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lunedì 24 aprile 2017

Lavoratori precari: il diritto al pagamento delle differenze retributive


I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

La tematica del precariato nella Pubblica Amministrazione è tanto triste quanto complicata. Si tratta di una problematica caratterizzata da mille sfaccettature, ognuna delle quali spesso si traduce in una violazione ai danni dei lavoratori che si trovano in questa situazione.
In molti, negli ultimi giorni, ci hanno posto la domanda che segue.
I lavoratori precari hanno diritto a percepire gli incrementi stipendiali spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato?

Il problema nasce perché per i precari il rapporto di lavoro prosegue mediante il susseguirsi di illegittime ed innumerevoli proroghe, le quali – il più delle volte - prevedono sempre il medesimo trattamento economico iniziale.
Detti lavoratori, dunque, percepiscono per anni la stessa retribuzione senza mai vedere incrementato il proprio stipendio. E mentre lo stipendio dei colleghi che svolgono le stesse mansioni (assunti però a tempo pieno) aumenta periodicamente, la loro retribuzione resta perennemente uguale.
Per dirla in altri termini, la retribuzione di un lavoratore precario – troppo spesso – non è commisurata al trascorrere del tempo, né al conseguimento di una maggiore professionalità: essa – fintanto che il rapporto di lavoro continuerà ad essere "precario" – resterà immutata.

Ciò posto, torniamo alla domanda iniziale.
Ebbene, la risposta al quesito posto è affermativa.
Pertanto, nonostante le violazioni che molto spesso vengono perpetrate, i lavoratori precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Cerchiamo di comprendere perché.
A tal fine è necessario tenere a mente cosa stabilisce la legge.
Ci si riferisce, in particolare, all’Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attuata nell’ordinamento italiano con il Dlgs. n. 368 del 2001.
La normativa citata stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione. Ed infatti, la clausola 4 del predetto Accordo Quadro (rubricata proprio "Principio di non discriminazione") precisa che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli assunti a tempo pieno per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Detto principio, per molto tempo dimenticato e violato, è talmente tanto importante da legittimare chiunque ad invocarne l’applicazione nei confronti dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, il giudice nazionale sarà tenuto ad applicare integralmente il contenuto del principio comunitario di non discriminazione, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difformi.
Fortunatamente, i giudici italiani – nell’ultimo periodo - stanno facendo corretta applicazione di questo importantissimo principio. Tant’è che le più recenti sentenze [1] sul punto hanno stabilito che «in mancanza di ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratto a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale spettante ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».
In particolare, alcuni giorni fa, il Tribunale di Udine (con la sentenza n. 117 del 10.04.2017) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti (precari della scuola) ad ottenere la ricostruzione della propria carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al  CCNL di settore. Il Miur è stato condannato, dunque, al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori precari in conseguenza alla disposta ricostruzione della carriera.

Ciò detto, è importante sottolineare che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto non solo al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:

-        -  un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).

Ma anche a percepire gli incrementi stipendiali e, dunque, al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della loro carriera.




[1] Cfr. ex multibus Trib. Udine sent. n. 117 del 10.04.2017; Trib. Bergamo sent. n. 94 del 02.02.2017; Trib. Macerata sent. n. 56 del 09.02.2017; Trib. Verbania sent. n. 18 del 07.02.2017.

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata

mercoledì 8 marzo 2017

Stop al precariato nelle scuole per il personale amministrativo scolastico

Co.co.co. del D.M. 66/2001: via libera ai rimborsi ed alla ricostruzione della carriera

È ormai nota la problematica – tutta italiana – del precariato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nelle scuole.
L’ennesimo caso che viene alla ribalta riguarda il personale amministrativo che dal 1° luglio 2001 lavora nelle segreterie scolastiche con contratto di Co.co.co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.
Si tratta di un numero cospicuo di lavoratori che da oltre 16 anni subisce l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa. Condizione lavorativa che viene rinnovata ogni 3 anni con contratti che prevedono 30 ore di lavoro settimanale senza alcun genere di retribuzione in caso di malattia, permessi di nessun tipo, né – tantomeno – diritto a ferie, tredicesima mensilità e quant’altro previsto per il medesimo personale assunto, però, a tempo pieno.
I "Co.co.co del D.M. 66/2001" (così ormai vengono notoriamente chiamati) sono 900 in tutta Italia. Più della metà di loro (490) si trova in Sicilia (205 a Palermo, 157 a Siracusa e gli altri nel resto dell’isola). Le altre regioni italiane interessante da questa particolare "forma di precariato" sono la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
La "condizione" di questi lavoratori è del tutto ingiusta, poiché si pone in netto contrasto sia con la normativa europea [1] che con quella italiana [2].

Cosa dispone la normativa europea?
La normativa europea dispone che i "lavoratori a termine" non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato «per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato».
Ed infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70/CE. Obiettivi individuati nella garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni e volti ad impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori dei diritti riconosciuti ai medesimi lavoratori che siano stati assunti a tempo pieno.

Cosa dispone la normativa italiana?
Con particolare riferimento al nostro ordinamento, forse non tutti sanno che il contratto di lavoro a tempo determinato nasce dalla volontà del legislatore di sopperire ad esigenze produttive ed organizzative temporanee e costituisce un’eccezione alla regola (che è quella – per l’appunto – dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Per questo motivo, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti.
Detti limiti, per la categoria di lavoratori oggetto della presente disamina – erano stati stabilibili dal D.M. 66/2011. Detta norma, in particolare, prevedeva la stabilizzazione lavorativa entro 5 anni dall’avvio dei contratti di c.d. collaborazione coordinata e continuativa.

Da allora, tuttavia, sono passati più di 16 anni e la stabilizzazione non è ancora stata prevista.

Più che giustificata, dunque, la protesta di centinaia di precari della scuola che altro non chiedono se non il rispetto della legge.
Le prime risposte positive sono arrivate da diversi Tribunali [3].
In particolare, il Tribunale di Termini Imerese ha sancito che i Co.co.co. della scuola che da anni vengono impiegati per lo più nelle segreterie con mansioni di tipo amministrativo hanno diritto ad un risarcimento di otto mensilità.
In seguito, il Tribunale di Marsala ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a corrispondere alla lavoratrice che aveva fatto causa le differenze retributive maturate negli ultimi 5 anni di lavoro.
Magistrali, al riguardo, le parole espresse dal Giudice, a detta del quale «attribuire al lavoro prestato da un precario una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da un altro diverso prestatore sarebbe quanto meno lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione».
Non si dimentichi, infatti, che la nostra Costituzione esordisce così: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».









[1] Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 del Consiglio dell’Unione Europea.
[2] D.M. n. 66/2001 del 20.04.2001.
[3] in particolare, cfr. sul punto Trib. Di Termini Imerese, sentenza n. 46 del 18.01.2017.