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venerdì 30 giugno 2017

Precari e stabilizzazione: in arrivo le risposte della Corte Europea

Sono in arrivo, per molti lavoratori del pubblico impiego, le tanto attese riposte sulla propria condizione di precarietà.
A rispondere sarà direttamente la Corte Europea, il cui primo pronunciamento avverrà a giorni: precisamente il 13 luglio p.v.

Procediamo con ordine.
Come ormai noto, la stipula dei contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso ai danni del lavoratore. Abuso che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

La Pubblica Amministrazione, dunque, non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  •  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Secondo l’orientamento attualmente maggioritario non spetterebbe, invece, al precario statale la c.d. stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.
Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare detta conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure selettive [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.

Ebbene, alcuni giudici non sono d’accordo e ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.

Ed infatti:

-          Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 ottobre 2016 ha sollevato questione di illegittimità costituzionalità delle norme che impediscono la stabilizzazione del rapporto per i precari del settore sanitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.

-          Con ordinanza del 5 settembre 2016 il Tribunale di Trapani ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’adeguatezza e dissuasività delle sanzioni previste per l’abuso nella stipula di contratti a tempo determinato nel comparto della scuola.

-          Dello stesso avviso sono altri Tribunali della Penisola e, da ultimo, anche il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 7 giugno 2017 ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale, rilevando la contrarietà delle norme italiane rispetto alla Direttiva UE 1999/70.

E le prime risposte da parte della Corte Europea non tarderanno ad arrivare.
La discussione sull’istanza del Tribunale di Trapani è fissata – come da comunicazione della Corte Europea - per il 13 luglio 2017.


Ciò posto, cerchiamo di comprendere perché anche secondo molti giudici italiani (che si sono appunto rivolti alla Corte Europe)  il divieto di stabilizzazione per i precari statali è illegittimo.


In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
Nel settore privato, quindi, il lavoratore (che sia vittima del medesimo abuso subito del lavoratore pubblico) è destinatario di una tutela sicuramente maggiore in quanto potrà ottenere non solo "il posto fisso di lavoro", ma anche un’indennità forfettaria. Detta indennità, che abbiamo visto essere l’unica certezza per il precario pubblico, rappresenta solo la "ciliegina sulla torta" per il precario privato. Per quest’ultimo, infatti, l’indennità forfettaria non rappresenta l’elemento fondamentale del rimedio, ma è di mero contorno e serve solo a ripagarlo per l’attesa del tanto anelato posto fisso di lavoro.
Evidente, quindi, come due soggetti pur trovandosi nella medesima situazione siano destinatari di due trattamenti completamente differenti, sol perché appartengono a diversi settori (il pubblico ed il privato).
E la differenza è davvero eclatante se si considera che:
  • il lavoratore privato non deve provare assolutamente nulla per ottenere il posto di lavoro l’indennità forfettaria. Basterà, infatti, dimostrare l’intervenuto superamento del trentaseiesimo mese di precariato;
  • il lavoratore pubblico, al contrario, non solo dovrà togliersi dalla mente il "posto fisso", ma per ricevere un risarcimento superiore all’indennità forfettaria, dovrà fare i salti mortali. Dovrà far credere che se la P.A. avesse bandito un concorso lui lo avrebbe superato, dovrà sostenere (non si sa come!) che la qualità della sua vita sarebbe migliorata. In poche parole: dovrà dimostrare l’indimostrabile.

Orbene, è pur vero che l’indennità forfettaria prevista quale ristoro per il precario statale non è da buttar via e tutti dovrebbero ricorrere per ottenerla. È anche vero, però, che si tratta di poca cosa a fronte di un contratto a tempo indeterminato, l’unico idoneo a garantire stabilità e tranquillità.
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.

Ciò posto - secondo questi giudici - del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.

I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai "vincoli costituzionali". Come noto, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che - come abbiamo detto sopra - tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).

