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martedì 27 giugno 2017

Precariato in Italia: osservazione europee

Il brano che segue è tratto dal Rapporto 2017 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa.
Si tratta di un estratto relativo alla situazione del precariato e della illegittima reiterazione di contratti a termine.
Per consultare il Rapporto completo segnaliamo il sito http://www.europeanrights.eu/

"Corti nazionali

Italia

Risarcibile il danno da violazione del diritto comunitario in caso di illegittimità di contratti a termine.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22552/2016 del 7 novembre 2016, in materia di reiterazione dei contratti a termine nel settore scuola, esamina la sentenza Mascolo della Corte di giustizia e la successiva decisione della Corte costituzionale italiana, nel quadro dei rapporti tra ordinamento interno e sovranazionale, e stabilisce le condizioni ed i limiti del risarcimento del danno per una reiterazione abusiva dei contratti.
 
Al lavoratore spetta un risarcimento del danno in caso di violazione del diritto dell’Unione che possa essere presuntivamente accertato.
 
Con la sentenza n. 5072/2016 del 15 marzo 2016 la Corte di cassazione, in materia di risarcimento da violazione del diritto comunitario (direttiva sui contratti a termine), esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia e ritiene che il danno possa essere presuntivamente accertato e liquidato in un’indennità pari alle mensilità spettanti in caso di conversione di un illegittimo contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, salvo che il lavoratore non provi un danno maggiore. 
 
È compatibile con il diritto dell’Unione il divieto di conversione di contratti illegittimi a termine in rapporti a tempo indeterminato nel settore pubblico? 
 
Con ordinanza del Tribunale di Foggia del 27 ottobre 2016 si è sollevata questione di costituzionalità delle norme che impediscono la stabilizzazione del rapporto per i precari del settore sanitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.
 
Le sanzioni previste dall’ordinamento italiano per la reiterazione dei contratti a termine sono compatibili con il diritto dell’Unione? 

Con ordinanza del 5 settembre 2016 il Tribunale di Trapani ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’adeguatezza e dissuasività delle sanzioni previste per l’abuso nella stipula di contratti a tempo determinato nel comparto della scuola".
 
Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
 
 

giovedì 25 maggio 2017

Al via i ricorsi per i CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001


Sono un lavoratore Co.Co.Co. della Scuola da oltre 17 anni.
In questo lungo arco di tempo sono cambiate numerose legislature, si sono avvicendati Parlamenti e sono stati spesi fiumi di inchiostro, ma la mia posizione di precario, ostaggio di ingannevoli promesse, non è mai mutata.

Per questo, ho deciso di rivolgermi al Giudice affinché, in ossequio ai principi della Corte Europea, riconosca al mio lavoro la giusta dignità.


Al via l’azione legale promossa dai Co.co.co. del D.M. 66/2001.

Abbiamo più volte affrontato la tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare di quello dei Co.co.co. ex DM. 66/2001 della scuola.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.

L’insopportabile situazione di instabilità ed incertezza e le ripetute violazioni commesse dal MIUR ai danni di questa categoria hanno condotto molti di loro ad avviare un’incalzante azione legale nei confronti del Ministero per ottenere il diritto alla stabilizzazione – continuamente negato nonostante le promesse – ed il giusto riconoscimento economico, per il passato, il presente e soprattutto l’avvenire.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che nel 2014 ha condannato l’Italia per abuso dei contratti a termine nella P.A. ha spinto di recente il Governo ad abbozzare un piano di stabilizzazione per i precari con tre anni di anzianità.

È così che nel milleproroghe hanno trovato stabilizzazione i 350 precari dell’Istat e i 220 precari dell’Istituto Superiore di Sanità. Mentre continuano a rimanere con un pugno di mosche i Co.co.co ex DM 66/2001 per i quali, gli emendamenti al D.L. 50/2017 hanno previsto al massimo una stabilizzazione part-time previo superamento di concorso.
Tali scelte politiche, evidentemente discriminatorie, impediscono ai Co.Co.Co. ex D. M. 66/2001 di sperare in un futuro dignitoso.

