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venerdì 30 novembre 2018

AZIONE PER I PRECARI DELLA SCUOLA


Il MIUR ha assunto per molti anni personale precario per lo svolgimento di mansioni identiche a quelle di colleghi assunti a tempo indeterminato, assoggettandolo alla reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato per un limite spesso superiore alle 36 mensilità. Ciò, a dispetto di quanto statuito dalla normativa europea che prevede la stabilizzazione del dipendente ove il contratto a tempo determinato superi il suddetto termine. 


Invero, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Infatti, una ulteriore conseguenza, data dalla illegittima reiterazione dei contratti, è il danno che si concretizza in capo a ciascun dipendente, danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.



Per la tutela dei diritti del dipendente precario è necessario proporre un apposito ricorso presso il Giudice del Lavoro territorialmente competente.

PERCHE’ ADERIRE AL RICORSO?

Il ricorso mira ad ottenere ristoro per i danni subiti a causa della reiterata ed illegittima apposizione del termine contrattuale, unitamente al riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate, nonché alla ricostruzione della carriera e dell’anzianità di servizio.

Il ricorso è individuale (non collettivo), di modo che la situazione di ognuno sia presa nella dovuta considerazione. Per ciascun ricorrente lo studio, attraverso la collaborazione di un consulente del lavoro, provvede alla redazione di conteggi personalizzati circa l’ammontare del credito maturato dal lavoratore.

COSTI

Il ricorso individuale ha costi variabili da 600,00 ad 800,00 euro.

Gli interessati possono scrivere a info@samperisizarrelli-legal.eu e riceveranno tutte le istruzioni dettagliate di adesione.  


domenica 29 ottobre 2017

Precari: le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte Europea

Le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte Ue aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego
Come avevamo preannunciato, il 26 ottobre scorso sono giunte le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte Ue [1] in tema di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego. Abuso che, nei confronti dei dipendenti pubblici, si traduce in una condizione di eterno precariato. Ed infatti, quella del precariato è una tematica ed una problematica prettamente italiana. Molte volte, la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore nazionale affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari e, ad oggi, sono giunte le prime risposte direttamente dalla Corte di Giustizia Europea. Ma procediamo con ordine.

Precariato: il punto della situazione in Italia

La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego. 

Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea

In data 13 luglio 2017, a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani. La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice, ha rimesso – con apposita ordinanza [6] – la questione ai giudici europei.

Le conclusioni dell’Avvocato generale

Le conclusioni rese dall’Avvocato Generale aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego.
In realtà, la materia è particolarmente tormentata per via dell’evidente disparità di trattamento esistente tra le tutele a disposizione dei dipendenti pubblici rispetto a quelle previste (a fronte del medesimo abuso) per i lavoratori del settore privato. Ed infatti, mentre questi ultimi possono ambire alla “stabilizzazione” del rapporto; l’unica consolazione per i precari del pubblico impiego è un’indennità forfettaria. L’avvocato Generale della Corte Ue ha avuto modo di affermare che tale disparità di trattamento tra lavoratori non costituisce una violazione del diritto comunitario. Ciò in quanto il legislatore italiano è libero di prevedere conseguenze diverse tra il settore pubblico ed il settore privato, purché l’ordinamento preveda misure effettive per evitare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine.
Ciò posto, l’Avvocato generale della Corte Ue, non ha “messo in dubbio” la compatibilità, rispetto all’ordinamento comunitario, delle soluzioni adottate dal legislatore italiano. Pur tuttavia, ha sottolineato che le misure risarcitorie che la normativa italiana prevede nei confronti dei lavoratori pubblici vittime di un’abusiva reiterazione dei contratti a termine potrebbero contrastare con il principio di effettività della tutela.

