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mercoledì 5 luglio 2017

Privacy: nuovi obblighi UE

Dal 25 maggio 2018 per numerosi soggetti pubblici e privati diventerà obbligatorio conformarsi alle norme del Regolamento UE n. 679/2016 e necessario dotarsi di un Responsabile del trattamento dei dati (DPO).

Il Regolamento UE (General Data Protection Regulation) andrà a sostituire i Codici Privacy dei singoli Stati membri ma dalle indagini compiute in proposito molti soggetti non hanno ancora compreso la portata di tale adeguamento e dunque i processi di compliance risultano lenti e talvolta percepiti come meri aggravamenti burocratici.

Il nuovo Regolamento Privacy impone obblighi stringenti e costituisce un importante baluardo nel sistema delle responsabilità e nell'implementazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali.
Il testo riconosce importanti ed ampi diritti ai cittadini mentre impone alle imprese e alle P.A. una forte responsabilizzazione (accountability).

L'articolo 25, in particolare, introduce il principio di privacy by design e privacy by default, un approccio innovativo che impone alle P.A. e alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti a tutela dei dati personali. 
Il concetto di privacy by design risale al 2010 e, già presente negli Usa e Canada, fu poi adottato nel corso della trentaduesima Conferenza mondiale dei Garanti Privacy.
Il GDPR ha l'obiettivo di tutelare la vita privata dei cittadini di default, ovvero come impostazione predefinita dell’organizzazione aziendale e stabilisce che la protezione dei dati deve avvenire fin dal disegno o progettazione di un processo aziendale, ossia by design.

Prima di procedere al trattamento, dunque, è necessario effettuare una c.d. valutazione dell'impatto, con puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
I soggetti titolari del trattamento, infatti, devono dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate ed efficaci ed in proposito l'adesione ad un codice di condotta (art. 40) o di un meccanismo di certificazione (art. 42) può essere utilizzata come strumento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Il Regolamento n. 679 introduce la figura del Responsabile del Trattamento dei Dati (detto DPO), un soggetto in possesso di specifici requisiti: competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse che deve presidiare i profili privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, formazione del personale, sensibilizzazione, consulenza etc.
Il DPO può essere interno o esterno e dialoga direttamente con il vertice gerarchico del titolare del trattamento.

Si stima che ad oggi solo il 30% circa delle imprese italiane ha previsto un piano di adeguamento al GDPR.
Ma a meno di un anno dalla piena applicabilità della normativa è necessario che le imprese si attivino per mettere a punto un piano d’azione e soprattutto di adeguamento del “sistema privacy” aziendale.

lunedì 20 febbraio 2017

Segnalare una strada pericolosa è semplice se sai come farlo.