Dopo circa venti anni di penalizzazione, senza TFR, tredicesima mensilità e una carente contribuzione previdenziale i precari della scuola rivendicano i loro diritti.
Per tale motivo il nostro studio ha avviato un’azione legale nei confronti del MIUR affinché vengano riconosciuti ai precari ATA della scuola, oltre al diritto alla stabilizzazione:

-         gli incrementi retributivi connessi dal CCNL del personale ATA all’anzianità di servizio;

-         la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

-         gli interessi;

-         il risarcimento del danno nella duplice veste sia di indennità forfettaria che di perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).


“Senza diritti, la società arresta il suo moto.
Le società immobili non conoscono i diritti” (cit. G. Zagrebelsky).
 

[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione),  26 novembre 2014.



Per maggiori informazioni e/o per aderire all’azione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu


Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata





lunedì 24 aprile 2017

Lavoratori precari: il diritto al pagamento delle differenze retributive


I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

La tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione è tanto triste quanto complicata. Si tratta di una problematica caratterizzata da mille sfaccettature, ognuna delle quali spesso si traduce in una violazione ai danni dei lavoratori che si trovano in questa situazione.
In molti, negli ultimi giorni, ci hanno posto la domanda che segue.
I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

Il problema nasce perché per i precari il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte - prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale.
Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale.
Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere "precario" – resterà immutata.

Ciò posto, torniamo alla domanda iniziale.
Ebbene, la risposta al quesito posto è affermativa.
Pertanto, nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cerchiamo di comprendere perché.
A tal fine è necessario tenere a mente cosa stabilisce la legge.
Ci si riferisce, in particolare, all’Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il Dlgs. n. 368 del 2001.
La normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione. Ed infatti, la clausola 4 del predetto Accordo Quadro (rubricata proprio "Principio di non discriminazione") precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo - stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [1] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
In particolare, alcuni giorni fa, il Tribunale di Udine (con la sentenza n. 117 del 10.04.2017) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti (precari della scuola) ad ottenere la ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al  CCNL di settore. Il Miur è stato condannato, dunque, al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori precari in conseguenza alla disposta ricostruzione della carriera.

Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:

-        -  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Ma anche a percepire gli incrementi stipendiali e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.




[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017; Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata

mercoledì 19 aprile 2017

Co.co.co scuola: diritto alla stabilizzazione ed al risarcimento

È ormai innegabile la violazione commessa dal MIUR ai danni dei c.d Co.co.co della scuola che da moltissimi anni  prestano – in condizioni di insopportabile precariato -  la propria attività lavorativa nelle scuole italiane.

I "Co.co.co della scuola" rappresentano una categoria di precari ormai storica.
Le loro "vicissitudini lavorative", infatti, sono cominciate nel lontano 1989 quando - secondo la normativa allora vigente e a seguito della approvazione di graduatorie pubbliche da parte degli Uffici Provinciali del Lavoro - furono inizialmente impegnati in progetti di utilità collettiva negli Enti Pubblici ed in seguito, nel 1996, avviati ai lavori socialmente utili (LSU) presso le segreterie delle istituzioni scolastiche.
Nel 2001 è intervenuto il MIUR che con il decreto n. 66/2001 ha trasformato il loro rapporto di lavoro da LSU in Co.co.co.

Detti lavoratori, quindi, dal 1° luglio 2001 prestano la propria attività nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.
Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che subisce da ormai 17 anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata con illegittime proroghe e con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattia, permessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferie, tredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.

Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge.
Al riguardo, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti. Limiti che, con riferimento a questa categoria di lavoratori, sono stati enormemente violati.
Non v’è chi non veda, infatti, come dopo anni e anni di precariato essi siano diventati di fatto una risorsa strutturata del MIUR, che più volte ha promesso di occuparsi della loro condizione. E invece il loro rapporto di lavoro è rimasto precario, proseguendo con illegittime ed innumerevoli proroghe, col medesimo trattamento economico iniziale, determinando una grave e insostenibile situazione lavorativa, caratterizzata da una evidente discriminazione.
Al pari di  tutti gli altri lavoratori subordinati condannati per anni ad un’illegittima situazione di precariato, anche i c.d. Co.co.co della scuola hanno diritto alla tutela dei propri diritti ed alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa che di fatto si traduce in una prestazione subordinata illegittima.