In tema di pubblico impiego, dunque, le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea solo per quel che concerne il piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.
Questo problema, tuttavia, secondo l’Avvocato Generale della Corte Ue, deve essere risolto dai giudici nazionali (cioè dai giudici italiani).  Sul punto, la normativa italiana prevede che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  • un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione), subordinato alla prova, a carico del lavoratore, circa le occasioni di impiego alternative perdute a causa del rapporto a termine instaurato con l’amministrazione pubblica.
Attenzione però: in proposito, l’Avvocato generale ha rilevato che:
  • la possibilità di dimostrare la perdita di una chance di ottenere un impiego migliore si manifesterebbe meramente teorica e potrebbe rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei propri diritti. Spetta, comunque, al giudice nazionale effettuare le corrispondenti verifiche.
  • I limiti dell’indennità forfettaria dovrebbero essere adeguati (e quindi maggiorati) tenendo conto della durata degli impieghi abusivamente prorogati e dell’anzianità di servizio, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità. In ogni caso, ha rilevato l’Avvocato generale, una sanzione simbolica e una compensazione trascurabile non possono ritenersi misure adeguate.
Pertanto, l’indennità forfettaria, pur potendo essere prevista dal legislatore nazionale, non può sostituirsi al risarcimento completo del danno subito.
In buona sostanza, dunque, secondo l’Avvocato generale della Corte Ue, la legittimità della normativa italiana dovrebbe essere rivista solo sul piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico. Ciò in quanto, le misure risarcitorie in questione potrebbero essere compatibili con il principio dell’effettività solo a condizione che il risarcimento non sia puramente simbolico, ma – al contrario – costituisca una riparazione adeguata ed integrale del danno subito.




[1] L’avvocato generale presso la Corte Ue, Maciej Szpunar (Polonia), ha presentato le sue conclusioni nella causa C-494/16, in cui si affronta una controversia tra una cittadina italiana ed il suo datore di lavoro, cioè l’amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con plurimi contratti a tempo determinato successivi.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010. (Collegato Lavoro), così come sostituito dall’art. 28, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
[6] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale 
Produzione riservata




giovedì 14 settembre 2017

Precari e giustizia europea: conclusioni dell'Avvocato Generale il 26 ottobre

Corte di giustizia
dell'Unione europea

Stampa e Informazione

Sezione italiana
 
Udienza nella causa C-419/16, Giuseppa Santoro / Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Abuso – Conseguenze)
 

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Santoro e il suo datore di lavoro, cioè l'amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con più contratti a tempo determinato successivi. Con tale tipo di contratti, la signora Santoro è alle dipendenze del Comune di Valderice dal 4 ottobre 2010 e il suo ultimo contratto prevede come scadenza il 31 dicembre 2016. Poiché la signora Santoro ritiene illecita tale concatenazione di contratti a termine, essa si è rivolta al Tribunale di Trapani chiedendo la trasformazione del suo rapporto contrattuale in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.
 Il Tribunale di Trapani osserva che, ferma l’illegittimità di una prassi abusiva di successione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre trentasei mesi nel settore pubblico (si veda, ad esempio, la sentenza Mascolo - C-22/13 sui precari della scuola), si tratta qui di stabilire quale debba essere il modo di reagire a tale tipo di abuso nel settore pubblico, posto che nel settore privato è prevista l’automatica trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel settore pubblico, invece, viene solo riconosciuto un risarcimento in termini monetari. Tale diverso trattamento tra settore pubblico e privato è spiegato dal principio costituzionale in base al quale agli impieghi negli organismi pubblici si accede solo mediante concorso. Tuttavia, la legittimità di un diverso trattamento delle due categorie di lavoratori non significa che si possano discriminare, in senso sfavorevole, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori privati: e, infatti, una recente pronuncia resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5072/2016), onde rendere equo il trattamento del lavoratore pubblico rispetto a quello del lavoratore privato in una situazione analoga (cioè, come detto, abuso della contrattazione a tempo determinato per un periodo di oltre tre anni), ha stabilito che il risarcimento al lavoratore del settore pubblico è composto da due parti:

a.         un'indennità forfetaria attribuita senza che il lavoratore sia chiamato a fornire alcuna prova, da quantificare fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione (identico trattamento per le due categorie di lavoratori);
 

b.         un risarcimento per la perdita di chances favorevoli, previo assolvimento di un pesante onere probatorio a carico del lavoratore: costui deve dimostrare che, se l'Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso, egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative sono sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l'Amministrazione. Questa voce risarcitoria serve a “compensare” l’impossibilità di stabilizzare un contratto di lavoro a termine nel settore pubblico.
 
