Visualizzazione post con etichetta stabilizzazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta stabilizzazione. Mostra tutti i post

domenica 29 ottobre 2017

Precari: le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte Europea

Le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte Ue aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego
Come avevamo preannunciato, il 26 ottobre scorso sono giunte le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte Ue [1] in tema di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego. Abuso che, nei confronti dei dipendenti pubblici, si traduce in una condizione di eterno precariato. Ed infatti, quella del precariato è una tematica ed una problematica prettamente italiana. Molte volte, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore nazionale affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari e, ad oggi, sono giunte le prime risposte direttamente dalla Corte di Giustizia Europea. Ma procediamo con ordine.

Precariato: il punto della situazione in Italia

La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego. 

Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea

In data 13 luglio 2017, a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani. La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice, ha rimesso – con apposita ordinanza [6] – la questione ai giudici europei.

Le conclusioni dell’Avvocato generale

Le conclusioni rese dall’Avvocato Generale aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego.
In realtà, la materia è particolarmente tormentata per via dell’evidente disparità di trattamento esistente tra le tutele a disposizione dei dipendenti pubblici rispetto a quelle previste (a fronte del medesimo abuso) per i lavoratori del settore privato. Ed infatti, mentre questi ultimi possono ambire alla “stabilizzazione” del rapporto; l’unica consolazione per i precari del pubblico impiego è un’indennità forfettaria. L’avvocato Generale della Corte Ue ha avuto modo di affermare che tale disparità di trattamento tra lavoratori non costituisce una violazione del diritto comunitario. Ciò in quanto il legislatore italiano è libero di prevedere conseguenze diverse tra il settore pubblico ed il settore privato, purché l’ordinamento preveda misure effettive per evitare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine.
Ciò posto, l’Avvocato generale della Corte Ue, non ha “messo in dubbio” la compatibilità, rispetto all’ordinamento comunitario, delle soluzioni adottate dal legislatore italiano. Pur tuttavia, ha sottolineato che le misure risarcitorie che la normativa italiana prevede nei confronti dei lavoratori pubblici vittime di un’abusiva reiterazione dei contratti a termine potrebbero contrastare con il principio di effettività della tutela.

In tema di pubblico impiego, dunque, le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea solo per quel che concerne il piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.
Questo problema, tuttavia, secondo l’Avvocato Generale della Corte Ue, deve essere risolto dai giudici nazionali (cioè dai giudici italiani).  Sul punto, la normativa italiana prevede che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  • un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione), subordinato alla prova, a carico del lavoratore, circa le occasioni di impiego alternative perdute a causa del rapporto a termine instaurato con l’amministrazione pubblica.
Attenzione però: in proposito, l’Avvocato generale ha rilevato che:
  • la possibilità di dimostrare la perdita di una chance di ottenere un impiego migliore si manifesterebbe meramente teorica e potrebbe rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei propri diritti. Spetta, comunque, al giudice nazionale effettuare le corrispondenti verifiche.
  • I limiti dell’indennità forfettaria dovrebbero essere adeguati (e quindi maggiorati) tenendo conto della durata degli impieghi abusivamente prorogati e dell’anzianità di servizio, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità. In ogni caso, ha rilevato l’Avvocato generale, una sanzione simbolica e una compensazione trascurabile non possono ritenersi misure adeguate.
Pertanto, l’indennità forfettaria, pur potendo essere prevista dal legislatore nazionale, non può sostituirsi al risarcimento completo del danno subito.
In buona sostanza, dunque, secondo l’Avvocato generale della Corte Ue, la legittimità della normativa italiana dovrebbe essere rivista solo sul piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico. Ciò in quanto, le misure risarcitorie in questione potrebbero essere compatibili con il principio dell’effettività solo a condizione che il risarcimento non sia puramente simbolico, ma – al contrario – costituisca una riparazione adeguata ed integrale del danno subito.




