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mercoledì 29 novembre 2017

Stipendio statali bloccato: via al maxirisarcimento


I dipendenti statali possono richiedere allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco incostituzionale dello stipendio


Sono circa 86mila gli impiegati statali che hanno visto bloccato il loro stipendio. I dipendenti pubblici, infatti, da gennaio 2010 ad oggi - quindi per quasi otto anni consecutivi - non hanno avuto nessun adeguamento stipendiale rispetto all’aumento del costo della vita.

L’illegittimità e incostituzionalità del mancato rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale nel 2015 [1] che ha riconosciuto che il blocco della contrattazione collettiva viola la legge [2] che stabilisce, per i dipendenti pubblici, il diritto all’adeguamento annuale dello stipendio rispetto all’aumento del costo della vita.

Stipendio statali: sblocco dei contratti

In attesa del via libera allo sblocco dei contratti degli statali, che dovrebbe avvenire a breve e nonostante le promesse del Governo dell’esiguo rimborso una tantum in busta paga resta il problema relativo al danno subito dai lavoratori pubblici negli anni passati: gli stipendi, infatti, sono fermi dal 2010.L’illegittimità del blocco degli stipendi, però, è limitata al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. Ciò non significa che per il periodo pregresso non sia possibile ottenere il risarcimento. Sul punto, però, è bene compiere delle precisazioni. 


Stipendio statali bloccato: risarcimento e indennizzo

Il blocco della contrattazione collettiva per gli stipendi statali è stato previsto da una legge del 2010 [3]. Ciò significa che dal 2010 al 2015 - anno in cui questa legge è stata dichiarata illegittima - il mancato adeguamento degli stipendi è stato il frutto dell’osservanza di una disposizione normativa e pertanto, sebbene produttivo di un danno, dal compimento di un’attività formalmente lecita. Dal momento in cui, invece, questa legge è divenuta incostituzionale, il mancato adeguamento – produttivo del medesimo danno – è diventato un’attività illecita e dunque idonea a far sorgere in capo al dipendente pubblico il diritto al risarcimento del danno.

Dunque per riepilogare, il risarcimento deriva dal compimento di un’attività illecita mentre l’indennizzo dal compimento di attività lecita. Questa distinzione giuridica non cambia la sostanza dei fatti, ossia il diritto di poter richiedere allo Stato la liquidazione di una somma pari a quella che il dipendente avrebbe dovuto percepire se il suo contratto fosse stato correttamente adeguato.

Fatta questa opportuna premessa si può dunque affermare che i dipendenti pubblici possono chiedere allo Stato il risarcimento per inadempimento per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 luglio 2015 e fino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione negli anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo da “attività legittima” dello Stato.

Da gennaio 2010, pertanto, i dipendenti pubblici non hanno mensilmente percepito l’adeguamento del loro stipendio a causa di un provvedimento legislativo che nel 2015 è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. Il disagio economico è stato patito in diretta conseguenza di una norma che non esiste più dal mese di agosto 2015. Ma nonostante questo il blocco è oggi ancora attivo e gli adeguamenti non arrivano. È di tutta evidenza che i dipendenti pubblici hanno diritto a richiedere gli incrementi stipendiali che avrebbero dovuto ricevere nei circa 85 mesi finora trascorsi. Pertanto ciascun lavoratore statale può richiedere giudizialmente allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco dichiarato incostituzionale.

E tra indennizzo (dal 2010 al 30.07.2015) e risarcimento (dal 30.05.2015 all’effettivo rinnovo) si parla di cifre molto elevate che nulla hanno a vedere con il contentino dell’una tantum di cui si discute in questi giorni.



[1] Corte Costituzionale, sent. n. 178 del 24.06.2015.

[2] L. n. 448/1998.

[3] dall’anno 2010 è stato disposto dall’art. 9 comma 17 del D. L. 78/2010 convertito dall’art 1 c. 1 della L. n. 122/2010.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale 
Produzione riservata