Ebbene, in relazione a quest’ultima voce, il Tribunale di Trapani osserva che al lavoratore si impone l’onere di fornire una prova “diabolica”, perché è addirittura giuridicamente impossibile che si riesca a provare (sia pure con l'ausilio di presunzioni) l'ipotetica vittoria di un eventuale concorso pubblico … mai bandito! Il risarcimento della perdita di chances, ossia uno dei due pilastri sui quali poggia la tutela approntata dalla Corte di cassazione, è quindi solo apparente e l'unica forma di tutela effettiva è rappresentata dall'indennità di cui al punto a), che da sola non elimina l’esistenza di una vera e propria discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.
 
Così impostato il problema, il Tribunale di Trapani chiede alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale:
I)  se sia una misura equivalente ed effettiva l'attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione al dipendente pubblico, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l'integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto;
II)  se il principio di equivalenza vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.
 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


 
La data prevista per le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar è il 26 ottobre 2017

domenica 16 luglio 2017

Precari e stabilizzazione: gli sviluppi della Corte Europea

Secondo la Corte Europea del tutto insufficienti potrebbero rivelarsi i rimedi elaborati dai giudici italiani a fronte dei danni subiti dai precari pubblici 

La Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma soprattutto da quella dell’Unione Europea [1].
Ed infatti, molte volte i giudici europei hanno "bocciato" le norme italiane in tema di pubblico impiego.
Al riguardo, la Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea il rimedio elaborato dalla Corte di Cassazione sarebbe inadeguato: detto risarcimento forfettario potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario.
Ed infatti, proprio qualche giorno fa (in data 13 luglio 2017) a Lussemburgo si è tenuta un’udienza di discussione concernente la tematica del precariato dei dipendenti pubblici italiani.
La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (L.S.U.), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con più contratti a tempo determinato successivi con scadenza il 31 dicembre 2016.
Evidente quindi che la donna abbia subito per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non è sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole.
Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice ha rimesso – con apposita ordinanza [3] - la questione ai giudici europei.
Nel corso dell’udienza tenutasi qualche giorno fa, anche i giudici dell’Unione Europea hanno manifestato forti perplessità sul limite dei 12 mesi quale ristoro nei confronti di lavoratori che, invece, hanno visto calpestati i propri diritti per molti (troppi) anni. La Commissione europea, infatti, ha osservato che l'attuale situazione di precariato che caratterizza il pubblico impiego in Italia è in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e di equivalenza di matrice europea e, a fronte di tali illegittimità,  l'indennità forfettaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità non sarebbe affatto una misura congrua, soprattutto se rapportata ai rimedi che, in situazioni analoghe, sono previsti nel rapporto di lavoro privato. Detta indennità forfettaria, invero, dovrebbe essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata e proporzionata al danno in concreto subito da questi lavoratori.
Gli scenari che si stanno già aprendo e si potrebbero ulteriormente aprire attraverso le espressioni della Corte Europea sono fortemente favorevoli ai lavoratori precari che per anni si sono visti assumere e licenziare ben oltre i limiti imposti dalla stessa Unione Europea.
Prima ancora che arrivi l’orientamento dei giudici transnazionali - dati alla mano - oggi sono migliaia le domande risarcitorie riconosciute dai Tribunali italiani che vedono il Miur condannato a risarcire ogni dipendente.
Se la Corte Europea dovesse aprire la strada all'indennità risarcitoria nella misura suggerita e ritenuta equa dalla Commissione Europea, le somme dovute ai precari italiani (si parla di cifre sino a 50.000 - 60.000 € per ogni precario) andrebbero a determinare esborsi economici insostenibili per il bilancio pubblico, con la conseguenza che si renderebbe forse più conveniente per lo Stato italiano una stabilizzazione.
Lo scopriremo presto: basterà attendere la pubblicazione del pronunciamento della Corte di Giustizia per avere una soluzione definitiva.





[1] Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata



venerdì 30 giugno 2017

Precari e stabilizzazione: in arrivo le risposte della Corte Europea

Sono in arrivo, per molti lavoratori del pubblico impiego, le tanto attese riposte sulla propria condizione di precarietà.
A rispondere sarà direttamente la Corte Europea, il cui primo pronunciamento avverrà a giorni: precisamente il 13 luglio p.v.

Procediamo con ordine.
Come ormai noto, la stipula dei contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso ai danni del lavoratore. Abuso che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

La Pubblica Amministrazione, dunque, non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:
  •  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Secondo l’orientamento attualmente maggioritario non spetterebbe, invece, al precario statale la c.d. stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.
Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare detta conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure selettive [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego.