[1] L’avvocato generale presso la Corte Ue, Maciej Szpunar (Polonia), ha presentato le sue conclusioni nella causa C-494/16, in cui si affronta una controversia tra una cittadina italiana ed il suo datore di lavoro, cioè l’amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con plurimi contratti a tempo determinato successivi.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010. (Collegato Lavoro), così come sostituito dall’art. 28, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
[6] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale 
Produzione riservata




domenica 16 luglio 2017

Precari e stabilizzazione: gli sviluppi della Corte Europea

Secondo la Corte Europea del tutto insufficienti potrebbero rivelarsi i rimedi elaborati dai giudici italiani a fronte dei danni subiti dai precari pubblici 

La Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma soprattutto da quella dell’Unione Europea [1].
Ed infatti, molte volte i giudici europei hanno "bocciato" le norme italiane in tema di pubblico impiego.
Al riguardo, la Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il rimedio elaborato dalla Corte di Cassazione sarebbe inadeguato: detto risarcimento forfettario potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario.
Ed infatti, proprio qualche giorno fa (in data 13 luglio 2017) a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani.
La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (L.S.U.), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con più contratti a tempo determinato successivi con scadenza il 31 dicembre 2016.
Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole.
Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice ha rimesso – con apposita ordinanza [3] - la questione ai giudici europei.
Nel corso dell’udienza tenutasi qualche giorno fa, anche i giudici dell’Unione Europea hanno manifestato forti perplessità sul limite dei 12 mesi quale ristoro nei confronti di lavoratori che, invece, hanno visto calpestati i propri diritti per molti (troppi) anni. La Commissione europea, infatti, ha osservato che l'attuale situazione di precariato che caratterizza il pubblico impiego in Italia è in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e di equivalenza di matrice europea e, a fronte di tali illegittimità,  l'indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità non sarebbe affatto una misura congrua, soprattutto se rapportata ai rimedi che, in situazioni analoghe, sono previsti nel rapporto di lavoro privato. Detta indennità forfettaria, invero, dovrebbe essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata e proporzionata al danno in concreto subito da questi lavoratori.
Gli scenari che si stanno già aprendo e si potrebbero ulteriormente aprire attraverso le espressioni della Corte Europea sono fortemente favorevoli ai lavoratori precari che per anni si sono visti assumere e licenziare ben oltre i limiti imposti dalla stessa Unione Europea.
Prima ancora che arrivi l’orientamento dei giudici transnazionali - dati alla mano - oggi sono migliaia le domande risarcitorie riconosciute dai Tribunali italiani che vedono il Miur condannato a risarcire ogni dipendente.
Se la Corte Europea dovesse aprire la strada all'indennità risarcitoria nella misura suggerita e ritenuta equa dalla Commissione Europea, le somme dovute ai precari italiani (si parla di cifre sino a 50.000 - 60.000 € per ogni precario) andrebbero a determinare esborsi economici insostenibili per il bilancio pubblico, con la conseguenza che si renderebbe forse più conveniente per lo Stato italiano una stabilizzazione.
Lo scopriremo presto: basterà attendere la pubblicazione del pronunciamento della Corte di Giustizia per avere una soluzione definitiva.





[1] Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata



venerdì 30 giugno 2017

Precari e stabilizzazione: in arrivo le risposte della Corte Europea

Sono in arrivo, per molti lavoratori del pubblico impiego, le tanto attese riposte sulla propria condizione di precarietà.
A rispondere sarà direttamente la Corte Europea, il cui primo pronunciamento avverrà a giorni: precisamente il 13 luglio p.v.

Procediamo con ordine.
Come ormai noto, la stipula dei contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso ai danni del lavoratore. Abuso che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

La Pubblica Amministrazione, dunque, non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  •  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Secondo l’orientamento attualmente maggioritario non spetterebbe, invece, al precario statale la c.d. stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.
Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare detta conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure selettive [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.

Ebbene, alcuni giudici non sono d’accordo e ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.

Ed infatti:

-          Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 ottobre 2016 ha sollevato questione di illegittimità costituzionalità delle norme che impediscono la stabilizzazione del rapporto per i precari del settore sanitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.

-          Con ordinanza del 5 settembre 2016 il Tribunale di Trapani ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’adeguatezza e dissuasività delle sanzioni previste per l’abuso nella stipula di contratti a tempo determinato nel comparto della scuola.