Detta situazione di illegittimità, fortunatamente, comincia ad essere rilevata anche dai Tribunali italiani.
In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità.
Anche il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro.
Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

È importante, quindi, far valere i propri diritti.
Il lavoro deve nobilitare l’uomo, non condannarlo a sopportare una situazione di ingiustificata precarietà lunga una vita.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata 


mercoledì 12 aprile 2017

Spettacolo "blasfemo" e diritto al risarcimento del danno.

Se assisto ad uno spettacolo blasfemo ed anticristiano ho diritto a chiedere e ad ottenere il risarcimento del danno morale?

Gli appassionati di arte, teatro, opera, musica e danza sono molti. Ma cosa succede se andando, ad esempio, a teatro o al cinema ci si ritrova ad assistere ad uno spettacolo blasfemo ed anticristiano? Cosa accade se un cittadino si sente "leso" da una rappresentazione artistica o teatrale, tale da poter "turbare" il proprio animo o la propria sensibilità religiosa? Si ha diritto al risarcimento del danno morale oppure non si potrà pretendere nulla?
Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha dato una risposta a queste domande, statuendo – per dirla in poche parole – che l’arte non è mai blasfema. Può non piacere, può risultare provocatoria, creare sgomento, tanto da offendere i sentimenti e le emozioni di qualcuno. Il singolo cittadino, tuttavia, non avrà diritto di pretendere – invocando la propria sensibilità religiosa o morale – alcun tipo di risarcimento.   

Questa pronuncia è sicuramente destinata a "far rumore" e potrebbe non essere vista di buon occhio da quanti, seppur appassionati d’arte, siano fervidamente ancorati ai propri valori religiosi e cristiani. Proprio per questo motivo, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha posto l’accento sul principio di laicità dello Stato [2].
Come noto, uno Stato può essere definito  "laico" quando non fa propria una morale di matrice strettamente religiosa per affrontare e risolvere  i problemi quotidiani della vita sociale, ponendosi rispetto ad essi in maniera "neutrale". In quest’ottica esso si contrappone allo Stato "clericale" in cui i precetti propri di una fede sono seguiti dallo Stato medesimo e diventano vincolanti per tutti i consociati.
Nella società contemporanea, multiculturale e multireligiosa il principio di laicità dello Stato costituisce il punto di riferimento fondamentale per evitare fenomeni di fondamentalismo e integralismo religioso e per ottenere il risultato di una civile convivenza fra tutti, a prescindere dalle diverse connotazioni di ciascuno: religiose, etiche, razziali, linguistiche, etniche, politiche, sessuali ecc.
Ciò posto, in uno Stato laico (qual è il nostro) ed in cui la sfera sociale dovrebbe essere ben distinta rispetto a quella religiosa, non si potrebbero in alcun modo «inibire» le manifestazioni artistiche, anche se «sospettate di offendere il sentimento religioso di qualcuno».
Con queste parola la Suprema Corte ha respinto la richiesta di risarcimento per danni morali avanzata da un cittadino nei confronti della Biennale di Venezia, ritenuta "colpevole" di aver messo in scena - nel 2007 - il balletto "Messiah Game", lettura in chiave sadomaso della Passione di Cristo.
Detto spettacolo era stato ritenuto, da molti, gravemente offensivo «del comune sentire medio del cittadino cattolico, oltre che lesivo del diritto di libertà religiosa garantito dall'articolo 19 della Costituzione».
Analoga accusa era stata mossa nel 1988 nei confronti di un film di Martin Scorsese che aveva presentato alla Mostra del Cinema "L’ultima tentazione di Cristo", film ritenuto – da molti esponenti del mondo cristiano – addirittura blasfemo.
I Giudici, tuttavia, hanno affermato che tra i «principi fondamentali della Repubblica ci sono la promozione e lo sviluppo della cultura, la libertà dell’arte e della scienza e pertanto sono pienamente consentite le manifestazioni artistiche e scientifiche, che possono svolgersi senza dover subire condizionamenti o indirizzi di sorta».
«La carta costituzionale» sottolinea la Cassazione «afferma la laicità dello Stato, il che esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi della religione cristiana, purché non si pongano problemi di ordine pubblico o rilevanza penale». Esiste, infatti, la libertà di manifestazione del proprio pensiero [3] (anche artistico) che in uno Stato laico non può subire condizionamenti "moralistici".