Ebbene, alcuni giudici non sono d’accordo e ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.

Ed infatti:

-          Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 ottobre 2016 ha sollevato questione di illegittimità costituzionalità delle norme che impediscono la stabilizzazione del rapporto per i precari del settore sanitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia.

-          Con ordinanza del 5 settembre 2016 il Tribunale di Trapani ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’adeguatezza e dissuasività delle sanzioni previste per l’abuso nella stipula di contratti a tempo determinato nel comparto della scuola.

-          Dello stesso avviso sono altri Tribunali della Penisola e, da ultimo, anche il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 7 giugno 2017 ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale, rilevando la contrarietà delle norme italiane rispetto alla Direttiva UE 1999/70.

E le prime risposte da parte della Corte Europea non tarderanno ad arrivare.
La discussione sull’istanza del Tribunale di Trapani è fissata – come da comunicazione della Corte Europea - per il 13 luglio 2017.


Ciò posto, cerchiamo di comprendere perché anche secondo molti giudici italiani (che si sono appunto rivolti alla Corte Europe)  il divieto di stabilizzazione per i precari statali è illegittimo.


In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
Nel settore privato, quindi, il lavoratore (che sia vittima del medesimo abuso subito del lavoratore pubblico) è destinatario di una tutela sicuramente maggiore in quanto potrà ottenere non solo "il posto fisso di lavoro", ma anche un’indennità forfettaria. Detta indennità, che abbiamo visto essere l’unica certezza per il precario pubblico, rappresenta solo la "ciliegina sulla torta" per il precario privato. Per quest’ultimo, infatti, l’indennità forfettaria non rappresenta l’elemento fondamentale del rimedio, ma è di mero contorno e serve solo a ripagarlo per l’attesa del tanto anelato posto fisso di lavoro.
Evidente, quindi, come due soggetti pur trovandosi nella medesima situazione siano destinatari di due trattamenti completamente differenti, sol perché appartengono a diversi settori (il pubblico ed il privato).
E la differenza è davvero eclatante se si considera che:
  • il lavoratore privato non deve provare assolutamente nulla per ottenere il posto di lavoro l’indennità forfettaria. Basterà, infatti, dimostrare l’intervenuto superamento del trentaseiesimo mese di precariato;
  • il lavoratore pubblico, al contrario, non solo dovrà togliersi dalla mente il "posto fisso", ma per ricevere un risarcimento superiore all’indennità forfettaria, dovrà fare i salti mortali. Dovrà far credere che se la P.A. avesse bandito un concorso lui lo avrebbe superato, dovrà sostenere (non si sa come!) che la qualità della sua vita sarebbe migliorata. In poche parole: dovrà dimostrare l’indimostrabile.

Orbene, è pur vero che l’indennità forfettaria prevista quale ristoro per il precario statale non è da buttar via e tutti dovrebbero ricorrere per ottenerla. È anche vero, però, che si tratta di poca cosa a fronte di un contratto a tempo indeterminato, l’unico idoneo a garantire stabilità e tranquillità.
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.

Ciò posto - secondo questi giudici - del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.

I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai "vincoli costituzionali". Come noto, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che - come abbiamo detto sopra - tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).

Al riguardo, questi giudici "illuminati" fanno anche un ulteriore passo in avanti ragionando come segue.
Come abbiamo detto sopra, nel settore pubblico le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso e ciò è espressamente previsto dall’art. 97 della Costituzione [7]. Quindi, prevedere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, significherebbe inevitabilmente violare detto principio.  Principio che vale solo per il pubblico impiego: nel lavoro privato, infatti, non vige la "regola del concorso". Nulla osterebbe, quindi, all’assunzione del lavoratore privato al superamento del trentaseiesimo mese di precariato.
Fin qui tutto chiaro. Se non fosse per un dettaglio.
Anche per il lavoro privato vige un importante principio costituzionale, con la differenza che - in tal caso - non ci si è posti alcun problema a superalo, in nome di un più rilevante diritto (quale - appunto - la stabilizzazione) spettante al lavoratore del settore privato.
I costituzionalisti, infatti, sanno bene che l’art. 41 della Carta Fondamentale stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera».  Ma se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, allora perché si costringe il datore di lavoro privato ad assumere il proprio dipendente, una volta che questi abbia superato il trentaseiesimo mese di precariato?
E soprattutto … perché l’art. 41 Cost. può essere sacrificato a favore del lavoratore privato, mentre di sacrificare l’art. 97 Cost. a favore del precario statale non se ne parla proprio?