-          Dello stesso avviso sono altri Tribunali della Penisola e, da ultimo, anche il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 7 giugno 2017 ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale, rilevando la contrarietà delle norme italiane rispetto alla Direttiva UE 1999/70.

E le prime risposte da parte della Corte Europea non tarderanno ad arrivare.
La discussione sull’istanza del Tribunale di Trapani è fissata – come da comunicazione della Corte Europea - per il 13 luglio 2017.


Ciò posto, cerchiamo di comprendere perché anche secondo molti giudici italiani (che si sono appunto rivolti alla Corte Europe)  il divieto di stabilizzazione per i precari statali è illegittimo.


In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
Nel settore privato, quindi, il lavoratore (che sia vittima del medesimo abuso subito del lavoratore pubblico) è destinatario di una tutela sicuramente maggiore in quanto potrà ottenere non solo "il posto fisso di lavoro", ma anche un’indennità forfettaria. Detta indennità, che abbiamo visto essere l’unica certezza per il precario pubblico, rappresenta solo la "ciliegina sulla torta" per il precario privato. Per quest’ultimo, infatti, l’indennità forfettaria non rappresenta l’elemento fondamentale del rimedio, ma è di mero contorno e serve solo a ripagarlo per l’attesa del tanto anelato posto fisso di lavoro.
Evidente, quindi, come due soggetti pur trovandosi nella medesima situazione siano destinatari di due trattamenti completamente differenti, sol perché appartengono a diversi settori (il pubblico ed il privato).
E la differenza è davvero eclatante se si considera che:
  • il lavoratore privato non deve provare assolutamente nulla per ottenere il posto di lavoro l’indennità forfettaria. Basterà, infatti, dimostrare l’intervenuto superamento del trentaseiesimo mese di precariato;
  • il lavoratore pubblico, al contrario, non solo dovrà togliersi dalla mente il "posto fisso", ma per ricevere un risarcimento superiore all’indennità forfettaria, dovrà fare i salti mortali. Dovrà far credere che se la P.A. avesse bandito un concorso lui lo avrebbe superato, dovrà sostenere (non si sa come!) che la qualità della sua vita sarebbe migliorata. In poche parole: dovrà dimostrare l’indimostrabile.

Orbene, è pur vero che l’indennità forfettaria prevista quale ristoro per il precario statale non è da buttar via e tutti dovrebbero ricorrere per ottenerla. È anche vero, però, che si tratta di poca cosa a fronte di un contratto a tempo indeterminato, l’unico idoneo a garantire stabilità e tranquillità.
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.

Ciò posto - secondo questi giudici - del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.

I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai "vincoli costituzionali". Come noto, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che - come abbiamo detto sopra - tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).

Al riguardo, questi giudici "illuminati" fanno anche un ulteriore passo in avanti ragionando come segue.
Come abbiamo detto sopra, nel settore pubblico le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso e ciò è espressamente previsto dall’art. 97 della Costituzione [7]. Quindi, prevedere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, significherebbe inevitabilmente violare detto principio.  Principio che vale solo per il pubblico impiego: nel lavoro privato, infatti, non vige la "regola del concorso". Nulla osterebbe, quindi, all’assunzione del lavoratore privato al superamento del trentaseiesimo mese di precariato.
Fin qui tutto chiaro. Se non fosse per un dettaglio.
Anche per il lavoro privato vige un importante principio costituzionale, con la differenza che - in tal caso - non ci si è posti alcun problema a superalo, in nome di un più rilevante diritto (quale - appunto - la stabilizzazione) spettante al lavoratore del settore privato.
I costituzionalisti, infatti, sanno bene che l’art. 41 della Carta Fondamentale stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera».  Ma se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, allora perché si costringe il datore di lavoro privato ad assumere il proprio dipendente, una volta che questi abbia superato il trentaseiesimo mese di precariato?
E soprattutto … perché l’art. 41 Cost. può essere sacrificato a favore del lavoratore privato, mentre di sacrificare l’art. 97 Cost. a favore del precario statale non se ne parla proprio?

Si tratta di interrogativi che fanno riflettere e che riceveranno - a giorni - un giusto responso da parte della Corte di Giustizia Europea.

