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venerdì 30 novembre 2018

AZIONE PER I PRECARI DELLA SCUOLA


Il MIUR ha assunto per molti anni personale precario per lo svolgimento di mansioni identiche a quelle di colleghi assunti a tempo indeterminato, assoggettandolo alla reiterazione di plurimi contratti a tempo determinato per un limite spesso superiore alle 36 mensilità. Ciò, a dispetto di quanto statuito dalla normativa europea che prevede la stabilizzazione del dipendente ove il contratto a tempo determinato superi il suddetto termine. 


Invero, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.

Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Infatti, una ulteriore conseguenza, data dalla illegittima reiterazione dei contratti, è il danno che si concretizza in capo a ciascun dipendente, danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il dipendente, vincolato dalle continue proroghe, resta "prigioniero" del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere "condannato" a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.



Per la tutela dei diritti del dipendente precario è necessario proporre un apposito ricorso presso il Giudice del Lavoro territorialmente competente.

PERCHE’ ADERIRE AL RICORSO?

Il ricorso mira ad ottenere ristoro per i danni subiti a causa della reiterata ed illegittima apposizione del termine contrattuale, unitamente al riconoscimento delle differenze retributive e contributive maturate, nonché alla ricostruzione della carriera e dell’anzianità di servizio.

Il ricorso è individuale (non collettivo), di modo che la situazione di ognuno sia presa nella dovuta considerazione. Per ciascun ricorrente lo studio, attraverso la collaborazione di un consulente del lavoro, provvede alla redazione di conteggi personalizzati circa l’ammontare del credito maturato dal lavoratore.

COSTI

Il ricorso individuale ha costi variabili da 600,00 ad 800,00 euro.

Gli interessati possono scrivere a info@samperisizarrelli-legal.eu e riceveranno tutte le istruzioni dettagliate di adesione.  


giovedì 25 maggio 2017

Al via i ricorsi per i CO.CO.CO. ex D.M. 66/2001


Sono un lavoratore Co.Co.Co. della Scuola da oltre 17 anni.
In questo lungo arco di tempo sono cambiate numerose legislature, si sono avvicendati Parlamenti e sono stati spesi fiumi di inchiostro, ma la mia posizione di precario, ostaggio di ingannevoli promesse, non è mai mutata.

Per questo, ho deciso di rivolgermi al Giudice affinché, in ossequio ai principi della Corte Europea, riconosca al mio lavoro la giusta dignità.


Al via l’azione legale promossa dai Co.co.co. del D.M. 66/2001.

Abbiamo più volte affrontato la tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare di quello dei Co.co.co. ex DM. 66/2001 della scuola.
In realtà, il decreto n. 66/2001 avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori, i quali – invece -  a tutt’oggi continuano a vivere in una condizione di estenuante precariato.

L’insopportabile situazione di instabilità ed incertezza e le ripetute violazioni commesse dal MIUR ai danni di questa categoria hanno condotto molti di loro ad avviare un’incalzante azione legale nei confronti del Ministero per ottenere il diritto alla stabilizzazione – continuamente negato nonostante le promesse – ed il giusto riconoscimento economico, per il passato, il presente e soprattutto l’avvenire.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che nel 2014 ha condannato l’Italia per abuso dei contratti a termine nella P.A. ha spinto di recente il Governo ad abbozzare un piano di stabilizzazione per i precari con tre anni di anzianità.

È così che nel milleproroghe hanno trovato stabilizzazione i 350 precari dell’Istat e i 220 precari dell’Istituto Superiore di Sanità. Mentre continuano a rimanere con un pugno di mosche i Co.co.co ex DM 66/2001 per i quali, gli emendamenti al D.L. 50/2017 hanno previsto al massimo una stabilizzazione part-time previo superamento di concorso.
Tali scelte politiche, evidentemente discriminatorie, impediscono ai Co.Co.Co. ex D. M. 66/2001 di sperare in un futuro dignitoso.

Dopo circa venti anni di penalizzazione, senza TFR, tredicesima mensilità e una carente contribuzione previdenziale i precari della scuola rivendicano i loro diritti.
Per tale motivo il nostro studio ha avviato un’azione legale nei confronti del MIUR affinché vengano riconosciuti ai precari ATA della scuola, oltre al diritto alla stabilizzazione:

-         gli incrementi retributivi connessi dal CCNL del personale ATA all’anzianità di servizio;

-         la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

-         gli interessi;

-         il risarcimento del danno nella duplice veste sia di indennità forfettaria che di perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).


“Senza diritti, la società arresta il suo moto.
Le società immobili non conoscono i diritti” (cit. G. Zagrebelsky).
 

[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione),  26 novembre 2014.



Per maggiori informazioni e/o per aderire all’azione scrivi a: info@samperisizarrelli-legal.eu


Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata





mercoledì 8 marzo 2017

Stop al precariato nelle scuole per il personale amministrativo scolastico

Co.co.co. del D.M. 66/2001: via libera ai rimborsi ed alla ricostruzione della carriera

È ormai nota la problematica – tutta italiana – del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nelle scuole.
L’ennesimo caso che viene alla ribalta riguarda il personale amministrativo che dal 1° luglio 2001 lavora nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.
Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che da oltre 16 anni subisce l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata ogni 3 anni con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattia, permessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferie, tredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.
I "Co.co.co del D.M. 66/2001" (così ormai vengono notoriamente chiamati) sono 900 in tutta Italia. Più della metà di loro (490) si trova in Sicilia (205 a Palermo, 157 a Siracusa e gli altri nel resto dell’isola). Le altre regioni italiane interessante da questa particolare "forma di precariato" sono la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
La "condizione" di questi lavoratori è del tutto ingiusta, poiché si pone in netto contrasto sia con la normativa europea [1] che con quella italiana [2].

Cosa dispone la normativa europea?
La normativa europea dispone che i "lavoratori a termine" non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato «per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato».
Ed infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70/CE. Obiettivi individuati nella garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni e volti ad impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori dei diritti riconosciuti ai medesimi lavoratori che siano stati assunti a tempo pieno.

Cosa dispone la normativa italiana?
Con particolare riferimento al nostro ordinamento, forse non tutti sanno che il contratto di lavorotempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti.
Detti limiti, per la categoria di lavoratori oggetto della presente disamina – erano stati stabilibili dal D.M. 66/2011. Detta norma, in particolare, prevedeva la stabilizzazione lavorativa entro 5 anni dall’avvio dei contratti di c.d. collaborazione coordinata e continuativa.

Da allora, tuttavia, sono passati più di 16 anni e la stabilizzazione non è ancora stata prevista.

Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge.
Le prime risposte positive sono arrivate da diversi Tribunali [3].
In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità.
In seguito, il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro.
Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».









[1] Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 del Consiglio dell’Unione Europea.
[2] D.M. n. 66/2001 del 20.04.2001.
[3] in particolare, cfr. sul punto Trib. Di Termini Imerese, sentenza n. 46 del 18.01.2017.