martedì 14 febbraio 2017

Dipendenti fondazioni liriche e conversione del contratto a termine

La disciplina degli enti lirici, anche dopo la riforma del 1967, era caratterizzata da un modello pubblicistico che presentava una serie di criticità: la totale dipendenza dai finanziamenti pubblici, l'ingerenza degli organi politici sia centrali che locali, la burocratizzazione crescente degli enti stessi, il costo eccessivo del personale dipendente.
I problemi di carattere finanziario ed il crescere del deficit hanno reso necessario prima la creazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nel 1985 e poi l'assunzione della veste privatistica nel 1996 (d. lgs. n. 367/1996): iniziava così il processo di privatizzazione degli enti lirici trasformati in fondazioni di diritto privato.
I vantaggi di tale trasformazione dovevano ravvisarsi nello snellimento degli organi e, soprattutto, nella privatizzazione del rapporto di lavoro.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la disciplina del contratto a termine dalla L. n. 230/1962 al d. lgs. 81/2015 ha visto una serie molto ampia di interventi legislativi, talvolta anche di segno opposto diretti ad indebolire un principio fondamentale dell'ordinamento lavoristico: il rapporto di regola ad eccezione tra contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Il rispetto di tale principio imporrebbe, tuttavia, l'adozione di norme di contrasto al ricorso abusivo all'assunzione precaria e sanzionatorie delle eventuali violazioni.
Le riforme lavoristiche degli ultimi anni, invece, sembrano muoversi nella direzione opposta fino a culminare nel d. lgs. 81 del 2015 a mente del quale non è necessaria una causa obiettiva - organizzativa, produttiva, tecnica, sostitutiva- che giustifichi l'assunzione precaria.
Nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2015 è disposta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso del superamento del limite temporale di 36 mesi o nel caso di violazione dell'apposita procedura di stipulazione assistita che consente - per la durata di ulteriori 12 mesi - di superare una sola volta il suddetto ammontare comprensivo di proroghe e rinnovi.
Ai sensi dell'art. 21 del detto decreto, nel caso di ricorso a un numero di proroghe superiore a cinque si ha trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato solo a partire dalla sesta proroga etc.
La misura sanzionatoria della conversione del contratto a termine, attuabile per via giudiziaria, tuttavia allo stato non è prevista nel settore pubblico, sebbene come già anticipato nel nostro articolo del 28 gennaio u.s., il dibattito sul punto sia del tutto aperto soprattutto in seguito alle sentenze della Corte di Giustizia UE.
Nell'ambito del quadro normativo anzidetto la Corte Costituzionale, investita della questione, si è soffermata sulla legittimità delle norme riguardanti il divieto di conversione nell'ambito del settore musicale.
La questione trae origine dal ricorso di un dipendente della Fondazione Teatro Maggio musicale fiorentino, assunto con ben 34 contratti di lavoro a termine reiterati per 7 anni a partire dal 1997.
In primo grado il Tribunale ha dichiarato la nullità del termine apposto per difetto delle esigenze di temporaneità e la conseguente instaurazione di un contratto a tempo indeterminato. La decisione veniva confermata anche in appello.
La norma applicata dai giudici di merito ossia l'art. 3 D.L. 64/2010 come convertito dalla L. 100/2010 , tuttavia,  subiva una modifica ad opera del D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", finendo col privare del diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro anche chi che aveva ottenuto una pronuncia favorevole.  
Il giudice a quo però riteneva che si stava perpetrando una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e affidamento e ha rimesso la legittimità della riforma del 2013 al vaglio della Corte Costituzionale.
Se da un lato, infatti, il legislatore si era mosso nel senso della privatizzazione degli enti lirici, dall'altro - con il divieto assoluto di conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato per i dipendenti degli enti stessi - aveva dato vita ad una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti delle fondazioni musicali e gli altri lavoratori del settore privato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 260 dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), [...] "nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, [...] si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine".
La Consulta, con la decisione in commento, ha ammesso che anche per i dipendenti delle fondazioni liriche, in quanto enti di diritto privato, la violazione delle norme riguardanti il contratto a termine e l'assenza degli elementi che legittimerebbero la sua temporaneità, devono necessariamente condurre alla conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.