Capita a tutti - e forse a qualcuno capita pure ogni giorno - di percorrere una strada o un incrocio pericoloso e ogni volta che accade il pensiero va all'inerzia, alla non curanza e alla cattiva gestione della strada da parte dell'ente proprietario.  
Oltre alla ragionevole indignazione, l'ordinamento giuridico offre uno strumento che consente una partecipazione attiva del cittadino di fronte a situazioni come questa.
Non uno strumento risolutivo certo, ma sicuramente più efficace del mero lamentarsi.
Capita spesso che di fronte a strade particolarmente pericolose, i cittadini più solerti si rivolgano ai giornali che, intercedendo con il loro potere mediatico presso gli enti interessati, talvolta riescano ad ottenere rapidi e soddisfacenti risultati.
Ma senza dover ricorrere all'intervento di telecamere e pubblicità, il legislatore ha previsto in favore del cittadino uno strumento molto efficace ma forse spesso sottovalutato: la legge n. 241 del 1990.
Obiettivo della legge - giunta in Italia in ritardo rispetto agli ordinamenti di altri Paesi come quello americano, tedesco o comunitario - è stato, tra gli altri, quello di dotare il cittadino di efficaci mezzi di tutela preventiva dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, garantendolo mediante la previsione della possibilità formale di introdurre nel procedimento la conoscenza dei propri interessi.
La legge in parola permette al cittadino, infatti, di accedere ad un procedimento amministrativo per ottenere informazioni. O ancora ai sensi dell'art. 2 comma 9 ter L. 241/90, nel caso in cui il procedimento duri più del tempo previsto,  gli consente di chiedere l'attivazione di un potere sostitutivo e dunque la tempestiva conclusione del procedimento.
Al seguente sito istituzionale è possibile trovare ulteriori informazioni sulle finalità e utilità della legge in questione: http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/accesso-agli-atti-legge-24190/.  
Se, invece, un procedimento amministrativo non c'è ancora, è possibile sollecitarne il sorgere tramite una richiesta di intervento in cui si segnala il problema che, direttamente o indirettamente, ci riguarda in quanto - come nel caso di specie- utenti della strada.  
In pratica il cittadino inoltrando una richiesta scritta al proprietario della strada pubblica (Comune Provincia ...) dà avvio ad un procedimento amministrativo (se non già esistente), ottenendo altresì il diritto ad essere informato circa il suo esito.  
L’Ente proprietario ha 30 giorni di tempo per riscontrare l'istanza dell'utente con indicazione dei criteri e delle modalità con cui ha intenzione di procedere.  
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonchè l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
 - valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
 - accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
 - curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
 - emettere l’atto finale.
Il responsabile del procedimento, in caso di omissioni e ritardi non giustificati potrebbe anche rispondere penalmente della propria condotta e, dunque, è solito attivarsi - almeno per quanto di sua competenza - innescando un meccanismo (virtuoso) in base al quale la responsabilità passa da funzionario a funzionario finchè il rischio non viene annullato dalla soluzione al problema manifestato dal cittadino.
E' vero che le strade di molte città sono in condizioni disastrose, ma ciascuno - nel proprio piccolo - può attivarsi a sollecitare la sistemazione almeno di quelle che percorre costantemente e per farlo basta una semplice lettera raccomandata o in alternativa un messaggio di posta elettronico certificata.
Per info o indicazioni sul modello di segnalazione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu.

domenica 19 febbraio 2017

Statali: le "nuove" ipotesi di licenziamento disciplinare


Abbiamo già parlato del licenziamento lampo che presto "fulminerà" i c.d. furbetti del cartellino, secondo quanto previsto da uno dei decreti attuativi della c.d. Riforma Madia che a breve entrerà in vigore.
Detto decreto dispone che il lavoratore scoperto a "strisciare" il badge per poi allontanarsi dal posto di lavoro e tornare "ai suoi comodi" sarà sospeso entro 48 ore dalla commissione del fatto, sarà immediatamente sottoposto a procedimento disciplinare e verrà licenziato entro 30 giorni.
Come noto, la riforma in parola si pone – tra gli altri – l’obiettivo di acuire la severità nei confronti dei dipendenti pubblici "fannulloni" e di valorizzare il riconoscimento per chi invece ogni giorno compie il proprio dovere con diligenza e rispetto.
In questa prospettiva, sono state riscritte – oltre a quella appena descritta - altre situazioni "a rischio" e tali da far scattare il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici.
Vediamo quali:
1) assenza non giustificata per più di 3 giorni nel biennio o per più di 7 giorni in 10 anni;
2) rifiuto ingiustificato del trasferimento, quando questo sia motivato da esigenze di servizio;
3) presentazione di falsi documenti o dichiarazioni mendaci al fine di ottenere il posto o la promozione;
4) condanna penale definitiva per la quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
5) reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'ultimo triennio;
6) ripetuti comportamenti aggressivi o molesti nell'ambiente di lavoro;
7) grave o reiterata violazione del codice di comportamento;
8) scarso rendimento del dipendente che per lo stesso motivo abbia ricevuto una sanzione nei due anni precedenti.
Al riguardo, preme evidenziare che con la riforma si pretenderà maggiore trasparenza e correttezza anche dai dirigenti delle strutture pubbliche e non saranno più tollerati i loro eventuali atteggiamenti “omertosi” o di "connivenza".  Anche i dirigenti, infatti, rischieranno il licenziamento qualora omettano (con dolo o colpa grave) di segnalare ed avviare un’azione disciplinare in uno dei casi sopra elencati.

Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi la procedura per l’accertamento dell’abuso sarà più rapida di quella attuale. Il decreto, infatti,  prevede che il procedimento disciplinare debba concludersi entro 3 mesi, invece dei 4 oggi previsti e nel caso in cui l’illecito risulti dimostrato non ci sarà cavillo giuridico che tenga: seguirà immancabilmente il licenziamento.