Vero è che in questi casi il pubblico ha sempre ragione. Ed infatti è sempre il "popolo sovrano"  (insieme alla critica) a decretare il successo o a stroncare un film, un’opera teatrale o una manifestazione artistica. Il pubblico, ovviamente, è liberissimo di esprimere il proprio giudizio che ben potrà essere ancorato alla propria morale o al proprio sentire religioso. A tanto però non potrà far riferimento per chiedere un risarcimento del danno morale.
Ed infatti, il singolo che - invocando la propria sensibilità religiosa  - pretenda di ottenere un ristoro economico dopo aver visto una rappresentazione a suo dire blasfema, oltre a non essersi goduto lo spettacolo resterà a mani vuote.



[1] C. Cass. sez. I, sentenza n. 1468 del 23.03.2017 (presidente Bernabei, Relatore Sambito)
[2] Il principio di laicità si ricava dalla lettura combinata di numerose disposizioni della Costituzione. Come ha precisato al Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, il principio di laicità, declinato negli articoli 2, 3, 7, 8, 19, e 22, rappresenta un principio “supremo” che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale.
[3] Art. 21 Cost.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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giovedì 16 marzo 2017

Cliente Banca segnalato indebitamente alla Centrale rischi

E' sempre più frequente il contenzioso ingenerato da indebite iscrizioni/segnalazioni di clienti alla Centrale Rischi con conseguente obbligo della banca di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Cos'è la Centrale Rischi?
La Centrale Rischi è un sistema informativo della situazione debitoria della clientela verso le banche e le società finanziarie istituita presso la Banca d'Italia.
Le informazioni raccolte sono quelle costantemente comunicate dagli intermediari che hanno l'obbligo di riferire alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
Accanto alla CR, di dimensioni e valenza pubblica, vi sono poi diverse centrali rischi private quali la Crif S.p.A. o il Consorzio di tutela del credito.
I dati della CR sono estremamente sensibili e, dunque, riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, mentre per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario.

A cosa serve?
Le informazioni raccolte ed archiviate dalla CR sono rese accessibili alle banche ed agli intermediari finanziari per consentire valutazioni sull’affidabilità di chi, ad esempio, intende ottenere un prestito o in ogni caso intende attivare un nuovo rapporto finanziario.
I dati contenuti nella Centrale dei Rischi sono di fondamentale importanza per chi intende accedere al credito o, comunque, necessita di un costante ricorso al credito, in particolare per le imprese.
Sebbene le segnalazioni in CR non riguardino solo eventi negativi, sono i soggetti destinatari di  segnalazioni negative che subiscono le maggiori conseguenze dalla segnalazione stessa. Infatti, costoro sono sempre ritenuti “cattivi pagatori” e ciò determina per costoro l’impossibilità di accedere al credito, nonché rischiare la revoca delle linee di credito già concesse con tutte le conseguenze che ne derivano.
Si precisa in ogni caso che la segnalazione negativa non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una difficoltà economica non transitoria.

Come anticipato, una segnalazione negativa in CR può avere delle conseguenze disastrose in capo al soggetto che ne è destinatario.  Se poi la segnalazione è effettuata in maniera illegittima o in ogni caso abusiva, il danno è evidentemente maggiore.
Infatti, una errata o abusiva segnalazione in Centrale Rischi può comportare, specie per le imprese, un serio pregiudizio alla reputazione nonché all’immagine del segnalato. In un caso del genere è indiscutibile la responsabilità della banca segnalante nei confronti del cliente danneggiato per difetto della diligenza professionale richiesta alla banca nella valutazione di tutti i presupposti richiesti per procedere alla segnalazione.