Si tratta di interrogativi che fanno riflettere e che riceveranno - a giorni - un giusto responso da parte della Corte di Giustizia Europea.

Siamo disponibili a fornire istruzioni e chiarimenti a chiunque fosse interessato.


[1] Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conformeex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.
[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.
[7] Art. 97, 4 comma, Cost. (cit.).

Samperisi & Zarrelli Studio Legale
Pruduzione riservata


sabato 24 giugno 2017

Co.co.co. D.M. 66/2001: le cifre che vi spettano

Il nostro Studio Legale si sta occupando, già da tempo, delle problematiche dei lavoratori che subiscono da anni l'illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro.

Per questi lavoratori i pregiudizi si spingono oltre la già di per sé svilente condizione di precariato.

Le discriminazioni che i precari per anni hanno subito e subiscono sono innumerevoli e riguardano fra le tante:

- un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello dei colleghi di ruolo;

- il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici (ad es. progressione di carriera) che ai fini contributivi e pensionistici;

- il mancato riconoscimento di una retribuzione e/o permesso  in caso di malattia;

- il mancato diritto ad usufruire di ferie;

- la mancata percezione della tredicesima mensilità;

-  l'omesso riconoscimento del diritto al periodo di comporto.  

Con riferimento ai Co.co.co del D.M. 66/2001 i nostri Consulenti del Lavoro hanno calcolato - con riferimento alla voci sopra elencate -  importi elevatissimi che spetterebbero loro di diritto.

Si tratta di cifre che superano - per ognuno di detti lavoratori - i 60.000 €.


Per maggiori informazioni scriveteci a: info@samperisizarrelli-legal.eu o sulla Pagina Facebook: Samperisi&Zarrelli Studio Legale.
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lunedì 24 aprile 2017

Lavoratori precari: il diritto al pagamento delle differenze retributive


I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

La tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione è tanto triste quanto complicata. Si tratta di una problematica caratterizzata da mille sfaccettature, ognuna delle quali spesso si traduce in una violazione ai danni dei lavoratori che si trovano in questa situazione.
In molti, negli ultimi giorni, ci hanno posto la domanda che segue.
I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

Il problema nasce perché per i precari il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte - prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale.
Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale.
Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere "precario" – resterà immutata.

Ciò posto, torniamo alla domanda iniziale.
Ebbene, la risposta al quesito posto è affermativa.
Pertanto, nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cerchiamo di comprendere perché.
A tal fine è necessario tenere a mente cosa stabilisce la legge.
Ci si riferisce, in particolare, all’Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il Dlgs. n. 368 del 2001.
La normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione. Ed infatti, la clausola 4 del predetto Accordo Quadro (rubricata proprio "Principio di non discriminazione") precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo - stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [1] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
In particolare, alcuni giorni fa, il Tribunale di Udine (con la sentenza n. 117 del 10.04.2017) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti (precari della scuola) ad ottenere la ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al  CCNL di settore. Il Miur è stato condannato, dunque, al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori precari in conseguenza alla disposta ricostruzione della carriera.

Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:

-        -  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Ma anche a percepire gli incrementi stipendiali e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.




[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017; Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

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lunedì 20 febbraio 2017

Lotta al precariato, risarcimento del danno e diritto di stabilizzazione

Sei un dipendente pubblico precario da oltre 36 mesi? Hai diritto al risarcimento del danno e potresti anche essere stabilizzato

Forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.
Più precisamente, la Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea [1].
Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione [2] che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe,  resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.

Quali i rimedi?
Come abbiamo detto, i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:
  •         un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3];
  •     un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).
L’aspetto più interessante è che l’indennità forfettaria spetta di diritto al precario statale che abbia lavorato per oltre 36 mesi presso il medesimo datore di lavoro pubblico.
Detta indennità, infatti, viene attribuita automaticamente e senza che il lavoratore sia chiamato a provare alcunché. A tal fine, sarà sufficiente dimostrare al Giudice di aver accumulato più di 36 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze della P.A. con contratti a tempo determinato.
Per ottenere, invece, il risarcimento del danno per la c.d perdita di chances è richiesto l’assolvimento, da parte del lavoratore, di un più "pesante" onere probatorio. Costui dovrà, infatti, dimostrare che se - ad esempio - l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative siano sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Amministrazione.