Al riguardo, questi giudici "illuminati" fanno anche un ulteriore passo in avanti ragionando come segue.
Come abbiamo detto sopra, nel settore pubblico le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso e ciò è espressamente previsto dall’art. 97 della Costituzione [7]. Quindi, prevedere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, significherebbe inevitabilmente violare detto principio.  Principio che vale solo per il pubblico impiego: nel lavoro privato, infatti, non vige la "regola del concorso". Nulla osterebbe, quindi, all’assunzione del lavoratore privato al superamento del trentaseiesimo mese di precariato.
Fin qui tutto chiaro. Se non fosse per un dettaglio.
Anche per il lavoro privato vige un importante principio costituzionale, con la differenza che - in tal caso - non ci si è posti alcun problema a superalo, in nome di un più rilevante diritto (quale - appunto - la stabilizzazione) spettante al lavoratore del settore privato.
I costituzionalisti, infatti, sanno bene che l’art. 41 della Carta Fondamentale stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera».  Ma se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, allora perché si costringe il datore di lavoro privato ad assumere il proprio dipendente, una volta che questi abbia superato il trentaseiesimo mese di precariato?
E soprattutto … perché l’art. 41 Cost. può essere sacrificato a favore del lavoratore privato, mentre di sacrificare l’art. 97 Cost. a favore del precario statale non se ne parla proprio?

Si tratta di interrogativi che fanno riflettere e che riceveranno - a giorni - un giusto responso da parte della Corte di Giustizia Europea.

Siamo disponibili a fornire istruzioni e chiarimenti a chiunque fosse interessato.


[1] Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conformeex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.
[7] Art. 97, 4 comma, Cost. (cit.).

Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Pruduzione riservata


martedì 9 maggio 2017

Concorsi pubblici e danni da ritardo nell’assunzione


Il vincitore di un concorso pubblico che sia stato assunto tardivamente ha diritto ad un risarcimento del danno pari alle somme che avrebbe percepito se fosse stato assunto tempestivamente.

Chi vince un concorso pubblico deve necessariamente essere assunto.
Il vincitore di un concorso, infatti,  vanta un diritto all’assunzione, al quale corrisponde -  in capo al’Amministrazione - un vero e proprio obbligo di assumerlo.
Oltre che obbligatoria, l’assunzione del vincitore deve essere anche  tempestiva.
Ed infatti, chi vince un concorso pubblico non solo deve essere assunto, ma deve anche essere assunto entro un termine ragionevole.
Quanto detto potrebbe sembrare un’ovvietà, ma si tratta di un problema molto diffuso: non sono pochi i casi in cui i vincitori attendono molti anni prima di ottenere "il posto" che gli spetterebbe di diritto (si pensi  - per fare un esempio eclatante - al c.d. Concorsone di Roma Capitale) o, addirittura, non vengono mai assunti.
L’assunzione, invece, dovrebbe sempre avvenire entro termini ragionevoli e previamente determinati in base alle stesse procedure concorsuali.
Se l’Amministrazione non rispetta la predetta tempistica si produce, in capo al vincitore del concorso, un evidente danno. Danno che prende il nome di danno da ritardo nell’assunzione e che, in quanto tale, deve essere risarcito.
In altri termini, il vincitore di un concorso pubblico che non ottenga tempestivamente il posto dall’amministrazione, ha la facoltà di essere risarcito del danno per aver aspettato lungamente o, addirittura, inutilmente. 
Il risarcimento del danno, in questi casi, è pari alla mancata retribuzione percepita. Chi viene assunto in ritardo, infatti, avrà diritto a percepire tutte le somme che gli sarebbero state corrisposte se fosse stato assunto tempestivamente e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera.
Le problematiche legate alla tematica esposta sono state molte volte affrontate dalla giurisprudenza.
Da ultimo, sul tema dei ritardi nelle assunzioni pubbliche si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che – con una recentissima sentenza [1] – ha confermato l’accoglimento di una domanda di risarcimento presentata da un uomo nei confronti di un’amministrazione comunale in ragione della sua tardiva assunzione.

La vicenda
La decisione delle Sezioni Unite prende le mosse dalle vicende di un uomo assunto con un ritardo di ben 17 anni rispetto alla data prevista dalla procedura concorsuale.
Tutto aveva inizio nel lontano 1989, quando un comune della provincia di Cosenza aveva indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un autista di Scuolabus.
All’esito del concorso, erano due i soggetti a collocarsi – a pari merito – primi in graduatoria. L’amministrazione Comunale, tuttavia, dichiarava vincitore solo uno di questi due soggetti, escludendo l’altro candidato.
Il candidato escluso, però, proponeva ricorso al Tar al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della propria esclusione.
Ottenuta sentenza favorevole, confermata dal Consiglio di Stato e poi passata in giudicato, l’uomo chiedeva all’amministrazione comunale di essere – giustamente - assunto. La tanto agognata assunzione, però, avveniva solo nel 2006 e quindi con 17 anni di ritardo rispetto alla data prevista dalla procedura concorsuale.
Orbene, è evidente che il candidato assunto con tale ritardo ha subito un ingente danno economico, in quanto non ha potuto percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate se fosse stato assunto tempestivamente.
Ciò posto, l’uomo ha intrapreso un’altra causa (questa volta civile e non amministrativa) al fine di ottenere il risarcimento del danno da tardiva assunzione. Sia il Tribunale che, in seguito, la Corte d’Appello hanno dato ragione all’uomo,  condannando l'amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite e corrispondenti alla somma di oltre 176 mila euro.
Non rassegnata ad esborsare tale ingente cifra, l’Amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione.
Ebbene, pronunciandosi a Sezioni Unite, anche la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo – ancor meglio – la questione.  