Siamo disponibili a fornire istruzioni e chiarimenti a chiunque fosse interessato.


[1] Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conformeex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.
[7] Art. 97, 4 comma, Cost. (cit.).

Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Pruduzione riservata


mercoledì 19 aprile 2017

Co.co.co scuola: diritto alla stabilizzazione ed al risarcimento

È ormai innegabile la violazione commessa dal MIUR ai danni dei c.d Co.co.co della scuola che da moltissimi anni  prestano – in condizioni di insopportabile precariato -  la propria attività lavorativa nelle scuole italiane.

I "Co.co.co della scuola" rappresentano una categoria di precari ormai storica.
Le loro "vicissitudini lavorative", infatti, sono cominciate nel lontano 1989 quando - secondo la normativa allora vigente e a seguito della approvazione di graduatorie pubbliche da parte degli Uffici Provinciali del Lavoro - furono inizialmente impegnati in progetti di utilità collettiva negli Enti Pubblici ed in seguito, nel 1996, avviati ai lavori socialmente utili (LSU) presso le segreterie delle istituzioni scolastiche.
Nel 2001 è intervenuto il MIUR che con il decreto n. 66/2001 ha trasformato il loro rapporto di lavoro da LSU in Co.co.co.

Detti lavoratori, quindi, dal 1° luglio 2001 prestano la propria attività nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.
Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che subisce da ormai 17 anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata con illegittime proroghe e con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattiapermessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferietredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.

Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge.
Al riguardo, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti. Limiti che, con riferimento a questa categoria di lavoratori, sono stati enormemente violati.
Non v’è chi non veda, infatti, come dopo anni e anni di precariato essi siano diventati di fatto una risorsa strutturata del MIUR, che più volte ha promesso di occuparsi della loro condizione. E invece il loro rapporto di lavoro è rimasto precario, proseguendo con illegittime ed innumerevoli proroghe, col medesimo trattamento economico iniziale, determinando una grave e insostenibile situazione lavorativa, caratterizzata da una evidente discriminazione.
Al pari di  tutti gli altri lavoratori subordinati condannati per anni ad un’illegittima situazione di precariato, anche i c.d. Co.co.co della scuola hanno diritto alla tutela dei propri diritti ed alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa che di fatto si traduce in una prestazione subordinata illegittima.

Detta situazione di illegittimità, fortunatamente, comincia ad essere rilevata anche dai Tribunali italiani.
In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità.
Anche il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro.
Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

È importante, quindi, far valere i propri diritti.
Il lavoro deve nobilitare l’uomo, non condannarlo a sopportare una situazione di ingiustificata precarietà lunga una vita.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata 


lunedì 20 febbraio 2017

Lotta al precariato, risarcimento del danno e diritto di stabilizzazione

Sei un dipendente pubblico precario da oltre 36 mesi? Hai diritto al risarcimento del danno e potresti anche essere stabilizzato

Forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.
Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].
Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe,  resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

Quali i rimedi?
Come abbiamo detto, i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:
  •         un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  •     un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).
L’aspetto più interessante è che l’indennità forfettaria spetta di diritto al precario statale che abbia lavorato per oltre 36 mesi presso il medesimo datore di lavoro pubblico.
Detta indennità, infatti, viene attribuita automaticamente e senza che il lavoratore sia chiamato a provare alcunché. A tal fine, sarà sufficiente dimostrare al Giudice di aver accumulato più di 36 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze della P.A. con contratti a tempo determinato.
Per ottenere, invece, il risarcimento del danno per la c.d perdita di chances è richiesto l’assolvimento, da parte del lavoratore, di un più "pesante" onere probatorio. Costui dovrà, infatti, dimostrare che se - ad esempio - l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative siano sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Amministrazione.