A quanto ammontano le cifre del risarcimento?
Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato avranno sicuramente diritto ad un’indennità di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa forma di tutela, come già sottolineato, è automatica in quanto necessaria – a detta della Corte di Cassazione - al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.
Nulla osta, inoltre, a che il dipendente pubblico riesca ad ottenere un risarcimento anche maggiore rispetto alla predetta indennità forfettaria.
Se il precario riesce a dimostrare di aver subito un danno ulteriore a cagione della situazione di illegittima precarizzazione sofferta, anche detto danno dovrà essere risarcito.
Tuttavia, se è vero che l’indennità forfettaria verrà riconosciuta automaticamente è anche vero che ottenere un risarcimento maggiore sarà più difficile (atteso il diverso onere della prova incombente, a tal fine, sul lavoratore).

Prospettive di stabilizzazione per i precari del pubblico impiego
Secondo l’orientamento attualmente maggioritario, il dipendente pubblico che abbia subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego non avrebbe diritto alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
A detta conversione osterebbe la c.d. “regola del concorso” per accedere al pubblico impiego. I sostenitori di questo orientamento sostengono che se non ci fosse questo divieto, sarebbero minati sia il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (visto che le assunzioni possono avvenire solo in forza di un pubblico concorso) sia il principio di buon andamento imposti dalla Costituzione [4].
Tuttavia, preme sottolineare che non mancano "voci fuori dal coro", secondo le quali nulla osterebbe alla stabilizzazione dei precari del pubblico impiego.
Alcuni giudici [5], infatti, ritengono che il divieto di stabilizzazione per i precari statali sia illegittimo.
Vediamo perché.
In primo luogo perché un analogo divieto non vale per il lavoratore privato. La conversione del rapporto di lavoro - vietata nel settore del lavoro pubblico  - è, infatti, perfettamente applicabile nell’ambito del lavoro privato, ove se il contratto a termine prosegue oltre il trentaseiesimo mese, esso sarà automaticamente convertito in contratto a tempo indeterminato.
I fautori di questo orientamento non si lasciano intimidire nemmeno dai predetti "vincoli costituzionali". Ed infatti, la nostra Carta Costituzionale, sebbene si ponga in vetta ad ogni norma di diritto è comunque destinata a soccombere di fronte al diritto dell’Unione Europea [6], che tutela il lavoratore (a prescindere dal settore in cui costui presti la propria attività).
Proprio per questi motivi, i giudici schieratisi "dalla parte del precario statale" ritengono che l’indennità forfettaria debba essere considerata un punto di partenza e non un punto di arrivo se si vuole garantire una tutela adeguata anche al precario che lavora nel pubblico impiego e se davvero non si può concedere al precario statale la stessa tutela che spetta al precario privato, quanto meno le due tutele – pur se diverse – devono essere equivalenti.
Ciò posto, del tutto insufficiente si rivelerebbe l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Al precario statale, di contro, dovrebbe essere riconosciuto un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro negatogli.
Come facile intuire, la questione è molto controversa, di talché la stessa è attualmente al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
In attesa che quest’ultima si pronunci, il consiglio pratico per i precari del pubblico impiego è quello di ricorrere al fine di ottenere il diritto al risarcimento del danno che, come evidenziato, spetta automaticamente, non rinunciando alla stabilizzazione, che potrebbe presto diventare un indiscutibile diritto anche nel pubblico impiego.

Per info puoi scrivere a: info@samperisizarrelli-legal.eu

[1] Ci si riferisce, in particolare alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, alla quale l’Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e susseguenti modifiche (sino a giungere al D.lgs. n. 81 del 2015).
[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).
[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010.
[4] Art. 97 Cost.
[5] ex multibus, Trib. di Trapani, ordinanza del 05.09.2016; Trib. di Foggia, ordinanza del 26.10.2016
[6] C.d. principio di premazia del diritto comunitario. Cfr. art. 117 Cost.

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