Visualizzazione post con etichetta diritto del lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto del lavoro. Mostra tutti i post

martedì 27 giugno 2017

Precariato in Italia: osservazione europee

Il brano che segue è tratto dal Rapporto 2017 dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa.
Si tratta di un estratto relativo alla situazione del precariato e della illegittima reiterazione di contratti a termine.
Per consultare il Rapporto completo segnaliamo il sito http://www.europeanrights.eu/

"Corti nazionali

Italia

Risarcibile il danno da violazione del diritto comunitario in caso di illegittimità di contratti a termine.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22552/2016 del 7 novembre 2016, in materia di reiterazione dei contratti a termine nel settore scuola, esamina la sentenza Mascolo della Corte di giustizia e la successiva decisione della Corte costituzionale italiana, nel quadro dei rapporti tra ordinamento interno e sovranazionale, e stabilisce le condizioni ed i limiti del risarcimento del danno per una reiterazione abusiva dei contratti.
 
Al lavoratore spetta un risarcimento del danno in caso di violazione del diritto dell’Unione che possa essere presuntivamente accertato.
 
Con la sentenza n. 5072/2016 del 15 marzo 2016 la Corte di cassazione, in materia di risarcimento da violazione del diritto comunitario (direttiva sui contratti a termine), esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia e ritiene che il danno possa essere presuntivamente accertato e liquidato in un’indennità pari alle mensilità spettanti in caso di conversione di un illegittimo contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, salvo che il lavoratore non provi un danno maggiore. 
 
È compatibile con il diritto dell’Unione il divieto di conversione di contratti illegittimi a termine in rapporti a tempo indeterminato nel settore pubblico? 
 
Con ordinanza del Tribunale di Foggia del 27 ottobre 2016 si è sollevata questione di costituzionalità delle norme che impediscono la stabilizzazione del rapporto per i precari del settore sanitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.
 
Le sanzioni previste dall’ordinamento italiano per la reiterazione dei contratti a termine sono compatibili con il diritto dell’Unione? 

Con ordinanza del 5 settembre 2016 il Tribunale di Trapani ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’adeguatezza e dissuasività delle sanzioni previste per l’abuso nella stipula di contratti a tempo determinato nel comparto della scuola".
 
Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
 
 

martedì 14 febbraio 2017

Dipendenti fondazioni liriche e conversione del contratto a termine

La disciplina degli enti lirici, anche dopo la riforma del 1967, era caratterizzata da un modello pubblicistico che presentava una serie di criticità: la totale dipendenza dai finanziamenti pubblici, l'ingerenza degli organi politici sia centrali che locali, la burocratizzazione crescente degli enti stessi, il costo eccessivo del personale dipendente.
I problemi di carattere finanziario ed il crescere del deficit hanno reso necessario prima la creazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nel 1985 e poi l'assunzione della veste privatistica nel 1996 (d. lgs. n. 367/1996): iniziava così il processo di privatizzazione degli enti lirici trasformati in fondazioni di diritto privato.
I vantaggi di tale trasformazione dovevano ravvisarsi nello snellimento degli organi e, soprattutto, nella privatizzazione del rapporto di lavoro.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la disciplina del contratto a termine dalla L. n. 230/1962 al d. lgs. 81/2015 ha visto una serie molto ampia di interventi legislativi, talvolta anche di segno opposto diretti ad indebolire un principio fondamentale dell'ordinamento lavoristico: il rapporto di regola ad eccezione tra contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Il rispetto di tale principio imporrebbe, tuttavia, l'adozione di norme di contrasto al ricorso abusivo all'assunzione precaria e sanzionatorie delle eventuali violazioni.
Le riforme lavoristiche degli ultimi anni, invece, sembrano muoversi nella direzione opposta fino a culminare nel d. lgs. 81 del 2015 a mente del quale non è necessaria una causa obiettiva - organizzativa, produttiva, tecnica, sostitutiva- che giustifichi l'assunzione precaria.
Nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2015 è disposta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso del superamento del limite temporale di 36 mesi o nel caso di violazione dell'apposita procedura di stipulazione assistita che consente - per la durata di ulteriori 12 mesi - di superare una sola volta il suddetto ammontare comprensivo di proroghe e rinnovi.
Ai sensi dell'art. 21 del detto decreto, nel caso di ricorso a un numero di proroghe superiore a cinque si ha trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato solo a partire dalla sesta proroga etc.
La misura sanzionatoria della conversione del contratto a termine, attuabile per via giudiziaria, tuttavia allo stato non è prevista nel settore pubblico, sebbene come già anticipato nel nostro articolo del 28 gennaio u.s., il dibattito sul punto sia del tutto aperto soprattutto in seguito alle sentenze della Corte di Giustizia UE.
Nell'ambito del quadro normativo anzidetto la Corte Costituzionale, investita della questione, si è soffermata sulla legittimità delle norme riguardanti il divieto di conversione nell'ambito del settore musicale.
La questione trae origine dal ricorso di un dipendente della Fondazione Teatro Maggio musicale fiorentino, assunto con ben 34 contratti di lavoro a termine reiterati per 7 anni a partire dal 1997.
In primo grado il Tribunale ha dichiarato la nullità del termine apposto per difetto delle esigenze di temporaneità e la conseguente instaurazione di un contratto a tempo indeterminato. La decisione veniva confermata anche in appello.
La norma applicata dai giudici di merito ossia l'art. 3 D.L. 64/2010 come convertito dalla L. 100/2010 , tuttavia,  subiva una modifica ad opera del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", finendo col privare del diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro anche chi che aveva ottenuto una pronuncia favorevole.  
Il giudice a quo però riteneva che si stava perpetrando una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento e ha rimesso la legittimità della riforma del 2013 al vaglio della Corte Costituzionale.
Se da un lato, infatti, il legislatore si era mosso nel senso della privatizzazione degli enti lirici, dall'altro - con il divieto assoluto di conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato per i dipendenti degli enti stessi - aveva dato vita ad una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti delle fondazioni musicali e gli altri lavoratori del settore privato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 260 dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), [...] "nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, [...] si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine".
La Consulta, con la decisione in commento, ha ammesso che anche per i dipendenti delle fondazioni liriche, in quanto enti di diritto privato, la violazione delle norme riguardanti il contratto a termine e l'assenza degli elementi che legittimerebbero la sua temporaneità, devono necessariamente condurre alla conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.