Ritardo nelle pubbliche assunzioni e risarcimento del danno

La ritardata assunzione del vincitore di un concorso pubblico produce in capo a quest’ultimo un danno patrimoniale che deve essere risarcito. Il danno subito è pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate se fosse stato assunto tempestivamente.
In tali casi, quindi, il dipendente avrà diritto all’integrale ricostruzione della propria carriera, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal superamento del concorso.

Risarcimento del danno da ritardata assunzione: decide il giudice civile o il giudice amministrativo?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è dovuta pronunciare anche sul problema della giurisdizione. Il Comune, infatti, aveva sollevato il c.d. difetto di giurisdizione, sostenendo che – in tali ipotesi – la decisione spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario (e quindi al giudice civile).
Facendo richiamo alla normativa di settore [2], tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di risarcimento del danno da ritardo nelle assunzioni pubbliche competente a decidere è il giudice civile.
Ed infatti, nei casi analoghi a quello di specie, oggetto della controversia non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto (di esclusiva competenza del giudice amministrativo), ma si discute della mancanza di una sua tempestiva costituzione e dei danni economici da ciò derivati.
In altri termini, mentre la vicenda relativa all’illegittimità del provvedimento amministrativo di esclusione della graduatoria era di competenza del giudice amministrativo, chiusa quella vicenda, nella successiva causa risarcitoria l’oggetto della controversia riguarda il risarcimento del danno patrimoniale per ritardata assunzione che, in quanto tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ritardata assunzione pubblica: in quanto si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

Un'ulteriore questione su cui si è pronunciata la Suprema Corte riguarda la prescrizione del diritto del candidato ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo nell'assunzione. Secondo il Comune, il termine in questione sarebbe quinquennale con decorrenza dalla data dell’adozione degli atti amministrativi illegittimi e quindi dalla pubblicazione della graduatoria illegittima (avvenuta – nel caso di specie - nel 1989).
La Corte invece ha rimarcato l’autonomia delle due cause, amministrativa per l’annullamento della graduatoria e civile per il risarcimento del danno, affermando che per la seconda il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della tardiva assunzione, in quanto solo in tale momento il soggetto era stato posto in grado di conoscere l’entità del danno subito.

Alla luce di quanto detto, molte volte per l’Amministrazione potrebbe risultare più costoso risarcire i danni da tardiva assunzione, che assumere tempestivamente i vincitori di un concorso pubblico.


[1] C. Cass. Sez. Uni, sent. n. 8687 del 04.04.2017.


[2] Cfr. art. 69, comma 7, del d.lgs n. 165/2001.

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lunedì 20 febbraio 2017

Lotta al precariato, risarcimento del danno e diritto di stabilizzazione

Sei un dipendente pubblico precario da oltre 36 mesi? Hai diritto al risarcimento del danno e potresti anche essere stabilizzato

Forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.
Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].
Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe,  resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

Quali i rimedi?
Come abbiamo detto, i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:
  •         un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  •     un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).
L’aspetto più interessante è che l’indennità forfettaria spetta di diritto al precario statale che abbia lavorato per oltre 36 mesi presso il medesimo datore di lavoro pubblico.
Detta indennità, infatti, viene attribuita automaticamente e senza che il lavoratore sia chiamato a provare alcunché. A tal fine, sarà sufficiente dimostrare al Giudice di aver accumulato più di 36 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze della P.A. con contratti a tempo determinato.
Per ottenere, invece, il risarcimento del danno per la c.d perdita di chances è richiesto l’assolvimento, da parte del lavoratore, di un più "pesante" onere probatorio. Costui dovrà, infatti, dimostrare che se - ad esempio - l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative siano sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Amministrazione.

