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mercoledì 29 novembre 2017

Stipendio statali bloccato: via al maxirisarcimento


I dipendenti statali possono richiedere allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco incostituzionale dello stipendio


Sono circa 86mila gli impiegati statali che hanno visto bloccato il loro stipendio. I dipendenti pubblici, infatti, da gennaio 2010 ad oggi - quindi per quasi otto anni consecutivi - non hanno avuto nessun adeguamento stipendiale rispetto all’aumento del costo della vita.

L’illegittimità e incostituzionalità del mancato rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale nel 2015 [1] che ha riconosciuto che il blocco della contrattazione collettiva viola la legge [2] che stabilisce, per i dipendenti pubblici, il diritto all’adeguamento annuale dello stipendio rispetto all’aumento del costo della vita.

Stipendio statali: sblocco dei contratti

In attesa del via libera allo sblocco dei contratti degli statali, che dovrebbe avvenire a breve e nonostante le promesse del Governo dell’esiguo rimborso una tantum in busta paga resta il problema relativo al danno subito dai lavoratori pubblici negli anni passati: gli stipendi, infatti, sono fermi dal 2010.L’illegittimità del blocco degli stipendi, però, è limitata al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. Ciò non significa che per il periodo pregresso non sia possibile ottenere il risarcimento. Sul punto, però, è bene compiere delle precisazioni. 


Stipendio statali bloccato: risarcimento e indennizzo

Il blocco della contrattazione collettiva per gli stipendi statali è stato previsto da una legge del 2010 [3]. Ciò significa che dal 2010 al 2015 - anno in cui questa legge è stata dichiarata illegittima - il mancato adeguamento degli stipendi è stato il frutto dell’osservanza di una disposizione normativa e pertanto, sebbene produttivo di un danno, dal compimento di un’attività formalmente lecita. Dal momento in cui, invece, questa legge è divenuta incostituzionale, il mancato adeguamento – produttivo del medesimo danno – è diventato un’attività illecita e dunque idonea a far sorgere in capo al dipendente pubblico il diritto al risarcimento del danno.

Dunque per riepilogare, il risarcimento deriva dal compimento di un’attività illecita mentre l’indennizzo dal compimento di attività lecita. Questa distinzione giuridica non cambia la sostanza dei fatti, ossia il diritto di poter richiedere allo Stato la liquidazione di una somma pari a quella che il dipendente avrebbe dovuto percepire se il suo contratto fosse stato correttamente adeguato.

Fatta questa opportuna premessa si può dunque affermare che i dipendenti pubblici possono chiedere allo Stato il risarcimento per inadempimento per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia dal 30 luglio 2015 e fino alla data in cui avverrà l’effettivo rinnovo del contratto. Per i periodi pregressi, cioè per il blocco della contrattazione negli anni che precedono la sentenza, è possibile chiedere un indennizzo da “attività legittima” dello Stato.

Da gennaio 2010, pertanto, i dipendenti pubblici non hanno mensilmente percepito l’adeguamento del loro stipendio a causa di un provvedimento legislativo che nel 2015 è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. Il disagio economico è stato patito in diretta conseguenza di una norma che non esiste più dal mese di agosto 2015. Ma nonostante questo il blocco è oggi ancora attivo e gli adeguamenti non arrivano. È di tutta evidenza che i dipendenti pubblici hanno diritto a richiedere gli incrementi stipendiali che avrebbero dovuto ricevere nei circa 85 mesi finora trascorsi. Pertanto ciascun lavoratore statale può richiedere giudizialmente allo Stato il risarcimento e l’indennizzo per aver patito il blocco dichiarato incostituzionale.

E tra indennizzo (dal 2010 al 30.07.2015) e risarcimento (dal 30.05.2015 all’effettivo rinnovo) si parla di cifre molto elevate che nulla hanno a vedere con il contentino dell’una tantum di cui si discute in questi giorni.



[1] Corte Costituzionale, sent. n. 178 del 24.06.2015.

[2] L. n. 448/1998.

[3] dall’anno 2010 è stato disposto dall’art. 9 comma 17 del D. L. 78/2010 convertito dall’art 1 c. 1 della L. n. 122/2010.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale 
Produzione riservata




sabato 18 febbraio 2017

Dipendenti pubblici: via libera al decreto "anti-furbetti"


I dipendenti pubblici che "strisciano" il badge e poi escono saranno sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni.

Proprio ieri (17 febbraio 2017) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sul licenziamento lampo dei c.d. "furbetti del cartellino".
Si tratta di uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia, che si pone l’obiettivo (si spera!) di acuire la severità nei confronti dei c.d. "fannulloni" della P.A. e di valorizzare il riconoscimento per chi invece "lavora bene".
Detto decreto prevede che i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e poi si allontanano dal posto di lavoro dovranno essere sospesi entro 48 ore dalla commissione del fatto.
Dopodiché avrà inizio il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla sospensione: nel caso in cui l’illecito risulti provato seguirà immancabilmente il licenziamento.
Si tratta di un procedimento molto accelerato. Come evidenziato, infatti, l’iter per accertare l’abuso non potrà essere lungo come quello attuale che può durare sino a 120 giorni, ma dovrà concludersi entro un mese.
"Non c’è scampo", quindi, per chi venga colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrino l’accesso sul posto di lavoro ed il successivo allontanamento: chi falsifica la propria presenza in ufficio verrà immediatamente sospeso e poi licenziato.
Si badi bene, la sospensione non riguarda solo l’incarico, ma anche la retribuzione.
Ed infatti, in tali ipotesi – fatto salvo il diritto all’eventuale assegno alimentare  –  al lavoratore "sleale" verrà immediatamente negato lo stipendio.
La sospensione (dall’incarico e dalla retribuzione) deve essere disposta dal responsabile della struttura ove il dipendente "disonesto" presti la propria attività lavorativa, senza che sia nemmeno necessario previamente sentire cosa il lavoratore abbia da dire "a sua discolpa". Non c’è, infatti, alcun obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
A tal proposito si evidenzia che, secondo quanto dispone il decreto "anti-furbetti", se il dirigente omette di denunciare l’abuso entro le 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto incorrerà in pesanti sanzioni, rischiando addirittura il licenziamento. Orbene, se si considera che ad oggi il dirigente "omertoso" non rischia quasi nulla se non al massimo una sospensione, evidenti risultano le finalità della riforma.
Ed invero, sarebbe anche ora di sfatare il mito del posto fisso, quale "poltrona" comoda e foriera esclusivamente di "nullafacenza", dando al contempo merito  a chi , al contrario, ogni giorno fa il proprio dovere con diligenza e rispetto.