A quanto ammontano le cifre del risarcimento?
Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato avranno sicuramente diritto ad un’indennità di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa forma di tutela, come già sottolineato, è automatica in quanto necessaria – a detta della Corte di Cassazione - al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.
Nulla osta, inoltre, a che il dipendente pubblico riesca ad ottenere un risarcimento anche maggiore rispetto alla predetta indennità forfettaria.
Se il precario riesce a dimostrare di aver subito un danno ulteriore a cagione della situazione di illegittima precarizzazione sofferta, anche detto danno dovrà essere risarcito.
Tuttavia, se è vero che l’indennità forfettaria verrà riconosciuta automaticamente è anche vero che ottenere un risarcimento maggiore sarà più difficile (atteso il diverso onere della prova incombente, a tal fine, sul lavoratore).

Prospettive di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego
Secondo l’orientamento attualmente maggioritario, il dipendente pubblico che abbia subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego non avrebbe diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A detta conversione osterebbe la c.d. “regola del concorso” per accedere al pubblico impiego. I sostenitori di questo orientamento sostengono che se non ci fosse questo divieto, sarebbero minati sia il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (visto che le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso) sia il principio di buon andamento imposti dalla Costituzione [4].
Tuttavia, preme sottolineare che non mancano "voci fuori dal coro", secondo le quali nulla osterebbe alla stabilizzazione dei precari del pubblico impiego.
Alcuni giudici [5], infatti, ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.
Vediamo perché.
In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai predetti "vincoli costituzionali". Ed infatti, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.
Ciò posto, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.
Come facile intuire, la questione è molto controversa, di talché la stessa è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
In attesa che quest’ultima si pronunci, il consiglio pratico per i precari del pubblico impiego è quello di ricorrere al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno che, come evidenziato, spetta automaticamente, non rinunciando alla stabilizzazione, che potrebbe presto diventare un indiscutibile diritto anche nel pubblico impiego.

Per info puoi scrivere a: info@samperisizarrelli-legal.eu

[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 97 Cost.
[5] ex multibus, Trib. di Trapani, ordinanza del 05.09.2016; Trib. di Foggia, ordinanza del 26.10.2016
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

sabato 4 febbraio 2017

Abuso del precariato e diritto al risarcimento del danno

Il dipendente pubblico, il cui contratto a tempo determinato sia stato rinnovato più volte, ha diritto al risarcimento del danno.

Il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Il nostro ordinamento, infatti, ha da sempre affermato il principio della normalità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e della eccezionalità, invece, di quello a tempo determinato.
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso ed una situazione di precariato illegittima vietata non solo dalla legge italiana, ma prima di tutto da quella dell’Unione Europea [1].
Tale situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione che, pronunciandosi anche a Sezioni Unite [2], ha stabilito il seguente principio: in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno.

Chi può chiedere il risarcimento del danno?

Possono chiedere il risarcimento del danno tutti i lavoratori del pubblico impiego che hanno sottoscritto, nel corso degli anni, contratti di lavoro a tempo determinato per una durata non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi.

A quanto ammontano le cifre del risarcimento?

Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato hanno diritto a un risarcimento di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità, a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di lavoro.
Questa forma di tutela, secondo la Corte di Cassazione, è necessaria al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.

Il “precario a vita” ha diritto alla “stabilizzazione”?

Secondo l’orientamento attualmente maggioritario, il dipendente pubblico che abbia subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego non avrebbe diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A detta conversione osterebbe la c.d. “regola del concorso” per accedere al pubblico impiego. I sostenitori di questo orientamento sostengono che se non ci fosse questo divieto, sarebbero minati sia il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (visto che le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso) sia il principio di buon andamento imposti dalla Costituzione [3].
Preme sottolineare che non mancano “voci fuori dal coro”, secondo le quali nulla osterebbe alla stabilizzazione dei precari del pubblico impiego, di tal ché la questione è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
In attesa che quest’ultima si pronunci, il consiglio per i precari del pubblico impiego è quello di ricorrere al fine di far valere il proprio diritto alla stabilizzazione e di ottenere il risarcimento del danno.
Quest’ultimo diritto, infatti, spetta automaticamente ai precari della pubblica amministrazione, i quali per ottenerlo non dovranno dimostrare alcunché (se non di aver subito illegittimamente una situazione di precariato protrattasi nel tempo).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattateci!




[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).

[2] Cfr., ex multibus, Cass. SS. UU. sent. n. 5072/2016 del 15.03.2016.
     
[3] Art. 97 Cost.