A quanto ammontano le cifre del risarcimento?
Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato avranno sicuramente diritto ad un’indennità di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa forma di tutela, come già sottolineato, è automatica in quanto necessaria – a detta della Corte di Cassazione - al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.
Nulla osta, inoltre, a che il dipendente pubblico riesca ad ottenere un risarcimento anche maggiore rispetto alla predetta indennità forfettaria.
Se il precario riesce a dimostrare di aver subito un danno ulteriore a cagione della situazione di illegittima precarizzazione sofferta, anche detto danno dovrà essere risarcito.
Tuttavia, se è vero che l’indennità forfettaria verrà riconosciuta automaticamente è anche vero che ottenere un risarcimento maggiore sarà più difficile (atteso il diverso onere della prova incombente, a tal fine, sul lavoratore).

Prospettive di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego
Secondo l’orientamento attualmente maggioritario, il dipendente pubblico che abbia subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego non avrebbe diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A detta conversione osterebbe la c.d. “regola del concorso” per accedere al pubblico impiego. I sostenitori di questo orientamento sostengono che se non ci fosse questo divieto, sarebbero minati sia il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (visto che le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso) sia il principio di buon andamento imposti dalla Costituzione [4].
Tuttavia, preme sottolineare che non mancano "voci fuori dal coro", secondo le quali nulla osterebbe alla stabilizzazione dei precari del pubblico impiego.
Alcuni giudici [5], infatti, ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.
Vediamo perché.
In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai predetti "vincoli costituzionali". Ed infatti, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.
Ciò posto, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.
Come facile intuire, la questione è molto controversa, di talché la stessa è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
In attesa che quest’ultima si pronunci, il consiglio pratico per i precari del pubblico impiego è quello di ricorrere al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno che, come evidenziato, spetta automaticamente, non rinunciando alla stabilizzazione, che potrebbe presto diventare un indiscutibile diritto anche nel pubblico impiego.

Per info puoi scrivere a: info@samperisizarrelli-legal.eu

[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 97 Cost.
[5] ex multibus, Trib. di Trapani, ordinanza del 05.09.2016; Trib. di Foggia, ordinanza del 26.10.2016
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.

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domenica 19 febbraio 2017

Statali: le "nuove" ipotesi di licenziamento disciplinare


Abbiamo già parlato del licenziamento lampo che presto "fulminerà" i c.d. furbetti del cartellino, secondo quanto previsto da uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia che a breve entrerà in vigore.
Detto decreto dispone che il lavoratore scoperto a "strisciare" il badge per poi allontanarsi dal posto di lavoro e tornare "ai suoi comodi" sarà sospeso entro 48 ore dalla commissione del fatto, sarà immediatamente sottoposto a procedimento disciplinare e verrà licenziato entro 30 giorni.
Come noto, la riforma in parola si pone – tra gli altri – l’obiettivo di acuire la severità nei confronti dei dipendenti pubblici "fannulloni" e di valorizzare il riconoscimento per chi invece ogni giorno compie il proprio dovere con diligenza e rispetto.
In questa prospettiva, sono state riscritte – oltre a quella appena descritta - altre situazioni "a rischio" e tali da far scattare il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici.
Vediamo quali:
1) assenza non giustificata per più di 3 giorni nel biennio o per più di 7 giorni in 10 anni;
2) rifiuto ingiustificato del trasferimento, quando questo sia motivato da esigenze di servizio;
3) presentazione di falsi documenti o dichiarazioni mendaci al fine di ottenere il posto o la promozione;
4) condanna penale definitiva per la quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
5) reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'ultimo triennio;
6) ripetuti comportamenti aggressivi o molesti nell'ambiente di lavoro;
7) grave o reiterata violazione del codice di comportamento;
8) scarso rendimento del dipendente che per lo stesso motivo abbia ricevuto una sanzione nei due anni precedenti.
Al riguardo, preme evidenziare che con la riforma si pretenderà maggiore trasparenza e correttezza anche dai dirigenti delle strutture pubbliche e non saranno più tollerati i loro eventuali atteggiamenti “omertosi” o di "connivenza".  Anche i dirigenti, infatti, rischieranno il licenziamento qualora omettano (con dolo o colpa grave) di segnalare ed avviare un’azione disciplinare in uno dei casi sopra elencati.

Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi la procedura per l’accertamento dell’abuso sarà più rapida di quella attuale. Il decreto, infatti,  prevede che il procedimento disciplinare debba concludersi entro 3 mesi, invece dei 4 oggi previsti e nel caso in cui l’illecito risulti dimostrato non ci sarà cavillo giuridico che tenga: seguirà immancabilmente il licenziamento.

sabato 18 febbraio 2017

Dipendenti pubblici: via libera al decreto "anti-furbetti"


I dipendenti pubblici che "strisciano" il badge e poi escono saranno sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni.

