al risarcimento

È ormai innegabile la violazione commessa dal MIUR ai danni dei c.d Co.co.co della scuola che da moltissimi anni  prestano – in condizioni di insopportabile precariato -  la propria attività lavorativa nelle scuole italiane.

I "Co.co.co della scuola" rappresentano una categoria di precari ormai storica.
Le loro "vicissitudini lavorative", infatti, sono cominciate nel lontano 1989 quando - secondo la normativa allora vigente e a seguito della approvazione di graduatorie pubbliche da parte degli Uffici Provinciali del Lavoro - furono inizialmente impegnati in progetti di utilità collettiva negli Enti Pubblici ed in seguito, nel 1996, avviati ai lavori socialmente utili (LSU) presso le segreterie delle istituzioni scolastiche.
Nel 2001 è intervenuto il MIUR che con il decreto n. 66/2001 ha trasformato il loro rapporto di lavoro da LSU in Co.co.co.

Detti lavoratori, quindi, dal 1° luglio 2001 prestano la propria attività nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.
Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che subisce da ormai 17 anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata con illegittime proroghe e con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattia, permessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferie, tredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.

Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge.
Al riguardo, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti. Limiti che, con riferimento a questa categoria di lavoratori, sono stati enormemente violati.
Non v’è chi non veda, infatti, come dopo anni e anni di precariato essi siano diventati di fatto una risorsa strutturata del MIUR, che più volte ha promesso di occuparsi della loro condizione. E invece il loro rapporto di lavoro è rimasto precario, proseguendo con illegittime ed innumerevoli proroghe, col medesimo trattamento economico iniziale, determinando una grave e insostenibile situazione lavorativa, caratterizzata da una evidente discriminazione.
Al pari di  tutti gli altri lavoratori subordinati condannati per anni ad un’illegittima situazione di precariato, anche i c.d. Co.co.co della scuola hanno diritto alla tutela dei propri diritti ed alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa che di fatto si traduce in una prestazione subordinata illegittima.

Detta situazione di illegittimità, fortunatamente, comincia ad essere rilevata anche dai Tribunali italiani.
In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità.
Anche il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro.
Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

È importante, quindi, far valere i propri diritti.
Il lavoro deve nobilitare l’uomo, non condannarlo a sopportare una situazione di ingiustificata precarietà lunga una vita.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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