lunedì 13 febbraio 2017

La Corte Costituzionale bacchetta il legislatore del processo Pinto

Lo Stato italiano lavora con fatica e scarsi risultati per abbreviare la durata dei processi civili e limitare le condanne inflitte dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per la violazione dell'art. 6 della CEDU[1], con il quale i Paesi aderenti si impegnano ad assicurare la definizione dei giudizi in tempi ragionevoli.
In ossequio all'impegno assunto con la Convenzione, nel 2001 e a complemento necessario dello sforzo riformatore, l'Italia ha adottato - sebbene con un ritardo di 46 anni - nel proprio sistema interno  un procedimento volto ad indennizzare il cittadino "vittima" di un processo eccessivamente ed irragionevolmente lungo, dirottando verso i giudici nazionali quei ricorsi prima rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Obiettivo primario della Convenzione è quello di assicurare che gli Stati aderenti, qualora non rispettosi del dettato dell'art. 6 anzidetto, adottino dei rimedi interni idonei a consentire agli interessati di conseguire un ristoro per l'eccessiva durata del giudizio, senza necessità di adire i giudici di Strasburgo.
Come detto, tale rimedio è stato introdotto nell'ordinamento nazionale con la legge n. 89 del 2001, nota come Legge Pinto dal nome del senatore primo firmatario del disegno di legge.
I risultati dell'auspicato intervento, tuttavia, si sono rivelati disastrosi.
Per la finanza pubblica: secondo i dati riportati dal Governo, nel 2015 il debito arretrato per liquidazioni ex legge Pinto era pari a 456 milioni di euro.
Per la giustizia: l'effetto immediato dell'adozione del rimedio è stata la devoluzione alle Corti d'Appello di un consistente contenzioso, con l'effetto di aggravare i tempi delle decisioni in appello ed il flusso dei ricorsi alla Corte di Strasburgo è persino aumentato avendo addirittura ampliato le occasioni per ricorrere.
Infatti un numero crescente di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo riguarda proprio l'eccessiva durata del giudizio di riparazione e le lungaggini nella liquidazione dell'indennizzo riconosciuto dalla Corte d'Appello.
A causa delle dette criticità il legislatore è intervenuto prima nel 2012 modificando i presupposti per l'indennizzo e il procedimento e poi nel 2015 - per ridurre gli indennizzi- subordinando la tutela indennitaria alla dimostrazione della parte di avere esperito tutti i rimedi acceleratori consentiti nel giudizio presupposto.
Con la riforma del 2012 il legislatore ha definito tollerabile la durata di un giudizio, articolato su due gradi di merito ed uno di legittimità, che sia concluso entro sei anni, lasciando tuttavia irrisolta la valutazione di tollerabilità o meno di un processo strutturato in un unico grado e tra questi quella dello stesso procedimento indennitario ex legge Pinto.
L'intervento riformatore ha dunque posto ulteriori dubbi sulla legittimità della normativa nazionale, come rilevato in ben sei ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Firenze che ha censurato l'art. 2 della legge 89/20011. 
Secondo la Corte fiorentina, le soglie stabilite dalla riforma del 2012 dovevano applicarsi a qualunque processo di cognizione e dunque anche allo stesso procedimento regolato dalla stessa legge Pinto. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 19 febbraio 2016, ha stabilito che:
- il termine di tollerabilità di sei anni debba intendersi riferito ai soli giudizi articolati in due gradi di merito ed uno di legittimità;
- i termini di durata ragionevoli devono intendersi fissati in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed un anno per il giudizio di legittimità;
- al processo per equo indennizzo ex legge Pinto non può ritenersi applicabile il termine di tollerabilità di tre anni previsto dall'art.2 comma 2bis della stessa legge in quanto si vanificherebbe la sua finalità.
Con riguardo a tale ultimo aspetto la Consulta ha precisato che ritenere ragionevole la durata di tre anni per il giudizio di equo indennizzo contrasterebbe con l'art. 111, comma 2 e con l'art. 117, comma 1 Cost. con riferimento all'art. 6 della Cedu e  significherebbe vanificare ogni finalità della legge stessa.
La decisione della Corte Costituzionale relativamente alla durata del giudizio di equa riparazione impone alcune considerazioni che costituiscono anche un monito per il legislatore: se oggi la durata triennale è stata giudicata inadeguata per il giudizio regolato dalla legge Pinto, è possibile che in futuro il dubbio di costituzionalità possa investire altri procedimenti caratterizzati da analoghe esigenze di rapida definizione.





[1] art. 6, par. 1, Cedu prevede che ogni persona "ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge...".

mercoledì 8 febbraio 2017

D’ora in poi i figli potranno avere il cognome della madre

Con una recentissima sentenza destinata a passare alla storia [1], la Corte Costituzionale ha stabilito per la prima volta che i figli non dovranno più avere obbligatoriamente il cognome del padre.
La Consulta, infatti, ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno quando è presente una comune volontà da parte dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.
Se sono d'accordo, quindi, i genitori potranno dare al figlio il doppio cognome o anche solo il cognome della madre.
La sentenza della Consulta trae le sue origini dal ricorso di una coppia italo-brasiliana che richiedeva di poter registrare il proprio figlio, avente doppia cittadinanza, sia con il cognome del padre che con quello della madre.
La richiesta della coppia era stata respinta in base ad un’antica consuetudine secondo la quale ai figli nati nel matrimonio deve essere attribuito esclusivamente il cognome del padre di famiglia, con il (problematico) risultato che mentre in Brasile il bambino poteva essere registrato con il doppio cognome, in Italia la registrazione poteva avvenire solo per il cognome paterno.
In secondo grado, la Corte d’appello di Genova sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La Corte, investita della questione, ha stabilito che d’ora in poi i figli ben potranno avere il cognome della madre accanto a quello del padre.
A tal fine non sarà più necessario avviare infinite lungaggini burocratiche: l’unico requisito richiesto sarà  la volontà ed il comune accordo dei due genitori.
Si ricorda, infatti, che prima del dictum della Corte Costituzionale l’unico modo per ottenere il doppio cognome per il figlio passava attraverso un intricato iter burocratico che prevedeva una richiesta al Prefetto, la cui decisione era discrezionale e quindi tutt’altro che certa.
Da adesso in poi, invece, si userà un criterio più rispettoso dell’autonomia e della parità tra i coniugi e non più relegato ad una vetusta consuetudine, frutto di una civiltà patriarcale che, dati i tempi, non ha più ragione di esistere.


 [1] Corte Cost., 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286; Grossi Presidente - Amato Redattore