Proprio ieri (17 febbraio 2017) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sul licenziamento lampo dei c.d. "furbetti del cartellino".
Si tratta di uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia, che si pone l’obiettivo (si spera!) di acuire la severità nei confronti dei c.d. "fannulloni" della P.A. e di valorizzare il riconoscimento per chi invece "lavora bene".
Detto decreto prevede che i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e poi si allontanano dal posto di lavoro dovranno essere sospesi entro 48 ore dalla commissione del fatto.
Dopodiché avrà inizio il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla sospensione: nel caso in cui l’illecito risulti provato seguirà immancabilmente il licenziamento.
Si tratta di un procedimento molto accelerato. Come evidenziato, infatti, l’iter per accertare l’abuso non potrà essere lungo come quello attuale che può durare sino a 120 giorni, ma dovrà concludersi entro un mese.
"Non c’è scampo", quindi, per chi venga colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrino l’accesso sul posto di lavoro ed il successivo allontanamento: chi falsifica la propria presenza in ufficio verrà immediatamente sospeso e poi licenziato.
Si badi bene, la sospensione non riguarda solo l’incarico, ma anche la retribuzione.
Ed infatti, in tali ipotesi – fatto salvo il diritto all’eventuale assegno alimentare  –  al lavoratore "sleale" verrà immediatamente negato lo stipendio.
La sospensione (dall’incarico e dalla retribuzione) deve essere disposta dal responsabile della struttura ove il dipendente "disonesto" presti la propria attività lavorativa, senza che sia nemmeno necessario previamente sentire cosa il lavoratore abbia da dire "a sua discolpa". Non c’è, infatti, alcun obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
A tal proposito si evidenzia che, secondo quanto dispone il decreto "anti-furbetti", se il dirigente omette di denunciare l’abuso entro le 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto incorrerà in pesanti sanzioni, rischiando addirittura il licenziamento. Orbene, se si considera che ad oggi il dirigente "omertoso" non rischia quasi nulla se non al massimo una sospensione, evidenti risultano le finalità della riforma.
Ed invero, sarebbe anche ora di sfatare il mito del posto fisso, quale "poltrona" comoda e foriera esclusivamente di "nullafacenza", dando al contempo merito  a chi , al contrario, ogni giorno fa il proprio dovere con diligenza e rispetto. 

lunedì 30 gennaio 2017

Trattenuta del 2,5% sul TFR illegittima: chi ha diritto al rimborso

La trattenuta del 2,5% operata sulla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici è illegittima e dovrà essere restituita
La Pubblica Amministrazione trattiene sulla busta paga dei propri dipendenti una somma pari al 2,5% dell’80% della retribuzione.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione nella legge e dovrà, pertanto, essere rimborsata.
Secondo i Giudici [1], infatti, è illegittimo prelevare mensilmente il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di TFR.
Il prelievo del 2,5% è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 [2].
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole, perché non collegato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Tale trattenuta costituisce un’ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TRF e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondi subiscono tale ritenuta.
Con un’altra recente sentenza del 2014, la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni prima [3].
Nel frattempo, molti Tribunali, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale, hanno riconosciuto il diritto al rimborso dei lavoratori, condannando lo Stato alla restituzione di considerevoli somme [4].
I dipendenti pubblici hanno, dunque, diritto al rimborso delle somme che lo Stato ha illegittimamente incassato nel corso degli anni, decurtando ingiustamente gli stipendi di ciascuno.
In particolare, possono chiedere la restituzione delle predette somme:
- Coloro che sono stati assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione dopo il 31.12.2000 e che si trovano in regime di TFR (Trattamento di fine rapporto).
- Coloro che sono stati assunti prima del 31.12.2000 e che si trovano in regime contributivo di TFS (Trattamento di fine servizio).
Mentre nella prima ipotesi il rimborso sarà molto cospicuo, nel secondo caso i rimborsi saranno calcolati prendendo in considerazione solo due anni lavorativi (il 2011 ed il 2012).
Non sono comunque pochi i soldi da recuperare. Si prospettano, pertanto, fiumi di richieste per il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

[1] da ultimo, Trib. Milano sent. n. 724 dell’11.03.2016.
[2] C. Cost. sent. n. 223 dell’11.10.2012.
[3] C. Cost. sent. n. 244 del 28.10.2014.
[4] hanno deciso in tal senso, ex multibus, il Tribunale di Roma, di Treviso, di Termini Imerese, di Salerno, di Enna, di Milano.