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domenica 19 febbraio 2017

Statali: le "nuove" ipotesi di licenziamento disciplinare


Abbiamo già parlato del licenziamento lampo che presto "fulminerà" i c.d. furbetti del cartellino, secondo quanto previsto da uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia che a breve entrerà in vigore.
Detto decreto dispone che il lavoratore scoperto a "strisciare" il badge per poi allontanarsi dal posto di lavoro e tornare "ai suoi comodi" sarà sospeso entro 48 ore dalla commissione del fatto, sarà immediatamente sottoposto a procedimento disciplinare e verrà licenziato entro 30 giorni.
Come noto, la riforma in parola si pone – tra gli altri – l’obiettivo di acuire la severità nei confronti dei dipendenti pubblici "fannulloni" e di valorizzare il riconoscimento per chi invece ogni giorno compie il proprio dovere con diligenza e rispetto.
In questa prospettiva, sono state riscritte – oltre a quella appena descritta - altre situazioni "a rischio" e tali da far scattare il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici.
Vediamo quali:
1) assenza non giustificata per più di 3 giorni nel biennio o per più di 7 giorni in 10 anni;
2) rifiuto ingiustificato del trasferimento, quando questo sia motivato da esigenze di servizio;
3) presentazione di falsi documenti o dichiarazioni mendaci al fine di ottenere il posto o la promozione;
4) condanna penale definitiva per la quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
5) reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'ultimo triennio;
6) ripetuti comportamenti aggressivi o molesti nell'ambiente di lavoro;
7) grave o reiterata violazione del codice di comportamento;
8) scarso rendimento del dipendente che per lo stesso motivo abbia ricevuto una sanzione nei due anni precedenti.
Al riguardo, preme evidenziare che con la riforma si pretenderà maggiore trasparenza e correttezza anche dai dirigenti delle strutture pubbliche e non saranno più tollerati i loro eventuali atteggiamenti “omertosi” o di "connivenza".  Anche i dirigenti, infatti, rischieranno il licenziamento qualora omettano (con dolo o colpa grave) di segnalare ed avviare un’azione disciplinare in uno dei casi sopra elencati.

Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi la procedura per l’accertamento dell’abuso sarà più rapida di quella attuale. Il decreto, infatti,  prevede che il procedimento disciplinare debba concludersi entro 3 mesi, invece dei 4 oggi previsti e nel caso in cui l’illecito risulti dimostrato non ci sarà cavillo giuridico che tenga: seguirà immancabilmente il licenziamento.

sabato 18 febbraio 2017

Dipendenti pubblici: via libera al decreto "anti-furbetti"


I dipendenti pubblici che "strisciano" il badge e poi escono saranno sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni.

Proprio ieri (17 febbraio 2017) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sul licenziamento lampo dei c.d. "furbetti del cartellino".
Si tratta di uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia, che si pone l’obiettivo (si spera!) di acuire la severità nei confronti dei c.d. "fannulloni" della P.A. e di valorizzare il riconoscimento per chi invece "lavora bene".
Detto decreto prevede che i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e poi si allontanano dal posto di lavoro dovranno essere sospesi entro 48 ore dalla commissione del fatto.
Dopodiché avrà inizio il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni dalla sospensione: nel caso in cui l’illecito risulti provato seguirà immancabilmente il licenziamento.
Si tratta di un procedimento molto accelerato. Come evidenziato, infatti, l’iter per accertare l’abuso non potrà essere lungo come quello attuale che può durare sino a 120 giorni, ma dovrà concludersi entro un mese.
"Non c’è scampo", quindi, per chi venga colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrino l’accesso sul posto di lavoro ed il successivo allontanamento: chi falsifica la propria presenza in ufficio verrà immediatamente sospeso e poi licenziato.
Si badi bene, la sospensione non riguarda solo l’incarico, ma anche la retribuzione.
Ed infatti, in tali ipotesi – fatto salvo il diritto all’eventuale assegno alimentare  –  al lavoratore "sleale" verrà immediatamente negato lo stipendio.
La sospensione (dall’incarico e dalla retribuzione) deve essere disposta dal responsabile della struttura ove il dipendente "disonesto" presti la propria attività lavorativa, senza che sia nemmeno necessario previamente sentire cosa il lavoratore abbia da dire "a sua discolpa". Non c’è, infatti, alcun obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
A tal proposito si evidenzia che, secondo quanto dispone il decreto "anti-furbetti", se il dirigente omette di denunciare l’abuso entro le 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto incorrerà in pesanti sanzioni, rischiando addirittura il licenziamento. Orbene, se si considera che ad oggi il dirigente "omertoso" non rischia quasi nulla se non al massimo una sospensione, evidenti risultano le finalità della riforma.
Ed invero, sarebbe anche ora di sfatare il mito del posto fisso, quale "poltrona" comoda e foriera esclusivamente di "nullafacenza", dando al contempo merito  a chi , al contrario, ogni giorno fa il proprio dovere con diligenza e rispetto.