Al riguardo va detto che la Suprema Corte di Cassazione riconosce in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore in CR sia il danno non patrimoniale alla persona con riferimento all'onore e alla reputazione sia il danno al patrimonio (cfr. Cass. 18316/2007; 12929/2007; 9233/2007; 14977/2006) ed entrambi tali danni possono essere liquidati in via equitativa (cfr. Cass. 22061/2008).
Mentre con riferimento al danno patrimoniale e dunque al lucro cessante è necessaria la prova del pregiudizio in concreto subito a causa dell'errata segnalazione, la lesione all'immagine costituisce un "danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza" (cfr. Trib. Cosenza, ord. 16.02.2017, conforme Trib. Roma, sent. 21.05.2014).
Secondo il citato orientamento l’errata segnalazione in Centrale  Rischi determina il verificarsi di un danno “in re ipsa”,ossia immediato e contestuale alla stessa segnalazione che legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover provare il danno subito e che, pertanto, può essere liquidato anche in via equitativa dal giudice.

Per dovere di completezza si precisa, tuttavia, che il principio anzidetto è tutt'altro che pacifico in giurisprudenza, dovendosi segnalare la presenza di un orientamento - cospicuo- di segno opposto che ritiene che il danno da illegittima segnalazione in CR non sia in re ipsa ma vada provato (cfr. Cass. 1931/2017).

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lunedì 20 febbraio 2017

Lotta al precariato, risarcimento del danno e diritto di stabilizzazione

Sei un dipendente pubblico precario da oltre 36 mesi? Hai diritto al risarcimento del danno e potresti anche essere stabilizzato

Forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.
Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].
Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe,  resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

Quali i rimedi?
Come abbiamo detto, i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:
  •         un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  •     un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).
L’aspetto più interessante è che l’indennità forfettaria spetta di diritto al precario statale che abbia lavorato per oltre 36 mesi presso il medesimo datore di lavoro pubblico.
Detta indennità, infatti, viene attribuita automaticamente e senza che il lavoratore sia chiamato a provare alcunché. A tal fine, sarà sufficiente dimostrare al Giudice di aver accumulato più di 36 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze della P.A. con contratti a tempo determinato.
Per ottenere, invece, il risarcimento del danno per la c.d perdita di chances è richiesto l’assolvimento, da parte del lavoratore, di un più "pesante" onere probatorio. Costui dovrà, infatti, dimostrare che se - ad esempio - l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative siano sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Amministrazione.

A quanto ammontano le cifre del risarcimento?
Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato avranno sicuramente diritto ad un’indennità di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa forma di tutela, come già sottolineato, è automatica in quanto necessaria – a detta della Corte di Cassazione - al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.
Nulla osta, inoltre, a che il dipendente pubblico riesca ad ottenere un risarcimento anche maggiore rispetto alla predetta indennità forfettaria.
Se il precario riesce a dimostrare di aver subito un danno ulteriore a cagione della situazione di illegittima precarizzazione sofferta, anche detto danno dovrà essere risarcito.
Tuttavia, se è vero che l’indennità forfettaria verrà riconosciuta automaticamente è anche vero che ottenere un risarcimento maggiore sarà più difficile (atteso il diverso onere della prova incombente, a tal fine, sul lavoratore).

Prospettive di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego
Secondo l’orientamento attualmente maggioritario, il dipendente pubblico che abbia subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego non avrebbe diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A detta conversione osterebbe la c.d. “regola del concorso” per accedere al pubblico impiego. I sostenitori di questo orientamento sostengono che se non ci fosse questo divieto, sarebbero minati sia il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (visto che le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso) sia il principio di buon andamento imposti dalla Costituzione [4].
Tuttavia, preme sottolineare che non mancano "voci fuori dal coro", secondo le quali nulla osterebbe alla stabilizzazione dei precari del pubblico impiego.
Alcuni giudici [5], infatti, ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.
Vediamo perché.
In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai predetti "vincoli costituzionali". Ed infatti, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.
Ciò posto, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.
Come facile intuire, la questione è molto controversa, di talché la stessa è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
In attesa che quest’ultima si pronunci, il consiglio pratico per i precari del pubblico impiego è quello di ricorrere al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno che, come evidenziato, spetta automaticamente, non rinunciando alla stabilizzazione, che potrebbe presto diventare un indiscutibile diritto anche nel pubblico impiego.

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[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 97 Cost.
[5] ex multibus, Trib. di Trapani, ordinanza del 05.09.2016; Trib. di Foggia, ordinanza del 26.10.2016
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.

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